Collaborazioni Clausole campione

Collaborazioni. 1. Le Parti, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, possono stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell’altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.
Collaborazioni. Premessa
Collaborazioni. 1. Il Teatro, nell’ambito degli scopi statutari, realizza eventi in regime di collaborazione con soggetti terzi. 2. Le collaborazioni possono essere di tipo istituzionale, di tipo prevalentemente artistico in conformità con scopi della Fondazione, di tipo artistico con prevalenza di contenuti d’intrattenimento e commerciali. 3. Le collaborazioni di tipo istituzionale sono realizzate assieme ad almeno un soggetto pubblico e hanno per oggetto eventi con finalità civili (Festa della Repubblica, Giornata dell’Unità d’Italia, ecc.) Per queste collaborazioni, il Teatro può assumere anche tutti i costi a proprio carico. 4. Per le collaborazioni di tipo artistico, il Teatro sottoscrive con gli altri soggetti interessati un accordo di collaborazione che ha come contenuto minimo: - l’individuazione degli scopi statutari che il Teatro si propone di raggiungere con l’evento programmato; - gli stadi della collaborazione attiva cui il Teatro partecipa (dall’ideazione dell’evento o dalla fase di sviluppo o solo nella fase di presentazione); - la definizione dei costi che il Teatro si accolla per la realizzazione dell’evento (messa a disposizione di spazi e beni del Teatro senza applicazione di tariffe, elencazione dei servizi a carico del Teatro, individuazione di eventuali altri costi d’acquisto di beni o servizi a carico del Teatro); - nei casi in cui siano previsti ricavi da biglietteria o altri ricavi a fronte dell’evento oggetto dell’accordo di collaborazione, l’individuazione della suddivisione dei ricavi, al netto degli eventuali diritti SIAE, fra il Teatro e gli altri soggetti (da zero al 100% dei ricavi a favore del Teatro). 5. Le collaborazioni a prevalente contenuto d’intrattenimento e commerciale sono realizzate per rispondere alla domanda del pubblico, al di fuori della Stagione ufficiale di spettacolo, e assieme per realizzare una contribuzione alla copertura di spese fisse di struttura della Fondazione. Per queste collaborazioni, il Teatro sottoscrive un accordo-quadro, valido per una Stagione di spettacolo, con i soggetti terzi, convenendo ogni aspetto della collaborazione. 6. Gli accordi di collaborazione vengono istruiti ed approvati secondo la procedura di cui al precedente Art.8, tenuto conto anche dei criteri di valutazione di cui all’Art. 10, dove applicabili.
Collaborazioni. I PROGETTI possono prevedere collaborazioni a titolo gratuito con altri soggetti giuridici, pubblici o privati. I collaboratori possono essere enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi i soggetti non appartenenti al Terzo settore o non iscritti in registri), e devono presentare una dichiarazione, da allegare alla domanda di contributo, attestante l’impegno assunto riferito specificamente al progetto al quale intendono collaborare. Dalla dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o delegato con potere di firma, deve emergere il concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso. Tali collaborazioni potranno avvenire solo a titolo gratuito e non potranno essere beneficiarie né direttamente, né indirettamente di quote del contributo di cui al presente Avviso. I soggetti collaboratori possono cofinanziare il progetto, attraverso un apporto monetario e tale importo dovrà essere indicato sia nella dichiarazione di collaborazione che nella successiva rendicontazione, in cui dovrà essere data puntuale evidenza dell’apporto monetario ricevuto.
Collaborazioni. Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti tecnicamente qualificati ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, i cui oneri e spese saranno a totale carico del professionista medesimo, rimanendo il Comune esonerato da ogni tipo di responsabilità in merito e riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato. Della nomina dei collaboratori di cui sopra il professionista è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune per l’espressione del relativo gradimento.
Collaborazioni. 1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del/la Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno. 2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 18, 19 e 20 del presente regolamento.
Collaborazioni. Premessa a) Collaborazioni previste e disciplinate dal presente Titolo* o successivamente individuate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Intepretazione Contrattuale; b) Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali, per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) Collaborazioni continuative svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3). * Nei settori regolamentati dal presente CCNL possono essere presenti Figure professionali che operano con caratteristiche simil professionali e che possono avere livelli di responsabilità equiparabili a quelli dei Lavoratori Autonomi, ma in un contesto di Collaborazione Continuativa di carattere prevalentemente personale e non etero organizzata. Per tali Figure, le Parti esplicitamente prevedono la possibilità di attivazione di Collaborazioni ex art. 2, D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., alle condizioni di seguito precisate.
Collaborazioni. Per il migliore espletamento delle proprie attività, funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 4, gli Istituti aderenti: - daranno comunicazione formale del presente accordo alle Regioni e alle Amministrazioni Locali di relativa appartenenza territoriale, al fine di attivare possibili forme di collaborazione; - potranno in ogni caso avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato, oltre che con singoli esperti qualificati nella divulgazione tecnica, al fine di estendere ed aggiornare i contenuti delle loro iniziative.
Collaborazioni. Per quanto possibile il DiDA attiverà borse di studio/assegni di ricerca per quanto attinente alla ricerca per la formazione ulteriore di giovani ricercatori. Il Responsabile della ricerca potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni al Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.
Collaborazioni. 1. L’URT può intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati esterni alle Parti e avvalersi di personale di altri soggetti pubblici comandato presso l’URT; 2. tutte le persone che operano presso l’URT, ivi compresi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., dipendono dal Responsabile, specificamente per quanto attiene all’organizzazione delle attività e allo svolgimento delle mansioni loro affidate presso l’URT; 3. le norme di funzionamento dell’URT e l’attribuzione dei compiti al Personale devono risultare da ordini di servizio del Direttore CNR-[SIGLA DIPARTIMENTO] che il Responsabile deve portare a conoscenza di tutto il personale; 4. il Direttore può delegare l’emissione di ordini di servizio al Responsabile;