ACCORDO DI RICERCA
ACCORDO DI RICERCA
TRA
LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
per una ricerca avente il seguente oggetto: “LA CITTÁ della GIUSTIZIA SEMPLICE”:
SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI NELL’AMBITO DELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI”
T R A
La Città metropolitana di Firenze, con sede in xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, C.F. 80016450480, in seguito indicata come “Città metropolitana”, rappresentata dal Dott. Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, nato a Montecorvino Rovella il 29/06/1962, in qualità di Direttore Generale, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi del Decreto del Sindaco metropolitano n. 12 del 17/10/2017;
E
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, C.F. , in seguito indicato “Dipartimento”, rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a Firenze il 25/05/1959, domiciliata per la carica presso il Dipartimento in Xxx xxxxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx, in qualità di Direttore pro- tempore del Dipartimento;
PREMESSO
- l'art. 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra le altre, la seguente funzione fondamentale:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- l’art. 5 Pianificazione strategica dello Statuto della Città metropolitana di Firenze, a norma del quale:
“ 1. La Città metropolitana di Firenze s’impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio.
2. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano triennale come atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nell’area.
3. Nel piano strategico si definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il
metodo di attuazione. Il piano strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana.
4. L’attività della Città metropolitana e dei comuni che la costituiscono è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
5. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico”;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26 del 05/04/2017 avente ad oggetto il “PIANO STRATEGICO DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE – APPROVAZIONE”; al cui
interno è ricompreso, tra l’altro, il documento denominato “Rinascimento metropolitano 2030” nel quale è prevista la vision “Accessibilità Universale” che ha la finalità di sviluppare modalità di amministrazione orientate alla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi nonché alla facilitazione della fruizione degli stessi. In base a questa vision è emersa la necessità di stipulare un “protocollo di intesa” a carattere generale sulla Giustizia tra la Città Metropolitana, il Tribunale di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che individui i servizi della giustizia nel territorio di competenza del Tribunale di Firenze, al fine di realizzare iniziative e progetti volti a migliorare l’efficienza, l'efficacia e la qualificazione dei servizi della giustizia civile e penale per la Città metropolitana di Firenze.
Detto protocollo, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione del 19/07/2017 n. 58 e sottoscritto dalle parti fissa linee programmatiche di azione relative in particolare all'ambito della semplificazione delle procedure di informazione, accesso e fruizione dei servizi della giustizia, con riduzione dei relativi costi per le strutture e gli utenti;
Sulla scorta di questi indirizzi operativi Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con il Tribunale di Firenze e i Dipartimenti di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze e di Ingegneria dell'Informazione, hanno messo a punto, un progetto sperimentale (allegato A) finalizzato alla implementazione delle prassi di invio delle parti della lite in mediazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure. Tutto questo nell’ottica di una semplificazione generale del processo civile dedicato al contenzioso fra società e alla velocizzazione del processo civile, necessità quest’ultima emersa più volte nel corso del processo di concertazione per la formazione del Piano Strategico Metropolitano. Tale progetto si inserisce nell'ambito di una più ampia ricerca attivata dall'Università all'interno della propria attività. Al fine di dare concretizzazione al progetto di cui sopra è stato messo a punto il seguente accordo di ricerca.
Per quanto sopra
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Oggetto dell’Accordo
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e la Direzione Generale della Città metropolitana si impegnano a condurre congiuntamente una ricerca, avente il seguente oggetto: “LA CITTÁ della GIUSTIZIA SEMPLICE”: SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI NELL’AMBITO DELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CIVILI” di cui alla proposta di Xxxxxxxx elaborato in accordo con i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa sulla Giustizia citato in premessa e denominato “Patto per la giustizia della Città metropolitana di Firenze”. Nel corso dello svolgimento della ricerca, in relazione all'evoluzione della stessa, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici dell’Accordo, aggiornamenti alla pianificazione di dettagli delle attività, sempre nei limiti del Programma di ricerca. Il programma di ricerca verrà condotto congiuntamente da personale del Dipartimento e della Città metropolitana nell’ambito delle azioni programmate nel Progetto Sperimentale di cui all’Allegato A.
Art. 2 Responsabili
Responsabile della ricerca per il Dipartimento è la Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx. Il Responsabile della ricerca per la Città metropolitana è il Direttore Generale, che disporrà dei mezzi e del personale dell’Ente.
Art. 3 Risultati della ricerca
Al termine della ricerca il Dipartimento e la Città metropolitana di Firenze produrranno una relazione congiunta che evidenzierà i risultati raggiunti, con particolare riferimento agli aspetti legati alla c.d. infrastruttura della governance e della semplificazione finalizzato alla implementazione delle prassi di invio in mediazione delle parti in lite, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure.
Art. 4 Proprietà dei risultati
I risultati della ricerca sono di proprietà congiunta del Dipartimento e della Città metropolitana. La Città metropolitana potrà comunque farne uso nell’ambito dei suoi compiti istituzionali. Il Dipartimento potrà pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili, citando esplicitamente l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.
Il Dipartimento è tenuto altresì a mantenere riservati i dati, le informazioni, ed altro di proprietà della Città metropolitana, messi a disposizione del Dipartimento per lo svolgimento della presente ricerca.
Art. 5 Collaborazioni
A sostegno della ricerca il Dipartimento potrà procedere autonomamente ad attivare borse di studio e/o assegni di ricerca, sulla base delle proprie norme e dei propri regolamenti.
Il Dipartimento potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.
Art. 6 Durata dell’Accordo
La ricerca avrà durata di 12 mesi e decorrenza dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui le firme sull’atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall’ultimo firmatario. Il presente accordo potrà essere rinnovato su richiesta delle parti..
Art. 7 Oneri
Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento.
La Città metropolitana si impegna a trasferire al Dipartimento di Scienze Giuridiche il contributo di € 36.000,00 che non ha natura di corrispettivo, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il trasferimento di risorse avverrà a titolo di contributo alle spese sostenute dal Dipartimento , per la ricerca oggetto del presente accordo.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del.C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, la prima pari almeno al 50% da corrispondere entro un mese dalla sottoscrizione, la seconda, a conclusione della ricerca, a seguito della verifica dell'attività svolta.
A conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre ad esse successivo, il Dipartimento presenterà alla Città metropolitana la documentazione comprovante la spesa sostenuta e restituirà, contestualmente, la parte di contributo eventualmente non spesa;
La Città metropolitana di Firenze effettuerà il trasferimento del contributo alla spesa, a seguito di richiesta scritta contenente gli estremi per effettuare il versamento.
Art. 8 Attività del personale dei contraenti
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Città metropolitana di Firenze è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza presso i locali della Città metropolitana. Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne la Città metropolitana da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal Dipartimento nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Città metropolitana di Firenze durante la permanenza nei locali del Dipartimento. La Città metropolitana esonera comunque e tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare alla Città metropolitana nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente della Città metropolitana.
Art. 9 Controversie
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.
Art. 10 Codice in materia di protezione dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’accordo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 11 Imposte e Tasse
Il presente atto è esente da tasse e imposte in base al comma 354 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
oo
Il presente Accordo redatto in 11 (undici) articoli e dattiloscritto in 5 (cinque) pagine intere, viene approvato e sottoscritto con firma digitale disgiunta ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come segue:
Città metropolitana di Firenze
Il Direttore Generale
…................................
Università degli Studi di Firenze
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx