Proprietà dei risultati. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Proprietà dei risultati. 1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo e messo a disposizione per l’attuazione del medesimo.
2. La conoscenza tecnico-scientifica prodotta dalle attività poste in essere dalle Parti nell’ambito del presente Accordo sarà di proprietà del Ministero, dell’Agenzia e dell’eventuale Soggetto co-finanziatore, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, nonché ai fini di promozione e formazione individuati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Accordo.
3. I diritti sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo condotte dai soggetti aggiudicatari dei bandi di domanda pubblica intelligente sono disciplinati da ciascun bando di gara affinché il Ministero e/o l’eventuale Soggetto co-finanziatore possano utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto ciascun bando di gara definisce inoltre le modalità per l’acquisizione e/o utilizzo di detti risultati ai fini di una più diffusa loro adozione da parte della Pubblica Amministrazione italiana. L’Agenzia assume l’onere di diffondere la conoscenza di quanto reso disponibile dal Ministero e dal Soggetto co- finanziatore, anche attraverso la piattaforma di e-procurement per l’innovazione.
4. La proprietà delle soluzioni innovative acquisite e la titolarità dei diritti di proprietà industriale relativi a quelle sviluppate al termine dell’esecuzione degli appalti è disciplinata da ciascun bando di gara.
5. Sono comunque fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
6. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazio...
Proprietà dei risultati. 1. Le Parti sono entrambe proprietarie dei risultati dei Progetti.
Proprietà dei risultati. 12.1 I diritti di proprietà intellettuale sui possibili risultati conseguiti dal dottorando, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente, ai Regolamenti di Ateneo e in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
12.2 Il dottorando ha l’obbligo di comunicare senza ritardo al Coordinatore il conseguimento dei risultati, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione dell’Università. Nel caso in cui il dottorando collabori a gruppi di ricerca potrà essere invitato a sottoscrivere apposito impegno di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell’Università.
12.3 Nel caso in cui i contenuti della tesi siano oggetto di deposito di domanda di brevetto, di specifici accordi di riservatezza, di pubblicazione in volume o rivista, i dottorandi possono presentare richiesta di embargo temporaneo.
Proprietà dei risultati. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà del DI e dell’AdB. Le Parti, in ragione di quanto sopra specificato, potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare, le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo. La ripartizione della proprietà intellettuale ed industriale avverrà nel modo seguente:
a) Conoscenze pregresse: Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della stipula del presente Atto (“Conoscenze Pregresse”) che debbano essere impiegate durante lo svolgimento del Progetto di Ricerca, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della Parte originariamente detentrice (Parte Detentrice).la Parte Detentrice si impegna a concedere le Conoscenze Pregresse in uso gratuito all’altra Parte che ha necessità di utilizzarle, al solo fine di poter procedere nelle attività, oggetto del presente Accordo, così come pattuite e soltanto per il tempo a ciò strettamente necessario. Nel caso che Xxxxxxxxxx Pregresse o parti di esse entrino a far parte delle Realizzazioni Future di cui al punto b) e c) del presente articolo, il detentore di tali Conoscenze Pregresse non potrà impedire la volontà di utilizzare o brevettare le Realizzazioni Future da parte dei detentori di queste, salvo che questo utilizzo o brevetto non vada a ledere documentati interessi del detentore delle Conoscenze Pregresse. La cessione di Conoscenze Pregresse deve essere regolata attraverso una regolare trattativa commerciale.
b) Realizzazioni Future indipendenti: Fermo restando in ogni caso il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, ognuna delle Parti sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze, invenzioni, sviluppi di progetto e, più in generale, su tutto quanto da essa eventualmente conseguito o realizzato nell’ambito delle attività del presente Accordo senza il contributo alcuno d...
Proprietà dei risultati. In merito alla proprietà dei risultati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 1 ter, della LP n. 14/2005, le Parti convengono che i risultati delle attività finanziate con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alla Fondazione, che si assume la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente ad essa secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, della LP 14/2005 avvalendosi per la gestione, valorizzazione e alienazione di questi diritti di Trentino sviluppo S.p.A., nei limiti e secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Inoltre, le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale generati da ricerche finanziate nell’ambito dell’Accordo di programma ma non appartenenti esclusivamente alla Fondazione siano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Ogni opera e pubblicazione concernenti i risultati delle ricerche finanziate dall’Accordo di programma devono recare l’indicazione: “Lavoro eseguito con il contributo della Provincia Autonoma di Trento”, per i lavori di interesse nazionale, e: “The research reported here is partially funded by the Autonomous Province of Trento”, per i lavori di interesse internazionale.
Proprietà dei risultati. 1. Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche oggetto del presente accordo, nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell’importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti potranno concordare in un documento a parte, eventualmente allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico.
3. La Parte cui il presente accordo attribuisce la contitolarità dei risultati della ricerca potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati qualora l’altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una PEC contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l’ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo PEC, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.
Proprietà dei risultati. I risultati dello studio e della ricerca ottenuti nell’ambito del rapporto di collaborazione si intendono di proprietà comune alle parti. Si conviene altresì che nel caso di pubblicazione e diffusione dei risultati ciascuna delle parti si obbliga a menzionare esplicitamente l’altra.
Proprietà dei risultati. Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 352/2022 art.6, comma 4, lettera h) sarà favorita la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantita la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.
Proprietà dei risultati. 11.1.1. I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà di ATERSIR, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, ATERSIR ha la facoltà di decidere se procedere a richiedere a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. In tal caso il Dipartimento sarà tenuto nei confronti di ATERSIR a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.