REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
(Delibera di C.C. n. 9 del 12 aprile 2012)
Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina i criteri di utilizzo degli impianti sportivi comunali, in quanto attrezzature della Pubblica Amministrazione atte ad incrementare ed a sviluppare la pratica sportiva e ricreativa per una corretta e coordinata diffusione dell’educazione fisica e sportiva. |
Art. 2 -TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Gli impianti sportivi in oggetto sono i seguenti: • Palazzetto dello Sport “Polivalente” sito in Via T Fiore. • Palazzetto dello Sport “Polivalente” sito in C.da Lezzi. • Stadio Comunale “DE XXXX XXXXX” sito in via Vecchia Putignano. • Impianti sportivi con annessi spogliatoi di via X. Xxxxxxxxx e via F.lli Sgobba. • N° 2 campi da tennis con annessi spogliatoi del Parco Giochi di xxx Xxxxx xxx Xxxxx. • Campo da tennis di quartiere in via Patrella. • Campo da tennis di quartiere in via Foggia di Totos. |
Art. 3 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI L’utilizzo delle strutture sportive sarà garantito: 1. ad associazioni o società sportive che svolgono regolari attività dilettantistiche di campionato o motorie riconosciute dalle rispettive federazioni sportive; 2. alle istituzioni scolastiche che svolgono attività sportive in orario scolastico; 3. a Enti che svolgono attività motorie rivolte agli anziani o a portatori di handicap con finalità sociali organizzati in gruppi o associazioni; 4. agli atleti organizzati da società regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI; 5. alle associazioni ricreative e culturali, a gruppi occasionali che ne facciano richiesta. |
Art. 4 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI E FINALITÀ DELLE CONCESSIONI L’Amministrazione può gestire autonomamente gli impianti sportivi. Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica il cui corrispettivo potrà essere un canone annuale o percentuale sulle tariffe di cui all’art. 13 del presente regolamento, in via prioritaria: • a società e/o associazioni sportive, enti aventi finalità non lucrative, affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. o ad Enti di promozione sportiva operanti sul territorio comunale; il concessionario deve quindi possedere un atto costitutivo ed uno statuto, e trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 della legge finanziaria 2003; • ad associazioni di società ed associazioni di associazioni aventi i requisiti di sui sopra, fermo restando i requisiti di cui al punto precedente; • in subordine a privati, Società e Cooperative di servizi, regolarmente iscritti alla CCIAA per la gestione e la conduzione degli impianti e delle strutture sportive nell’ipotesi di non |
partecipazione dei soggetti di cui in precedenza. Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico: 1. Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed integrative consentite dalle strutture sportive. 2. Dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale. 3. Concorrere sul territorio alla realizzazione di attività con i progetti del Comune e con le altre associazioni. 4. Ottenere una conduzione degli impianti economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione diretta da parte del Comune. |
Art. 5 – CONVENZIONE Una volta pervenute le domande il Dirigente con proprio atto, assegna per ciascun impianto la gestione all’associazione con i maggiori requisiti e successivamente provvede alla stipula di una specifica convenzione. La convenzione dovrà tenere conto delle indicazioni riportate nell’allegato 1), è escluso ogni rinnovo tacito. L’associazione aggiudicataria, nell‘esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni: • Al mattino dei giorni feriali gli impianti saranno messi gratuitamente a disposizione delle scuole, nonché delle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e per attività riabilitative; le scuole potranno usufruire degli impianti anche in orario scolastico pomeridiano per i Giochi della Gioventù, per i Campionati Sportivi Studenteschi e per la realizzazione di occasionali eventi sportivi significativi. Gli i interessati dovranno produrre richiesta a firma dei legali rappresentanti almeno sette giorni prima dell’evento. • L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, con congruo preavviso e con rispetto del calendario di utilizzo stabilito, per quanto possibile, dell’uso degli impianti per ogni sua attività per un massimo di 120 ore all’anno. • L’accesso agli impianti è disciplinato da un regolamento di fruizione, che dovrà essere esposto nei locali d’ingresso dell’impianto sportivo in un luogo ben visibile al pubblico. • L’associazione aggiudicataria, ha l’obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: gruppi anche occasionali, società sportive che svolgono campionati federali, enti, cooperative sociali, associazioni e gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità, con priorità alle associazioni iscritte all’albo comunale istituito ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale e alle associazioni che svolgono regolarmente attività dilettantistiche di comparto. • I luoghi dell’impianto che verranno utilizzati da utenti occasionali senza particolari autorizzazioni dell’associazione aggiudicataria (aree verdi, aree di gioco per bimbi, area per il pubblico, campi da bocce) rientrano nei luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi. • La concessione viene disposta con l’obiettivo di conseguire una gestione degli impianti economicamente più conveniente rispetto ad una gestione diretta da parte del comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate a seguito di specifici progetti di animazione sociale e di ampliamento dell’offerta sportiva su proposta del gestore approvate dall’Amministrazione Comunale. • Per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali l’associazione aggiudicataria deve procedere all’assunzione del personale occorrente con costi a suo carico. • L’associazione aggiudicataria deve comunicare all’amministrazione comunale l’organigramma |
delle cariche sociali nonché delle variazioni medesime. • I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e di controllo dell’Amministrazione comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione. • Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale. La responsabilità dell’impianto durante l’affitto di ore o giornate a Società Sportive o Gruppi Organizzati resta all’associazione aggiudicataria. |
Art. 6 - MANUTENZIONE PATRIMONIO CONCESSO Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi descritti, nello stato in cui si trovano in apposita relazione redatta dagli uffici tecnici in contraddittorio con la parte interessata. Il concessionario si obbliga ad eseguire, a proprie spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché la piccola manutenzione straordinaria, pulizia ordinaria e programmata, le quali saranno riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati. Le opere “significative” di manutenzione straordinaria restano a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. L’associazione aggiudicataria potrà a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che consentano una migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Tali attrezzature rimarranno di proprietà dell’associazione e verranno rimosse allo scadere della convenzione. Le spese necessarie al ripristino degli impianti, alla cura del fabbricato, alle attrezzature danneggiate per incuria o atti vandalici sono a carico dell’associazione aggiudicataria. Nel corso di validità della convenzione l’associazione aggiudicataria potrà operare delle migliorie previa autorizzazione del Comune in ottemperanza alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. L’impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. |
Art. 7 - SCELTA DELL’ASSOCIAZIONE La scelta dell’associazione verrà operata sulla scorta dei criteri, da considerare nell’ordine decrescente, di seguito indicati: 1. Progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione ed eventuali progetti collaterali cui verrà assegnato massimo il 30% del punteggio: • Si valuta il numero di attività, il numero di iscritti all’associazione, il numero di campionati federali di categoria e di manifestazioni programmate nel breve e lungo periodo. 2. Radicamento nel territorio comunale delle attività societarie cui verrà assegnato massimo il 30% del punteggio: • Residenza e operatività nel territorio comunale; • Anni di attività e trascorsi sportivi. 3. Impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativi ed educativi/formativi realizzati in modo coordinato dall’Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati cui verrà assegnato massimo il 40% del punteggio: • Si valuta la possibilità di consorziarsi in partnership sociali. |
Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE – GARANZIE L’associazione risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell’intero complesso sportivo. |
Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. L’associazione solleva altresì l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’associazione è tenuta a stipulare adeguate polizze assicurative. A garanzia dell’esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione il concessionario presta idonea cauzione di valore mediante polizza fideiussoria. |
Art. 9 - CONSUMI, IMPOSTE, TASSE L’associazione è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume ogni onere per intero, amministrativo e di esercizio. |
Art. 10 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA Gli impianti dovranno essere custoditi e sorvegliati, gli oneri sono a carico dell’associazione, come pure il ripristino e la sostituzione di tutti gli arredi dell’impianto che risultano deteriorati o danneggiati dall’uso non corretto o dalla scarsa sorveglianza. |
