SERVIZIO DI CASH POOLING DOMESTICO
SERVIZIO DI CASH POOLING DOMESTICO
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
• le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 20 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
• le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.
***
Servizio di cash pooling domestico fra conti di unica società
articolo 1 – Definizioni
1. Nel presente contratto si intende per:
Banca banca con cui viene stipulato il contratto di cash pooling
Servizio il servizio di cash pooling avente le caratteristiche stabilite nel contratto conto principale conto corrente sul quale è accentrata l’operatività dei conti secondari
conto secondario conto corrente la cui operatività viene girata sul conto superiore e/o sul conto principale
conto superiore conto corrente sul quale possono essere eventualmente effettuate volture da altri conti secondari; il conto superiore svolge funzione intermedia tra conti secondari e conto principale o altro conto superiore, secondo la struttura conferita al cash pooling
massimale nel cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “standard”:
massimale operativo giornaliero, eventualmente assegnato al conto secondario, che concorre con il saldo disponibile a individuare il limite di disponibilità del conto secondario. La somma dei massimali assegnati ai conti secondari non può superare l’ammontare della linea di credito accordata sul conto principale.
articolo 2 - Oggetto
1. Il Servizio consente:
- il trasferimento, sul conto principale, dei saldi debitori e creditori presenti sui conti secondari alla data di attivazione del Servizio;
- la voltura giornaliera, sul conto principale, degli importi delle operazioni contabilizzate a debito o a credito sui conti secondari, con le modalità indicate in contratto.
2. Le modalità di svolgimento del Servizio indicate in contratto possono essere modificate con apposito atto scritto (ad esempio: estensione del Servizio ad altri conti, assegnazione o modifica di massimali, altri dati riguardanti uno o più conti secondari).
articolo 3 - Cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “standard”
1. La disponibilità giornaliera di ciascun conto secondario è così determinata:
- se al conto secondario è assegnato un massimale, la disponibilità è data dalla somma tra saldo disponibile del conto e massimale;
- se al conto secondario è assegnato un massimale pari a zero, la disponibilità è data dal saldo disponibile del conto;
- se al conto secondario non è assegnato un massimale, la disponibilità è data dalla somma tra saldo disponibile del conto e importo disponibile della linea di credito concessa sul conto principale, al netto della somma dei massimali assegnati agli altri conti secondari e al netto degli utilizzi effettuati sui conti senza massimale.
articolo 4 - Cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “tesoreria bilanciata”
1. La disponibilità di ciascun conto secondario è calcolata su base giornaliera ed è consentita nei limiti della disponibilità globale giornaliera dell’intera struttura di cash pooling. Più precisamente, la disponibilità del conto secondario è data dalla somma tra i saldi disponibili del conto medesimo, degli altri conti secondari e del conto principale. Se sul conto principale sono concesse linee di credito, il saldo disponibile di tale conto include l’importo utilizzabile delle linee di credito.
articolo 5 - Superamento della disponibilità
1. La Banca non esegue le operazioni di addebito sui conti secondari che comportano il superamento della disponibilità determinata ai sensi dell’art. 3 o 4, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Nel caso di cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “standard”, le operazioni di addebito impartite con assegni che comportino, sul conto secondario di traenza, il superamento della disponibilità determinata ai sensi dell’art. 3, possono essere eseguite dalla Banca avvalendosi dell’eventuale importo disponibile della linea di credito concessa sul conto principale.
3. Nel caso di cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “tesoreria bilanciata”, le operazioni di addebito impartite con assegni che comportino, sul conto secondario di traenza, il superamento della disponibilità di cui all’art. 4, possono essere eseguite dalla Banca avvalendosi dell’eventuale disponibilità globale residua.
articolo 6 - Massimale
1. L’assegnazione di massimali ai conti secondari è effettuata nel paragrafo B del presente contratto; tali elementi possono anche essere concordati o modificati dopo la stipulazione del contratto, tramite sottoscrizione di apposito atto scritto.
articolo 7 – Linee di credito utilizzabili sui conti secondari: risoluzione
1. I contratti riguardanti le linee di credito concesse prima dell’attivazione del Servizio, e utilizzabili sui conti secondari, si intendono consensualmente risolti con la firma del presente contratto.
