APPENDICE AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
PROGETTO A.d.S.P. n°1932
APPENDICE AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
INDICE:
1.1 PREMESSA 2
1.2 ABBREVIAZIONI 3
3 CORONAVIRUS – INFORMAZIONI GENERALI 5
4 COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE 6
6 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEI CANTIERI 8
6.1 INFORMAZIONE 8
6.2 ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 9
6.3 IGIENE E SANIFICAZIONE IN CANTIERE 10
6.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 10
6.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 10
6.6 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA – SPOGLIATOI) 12
6.7 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 12
6.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 12
6.9 SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS O RLST 13
6.10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 13
6.11 MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE 13
7 ALLEGATO – PROTOCOLLO CONDIVISO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ANCI, UPI, ANAS S.P.A., RFI, ANCE, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, FENEAL UIL, FILCA – CISL E FILLEA CGIL 15
1.1 PREMESSA
Il presente documento costituisce appendice allegata al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e successivi aggiornamenti del prog. AdSPMAO n. 1907 avente ad oggetto l’accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria edile e affine.
L’integrazione del documento con la presente appendice si rende necessaria in quanto previsto dal “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri”, adottato dall’allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Il presente adeguamento ha lo scopo di divulgare, e regolamentare in funzione delle necessità dettate dall’applicazione del Accordo quadro in argomento, quanto contenuto nel Protocollo generale, sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile, di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ed il conseguente aggiornamento specifico relativo ai cantieri emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Qualora si verifichino le condizioni ex Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le quali risulti necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori, il presente documento si propone altresì lo scopo di agevolare detta figura nel compito d’integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché la relativa stima dei costi, con tutti i dispositivi ritenuti necessari, così come previsto dal predetto protocollo del MIT.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano i protocolli di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione riportate nei successivi punti - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.
Si ritiene inoltre dovuto precisare che le prescrizioni ed indicazioni riportate nella presente appendice del DUVRI hanno valenza espressamente per il periodo di emergenza da Covid-19 e potranno essere soggette a modificazioni ed integrazioni sulla base delle disposizioni del MIT e/o di eventuali ulteriori Protocolli o modificazioni del medesimo, risultando, di fatto, subordinate alle normative vigenti.
L’impresa affidataria ha l’obbligo di presentare al committente o, qualora nominato, al CSE, il proprio protocollo aziendale contro la diffusione del contagio da COVID-19 e di produrre un puntuale aggiornamento del proprio POS che recepisca, in relazione alle procedure adottate col proprio protocollo aziendale, ogni ulteriore ed eventuale disposizione prevista dagli aggiornamenti della presente appendice o, alternativamente, da quelle previste nell’eventuale PSC.
È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro ed
a quanto successivamente riportato.
L’Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di costruzione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attività che possano comportare rischi per l’incolumità e la salute.
La presente appendice dovrà essere illustrata e diffuso dall’Impresa Affidataria a tutti soggetti interessati e presenti in cantiere prima dell’inizio delle attività lavorative.
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente documento, si rimanda alle disposizioni definite dal DUVRI, che devono intendersi pienamente in essere ed integralmente richiamate.
1.2 ABBREVIAZIONI
Ai fini del presente Piano, valgono le seguenti abbreviazioni:
- Decreto Legislativo 9.4.2008, n.81 e s.m.i.: X.Xxx. 81/08 e s.m.i
- Responsabile dei lavori: RdL
- Direttore dei Lavori: DL
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: CSP
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: CSE
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: RLS
- Piano di sicurezza e di coordinamento: PSC
- Piano operativo di sicurezza: POS
- Dispositivi di protezione individuali: DPI
L'impresa Affidatarie a le Imprese Esecutrici sono tenute al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e delle vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed in particolare:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - Attuazione dell’art. 1 della legge del 3 agosto 2007, n. 123 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020), e successivi DPCM del 00-00-00-00-00 Marzo e del 1° Aprile 2020 e relativi allegati;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- Condivisione del protocollo del 19 marzo 2020 tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.
- DM 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2020
- DPCM 1 aprile 2020 proroga fino al 13 aprile le misure restrittive per il contenimento del contagio previste dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020;
- DPCM 11/04/2020 proroga fino al 3 maggio delle misure restrittive per il contenimento del contagio previste dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020; Ordinanze contingibili e urgenti n. 1/PC, 2/PC, 3/PC, 4/PC, 5/PC, 6/PC, 7/PC, 8/PC, 9/PC, 00/XX, 00/XX xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- Integrazione del 24 aprile relativa al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid- 19 nei cantieri del 24 aprile 2020 tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL;
- DPCM 26/04/2020 relativo alle nuove regole e misure da adottare per la “Fase 2” di convivenza col virus;
3 CORONAVIRUS – INFORMAZIONI GENERALI
Cos’è
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Con COVID-19 si intende la malattia infettiva causata dal coronavirus scoperto più di recente. Questo nuovo virus e malattia, erano sconosciuti prima dell'inizio dell'epidemia a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e pertanto non comporta un aggiornamento del DVR aziendale.
Come si diffonde il COVID-19
La malattia può diffondersi da persona a persona attraverso piccole secrezioni del naso o dalla bocca che si diffondono quando una persona affetta da COVID-19 tossisce o espira. Queste secrezioni si depositano su oggetti e superfici intorno alla persona. Altre persone vengono in contatto col COVID-19 toccando questi oggetti o superfici, e quindi toccando successivamente i loro occhi, naso o bocca. Le persone possono anche contrarre il COVID-19 se a distanza ravvicinata ad altre persone affette da COVID-19 che stanno tossendo o espirando.
Ecco perché è importante stare a più di 1 metro di distanza da una persona malata.
Quali sono i sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
- NASO CHE COLA
- MAL DI TESTA
- TOSSE
- GOLA INFIAMMATA
- FEBBRE
- UNA SENSAZIONE GENERALE DI MALESSERE.
4 COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE
Al fine di informare i Datori di lavoro ed i propri dipendenti su quelli che sono i comportamenti da tenere per il contenimento della diffusione del COVID-19, si riportano di seguito i punti fondamentali riportati nel vademecum del Ministero della Salute del 06/03/2020:
- lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone;
- evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie;
- nei contatti sociali mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone. Evitare inoltre abbracci e stratte di mano;
- per garantire l’igiene respiratoria coprire naso e bocca se si starnutisce (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non assumere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici, prima di venirne a contatto, con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare le mascherine solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza ad ammalati;
Visto quanto sopra, e vista la tipologia di attività (intellettuali ed operative) previste presso il cantiere in oggetto, si prescrive di recepire le seguenti prescrizioni al fine di evitare situazioni di assembramento, e rispettare le già menzionate raccomandazioni:
- presso le sale refettorio, sale ristoro, uffici di cantiere, sale riunioni, dovranno essere posizionati i posti a sedere, ovvero la dislocazione delle postazioni di lavoro, in maniera tale da garantire la distanza di almeno un metro tra i fruitori di tali locali. La disposizione dei posti a sedere non potrà essere modificata. Se del caso organizzare l’accesso a refettori e sale ristoro su turni qualora non fosse possibile rispettare le distanze minime di almeno un metro;
- presso i locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici sarà consentito accedere a tali locali solo in numero massimo tale da garantire il rispetto tra i fruitori di almeno un metro. Se del caso organizzare l’accesso ai locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici su turni qualora non fosse possibile rispettare le distanze minime di almeno un metro;
- presso tutti i locali ove è prevista permanenza di personale (sale refettorio, sale ristoro, uffici di cantiere, sale riunioni, spogliatoio e servizi igienici) si dovranno incentivare interventi di sanificazione tali da garantire il costante mantenimento delle condizioni igieniche.
- per lo svolgimento di attività, che possano generare assembramento di persone (esempio riunioni) si dovranno in alternative, qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, prediligere modalità di svolgimento da remoto. Modalità operative da remoto, dovranno essere anche predilette per tutte le attività per le quali non è necessaria la presenza presso il luogo di lavoro.
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
IN CASO DI CONTAGIO O SOSPETTO CONTAGIO:
- Contagio di un parente stretto di un lavoratore: isolamento preventivo del lavoratore per evitare il propagarsi dell’infezione 🡪 conseguente tempestiva informazione di DdL o Direttore di Cantiere e, per conoscenza, l’eventuale CSE;
- se un lavoratore arriva asintomatico e nella giornata dimostra sintomatologia: allontanamento del lavoratore dal cantiere 🡪 conseguente tempestiva informazione di DdL o Direttore di Cantiere e, per conoscenza, l’eventuale CSE;
- se un lavoratore riferisce sintomatologia: non deve presentarsi al lavoro conseguente tempestiva informazione di DdL o Direttore di Cantiere e, per conoscenza, l’eventuale CSE;
- se un lavoratore risulta positivo ad un tampone: comunicazione alla sanità pubblica dei nominativi di tutto il personale di cantiere 🡪 conseguente tempestiva informazione di DdL o Direttore di Cantiere e, per conoscenza, l’eventuale CSE;
In particolare, si prescrive all’impresa affidataria di esplicitare le procedure adottate per la gestione di eventuali contagi di cui sopra.
