CLAUSOLA DI DECADENZA. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di CSI dovrà essere avanzato dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
CLAUSOLA DI DECADENZA. Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, correlata a:
i) mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
ii) riscontro di inerzia grave nell’attuazione degli obblighi concessori cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile competente;
iii) mancato rilascio della garanzia/cauzione prevista dal successivo art. 11;
iv) mancato reintegro della cauzione ove richiesto;
v) mancato rispetto del divieto di subconcessione di cui all’art. 12, comma 5;
vi) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
vii) mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui al successivo art. 11;
viii) modifiche della struttura o dell'area a verde non preventivamente autorizzate. E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico.
CLAUSOLA DI DECADENZA. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
CLAUSOLA DI DECADENZA. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti dell’Organismo dovrà essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo. Le modalità di reclamo sono disponibili sul sito web dell’Organismo “xxx.xxxxxxxxxxx.xx”.
CLAUSOLA DI DECADENZA. 1. Le parti convengono sulla necessità, fermo restando il disposto dell’art. 2 del D.L. 28.03.93 n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 27.05.93 n. 162, di istituire, per i trasporti effettuati, un termine di decadenza entro il quale debbono essere sollevate, da parte dell’interessato, eventuali contestazioni in ordine alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme del presente Accordo Nazionale e ciò anche al fine di evitare accumuli di rivendicazioni suscettibili di turbare il mercato.
2. A tal fine qualsiasi tipo di contestazione in ordine alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme del presente Accordo Nazionale, in relazione alla quale il vettore intenda avanzare rivendicazioni nei confronti del committente, dovrà essere comunicata dal vettore al committente, in forma scritta ed a mezzo di lettera raccomandata A.R., contenente il conteggio degli importi rivendicati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto stipulato tra le parti.
3. L’invio di tale comunicazione viene convenuto sotto pena di decadenza del relativo diritto, cosicché il mancato tempestivo invio della stessa e/o il mancato rispetto delle formalità per essa previste, comporteranno la decadenza del vettore da ogni rivendicazione in merito che resterà conseguentemente preclusa anche se non fosse ancora decorso il termine di cui all’art. 2 del D.L. 28.03.93 n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 27.05.93, n. 162.
4. Agli effetti di cui artt. 1341 e 1342 C.C., nel contratto di trasporto stipulato tra le parti dovrà essere inserita la seguente clausola: “In conformità a quanto previsto dall’art. 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale per il trasporto dei contenitori stipulato in data 22.05.1995 e successive modificazioni ai sensi dell’art. 13 del D.M. 18.11.82, resta inteso che qualsiasi tipo di contestazione relativa alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme dell’Accordo Nazionale prima citato, in relazione alla quale il vettore intenda avanzare rivendicazioni nei confronti del committente, dovrà essere portata a conoscenza del committente stesso, a pena di decadenza, entro il termine definitivo ed improrogabile di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto stipulato tra le parti. La comunicazione dovrà essere effettuata in forma scritta e dovrà essere inoltrata al suo destinatario a mezzo di lettera raccomandata (con avviso di ricevimento), che dovrà esser...
CLAUSOLA DI DECADENZA. 20.1 Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di XXXX Check dovrà essere avanzata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
CLAUSOLA DI DECADENZA. Gli studenti che abbiano effettuato il semestre di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio devono obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, pena l’impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n. 27. I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale compreso quanto previsto dal codice deontologico.
CLAUSOLA DI DECADENZA. Le Parti intendono dare ragionevole certezza ai propri rapporti stabilendo la seguente clausola di decadenza che, in ogni caso, per espresso loro riconoscimento, non rende per il Vettore eccessivamente difficile ed oneroso l'esercizio dei propri diritti. Il Vettore è tenuto a chiedere alla Committente, a pena di decadenza, le differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute relativamente ai Servizi eseguiti in esecuzione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge, ed in ogni caso derivanti da qualsiasi differenza di tariffe e/o di prezzi e/o di adeguamenti e/o di incrementi di costi, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di emissione delle fatture dei servizi eseguiti per i quali ritiene dovute le differenze. Il Vettore, per far valere i propri diritti nel predetto termine di decadenza semestrale, è tenuto ad inviare alla Committente la richiesta scritta delle eventuali differenze che sarebbero dovute, dando analitica dimostrazione del calcolo. Tale richiesta deve essere inviata, sempre a pena di decadenza, alla Committente tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel predetto termine perentorio di sei mesi. Laddove il Vettore non invii la raccomandata prevista al presente articolo entro il predetto termine semestrale, si intenderà irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di reclamare differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute, derivanti dall'applicazione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge. Nel caso in cui la clausola di decadenza sia dichiarata nulla e inefficace, è nullo l'intero contratto, in quanto le Parti non l'avrebbero sottoscritto senza la clausola di decadenza, che ne costituisce condizione essenziale di validità.
CLAUSOLA DI DECADENZA. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di LSFire dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
CLAUSOLA DI DECADENZA. Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di Tecnocontrolli dovrà essere avanzato dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.