Oggetto: Contratto di Sponsorizzazione
Spett.le
COMUNE DI TRIESTE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO
X.xx Xxxxxxxxxx 0
00000 - Xxxxxxx
Oggetto: Contratto di Sponsorizzazione
Spettabile Comune di Trieste,
Facciamo seguito ai recenti colloqui intercorsi fra le rispettive funzioni per confermarVi la nostra disponibilità alla stipulazione dell'accordo in oggetto.
tra
ALLIANZ S.p.A. con sede in 00000 Xxxxxxx (XX) Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – Tel. 040/7781.111 Fax 040/7781.311 Mail: xxxx@xxxxxxx.xx, CF, partita IVA e iscrizione al Registro imprese di Trieste n. 05032630963, cap. soc. euro 403.000.000,00 interamente versato, Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al numero 1.00152, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 2398 del 21/12/2005, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e della Responsabile Eventi Istituzionali-Sponsorizzazioni-Shared Services_e legale rappresentante sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx (di seguito “Allianz”)
e
COMUNE DI TRIESTE con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia n. 4, Tel. 040/6751, PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, CF, Partita Iva e iscrizione nel registro delle Imprese di Trieste n. 00210240321, in persona del Direttore Generale sig. Xxxxx Xxxxxxxxx (di seguito “Comune”)
In tale contesto, premesso che
a) Allianz è una società leader nel settore assicurativo, bancario e dell’asset management e rappresenta in Italia uno dei maggiori gruppi assicurativi del mercato avente come capogruppo la società di diritto tedesco Allianz SE;
b) Allianz intende affermare la notorietà del proprio marchio e consolidare l’immagine del gruppo di appartenenza (di seguito il Gruppo) anche attraverso patrocini e sponsorizzazioni di eventi culturali di particolare risonanza e prestigio tesi fra l’altro a far emergere le eccellenze territoriali distinguendosi per l’impegno in ambito culturale e sociale;
c) il Comune ritiene che, oltre all’importanza in sé del sostegno finanziario ricevuto, l’abbinamento della propria attività istituzionale a quella di una realtà del prestigio, delle dimensioni e dell’affermazione commerciale e di immagine quali quelli di Allianz costituiscano un prezioso viatico di potenziamento delle proprie capacità di diffusione e affermazione sul territorio;
d) Allianz ed il Comune (di seguito, singolarmente o congiuntamente, Parte/i) intendono dar corso ad un
progetto di sponsorizzazione (di seguito Sponsorizzazione) proteso al raggiungimento dei reciproci obiettivi sopraindicati;
e) con il presente documento le Parti intendono definire le condizioni ed i termini della sopraindicata Sponsorizzazione.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente proposta che, a seguito di accettazione da parte del Comune, determinerà la stipulazione del contratto (nel seguito Contratto) nei termini e alle condizioni tutte quivi previste.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Allianz si impegna a sponsorizzare, con le modalità di seguito descritte, il progetto afferente l’utilizzo della vettura (Volkswagen - modello ARTEON 2.0 TDI DSG Elegance BMT 150CV) da parte del Sindaco e degli Amministratori, per la relativa attività di rappresentanza (di seguito Progetto), corrispondendo l’importo di cui all’art. 4.
2.2 A fronte di tale importo, il Comune si impegna a:
1. attribuire, per il Progetto, il ruolo di sponsor esclusivo del settore assicurativo ad Allianz, come tale da evidenziarsi, su una targa o similare, meglio descritta nell’Allegato 1, che evidenzi il sostegno di Allianz al Comune di Trieste. La targa sarà installata in uno spazio, successivamente concordato tra le Parti, comunque di idonea visibilità, vi resterà esposta per tutta la durata del Contratto;
2. realizzare la suddetta targa secondo le indicazioni fornite da Allianz e a sottoporla alla preventiva approvazione scritta delle competenti funzioni di Allianz la quale si riserva di tempo in tempo di indicare, la dimensione e le modalità d’uso della sua ragione sociale, denominazione e marchio (di seguito collettivamente Marchio);
3. condividere con Allianz ogni forma di comunicazione inerente al Progetto;
2.3 Allianz consegnerà al Comune l’esemplare del Marchio da esporre nel corso del Progetto, come da Allegato 1) e fornirà altresì i relativi supporti fisici o informatici.
Articolo 3 – Utilizzo e tutela del Marchio e dell’immagine Allianz
3.1 Il Comune potrà utilizzare il Marchio esclusivamente per la durata del presente Contratto e per l’attuazione del Progetto, nel rispetto dei limiti cui all’Allegato 1. In tale contesto, è fatto espresso divieto al Comune, in forma diretta o indiretta, anche attraverso enti, persone o società correlate o interposte:
a) di effettuare qualunque utilizzo del Marchio o comunque del logo o della denominazione di Allianz diverso da quello ivi stabilito;
b) di variare i termini e i contenuti del Progetto includendovi usi diversi da quelli previsti, se le variazioni possano essere tali da mutare l’impostazione e la filosofia del Progetto ovvero se, per contenuti o messaggi diretti o indiretti, risultino, ad insindacabile giudizio di Allianz, tali da ledere il suo Marchio o la sua immagine o comunque la reputazione del settore assicurativo, bancario e finanziario in cui Allianz svolge la sua attività caratteristica;
3.2 Al fine di assicurare il rispetto dei divieti sopraindicati, il Comune trasmetterà ad Allianz, con un preavviso di almeno 15 giorni, una comunicazione scritta con cui indicherà gli eventuali diversi utilizzi del Marchio, le eventuali variazioni del Progetto, la volontà di conservare la menzione di Allianz nell’archivio storico del sito oltre il termine concesso, le offerte o proposte provenienti da terzi. Allianz si impegna, entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, a manifestare il suo diniego o il suo consenso indicando le eventuali condizioni cui quest’ultimo sarà subordinato.
3.3 Qualunque violazione dei divieti e degli obblighi che precedono sarà giusta causa di risoluzione del Contratto per fatto e colpa imputabile al Comune. In tal caso Allianz avrà diritto di:
1) risolvere il presente Contratto con effetto immediato e con le conseguenze di cui al successivo art. 5.3 mediante comunicazione scritta con la quale Allianz dichiarerà la sua volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa;
2) cessare di corrispondere il corrispettivo di cui all’art. 4.
3.4 Allianz avrà facoltà di indicare, nei propri cataloghi, materiali pubblicitari, sito web in ogni altra sede di pubblica comunicazione la sua qualità di sponsor del Progetto.
Articolo 3bis – Utilizzo del marchio, denominazione o ragione sociale del Comune
3bis.1 Allianz potrà utilizzare il logo del Comune di Trieste previa autorizzazione di quest’ultimo. A tal fine, Allianz trasmetterà, con preavviso di almeno 15 giorni, una comunicazione scritta con cui indicherà gli utilizzi del logo che intende effettuare e le finalità dei medesimi. Il Comune si impegna, entro 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, a manifestare il suo diniego o il suo consenso indicando le eventuali condizioni cui quest’ultimo
sarà subordinato. Il Comune non avrà alcun obbligo di motivare il suo eventuale diniego.
3.bis.2 Quanto previsto al paragrafo precedente si estende automaticamente a qualsiasi società del Gruppo Allianz nonché ai partner distributivi di Allianz S.p.A.
Articolo 4 - Corrispettivo
4.1 Il corrispettivo globale ed omnicomprensivo per quanto previsto nel presente Contratto è stabilito in €
32.410,08.- (trentaduemilaquattrocentodieci/08) + IVA.
4.2 Le modalità di pagamento, a fronte di emissioni di regolari fatture annuali da parte del “Comune”, dovranno essere le seguenti:
€ 8.102,52 + IVA entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura relativa all'anno 2019
€ 8.102,52 + IVA entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura relativa all'anno 2020
€ 8.102,52 + IVA entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura relativa all'anno 2021
€ 8.102,52 + IVA entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura relativa all'anno 2022
4.3 La dilazione del versamento del corrispettivo non produce la maturazione di alcun interesse.
Articolo 5 - Durata del contratto e obblighi del Comune in caso di cessazione
5.1 Il presente contratto ha validità di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. L’eventuale attività di una o entrambe le Parti, finalizzata a portare a termine l’esecuzione del Contratto successivamente alla sua scadenza, non potrà mai intendersi come rinnovo automatico.
5.2 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3.3, qualora una Parte si renda inadempiente ad uno o più degli obblighi posti a suo carico in forza del presente Contratto, l’altra Parte potrà richiedere, con lettera raccomandata a.r., o via PEC, alla Parte inadempiente che la stessa ponga tempestivo rimedio alla violazione compiuta. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione senza che la Parte inadempiente abbia provveduto nel senso richiesto, dovrà intendersi intervenuta, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, la risoluzione del Contratto.
5.3 Nel caso in cui l’attuazione del Progetto fosse impedita o dovesse cessare per cause di forza maggiore, cause indipendenti dalla volontà delle parti o dovute a eventi eccezionali quali calamità naturali, lutti nazionali, catastrofi, epidemie, atti di guerra o di terrorismo, atti o leggi di Pubblica Autorità o qualsiasi altra causa simile, il presente Contratto dovrà considerarsi tra le Parti risolto di diritto a far data e con effetto dal verificarsi della causa.
5.4 In caso di cessazione, naturale o anticipata, del Contratto, il Comune si impegna a:
a) dismettere immediatamente l’uso del Marchio;
b) restituire ad Allianz, nelle forme e nei tempi da questa indicati, la targa recante il Marchio;
c) nel caso di cessazione per fatto e colpa di una delle parti, risarcire l’altra degli eventuali danni anche indiretti che la stessa dovesse avere subito in ragione della inadempienza o violazione;
d) nel caso di cessazione anticipata e su richiesta di Allianz, concordare con la stessa e divulgare a proprie spese un comunicato stampa con il quale si dia atto dell’intervenuta cessazione,
Articolo 6 - Limitazioni di responsabilità e rispettive manleve
6.1 Il presente Contratto ha il solo e tassativo scopo e fine di disciplinare il rapporto di Sponsorizzazione e non implica che in dipendenza del medesimo intervenga tra le Parti alcun rapporto di società e/o consorzio e/o associazione e/o altre forme di consociativismo istituzionale
6.2 E’ esclusa qualsivoglia corresponsabilità per l’utilizzo dell’autovettura di rappresentanza, di modo che nessuna delle Parti potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall’altra nei confronti dei terzi.
6.3 Qualora in connessione con il Progetto, dovesse derivare un detrimento per l’immagine di Allianz o del Comune , ciascuna delle Parti , senza obbligo di motivazione risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. .
Articolo 7 – Proprietà intellettuale
7.1 Il Comune riconosce che il Marchio così come la denominazione, il logo, ogni altro segno distintivo di Allianz, ogni slogan, claim, creazione pubblicitaria della stessa sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Allianz anche se non siano stati impiegati ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
7.2 Pertanto il Comune si impegna, senza limiti di tempo, a non depositare e/o registrare e/o utilizzare in qualsivoglia forma o modo, totalmente o parzialmente, marchi, logo, denominazioni, segni distintivi, slogan, claim, creazioni pubblicitarie che siano o possano apparire identici o analoghi alle corrispondenti proprietà intellettuali di
Allianz come meglio indicate all’art. 7.1 e a non permettere che qualsivoglia altro soggetto, persona, società, impresa o ente controllati dal Comune o sulle cui decisioni il Comune possa influire o che siano comunque riferibili, direttamente o indirettamente al Comune, compiano uno o più degli atti vietati da questo art. 7.2.
7.3 In caso di violazione di quanto previsto all’art. 7.2, il Comune sarà tenuto a corrispondere ad Allianz una penale pari al triplo del corrispettivo indicato all’art. 4 fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 8 - Completezza del contratto e modifiche
8.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti in merito al contenuto del medesimo.
8.2 Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto del presente Contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto, con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare. Eventuali comportamenti in contrasto con le pattuizioni del Contratto non potranno mai essere qualificati come tacita modifica delle presenti pattuizioni né quale ragione di affidamento in una modifica per fatti concludenti.
Articolo 9 - Riservatezza
9.1 Ciascuna parte assicura la segretezza di tutti i documenti, dati e più in generale di ogni informazione inerente alle attività passate, presenti e future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività, i clienti, i prodotti, i servizi, i know-how, le attrezzature e le conoscenze tecniche dell’altra Parte o comunque ad essa riferibili (di seguito, le Informazioni Confidenziali) di cui venisse a conoscenza a causa o in occasione della stipulazione o dell‘esecuzione del presente Contratto e/o anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dello stesso.
9.2 Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenute riservate tutte le Informazioni Confidenziali fintantoché le stesse non siano state pubblicizzate, o non siano comunque divenute di pubblico dominio purché non in dipendenza di una violazione del presente art. 10.
Art. 10 - Comportamenti Tollerati
Articolo 11 - Legge applicabile e foro competente
11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
11.2 Per qualunque controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, all’esecuzione e allo scioglimento del presente contratto, sarà competente a giudicare in via esclusiva il foro di Milano.
Articolo 12 – Privacy
12.1 Le parti si impegnano ad osservare, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni.
12.2 In particolare, nell’ambito del presente contratto, le parti operano in qualità di Titolare del trattamento e, come tali, si impegnano a mettere a disposizione dell’altra tutte le informazioni strettamente necessarie alla realizzazione delle attività oggetto del Progetto. Le Parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza limitatamente alle finalità connesse ai servizi oggetto del presente contratto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e che gli stessi dati ed informazioni non vengano comunicati a terzi senza il preventivo consenso degli interessati.
12.3 Le parti, per le attività che formano oggetto del presente contratto, trattano i dati personali in qualità di autonomi Titolare, garantendo il totale rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale, le parti si impegnano a conservare i dati personali di cui sono venuti in possesso per il tempo di durata del presente contratto e alla loro conservazione secondo le modalità di legge. La scadenza o la risoluzione del contratto non esonerano comunque le parti dai loro rispettivi obblighi in materia di privacy e protezione dei dati personali per il tempo in cui l’eventuale trattamento dovesse proseguire anche dopo tale scadenza o cessazione.
Ciascuna parte s’impegna, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenere l’altra parte indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere
avanzate da terzi ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dalla legge vigente, per trattamento illegittimo dei dati, nonché dal Garante per la protezione dei dati personali, e ad assumersi ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva, a titolo di dolo o di colpa.
Ciascuna parte si impegna, inoltre, a mantenere indenne e manlevare l’altra parte da ogni azione, pretesa e/o reclamo, sia giudiziale che stragiudiziale, avanzato da terzi in merito alle attività svolte, nell’ambito del presente contratto, dalla parte e/o dalle società dalla medesima incaricata.
12.4 Le parti dichiarano di essere consapevoli che in caso di violazione dei dati personali, nella loro qualità di Titolare autonomo del trattamento, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente all’epoca del trattamento, nel caso si verifichino violazioni di sicurezza dei dati personali che interessino una di esse, il Titolare autonomo coinvolto nella violazione dei dati personali notifica la violazione al Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale riguardo, il Titolare autonomo interessato dalla violazione dei dati personali, si impegna ad informare per iscritto l’altra Parte, Titolare autonomo del trattamento, senza ingiustificato ritardo non appena sia venuto a conoscenza della violazione che riguardi aspetti del trattamento di dati che rientri nel suo ambito di attività in base al presente contratto e comunque non oltre le successive 8 ore dal momento in cui sia venuto a conoscenza dell’evento. Unitamente a tale informazione il Titolare autonomo, interessato dalla violazione dei dati personali, si impegna a far conoscere tempestivamente all’altra Parte tutti gli elementi a sua conoscenza, relativi all’episodio di violazione dei dati personali.
L’avviso scritto deve almeno specificare:
(a) l'ora, la data e il luogo della violazione di sicurezza e una descrizione della natura della violazione di sicurezza, inclusa una descrizione dei dati interessati e potenzialmente interessati;
(b) le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti e le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali coinvolti;
(c) una valutazione delle probabili conseguenze della violazione della sicurezza per i dati;
(d) misure adottate e /o da adottare per mitigare le conseguenze della violazione della sicurezza.
In caso di violazione della sicurezza, il Titolare autonomo coinvolto nella violazione dei dati personali, deve inoltre:
(e) fornire prontamente all’altra Parte tutte le altre informazioni e assistenza ragionevolmente richieste al fine di ottemperare agli obblighi che potessero derivare dalla violazione di sicurezza ai sensi delle leggi applicabili (incluse le leggi sulla protezione dei dati) (ad esempio, nella segnalazione all'autorità di vigilanza);
(f ) aggiornare tempestivamente l’altra Parte in merito ad eventuali informazioni aggiuntive relative alla violazione di sicurezza che potrebbero essere disponibili per la parte dopo la notifica iniziale.
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di Legge della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovrà:
(g) non informare terzi di tali violazioni di sicurezza senza il previo consenso scritto dell’altra parte, a meno che la parte non sia costretta dalle leggi applicabili. Nel caso in cui ciascuna parte sia costretta dalle leggi applicabili, ottenere la preventiva approvazione scritta dall’altra parte in merito al contenuto di tale informativa per ridurre al minimo l'impatto negativo per ciascuna parte;
(h) se richiesto da una parte, eseguire un'analisi delle cause alla radice della violazione di sicurezza e informare tempestivamente l’altra parte in merito ai risultati dell'analisi;
(i) determinare se la violazione di sicurezza può ripetersi o se è in corso;
( j) intraprendere azioni immediate per prevenire il ripetersi di violazioni della sicurezza;
Le Parti, in qualità di autonomi Titolari, dovranno, inoltre, dare istruzioni ai propri dipendenti incaricati del trattamento dei dati personali, affinché segnalino tempestivamente al proprio responsabile gerarchico qualsiasi sospetto o informazione circa la possibilità che sia in corso o si sia verificata o possa verificarsi una violazione della sicurezza dei dati personali.
Gli obblighi di cui al presente articolo (obblighi di notifica di violazione della sicurezza) non pregiudicano gli obblighi che ciascuna parte ha in base alle leggi vigenti.
13.5 Informazioni Riservate
Le Parti assicurano la riservatezza di tutti i documenti, dati e, più in generale, di ogni informazione (incluse le Informazioni Riservate), relativa ad Allianz, agli Utenti, di cui venisse a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. In particolare, le Parti saranno soggette alle stesse disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza di dati/informazioni cui è soggetta Allianz per quanto concerne le informazioni della stessa,.
Al riguardo, le Parti assicurano di aver predisposto (e che predisporrà per tutta la durata del presente Contratto) ogni misura e precauzione necessaria e/o opportuna a garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate e l’osservanza di tale obbligo anche da parte degli operatori.
Art.14 – Normativa Anti-corruzione
14.1Il Comune da atto di aver adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e che il medesimo è pubblicato sul sito internet del Comune.
14.2 il Comune dichiara e garantisce ad Allianz che durante l’attività di negoziazione e formazione del presente Contratto, come pure durante e dopo l’esecuzione del presente Contratto, ha integralmente rispettato e rispetterà le seguenti regole di condotta:
- il Comune non deve effettuare alcuna offerta, pagamento, promessa di pagamento o autorizzazione al pagamento di qualsiasi somma di denaro, anche a titolo di commissione, trattenuta o altro titolo, o effettuare alcuna donazione, regalia, promessa di dare o fare, o autorizzare la dazione di alcunché di valore a qualsiasi pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, funzionario pubblico o loro famigliari, a qualunque partito politico od esponente di partito, o a qualsiasi rappresentante di impresa pubblica e a qualunque terzo anche privato, con lo scopo di indebitamente influenzare il destinatario, oppure di ottenere o mantenere rapporti di affari, commesse o contratti, o altrimenti procurarsi qualsiasi illegittimo vantaggio nella propria attività; non deve permettere o autorizzare che sia svolta alcuna azione, comprese le attività contemplate nel proprio oggetto sociale, nonché quelle previste dal presente Contratto, che potrebbe causare la violazione da parte del Comune , Allianz o di qualsiasi società parte del gruppo Allianz delle vigenti normative Anti-corruzione inclusi il Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e il Bribery Act of 2010;
- il Comune non può offrire, promettere o accordare ad Allianz e/o a qualsiasi società del gruppo Allianz interessata, o ad alcun dipendente o amministratore delle medesime coinvolto nella conclusione o nell’esecuzione del presente Contratto, o a qualunque terzo, nessuna liberalità, donazione, regalia o somma di denaro, anche sotto forma di beni e/o servizi, materiali o immateriali, al fine di ottenere o prorogare la stipulazione di un contratto con società del gruppo Allianz. il Comune non può nemmeno accordare ad alcuna società del gruppo Allianz, o ai suoi amministratori o dipendenti, alcun trattamento più favorevole dell’ordinario, al fine di ricevere qualsivoglia illegittimo vantaggio nell’affidamento di una commessa, compreso il presente Contratto e la sua esecuzione;
- qualora il Comune venga a conoscenza di qualsiasi condotta posta in essere da alcuno dei propri dipendenti, amministratori, agenti, rappresentanti, subappaltatori o terzi contraenti che costituisca corruzione o sia comunque non in linea con quanto previsto dalla presente clausola, o qualora il Comune abbia uno specifico e motivato sospetto del verificarsi di una simile condotta, esso deve immediatamente informare in proposito Allianz o la società del gruppo Allianz interessata;
14.3 Allianz avrà diritto di controllare, direttamente o con l’ausilio di terzi incaricati dalla stessa, la conformità del Comune al presente articolo, attraverso verifiche. Allianz avviserà della verifica il Comune con congruo anticipo mediante comunicazione scritta e condurrà la verifica solo durante il normale orario di lavoro e secondo modalità che comportino il minor disturbo all’attività della società soggetta alla verifica. Allianz non potrà ispezionare (i) dati o informazioni dei clienti della società soggetta alla verifica, (ii) dati o informazioni relativi ai dipendenti della Controparte qualora non disciplinati dalla normativa in materia di privacy tempo per tempo applicabile (iii) informazioni relative ai costi, (iv) qualsiasi altra informazione riservata della società soggetta alla verifica che non sia rilevante ai fini della verifica stessa.
14.4 Allianz, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., può procedere alla immediata e contestuale risoluzione anticipata del presente Contratto, dandone previa comunicazione al Comune qualora il Comune abbia effettuato dei regali o donazioni non dovuti in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione del presente Contratto o uno degli altri atti come sopra meglio descritti ed indicati come proibiti o, comunque, in violazione della presente clausola Anti-corruzione ovvero Allianz abbia ragionevole motivo di ritenere che ciò sia avvenuto o stia avvenendo.
14.5 Allianz dà atto di aver posto in essere procedure previste per il rispetto delle vigenti normative Anti-corruzione inclusi il Foreign Corrupt Practicies Act del 1977 e il Bribery Act of 2010.
Articolo 15 – Varie
15.1 Ogni comunicazione fra le Parti sarà valida se trasmessa per raccomandata o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in epigrafe presso i quali le Parti dichiarano di eleggere domicilio ad ogni effetto, anche processuale, di legge. Le comunicazioni che non implichino l’esercizio di specifici diritti delle Parti e che concernano l’ordinaria esecuzione del Contratto saranno altresì ritenute valide se spedite dagli e ricevute agli indirizzi di posta elettronica indicati in epigrafe ovvero ai diversi indirizzi di tempo in tempo comunicati dalle Parti.
15.2 Le Parti riconoscono che i corrispettivi di cui al Contratto sono soggetti al regime di IVA e pertanto la registrazione è prevista a tassa fissa e solo in caso d’uso.
15.3 L'eventuale nullità, accertata in sede giudiziale, di una o più clausole del Contratto non comporta la nullità dell'intero Contratto né la nullità delle clausole indipendenti da quelle dichiarate nulle.
15.4 Le Parti espressamente convengono che tutti gli obblighi solutori, restitutori e risarcitori contemplati dal Contratto, così come le relative definizioni e le norme ad essi logicamente connesse, resteranno ultrattivamente in vigore anche dopo la cessazione del presente Contratto sino a quando detti obblighi non risulteranno interamente saldati o altrimenti estinti.
Elenco Allegati
1) Allegato 1 - Caratteristiche targa Allianz e modalità di impiego del Marchio nel Progetto
2) Copia della presente da sottoscrivere per accettazione
* * *
Ove d’accordo con il contenuto della presente, Xx invitiamo a voler trattenere l’originale (comprensivo degli allegati) da noi sottoscritto e a restituirci l’allegata copia debitamente da Voi sottoscritta e siglata in ogni pagina del testo e degli allegati nonché specificamente sottoscritta in entrambi gli spazi a Voi riservati “
Trieste,
Per il Comune di Trieste Il
Sig./Sig.a/Dott./Dott.ssa
(firma)
Dichiariamo inoltre di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: art. 3 (tutto) (utilizzo del marchio e tutela dell’immagine Allianz); art. 5.1 (irrilevanza delle attività post cessazione); art. 5.4 (obblighi del Comune in caso di cessazione); art. 6.3 (manleva di Allianz); art. 7 (tutto) (proprietà intellettuale); art. 8.2 (modifiche del Contratto); art. 10.1 (comportamenti tollerati); art. 11.2 (foro esclusivo); art. 12.2 (consenso al trattamento dei dati personali; art. 12.7 (titolarità del trattamento dei dati); art. 14 (tutto) (norme anti-corruzione); art. 15.1 (validità delle comunicazioni ed elezione di domicilio); art. 15.3 (nullità parziale); art. 15.4 (ultrattività del Contratto).
Trieste,
Per il Comune di Trieste
Il Sig./Sig.a/Dott./Dott.ssa
(firma)
Allegato 1 Caratteristiche della Targa
Le Parti concordano che il Comune di Trieste provvederà a realizzare una targa della misura indicativa di 70X30cm recante la scritta “Allianz per Trieste” o similare.
Le dimensioni effettive e il materiale di realizzazione saranno definite dalla Parti contestualmente alla scelta del luogo in cui sarà esposta la targa