Ricordando che la malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “COVID-19” (nome che è ormai utilizzato per identificare lo stesso virus) l’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato
XLVI del D.Lgs. 81/08”.
Il Datore Xx Xxxxxx ha l’obbligo di valutazione del rischio biologico qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un ‘agente biologico’, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008)”.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. La valutazione del rischio per l’agente biologico CoVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro.
A tale scopo, l’Impresa Esecutrice o, qualora vi sia al co-presenza di più Imprese in cantiere – anche non contemporanea -, le Imprese Esecutrici, dovranno produrre i propri Piani Operativi di Sicurezza (POS) riportando i protocolli di sicurezza anti-contagio (procedure complementari e di dettaglio ai fini dell’eliminazione o della riduzione del rischio specifico biologico COVID-19).
In particolare, l’aggiornamento dei POS dovrà:
- valutare il rischio specifico di contagio da COVID-19 in relazione alle effettive maestranze presenti in cantiere, alla loro provenienza, ai loro spostamenti, alle loro modalità di raggiungimento del cantiere, alle loro modalità lavorative, definendo le conseguenti misure preventive e protettive previste e da adottarsi;
- contenere l’esplicitazione delle modalità che il singolo Datore di Lavoro, o suo delegato, attuerà per il controllo delle disposizioni impartite ai lavoratori;
- rispettare i contenuti dei DPCM, DL ed Ordinanze Regionali emanati ad oggi.
Se nel corso dei lavori o durante le valutazioni preliminari all’avvio dei lavori l’Impresa Affidataria dovesse riscontrare eventuali lavorazioni per le quali non sussistano tecniche operative per lo svolgimento delle stesse in totale sicurezza, anche nel rispetto di Decreti ed
Ordinanze ad oggi emessi, la stessa dovrà darne comunicazione tempestiva al DdL / Direttore di Cantiere od all’eventuale CSE.
L’obiettivo del protocollo condiviso da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 24/04/2020 e ss.mm.ii. di è la regolamentazione e l’informazione riguardo le indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Di seguito si riportano i punti principali del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, sottolineando tuttavia che tale richiamo non esonera in alcun modo il datore di lavoro all’assoluto rispetto dell’intero testo, che si allega integralmente al presente aggiornamento.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
6.1 INFORMAZIONE
Il datore di lavoro è chiamato ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus attraverso appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. A nessuno è consentito l’accesso al cantiere se la temperatura corporea misurata è superiore ai 37,5°; in queste condizioni le persone devono essere isolate e devono seguire le sue indicazioni del medico curante o dell’autorità sanitaria. Non è permesso l’ingresso o la permanenza in cantiere alle persone con sintomi di influenza o in quarantena.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- i contenuti del POS della Impresa esecutrice alla quale il lavoratore appartiene.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto il datore di lavoro li dovrà trattare ai sensi della disciplina privacy vigente.
Nel merito, tutti i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici dovranno produrre verbali di informazione (uno per ogni lavoratore) firmati dal lavoratore stesso i quali dovranno essere allegati al POS e trasmessi al Committente ed al CSE, qualora nominato.
La trasmissione del verbale di informazione, anche unitamente al POS, vincola l’autorizzazione all’accesso in cantiere del singolo lavoratore.
Inoltre, si dispone all’Impresa Affidataria l’affissione affissione, negli uffici tecnici ed in cantiere (tutti gli ingressi), di cartellonistica ufficiale del Ministero della Salute esplicativa dei comportamenti e delle misure da adottare per contenere il contagio da COVID – 19.
6.2 ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni al cantiere si devono prevedere procedure specifiche che limitino il contatto tra le persone. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è loro consentito accedere ai locali chiusi comuni del cantiere. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
È compito del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto, oltre che dei comportamenti di prevenzione generale, dei punti seguenti:
- per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
Quanto sopra si estende anche alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento. Tutte le prescrizioni riportate sono estese a tutte le imprese in appalto / subappalto /
subaffidamento. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria provvede alla trasmissione ai propri subappaltatori del presente documento.
6.3 IGIENE E SANIFICAZIONE IN CANTIERE
Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli uffici, spogliatoi e delle aree comuni del cantiere, compresi i mezzi d’opera ivi compresi quelli a noleggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e tutti i mezzi operanti in cantiere. Per il personale è obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare l’utilizzo di guanti ed il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle proprie mansioni in cantiere.
Per poter disinfettare le mani, il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria mette a disposizione idonei mezzi detergenti (soluzioni idroalcoliche) per le mani, da posizionarsi in punti “strategici” del cantiere e, ragionevolmente, a ridosso delle postazioni di lavoro previste giornalmente, accanto all’ingresso di cantiere, negli uffici di DL e Impresa e nei locali mensa / spogliatoio.