Art. 11 - GESTIONE ECONOMICA Ai fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, l’associazione presenta all’Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario precedente coincidente con l’anno solare. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività da contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell’associazione. |
Art. 12 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI Al concessionario è consentito, nell’ambito del complesso sportivo, il diritto di esclusiva pubblicità. |
Art. 13 – TARIFFE Le tariffe di cui all’art. 4, sono determinate in accordo con l’Amministrazione Comunale, tenendo conto delle fasce orarie, del tipo di utenza e delle tariffe applicate per gestioni medesime nei comuni limitrofi. |
Art. 14 - RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l’atto di riconsegna all’Amministrazione comunale dell’intero complesso sportivo. L’atto consiste nella ricognizione e verifica , fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo del risarcimento. |
Art. 15 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi: • Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all’art.11 • Reiterata violazione del calendario ed orario concordato, risultante da contestazioni dell’Amministrazione comunale • Mancato reintegro della cauzione nei casi in incameramento della stessa |
La concessione può essere revocata nei seguenti casi: • Per rilevanti motivi di usi diversi dal pubblico interesse • Per gravi motivi di ordine pubblico • Per mancata concessione ai gruppi di cui all’art. 3 La concessione può essere risolta per inadempimento ai termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l’associazione: • Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata; • Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata; • Rilevante scadenza del decoro dell’impianto • Grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.; • Chiusura ingiustificata dell’impianto sportivo o di sue parti rilevanti; • Cessione a terzi della concessione. Il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all’Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima. |
Art. 16 - PENALITA’, INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE L’Amministrazione Comunale, nell’atto di stipula della convenzione, può definire delle penali per ogni chiusura ingiustificata dell’impianto sportivo o di sue parti e per gli adempimenti o le inosservanze contemplate nel presente Regolamento. In tutti i casi, previa contestazione, è previsto l’obbligo del risarcimento del danno o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all’associazione un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l’Amministrazione ha il diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall’associazione pena decadenza della concessione. |
Art. 17 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELLA UTENZA In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, viene disposto che: • L’utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all’associazione che ha l’obbligo di ascoltarlo e prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all’Amministrazione Comunale alla quale gli stessi soggetti potranno rivolgersi direttamente. • L’Amministrazione Comunale potrà collocare una cassetta nell’impianto sportivo per le doglianze e i suggerimenti. |
Art. 18 – CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione. Per ogni controversia che potesse comunque insorgere per l’interpretazione ed applicazione della presente convenzione, sarà competente il foro del Tribunale di Bari. |
Art. 19 - CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE ALLE SCUOLE Il Comune di Noci, sulla base dei criteri stabiliti con apposite delibere, non vincolanti, dei Consigli d’Istituto e di Consigli di Circolo, assume anche, ai sensi dell’art. 12 della Legge 517/1977, la gestione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi da impegni o necessità della scuola. A tal fine, i Consigli di Circolo e i Consigli di istituto interessati, all’inizio di ogni anno |
scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, valutano le esigenze della scuola in ordine all’uso scolastico dei predetti impianti, anche con riferimento ad orari eccedenti il normale svolgimento delle lezioni, e comunicato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport, gli spazi e le ore disponibili per il periodo 1 novembre – 31 ottobre dell’anno successivo senza arrecare alcun pregiudizio per l’attività scolastica. Scaduto il predetto termine del 31 ottobre, in mancanza della citata comunicazione del Consiglio di Circolo e del Consigli di Istituto, l’assenso per l’uso degli impianti sportivi scolastici si intenderà tacitamente concesso per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica. Il Dirigente del settore, in tal caso, informerà il Provveditorato