ITALMOBILIARE S.P.A.
ITALMOBILIARE S.P.A.
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO
2010
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO
APPLICATA DAL 1° LUGLIO 2021
INDICE
1) Premessa
2) Definizioni
3) Ambito di Applicazione della Procedura.
4) Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate
5) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
6) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza
7) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza
8) Approvazione di Delibere-quadro
9) Operazioni compiute per il tramite di società controllate
10) Presidi Equivalenti
11) Esclusioni ed esenzioni
12) Informativa
13) Report periodico delle Operazioni con Parti Correlate
14) Disposizioni finali Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
1) Premessa
Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (“Italmobiliare” o la “Società”), ai sensi dell’art. 2391-bis cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il “Regolamento Parti Correlate”), ha adottato misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
In particolare, in data 12 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare ha approvato la presente procedura (la “Procedura”), previo parere favorevole rilasciato in data 3 novembre 2010 dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. La Procedura è stata successivamente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2013 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 30 ottobre 2013. La Procedura è stata modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2014 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 7 novembre 2014. È stata aggiornata, esclusivamente per recepire un mutamento organizzativo, in data 2 maggio 2018 e successivamente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2018 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 17 luglio 2018. Da ultimo, la Procedura è stata adeguata al testo del Regolamento Parti Correlate modificato con delibere Consob n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020, in attuazione della Direttiva cosiddetta “Shareholders’ Rights II”.
2) Definizioni
2.1 Ai fini della presente Procedura, valgono le seguenti definizioni:
Amministratore Coinvolto nell’Operazione: l’amministratore che abbia nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti a seguito della valutazione effettuata sulla base dei principi di cui al Codice di Corporate Governance.
Amministratore Indipendente Non Correlato: rispetto a un’Operazione, ciascun Amministratore Indipendente, quando né tale Amministratore Indipendente, né una sua parte correlata è controparte dell’Operazione.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero Comitato: il comitato istituito ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento Parti Correlate composto da tre Amministratori Indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.
Funzione Responsabile: la funzione competente per la singola Operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società. Con specifico riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.
Gruppo Italmobiliare: Italmobiliare e le società incluse nel suo bilancio consolidato in quanto Società Controllate o Collegate.
Interessi Significativi: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dal successivo art. 11 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le Società Controllate o Collegate di Italmobiliare che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della Società Controllata o della Società Collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di Italmobiliare che della Società Controllata o Collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Collegata; (ii) sia titolare nella Società Controllata o nella Società Collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non
semplicemente alla sua forma giuridica. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.
Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate: le Operazioni effettuate dalle Società Controllate da Italmobiliare con Parti Correlate di Italmobiliare e sottoposte al suo preventivo esame ovvero alla sua preventiva approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Italmobiliare o dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Italmobiliare;
Operazione con Parti Correlate ovvero Operazione: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (la definizione attualmente contenuta nello IAS 24 è riportata nell’Allegato 3);
Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni il cui ammontare non superi Euro 500.000 per singola Operazione e l’ammontare complessivo di Euro 1.000.000 in ragione d’anno, con una stessa parte, se compiute con Parti correlate - Persone giuridiche o associazioni professionali ed Euro 300.000 per singola Operazione e l’ammontare complessivo di Euro
600.000 in ragione d’anno, con una stessa parte, se compiute con Parti correlate - Persone fisiche.
Operazioni di Maggiore Rilevanza: tutte le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste.
Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni Ordinarie: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria del Gruppo Italmobiliare. Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(a) l’attività di compravendita (trading) di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati;
(b) la stipula di contratti di finanziamento a favore di altre società del Gruppo Italmobiliare o comunque nell’interesse di una o più società appartenenti al Gruppo Italmobiliare;
(c) il rilascio di garanzie a favore di altre società del Gruppo Italmobiliare o comunque nell’interesse di una o più società appartenenti al Gruppo Italmobiliare;
(d) la sottoscrizione da parte della Società di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti e/o gestiti da, o comunque riferibili o collegati a, Parti Correlate.
Parte Correlata: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 (la definizione attualmente contenuta nello IAS 24 è riportata nell’Allegato 3);
Presidii Equivalenti: i presidii indicati nel successivo art. 13.
3) Ambito di Applicazione della Procedura
3.1 La Procedura si applica alle operazioni con Parti Correlate.
3.2 Ai fini dell’applicazione della Procedura, la Direzione Affari Societari, con il supporto delle funzioni interessate, procede, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque già disponibili, alla mappatura delle Parti Correlate, utilizzando se del caso, ai fini della richiesta ai soggetti interessati, i modelli Allegati sub 1 e 2 alla Procedura. Ai fini della mappatura la Direzione Affari Societari riceve periodicamente dalla Direzione Amministrativa l’elenco delle Società Controllate, delle Joint Ventures, delle Società Collegate di Italmobiliare.