2. Se i contratti di cui al comma precedente intercorrono non con la Banca ma con altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, il Cliente prende atto che la Banca è stata espressamente autorizzata dalle altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a manifestare l’accordo di risoluzione consensuale dai contratti riguardanti le linee di credito, di cui al comma precedente.
articolo 8 – Linee di credito utilizzabili sul conto principale
1. La concessione di linee di credito utilizzabili sul conto principale avviene mediante stipulazione di contratti a parte. L’importo utilizzabile di tali linee di credito concorre alla determinazione della disponibilità giornaliera dei conti secondari, anche se tali conti sono intrattenuti presso altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
articolo 9 - Determinazione degli interessi
1. La maturazione degli interessi debitori o creditori avviene esclusivamente sul conto principale, nella misura applicata a tale conto.
articolo 10 - Registrazione delle operazioni
1. Le operazioni di voltura sono registrate dalla Banca tenendo conto delle modalità di azzeramento dei conti secondari e delle modalità di giro sul conto superiore indicate nel paragrafo B del presente contratto.
2. Le operazioni di voltura effettuate in esecuzione del Servizio sono indicate nell’estratto conto. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l’estratto conto si intende approvato dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
articolo 11 - Sospensione del Servizio
1. Possono verificarsi sospensioni del Servizio per fatti non imputabili alla Banca, quali ad esempio: scioperi anche del personale della Banca, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorità, provvedimenti di natura giudiziaria, e in genere per fatti di terzi.
2. La Banca si riserva altresì la facoltà di sospendere temporaneamente il Servizio qualora reputi ciò necessario a garantire la sicurezza del Servizio.
3. In caso di sospensione la Banca ne dà immediata comunicazione al Cliente impegnandosi a ripristinare il Servizio nel più breve tempo possibile.
articolo 12 - Durata e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante comunicazione scritta da darsi con preavviso di 30 giorni.
articolo 13 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. articolo 14 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
articolo 15 - Foro competente
1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto.
Servizio di cash pooling domestico fra conti di società diverse
articolo 1 – Definizioni
1. Nel presente contratto si intende per:
Banca banca con cui viene stipulato il contratto di cash pooling
Servizio il servizio di cash pooling avente le caratteristiche stabilite nel contratto
conto principale conto corrente intestato alla Tesoriera sul quale è accentrata l’operatività dei conti secondari conto secondario conto corrente intestato alla società secondaria o alla Tesoriera
conto superiore conto secondario intestato a una società secondaria o alla Tesoriera, su cui possono essere eventualmente effettuate volture da altri conti secondari; il conto superiore svolge funzione intermedia tra conti secondari e conto principale o altro conto superiore, secondo la struttura conferita al cash pooling
massimale nel cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “standard”:
massimale operativo giornaliero, eventualmente assegnato al conto secondario, che concorre con il saldo disponibile a individuare il limite di disponibilità del conto secondario. La somma dei massimali assegnati ai conti secondari non può superare l’ammontare della linea di credito accordata sul conto principale
società secondaria società appartenente al gruppo facente capo alla Tesoriera
Tesoriera società capogruppo intestataria del conto principale
articolo 2 - Oggetto
1. Il Servizio consente:
- il trasferimento, sul conto principale, dei saldi debitori e creditori presenti sui conti secondari alla data di attivazione del Servizio;
- la voltura giornaliera, sul conto principale, degli importi delle operazioni contabilizzate a debito o a credito sui conti secondari, con le modalità indicate in contratto.
