Collaborazioni Clausole campione

Collaborazioni. 1. Le Parti, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell’altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.
Collaborazioni. I PROGETTI possono prevedere collaborazioni a titolo gratuito con altri soggetti giuridici, pubblici o privati. I collaboratori possono essere enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi i soggetti non appartenenti al Terzo settore o non iscritti in registri), e devono presentare una dichiarazione, da allegare alla domanda di contributo, attestante l’impegno assunto riferito specificamente al progetto al quale intendono collaborare. Dalla dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o delegato con potere di firma, deve emergere il concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso. Tali collaborazioni potranno avvenire solo a titolo gratuito e non potranno essere beneficiarie né direttamente, né indirettamente di quote del contributo di cui al presente Avviso. I soggetti collaboratori possono cofinanziare il progetto, attraverso un apporto monetario e tale importo dovrà essere indicato sia nella dichiarazione di collaborazione che nella successiva rendicontazione, in cui dovrà essere data puntuale evidenza dell’apporto monetario ricevuto.
Collaborazioni. Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti tecnicamente qualificati ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, i cui oneri e spese saranno a totale carico del professionista medesimo, rimanendo il Comune esonerato da ogni tipo di responsabilità in merito e riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato. Della nomina dei collaboratori di cui sopra il professionista è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune per l’espressione del relativo gradimento.
Collaborazioni. 1. Le collaborazioni di cui all’art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del/la Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
Collaborazioni. 1. L’URT può intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati esterni alle Parti e avvalersi di personale di altri soggetti pubblici comandato presso l’URT;
Collaborazioni. Per il migliore espletamento delle proprie attività, funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 4, gli Istituti aderenti: - daranno comunicazione formale del presente accordo alle Regioni e alle Amministrazioni Locali di relativa appartenenza territoriale, al fine di attivare possibili forme di collaborazione; - potranno in ogni caso avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato, oltre che con singoli esperti qualificati nella divulgazione tecnica, al fine di estendere ed aggiornare i contenuti delle loro iniziative.
Collaborazioni. Per quanto possibile il DiDA attiverà borse di studio/assegni di ricerca per quanto attinente alla ricerca per la formazione ulteriore di giovani ricercatori. Il Responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni al Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.
Collaborazioni. In applicazione dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 i contratti di collaborazione potranno essere stipulati solo con operatori coordinati, ma non organizzati dai preponenti ed operanti in libertà di orario e di luogo di svolgimento del lavoro, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative. Sono, comunque, considerate originariamente lecite e, quindi, escluse dalla presunzione di subordinazione anche in presenza degli indici di subordinazione, la seguente tipologia di collaborazione: - collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative dello specifico settore che in questo ambito del CCNL viene individuato nella figura del Collaboratore Investigativo, al quale verrà riconosciuto un compenso parametrato al V livello.
Collaborazioni. 9.1 Per ogni singolo progetto di cui all’art. 6 del presente Accordo, possono essere istituite collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, soprintendenze, musei, operatori qualificati, circoli culturali, Associazioni, Enti Teatrali, Fondazioni, e qualsiasi altro Organismo possa avere una comunione di intenti con gli obiettivi della Rete. Tali collaborazioni saranno formalizzate da protocolli d’Intesa, convenzioni e accordi di programma.