Collaborazioni Clausole campione

Collaborazioni. 1. Le Parti, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell’altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.
Collaborazioni. Premessa
Collaborazioni. Accordo in materia di collaborazioni ai sensi dell'art. 2, X.Xxx. n. 81/2015 Visto che l’art 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinate ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro; Considerato che il medesimo D.Lgs., all’art. 2, comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 dello stesso articolo non trova applicazione alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; Le Parti convengono, ai sensi del succitato art. 2, comma 2, lett. a), di stipulare, in via sperimentale il presente accordo di disciplina specifica e uniforme per i collaboratori che operano nel settore teatrale in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore stesso e, pertanto, concordano di regolare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alle seguenti condizioni: 1. È ammesso il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni affidate a Collaboratori in possesso di profili professionali, certificati di seguito elencati: a) direttori di scuola, coordinatori didattici, docenti, tutor, formatori; b) collaboratori ai quali viene affidata la progettazione, ricerca e gestione di finanziamenti indiretti; c) traduttori/interpreti, attori e drammaturghi; d) addetto stampa appartenente all'Ordine dei giornalisti, videomaker, fotografi di scena, fotografi per la comunicazione e promozione, consulenti informatici, esperti campagne marketing. 2. Le prestazioni oggetto della collaborazione debbono essere riferite ad attività correlate e/o occasionali e/o diversificate rispetto a quella istituzionale prevalente propria del Committente e possono svolgersi anche all'interno dei locali aziendali, in fasce orarie di disponibilità preventivamente concordate tra le parti. 3. Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni: a) l’identità delle parti; b) l’individuazione specifica dell'attività affidata al co...
Collaborazioni. I PROGETTI possono prevedere collaborazioni a titolo gratuito con altri soggetti giuridici, pubblici o privati. I collaboratori possono essere enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi i soggetti non appartenenti al Terzo settore o non iscritti in registri), e devono presentare una dichiarazione, da allegare alla domanda di contributo, attestante l’impegno assunto riferito specificamente al progetto al quale intendono collaborare. Dalla dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o delegato con potere di firma, deve emergere il concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso. Tali collaborazioni potranno avvenire solo a titolo gratuito e non potranno essere beneficiarie né direttamente, né indirettamente di quote del contributo di cui al presente Avviso. I soggetti collaboratori possono cofinanziare il progetto, attraverso un apporto monetario e tale importo dovrà essere indicato sia nella dichiarazione di collaborazione che nella successiva rendicontazione, in cui dovrà essere data puntuale evidenza dell’apporto monetario ricevuto.
Collaborazioni. Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione d’eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico del medesimo. Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.
Collaborazioni. Premessa a) Collaborazioni previste e disciplinate dal presente Titolo* o successivamente individuate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Intepretazione Contrattuale; b) Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali, per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) Collaborazioni continuative svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3). * Nei settori regolamentati dal presente CCNL possono essere presenti Figure professionali che operano con caratteristiche simil professionali e che possono avere livelli di responsabilità equiparabili a quelli dei Lavoratori Autonomi, ma in un contesto di Collaborazione Continuativa di carattere prevalentemente personale e non etero organizzata. Per tali Figure, le Parti esplicitamente prevedono la possibilità di attivazione di Collaborazioni ex art. 2, D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., alle condizioni di seguito precisate.
Collaborazioni. Per il migliore espletamento delle proprie attività, funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 4, gli Istituti aderenti: - daranno comunicazione formale del presente accordo alle Regioni e alle Amministrazioni Locali di relativa appartenenza territoriale, al fine di attivare possibili forme di collaborazione; - potranno in ogni caso avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato, oltre che con singoli esperti qualificati nella divulgazione tecnica, al fine di estendere ed aggiornare i contenuti delle loro iniziative.
Collaborazioni. 1. L’URT può intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati esterni alle Parti e avvalersi di personale di altri soggetti pubblici comandato presso l’URT; 2. tutte le persone che operano presso l’URT, ivi compresi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., dipendono dal Responsabile, specificamente per quanto attiene all’organizzazione delle attività e allo svolgimento delle mansioni loro affidate presso l’URT; 3. le norme di funzionamento dell’URT e l’attribuzione dei compiti al Personale devono risultare da ordini di servizio del Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] che il Responsabile deve portare a conoscenza di tutto il personale; 4. il Direttore può delegare l’emissione di ordini di servizio al Responsabile;
Collaborazioni. Visto quanto intervenuto per via legislativa relativamente al riconoscimento di 14 (quattordici) Profili professionali (quali funzioni svolte nell'area sanitaria) di cui ai rispettivi D.L. così come riportati in allegato al presente accordo. Preso atto delle disposizioni che dai D.L. ne conseguono e fermo restando che il rapporto di collaborazione non è ravvisabile, in alcun modo, in un rapporto di lavoro subordinato, le parti hanno convenuto di collocare la "Collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva" e la "Collaborazione saltuaria" nell'ambito del lavoro parasubordinato e come tale, al fine di renderlo compatibile con la struttura organizzativa del settore, hanno inteso evidenziare normandoli i soli Temi/Istituti riconducibili alla sfera di applicazione del presente accordo. Al riguardo i Temi/Istituti così come appresso normati e a cui le parti dovranno attenersi per l'instaurazione di queste tipologie di prestazione lavorativa risultano:
Collaborazioni. 1. Le collaborazioni di cui all’art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del/la Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno. 2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 18, 19 e 20 del presente regolamento.