agli studi della mancata comunicazione per l’esercizio del potere di vigilanza nei confronti degli organi collegiali. L’uso delle palestre e delle predette strutture è concesso mediante formale convenzione da stipularsi tra il Comune e il singolo concessionario sulla base dello schema tipo allegato 2), preventivamente concordato con il responsabile della scuola interessata. Le associazioni concessionarie degli impianti sportivi scolastici assumono a proprio carico le spese per la pulizia dei locali a quelle connesse all’uso dei locali stessi e della attrezzature, nonché quelle per l’impiego dei servizi strumentali per il personale di vigilanza. Le Associazioni e gli Enti affiliati all F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e quelli che organizzano attività terapeutiche e sportive per anziani e per categorie svantaggiate potranno essere, previo nulla osta del Sindaco o all’Assessore delegato, esentate sia dalle spese d’uso delle attrezzature, di pulizia e custodia dei locali, sia dal canone previsto per l’utilizzo dell’impianto. Per tutto quanto non previsto innanzi e nella suindicata convenzione si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento. |
Art. 20 – NORMA TRANSITORIA Tutte le concessioni d’uso attualmente operanti s’intendono abrogate se non confermate, su richiesta degli interessati, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento e delle norme ad esso collegate. La conferma avrà valore limitatamente alla naturale scadenza della concessione. |
Art. 21 - DISPOSIZIONE FINALE Per quanto non previsto nella convenzione le parti faranno riferimento alle norme del codice civile in materia contrattuale. |
Allegato 1 INDICAZIONI PER L’AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.GESTIONE COME PARTECIPAZIONE I notevoli oneri che sarebbero necessari per una adeguata programmazione della manutenzione degli impianti e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi non consentono di rendere efficiente la gestione diretta delle strutture da parte del Comune. Pertanto, la Pubblica Amministrazione, considerando il rapporto tra le esigenze pubbliche e le esigenze private prevede l’affidamento della gestione degli impianti a , associazioni e privato sociale secondo la formula cosiddetta dei 3 soggetti: • Soggetto proprietario: Comune; • Soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive e privato sociale; • Soggetto utente: Le Società sportive, le utenze comunque organizzate, gli utenti individuali. SOGGETTO PROPRIETARIO Resta in forma rigida l’assoluto depositario delle scelte politiche per quanto riguarda il “chi, il come, e quali tariffe” si utilizzano gli impianti. Al gestore non verrà lasciata alcuna iniziativa sul “chi, come e quali tariffe”, al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli |
economicamente l’utilizzo degli impianti. SOGGETTO GESTORE Si occupa esclusivamente della gestione dell’impianto regolamentata da apposita convenzione. SOGGETTO UTENTE Utilizza l’impianto sportivo senza nessun rapporto con il soggetto gestore. Il Comune di Noci intende, in definitiva individuare una soluzione che: a) attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano in base ad un criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità b) estenda a tutti gli impianti sportivi comunali il criterio della gestione associativa da parte degli utilizzatori ricorrendo agli appalti solo in caso di indisponibilità delle associazioni stesse. Ne consegue che gli impianti sportivi esistenti saranno prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali. Le società sportive interessate verranno interpellate per aderire ai convenzionamenti secondo gli elementi contrattuali meglio indicati nel successivo punto 2. In presenza di più soggetti interessati, la convenzione di gestione verrà definita con un organismo aggregante tutte le società disponibili. In mancanza di soggetti sportivi locali disponibili alla gestione su convenzione si procederà all’indizione di specifiche gara di appalto aperte anche a soggetti economici. 2. FORMAZIONE DELLE CONVENZIONI Le convenzioni saranno definite dalla Giunta Comunale tenendo conto delle seguenti indicazioni: 1. Compiti del gestore 1.1 Custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura; 1.2 Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti delle attrezzature; 1.3 Assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento; 1.4 Irrigazione e cura del verde 2. Compiti del Comune 2.1 Manutenzione straordinaria dell’impianto; 2.2 Manutenzione delle certificazioni di agibilità; 2.3 Assicurazioni concernenti la struttura 3. Accesso 3.1 Le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti, scuole) sono effettuate dal Comune; 3.2 Anche le attività sportive del gestore sono soggette a concessione comunale 4. Determinazione delle tariffe 4.1 Le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal Comune previo consultazione del gestore; 4.2 Il gestore provvede alla riscossione trattenendo le quote a fronte degli oneri gestionali. 5. Contributo comunale A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore, l’amministrazione comunale definisce un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione. Il contributo può essere definito prendendo a riferimento la spesa aggregata sostenuta dal Comune prima dell’affidamento esterno decurtata delle entrate e ridotta di un valore compreso tra il 10 e il 30%. 6. Penali e cauzioni Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali e al versamento di un deposito cauzionale. 7 Durata 7.1 La convenzione deve durare tra i tre e i cinque anni; |