2. Il Servizio consente alla Tesoriera di ricevere dalla Banca informazioni su ogni operazione registrata a debito o a credito dei conti
secondari.
articolo 3 - Modifiche del contratto: variazione dei soggetti
1. Il Servizio è attivato sui conti delle società secondarie che sottoscrivono il presente contratto e sui conti secondari intestati alla Tesoriera indicati nel paragrafo B del presente contratto.
2. Il Servizio può essere successivamente esteso anche a conti intestati ad altre società facenti capo alla Tesoriera, le quali, a seguito dell’estensione del Servizio, assumono anch’esse il ruolo di “società secondaria”. Il contratto di estensione del Servizio deve essere sottoscritto dalla società aderente e deve essere altresì firmato, per conoscenza e accordo dalla Tesoriera, la quale esprime tale accordo in nome proprio e in nome delle altre società secondarie già aderenti al Servizio.
3. Con la firma del presente contratto, le società secondarie conferiscono irrevocabilmente incarico alla Tesoriera di manifestare, in loro nome e conto, l’accordo all’estensione del Servizio a conti di altre società facenti parte del medesimo gruppo.
4. Il recesso dal contratto di una o più società secondarie, che cessano con ciò la propria partecipazione al cash pooling, deve essere comunicato alla Banca per iscritto tenendo conto della scelta effettuata nel paragrafo B del presente contratto. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. L’efficacia del contratto tra la Banca e le altre società contraenti resta immutata, ferma restando l’esigenza di concordare nuovamente la relazione tra i conti in cash pooling, qualora il recesso implichi
l’esclusione dal Servizio di un conto superiore.
articolo 4 - Modifiche del contratto: variazione dell’oggetto
1. Le modalità di svolgimento del Servizio indicate in contratto possono essere modificate con apposito atto scritto (ad esempio: estensione del Servizio ad altri conti di società secondarie già partecipanti o ad altri conti secondari intestati alla Tesoriera, assegnazione o modifica di massimali, altri dati riguardanti uno o più conti secondari).
2. Tale atto deve essere sottoscritto, oltre che dalla Banca, dalla Tesoriera, la quale ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alle società secondarie interessate dalla modifica, l’avvenuta variazione del contratto.
3. Con la firma del presente contratto, ciascuna società secondaria autorizza la Tesoriera a sottoscrivere l’atto di modifica di cui ai commi
precedenti, anche quando tale atto sia relativo a conti secondari a sé intestati.
articolo 5 - Cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “standard”
1. La disponibilità giornaliera di ciascun conto secondario è così determinata:
- se al conto secondario è assegnato un massimale, la disponibilità è data dalla somma tra saldo disponibile del conto e massimale;
- se al conto secondario è assegnato un massimale pari a zero, la disponibilità è data dal saldo disponibile del conto;
- se al conto secondario non è assegnato un massimale, la disponibilità è data dalla somma tra saldo disponibile del conto e importo disponibile della linea di credito concessa sul conto principale, al netto della somma dei massimali assegnati agli altri conti secondari e al netto degli utilizzi effettuati sui conti senza massimale.
articolo 6 - Cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “tesoreria bilanciata”
1. La disponibilità di ciascun conto secondario
- è calcolata su base giornaliera ed è consentita nei limiti della disponibilità globale giornaliera dell’intera struttura di cash pooling. Più precisamente, la disponibilità del conto secondario è data dalla somma tra i saldi disponibili del conto medesimo, degli altri conti secondari e del conto principale. Se sul conto principale sono concesse linee di credito, il saldo disponibile di tale conto include l’importo utilizzabile delle linee di credito.
articolo 7 – Superamento della disponibilità
1. La Banca non esegue le operazioni di addebito sui conti secondari che comportano il superamento della disponibilità determinata ai sensi dell’art. 5 o 6, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Nel caso di cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “standard”, le operazioni di addebito impartite con assegni che comportino, sul conto secondario di traenza, il superamento della disponibilità determinata ai sensi dell’art. 5, possono essere eseguite dalla Banca avvalendosi dell’eventuale importo disponibile della linea di credito concessa sul conto principale.
