GESTIONE ECONOMICA. 1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.
GESTIONE ECONOMICA. 1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio annuale previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.
GESTIONE ECONOMICA. I Partner convengono di approvare il Piano annuo dei costi per la gestione dei servizi condivisi, Allegato A alla presente convenzione. I Partner condividono altresì che gli avanzi di gestione rimangano vincolati a favore del servizio condiviso per essere impiegati in spesa d’investimento ovvero in interventi una tantum che di volta in volta fossero approvati dai Partner. Il Piano dei costi potrà essere aggiornato in ragione degli investimenti realizzati a favore del servizio condiviso o a favore di singoli Partner in base al documento di programmazione pluriennale di cui al precedente art. 7, punto f), ovvero in ragione di eventuali costi ed interventi eccezionali. Sulla base del Piano annuo dei costi e delle quote di partecipazione di cui al precedente art. 10 si determina l’importo annuo minimo che ciascun Partner (ed eventuale “Associato”) si impegna a versare al soggetto gestore del servizio condiviso. Detto importo viene calcolato comprensivo dei costi generali, nella misura pari al 20% delle voci di costo relative al personale, sostenuti dall’Ente gestore per il funzionamento e la gestione della presente Convenzione (quali a titolo non esaustivo: energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, pulizia locali, vigilanza fuori orario di servizio, materiali di consumo, ecc.). La quota per i costi generali è trattenuta dall’Ente gestore a titolo di rimborso per le spese di funzionamento sostenute su base annua. Detto importo potrà essere rivalutato in ragione degli eventuali investimenti realizzati a favore del singolo Partner, quando non coperti da un contributo straordinario del Partner medesimo. In ogni caso il Partner a favore del quale l’investimento viene realizzato deve assicurare al gestore la necessaria disponibilità di cassa. Nel caso degli interventi di investimento realizzati dal gestore ed autorizzati da Partner sulla base del Piano pluriennale di cui all’art. 7, i Partner sono tenuti a mettere a disposizione del gestore gli importi pro quota in termini di cassa necessari a realizzare la spesa. In prima applicazione l’importo da corrispondere da parte di ciascun Partner è indicato nell’art. 10. I Partner (ed eventuali “Associati”) si impegnano a versare un ulteriore contributo per l’eventuale utilizzo transitorio e/o sperimentale dell’infrastruttura, computato su base mensile, su indicazione del CTS e secondo quanto previsto nell’Allegato B3. Detti contributi devono essere versati all’Ente gestore entro no...
GESTIONE ECONOMICA. Il Consorzio deve tendere all’autosufficienza della gestione, non ha finalità di lucro. Le entrate sono rappresentate da: - contributi concessi ai sensi della legislazione vigente a favore della ricerca; - contributi attribuiti da Enti sovranazionali, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati per l’esecuzione di progetti di ricerca; - corrispettivi per l’erogazione di servizi di consulenza e formazione; - trasferimenti in danaro da parte dei Consorziati, anche volti a finanziare le attività del Consorzio, non produttivi di interessi e oneri in alcuna misura, da restituirsi nei termini e modalità indicate dai Consorziati stessi all’atto del conferimento. Le entrate del Consorzio saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento del Consorzio stesso e per la realizzazione dei suoi scopi e delle sue attività, nonché a favore dei Consorziati. Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dagli organi del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati, in base alle disponibilità derivanti dalle entrate acquisite e dal fondo consortile. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano oggetto dell’attività del Consorzio. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 e dell'art. 9 del D. lgs n. 288/2003, in nessun caso eventuali perdite del Consorzio possono essere poste a carico della gestione degli IRCCS pubblici Consorziati.
GESTIONE ECONOMICA. 1. Il concessionario deve gestire l’impianto attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al migliore utilizzo della struttura, deve porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività, con l’obiettivo di conseguire il pareggio del rendiconto di gestione.
GESTIONE ECONOMICA. Il concessionario anche al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario è libero di stabilire tariffe e prezzi propri sia per lo stallaggio dei cavalli, sia per le attività sportive, ricreative e promozionali praticate nel o tramite il Centro ippico purchè queste ultime vengano applicate senza nessun tipo di discriminazione nei confronti degli utenti.
GESTIONE ECONOMICA. 1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell’affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione in ogni momento, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.
GESTIONE ECONOMICA. Preliminarmente va rilevato che Ales pone in essere contatti con la committenza nel rispetto dell’atto di indirizzo della Direzione Generale al Bilancio in data 24 gennaio 2017 con repertorio n. 18 . La Direzione al Bilancio, cui è demandata la vigilanza su Ales, in relazione alla necessità di procedere, ai sensi del art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ad una preventiva valutazione anche economica dell’offerta dei soggetti in house, ha ritenuto voler dettare le linee guida per la definizione dei corrispettivi contrattuali sulla base dei costi da sostenere.
GESTIONE ECONOMICA. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, della quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento di entrata ed in uscita.
GESTIONE ECONOMICA. All’atto della stipula della presente convenzione, sulla scorta del Prospetto Finanziario di previsione (Allegato A), le parti concorderanno un bilancio preventivo, come sotto indicato, in cui saranno indicati i costi ed i ricavi presunti, la cui risultanza dovrà essere in pareggio. La particolare forma di affidamento in concessione della gestione del Bocciodromo C.le, impone al Concessionario un’attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma associativa del Concessionario, lo stesso deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, secondo la forma di bilancio sotto indicata, al fine di permettere, al termine di ogni anno, la verifica dei costi di gestione.