ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI Clausole campione

ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. 1. Nell'ambito del complesso sportivo al Concessionario è consentito:
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. ART. 14 -
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. 1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell’impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. Nel caso di manifestazioni temporanee che prevedano la somministrazione di alimenti e bevande sarà compito del concessionario presentare notifica sanitaria ai fini AUSL. Al Concessionario è consentito il diritto di installare cartelli pubblicitari negli spazi all’interno della struttura posizionati al di fuori dei perimetri dei terreni di gioco, salvo nei casi in cui il concedente e le società organizzatrici, vogliano esporre, nel corso di manifestazioni da esse organizzate, proprio materiale pubblicitario. Al concessionario è consentito, inoltre, il diritto di installare cartelli pubblicitari anche all’esterno della struttura sportiva. In tal caso è tenuto ad acquisire specifica valutazione dall’Amministrazione stessa. Nel caso in cui derivasse al concessionario un introito economico dall’installazione dei cartelli pubblicitari esterni, il canone di concessione aumenterà in una percentuale da concordare tra l’Amministrazione Comunale e il concessionario stesso. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore dei soggetti utilizzatori ai quali fanno altresì capo tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie. La pubblicità esposta sia all’interno che all’esterno della struttura dovrà essere nel rispetto della sobrietà e delle norme dettate dalle Federazioni Sportive Italiane, nonché realizzata con materiale idoneo a non creare danni alla struttura e al pubblico in caso di rottura. La concessione riguarda soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il concedente si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò dia diritto al Concessionario a qualsiasi tipo di risarcimento. Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti per l’attività pubblicitaria e dovrà fornire al concedente (Ufficio Tributi e Ufficio Sport), nonché alla ditta affidataria del servizio d’accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità, tutti gli elementi per l’accertamento e la riscossione del tributo comunale. Qualora gli utenti cadano in mora per il tributo, la relativa pubblicità dovrà essere eliminata dal Concessionario fatti salvi gli obblighi di legge per il recupero coattivo del tributo. I soggetti utilizzatori degli spazi pubblicitari risponderanno per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario all’interno e all’esterno della struttura, a persone, a c...
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. Nell'ambito dei complessi al Concessionario è consentito:
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. Al Concessionario é consentito, nell'ambito degli spazi interni ed esterni alla struttura il diritto di esclusiva della pubblicità, con l'installazione nei locali all'interno del complesso di cartelli e/o striscioni pubblicitari, da esercitare mediante apposita convenzione da stipularsi direttamente con le ditte interessate. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi al pagamento delle tasse previste dalle vigenti normative, autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività, di cui al primo comma. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della presente concessione.
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. Al gestore è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Al gestore fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma. Entrate ed uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione: dette attività sono da documentare adeguatamente. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella del presente contratto. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata di detta convenzione. E' data facoltà al gestore di stipulare per tale attività economiche collaterali un contratto di affitto di ramo d’azienda previa comunicazione all’amministrazione. Tale contratto dovrà comunque essere operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto. L’affittuario di azienda ed il gestore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Il gestore avrà diritto ad esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità; In deroga a quanto sopra fino al 31.07.2021 dovrà essere garantita all’attuale affittuario di azienda la gestione del locale bar.
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. Al concessionario è consentito, nell’ambito del complesso sportivo, se previsto negli atti regolativi della concessione, durante il periodo di validità della convenzione:
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI. Al concessionario è consentito, nell’ambito del complesso sportivo, il diritto di esclusiva pubblicità.