3.3 La Direzione Affari Societari aggiorna periodicamente e comunque almeno una volta all’anno la mappatura delle Parti Correlate, avvalendosi delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili.
3.4 La mappatura è messa a disposizione dei titolari delle varie Funzioni Responsabili e delle Società Controllate.
4) Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate
4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, e sin dall’avvio della eventuale fase di trattative o istruttoria, la Funzione Responsabile verifica se, sulla base della mappatura, la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in caso affermativo, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.
4.2 Qualora l’operazione sia con Parte Correlata e non sia Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile comunica alla Direzione Affari Societari i dati sull’Operazione, affinché quest’ultima, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:
(i) se l’Operazione rientra nei casi di esenzione di cui all’art. 11 della Procedura, diversi delle Operazioni di Importo Esiguo;
(ii) se l’Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 8; e
(iii) se l’Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
4.3 Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui al precedente art. 4.2, la Direzione Affari Societari non sia certa della riconducibilità dell’Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie ovvero dell’equivalenza delle condizioni dell’Operazione a quelle di mercato o standard, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
4.4 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Direzione Affari Societari, si tratti di Operazione:
(i) con Parte Correlata non esentata, la stessa sottopone tempestivamente l’Operazione all’attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 7 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza.
4.5 Qualora l’Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo ovvero costituisca esecuzione di una Delibera-quadro, la Direzione Affari Societari ne informa la Funzione Responsabile. Tale funzione dovrà informare senza indugio la Direzione Amministrativa del compimento dell’Operazione affinché quest’ultima possa aggiornare il report di cui al successivo art. 13.1.
5) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
5.1 Xxx non abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione, il Comitato nomina il proprio presidente, e, su proposta di quest’ultimo, un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e gli altri compiti previsti dalla presente Procedura.
5.2 I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l’applicazione dei Presidii Equivalenti di cui al successivo art. 10.
5.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal presidente del Comitato ovvero su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero della Direzione Affari Societari nei casi di cui al precedente art. 4.3. La convocazione può avvenire senza formalità (anche in forma orale).
5.4 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Il presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
5.5 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza degli aventi diritto.
5.6 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico. I pareri resi dal Comitato sono allegati al relativo verbale di approvazione.
6) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza
6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
6.2 Al fine del rilascio di un parere motivato e di assicurare il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle trattative e/o nella fase istruttoria:
(i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo alla Direzione Affari Societari e all’organo delegato informazioni tempestive, complete, aggiornate e adeguate in merito all’Operazione. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell’Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate. La Direzione Affari Societari provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;
(ii) il Comitato avrà la facoltà, per il tramite della Direzione Affari Societari, di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria;
(iii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà verificata da parte del Comitato stesso e in via preventiva l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.
6.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ad esito delle attività di cui al precedente comma 6.2, approva il proprio motivato parere in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione dell’Operazione di Maggiore Rilevanza.
6.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà trasmettere con congruo anticipo al Consiglio di Amministrazione:
(i) un’informativa in merito all’istruttoria condotta sull’Operazione di Maggiore Rilevanza da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell’Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate;
(ii) il parere reso ai sensi del precedente comma 6.3; e
(iii) gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all’Operazione ai sensi del precedente comma 6.2 (iii).
6.5 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento dell’Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l’Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o in alternativa (ii) approvare l’Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell’Operazione sia autorizzato dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 6.8, sempreché tale possibilità sia prevista nello statuto sociale ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ.; o infine (iii) non approvare l’Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
6.6 Gli Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono da tutte le votazioni sulla stessa.
6.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono recare adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
6.8 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell’Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente art. 6.
6.9 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all’Assemblea l’Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l’Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all’Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
6.10 Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Assemblea in ordine all’Operazione, la Direzione Affari Societari comunica senza indugio l’esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.
7) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza
7.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l’organo delegato competente approva le Operazioni di Minore Rilevanza, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
7.2 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
(i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo alla Direzione Affari Societari informazioni complete, aggiornate e adeguate in merito all’Operazione. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell’Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate. La Direzione Affari Societari provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;
(ii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente verificata, da parte del Comitato stesso e in via preventiva, l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.
7.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, a esito delle attività di cui al precedente comma 7.2, approva il proprio motivato parere in tempo utile per l’approvazione dell’Operazione di Minore Rilevanza.
7.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà trasmettere con congruo anticipo all’organo competente a deliberare l’approvazione dell’Operazione di Minore Rilevanza:
(i) un’informativa in merito all’istruttoria condotta sull’Operazione di Minore Rilevanza da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell’Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l’Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate;
(ii) il parere reso ai sensi del precedente comma 7.3; e
(iii) gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all’Operazione ai sensi del precedente comma 7.2 (ii).
7.5 I verbali delle deliberazioni di approvazione del Consiglio di Amministrazione ovvero la decisione dell’organo competente devono recare adeguata motivazione in merito all’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
7.6 Gli Amministratori Coinvolti nell’Operazione si astengono da tutte le votazioni sulla stessa.
7.7 Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero alla decisione dell’organo competente in ordine all’Operazione, la Direzione Affari Societari comunica senza indugio l’esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.