3. Nel caso di cash pooling con metodo di calcolo della disponibilità “tesoreria bilanciata”, le operazioni di addebito impartite con assegni che comportino, sul conto secondario di traenza, il superamento della disponibilità di cui all’art. 6 , possono essere eseguite dalla Banca
avvalendosi dell’eventuale disponibilità globale residua.
articolo 8 - Massimale
1. L’assegnazione di massimali ai conti secondari è effettuata nel paragrafo B del presente contratto; tali elementi possono anche essere concordati o modificati dopo la stipulazione del contratto, tramite sottoscrizione di apposito atto scritto.
2. La Tesoriera ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alle società secondarie, sotto propria esclusiva responsabilità, i massimali
assegnati ai conti secondari loro intestati
articolo 9 – Linee di credito concesse a società secondarie e alla Tesoriera: risoluzione
1. I contratti riguardanti le linee di credito concesse alle società secondarie e alla Tesoriera prima dell’attivazione del Servizio, e utilizzabili sui conti secondari, si intendono consensualmente risolti con la firma del presente contratto da parte della Banca, della società secondaria affidata e della Tesoriera.
2. Se i contratti di cui al comma precedente intercorrono tra società secondarie o Tesoriera e altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, diverse dalla Banca, le società secondarie affidate e la Tesoriera prendono atto che la Banca è stata espressamente autorizzata dalle altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a manifestare l’accordo di risoluzione consensuale dai contratti riguardanti le linee di credito,
di cui al comma precedente.
articolo 10 – Linee di credito concesse alla Tesoriera
1. La concessione di linee di credito alla Tesoriera, utilizzabili sul conto principale, avviene mediante stipulazione di contratti a parte. L’importo utilizzabile di tali linee di credito concorre alla determinazione della disponibilità giornaliera dei conti secondari, anche se tali conti sono intrattenuti presso altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
articolo 11 - Determinazione degli interessi
1. La maturazione degli interessi debitori o creditori avviene esclusivamente sul conto principale, nella misura applicata a tale conto.
articolo 12 - Registrazione delle operazioni
1. Le operazioni di voltura sono registrate dalla Banca tenendo conto delle modalità di azzeramento dei conti secondari e delle modalità di giro sul conto superiore indicate nel paragrafo B del presente contratto.
2. Le operazioni di voltura effettuate in esecuzione del Servizio sono indicate nell’estratto conto inviato alle società tra cui le operazioni di voltura sono intercorse.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l’estratto conto si intende approvato dalla società correntista.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, la società correntista può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può chiedere la
restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
articolo 13 - Sospensione del Servizio
1. Possono verificarsi sospensioni del Servizio per fatti non imputabili alla Banca, quali ad esempio: scioperi anche del personale della Banca, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorità, provvedimenti di natura giudiziaria, e in genere per fatti di terzi.
2. La Banca si riserva altresì la facoltà di sospendere temporaneamente il Servizio qualora reputi ciò necessario a garantire la sicurezza del Servizio.
3. In caso di sospensione la Banca ne dà immediata comunicazione alla Tesoriera, impegnandosi a ripristinare il Servizio nel più breve
tempo possibile.
articolo 14 - Durata e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato.
2. La Tesoriera, ciascuna delle società secondarie e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante comunicazione scritta da darsi con preavviso di 30 giorni. Qualora il recesso sia esercitato:
- dalla Tesoriera, la comunicazione deve essere inviata alla Banca e, per conoscenza, alle società secondarie;
- dalla Banca, la comunicazione deve essere inviata alla Tesoriera e, per conoscenza, alle società secondarie;
- da una società secondaria, deve essere effettuato tenendo conto della scelta effettuata nel paragrafo B del presente contratto.
articolo 15 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
0.Xx Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
0.Xx la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
articolo 16 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria.
articolo 17 - Foro competente
1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto.