Clausola di decadenza Clausole campione

Clausola di decadenza. Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, correlata a:
Clausola di decadenza. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti dell’Istituto dovrà essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo. Le modalità di reclamo sono disponibili sul sito web dell’Istituto “xxx.xxxxxxxx.xx”.
Clausola di decadenza. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
Clausola di decadenza. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di CSI dovrà essere avanzato dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
Clausola di decadenza. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di Tecnocontrolli dovrà essere avanzato dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
Clausola di decadenza. Le Parti intendono dare ragionevole certezza ai propri rapporti stabilendo la seguente clausola di decadenza che, in ogni caso, per espresso loro riconoscimento, non rende per il Vettore eccessivamente difficile ed oneroso l'esercizio dei propri diritti. Il Vettore è tenuto a chiedere alla Committente, a pena di decadenza, le differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute relativamente ai Servizi eseguiti in esecuzione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge, ed in ogni caso derivanti da qualsiasi differenza di tariffe e/o di prezzi e/o di adeguamenti e/o di incrementi di costi, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di emissione delle fatture dei servizi eseguiti per i quali ritiene dovute le differenze. Il Vettore, per far valere i propri diritti nel predetto termine di decadenza semestrale, è tenuto ad inviare alla Committente la richiesta scritta delle eventuali differenze che sarebbero dovute, dando analitica dimostrazione del calcolo. Tale richiesta deve essere inviata, sempre a pena di decadenza, alla Committente tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel predetto termine perentorio di sei mesi. Laddove il Vettore non invii la raccomandata prevista al presente articolo entro il predetto termine semestrale, si intenderà irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di reclamare differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute, derivanti dall'applicazione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge. Nel caso in cui la clausola di decadenza sia dichiarata nulla e inefficace, è nullo l'intero contratto, in quanto le Parti non l'avrebbero sottoscritto senza la clausola di decadenza, che ne costituisce condizione essenziale di validità.
Clausola di decadenza. 20.1 Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di XXXX Check dovrà essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
Clausola di decadenza. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di LSFire dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
Clausola di decadenza. 1. Le parti convengono sulla necessità, fermo restando il disposto dell’art. 2 del D.L. 28.03.93 n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 27.05.93 n. 162, di istituire, per i trasporti effettuati, un termine di decadenza entro il quale debbono essere sollevate, da parte dell’interessato, eventuali contestazioni in ordine alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme del presente Accordo Nazionale e ciò anche al fine di evitare accumuli di rivendicazioni suscettibili di turbare il mercato.
Clausola di decadenza. Qualora entro un anno dalla sottoscrizione nessuna Banca avrà comunicato l’adesione al accordo, lo stesso si intenderà automaticamente decaduto. In caso di controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Napoli.