Proprietà dei risultati. 1. Ciascuna delle Parti rimane esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e messo a disposizione per l’attuazione del medesimo.
Proprietà dei risultati. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Proprietà dei risultati. 1. Le Parti sono entrambe proprietarie dei risultati del Progetto.
Proprietà dei risultati. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Proprietà dei risultati. 12.1 I diritti di proprietà intellettuale sui possibili risultati conseguiti dal dottorando, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente, ai Regolamenti di Ateneo e in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
Proprietà dei risultati. I risultati della ricerca sono di proprietà congiunta del Dipartimento e della Città metropolitana. IL DISPAA e la Città metropolitana potranno farne uso nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Il Dipartimento potrà pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili, citando esplicitamente l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca. Il Dipartimento è tenuto altresì a mantenere riservati i dati, le informazioni, ed altro di proprietà della Città metropolitana, messi a disposizione del Dipartimento per lo svolgimento della presente ricerca.
Proprietà dei risultati. Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 352/2022 art.6, comma 4, lettera h) sarà favorita la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantita la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.
Proprietà dei risultati. In merito alla proprietà dei risultati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 1 ter, della LP n. 14/2005, le Parti convengono che i risultati delle attività finanziate con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alla Fondazione, che si assume la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente ad essa secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, della LP 14/2005 avvalendosi per la gestione, valorizzazione e alienazione di questi diritti di Trentino sviluppo S.p.A., nei limiti e secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Inoltre, le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale generati da ricerche finanziate nell’ambito dell’Accordo di programma ma non appartenenti esclusivamente alla Fondazione siano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Ogni opera e pubblicazione concernenti i risultati delle ricerche finanziate dall’Accordo di programma devono recare l’indicazione: “Lavoro eseguito con il contributo della Provincia Autonoma di Trento”, per i lavori di interesse nazionale, e: “The research reported here is partially funded by the Autonomous Province of Trento”, per i lavori di interesse internazionale.
Proprietà dei risultati. 1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario che potrà disporne per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per INVITALIA di realizzare pubblicazioni scientifiche nell’ambito della propria attività di ricerca.
Proprietà dei risultati. 11.1.1. I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà di ATERSIR, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, ATERSIR ha la facoltà di decidere se procedere a richiedere a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. In tal caso il Dipartimento sarà tenuto nei confronti di ATERSIR a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.