Il gel disinfettante è presente in tutti gli uffici, spogliatoi, wc e aree di lavoro.
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
6.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.
A tal fine, è compito del datore di lavoro dell’impresa affidataria mettere a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.
Il gel disinfettante è presente in tutti gli uffici, spogliatoi, wc e aree di lavoro. Il personale è stato adeguatamente formato sull’importanza del mantenimento dell’igiene personale.
6.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tutto il personale è obbligato a rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1m. Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI.
Nel merito, tutti i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici dovranno produrre verbali di Informazione e consegna DPI COVID-19 (mascherine, guanti monouso, occhiali di protezione, ecc…), uno per ogni lavoratore, firmati dal DdL e dal lavoratore stesso,i quali dovranno essere allegati al POS e trasmessi al Committente ed al CSE, qualora nominato.
Nello stesso verbale dovrà essere dichiarata la conformità dei dpi alla normativa CE e, se
sprovvisti di marcatura, devono essere validati dall’OMS.
La trasmissione del verbale di informazione, anche unitamente al POS, vincola l’autorizzazione all’accesso in cantiere del singolo lavoratore.
Inoltre:
- si dispone al Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria ed ai Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici o loro delegati di richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, l’Impresa Affidataria, di concerto con le Imprese Esecutrici, dovranno esaminare con il RL / DL / CSE, con il Committente e con gli RLS/RLST gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie che garantiscano la protezione di chi le indossa e di chi è vicino;
- si dispone al Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria ed ai Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici o loro delegati di richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie che garantiscano la protezione di chi le indossa e di chi è vicino;
- si dispone al Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria o suo delegato di definire procedura/e in cui vengano indicati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- Rimane l’obbligo del datore di lavoro di rinnovare le forniture di dpi ai propri lavoratori.
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Si raccomanda, inoltre di:
- durante le riunioni mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
- contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- Smaltire con frequenza giornaliera tutti i dpi utilizzati per la protezione da covid-19 utilizzati durante la singola giornata di lavoro.
6.6 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA – SPOGLIATOI)
- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
6.7 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
6.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, raffreddore, dispnea, difficoltà respiratoria, astenia o alterazioni del gusto lo deve dichiarare immediatamente al suo Preposto di riferimento, il quale provvederà a comunicarlo a sua volta al Dirigente Sicurezza / Preposto dell’Impresa Affidataria. Il caso deve essere dichiarato immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
A seguire, il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
Xxxxx restando quanto disposto dal Protocollo, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un lavoratore presente in cantiere sviluppi dei sintomi che possano essere ricondotti ad un caso di contagio da COVID-19, si dovrà procedere come segue:
1. l’addetto alla gestione delle emergenze dell’impresa affidataria sospende i lavori e procede all’isolamento temporaneo del soggetto. Il lavoratore attenderà le istruzioni dell’autorità sanitaria indossando mascherine e dpi di protezione fornitegli;
2. l’a.g.e. provvede a contattare l’autorità sanitaria la quale gli fornirà indicazioni più precise che dovrà eseguire. Il datore di lavoro collabora con l’autorità sanitaria per l’individuazione dei “contatti stretti”;
3. l’a.g.e. avvisa i preposti ed il proprio datore di lavoro;
4. i preposti o il datore di lavoro dell’impresa affidataria informano tempestivamente il CSE e la DL;
5. il datore di lavoro procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione preventivamente alla ripresa delle attività. La ripresa delle attività è in ogni caso subordinata al nulla osta di CSE ed autorità sanitarie.
6.9 SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS O RLST
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale e perché può intercettare possibili casi sospetti del contagio. Inoltre, l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori è fondamentale per evitare la diffusione del contagio
Il medico competente dell’impresa affidataria collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.
Nel protocollo aziendale sono riportate le misure di regolamentazione legate al COVID-
19.
6.10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà procedere alla costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione in cantiere con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Ferma restando l’obbligo di dotarsi di un comitato di controllo, è facoltà del datore di lavoro avvalersi del Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
6.11 MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE
A tutto il personale (lavoratori, tecnici ecc..), prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere dovrà essere effettuato, a cura dell’Impresa Affidataria, il controllo della temperatura corporea, salvo diverse disposizioni da parte del medico del lavoro opportunamente verbalizzate. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Inoltre, il datore di lavoro dell’Impresa Affidataria dovrà informare preventivamente tutto il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
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• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
• sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio;
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.
1-INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
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cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID- 19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
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• Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
• La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/0xxx/Xxxxx to Locai Production.pdf);
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• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la
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riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
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4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
Roma, 24 aprile 2020.
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