7.2 Prevedere una clausola di recesso sia per il Comune che per il gestore da far valere senza particolari prerogative con un semplice preavviso di sei mesi. |
Allegato 2 CONVENZIONE PER L'USO DELLE PALESTRE COPERTE DELLE SCUOLE NEGLI ORARI LIBERI DALLA NORMALE ATTIVITA SCOLASTICA. Visto l'art. 12, comma 2°), della Legge 8/04/1977, n. 517; L’anno duemila il giorno del mese di nella sede Comunale tra Il Comune di Noci, rappresentato dal Responsabile del Settore e la/il Sig…………..………. nata/o a……………… il - C.F…………………. - che agisce in nome e per conto della Associazione Sportiva… si conviene e si stipula quanto segue: 1) Alla Associazione Sportiva …………………… che verrà in seguito, per brevità, denominata concessionario, viene data in uso la palestra con annessi spogliatoi e servizi igienici nel plesso edilizio dell'istituto della Scuola dietro l'osservanza dei seguenti orari: 2) La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente e andrà a cessare con il termine dell'anno scolastico. Peraltro la stessa potrà essere revocata, in ogni momento, con un preavviso di giorni 15 (quindici), su richiesta motivata della scuola o della proprietà; 3) Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni vengono direttamente assunte dal concessionario. La presenza dei Signori:… è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso; 4) Il concessionario si impegna a: • ad evitare che nella palestra oggetto della presente convenzione si svolgano attività e manifestazioni non sportive: • a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza dei pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati a secondo le prescrizioni di legge; • a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso a rimettere nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza od eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione; • a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e con una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni; • a prendere opportuni accordi con il Preside per concordare modalità e forme di interventi per garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico sanitario; • ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica e dell'Ente locale proprietario-, • a far calzare ai frequentanti calzature con suole di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra, • a non consentire assolutamente di fumare all'interno della palestra; alla custodia dei locali durante il periodo di concessione; • a non richiedere un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse con l'attività vera e propria della scuola e il funzionamento dei suoi Organi collegiali; • a non sub concedere l'uso, anche parziale, dei locali della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titoli; 5) Il concessionario si impegna a provvedere a propria, cura e spesa responsabilmente, alla |
custodia dei locali, alle pulizie e a quant'altro occorra; 6) Il concessionario solleva da qualsiasi responsabilità la Scuola, le Autorità scolastiche e l'Ente locale proprietario per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto. A tale scopo il concessionario ha presentato polizza assicurativa n. del rilasciata dalla di Responsabilità Civile da conduzione per un massimale minimo di € 1.000.000,00 e costituito la cauzione della somma di € 1.000,00 a garanzia di eventuali danni alla struttura e alle attrezzature ivi presenti con polizza fideiussoria n. ; 7) L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui alla presente convenzione nelle ore di concessione e, pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alla palestra in ogni orario; 8) Oltre a quanto richiamato precedentemente, la verifica di eventuali danni alla struttura e al suo contenuto è demandata all’apposita Commissione, composta dal Sindaco o suo delegato, dal Responsabile dell’U.T.C. o suo delegato e dai rappresentanti delle Associazioni concessionarie della struttura, che opererà attraverso sopralluoghi bimestrali; 9) La presente concessione può essere revocata con semplice comunicazione scritta del concedente e cesserà di pieno diritto qualora il concessionario dovesse trasgredire anche una sola delle clausole indicate nel presente atto. |