SORVEGLIANZA E CUSTODIA. 1. Sono a carico del Concessionario della gestione tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario.
2. Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il Concessionario.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte della stazione appaltante per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l’Appaltatore responsabile in merito. L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte. Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia o negligenza dei suoi dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi la stazione appaltante, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. Apertura e chiusura cancelli e porte ingresso scuola – Sorveglianza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni – Sorveglianza durante l’intervallo – Servizi esterni – Telefono – Sorveglianza ai piani – Accompagnamento trasporto, fotocopie urgenti.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri legati alla sorveglianza degli interi complessi sportivi in riferimento alla disponibilità ed all’utilizzo effettivo delle strutture come indicato ai precedenti artt. 2 e 4. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. Tutte le spese per la custodia e la buona conservazioni dei materiali e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte dell’Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino a scadenza del contratto, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. ART. 13:
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. 1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorve- glianza e custodia del teatro comunale. Dei danni derivanti dalla carente sorve- glianza e custodia, risponde esclusivamente il Concessionario.
2. La custodia e vigilanza avrà riguardo: - alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant’altro esi- stente; - alla sorveglianza dell’accesso alla struttura e, comunque, nel corso delle attività culturali; - al controllo sul regolare utilizzo dell’immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. 1. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza e custodia del Palazzetto comprese le attrezzature e gli impianti ivi connessi ed il medesimo risponde di ogni mancanza o carenza e delle relative conseguenze.
2. Il Gestore risponde altresì dell’attività del custode e degli oneri connessi.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell’Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
SORVEGLIANZA E CUSTODIA. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore. L'eventuale alloggio riservato al custode è da considerarsi in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine dell'affidamento di cui alla presente convenzione. Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde l'affidatario.