8) Approvazione di Delibere-quadro
8.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse Delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (le “Delibere-quadro”).
8.2 Le Delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
8.3 Alle Delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della specifica Delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in
attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
8.4 Il Consiglio di Amministrazione riceverà completa informativa almeno trimestrale sull’attuazione delle Delibere-quadro.
8.5 In occasione dell’approvazione di una Delibera-quadro la Società pubblica un documento informativo se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni supera la soglia delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
9) Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate
9.1 Le Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate, e che non rientrino nei casi di esenzione di cui all’articolo 11, devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
9.2 Al fine di quanto previsto dal presente articolo, la Funzione Responsabile, verifica preliminarmente, sulla base della mappatura, se la controparte dell’Operazione risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.
9.3 Qualora la controparte risulti una Parte Correlata e non si tratti di Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile informa la Direzione Affari Societari a cui fornisce, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell’Operazione e delle informazioni disponibili, un’informativa sull’Operazione affinché la suddetta Direzione possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.2 e, se del caso, coinvolgere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
9.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all’organo competente di autorizzare ovvero esaminare l’Operazione. Il Comitato provvede altresì all’invio del parere e dell’informativa sull’Operazione alla Direzione Affari Societari, la quale a sua volta li trasmette alla Funzione Responsabile.
9.5 Successivamente all’approvazione dell’Operazione o al compimento della stessa, la Funzione Responsabile, con il supporto delle funzioni interessate della Società Controllata:
(i) fornirà tempestivamente alla Direzione Affari Societari le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere, ove applicabili, agli obblighi informativi di
cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate;
(ii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
9.6 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti articoli da 9.1 a 9.5, le Società Controllate sono tenute a fornire tempestivamente alla Direzione Affari Societari le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere, ove applicabile, alla pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all’art. 5 e all’art. 6 del Regolamento Parti Correlate.
9.7 Si applica in quanto compatibile il precedente articolo 7.
10) Presidii Equivalenti
10.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o una o più parti correlate di tali membri, siano controparti di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza (in ciascun caso, un tale membro è detto “Correlato”), ovvero sia tenuto ad astenersi in quanto Amministratore Coinvolto nell’Operazione, devono essere adottati, nell’ordine, i seguenti presidii equivalenti:
(i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Correlato o Coinvolto nell’Operazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da parte dei restanti due membri non Correlati e non Coinvolti nell’Operazione del Comitato;
(ii) qualora due dei membri del Comitato Parti Correlate risultino Correlati, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato dal restante membro del Comitato e dall’Amministratore Indipendente Non Correlato e non Coinvolto nell’Operazione più anziano di età non appartenente al Comitato;
(iii) nel caso in cui i presidii di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato dal Collegio Sindacale;
(iv) nel caso in cui i presidii di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di
riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.
10.2 Qualora operino i Presidii Equivalenti, le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 10.1.
11) Esclusioni ed esenzioni
11.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
11.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’art. 2442 del codice civile;
b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del Testo Unico.
11.3 Xxxxx restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi artt. 12.5 e 12.6, la Procedura non si applica altresì alle Operazioni di seguito indicate:
(a) Operazioni di Importo Esiguo;
(b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’Articolo 114-bis del TUF e le relative Operazioni esecutive;
(c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui al precedente art. 11.1, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’assemblea;
(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
(iv) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
(d) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, mediante la Direzione Affari Societari, comunica alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell’art. 5, comma 3 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate (ossia sette giorni dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente) le seguenti informazioni: controparte, oggetto e corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato della presente esclusione nonché le motivazioni dell’esclusione, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
(e) Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell’Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all’introduzione di apposita clausola nello Statuto e a condizione che siano osservati i requisiti di cui all’art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate;
(f) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell’Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate.
11.4 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, mutatis mutandis, anche alle Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate di cui al precedente art. 9. Per quanto concerne specificamente l’esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 11.3, lett. d), al fine della valutazione del carattere ordinario dell’Operazione si terrà conto anche dell’attività svolta dalla Società Controllata. Qualora la Società Controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, la verifica dell’ordinarietà terrà conto delle attività svolte dal Gruppo Italmobiliare.
12) Informativa
12.1 Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento Parti Correlate, il Consigliere Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, è tenuto a fornire un’informativa:
(a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell’Operazione, ai termini e alle condizioni dell’Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate; e
(b) al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell’esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell’ambito della Delibera-quadro.
12.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla Società, quest’ultima, mediante la Direzione Affari Societari, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all’art. 5 del Regolamento Parti Correlate.
12.3 Qualora la Società, nel corso dell’esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a tale Parte sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell’Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, ove cumulativamente considerate, la Direzione Affari Societari, dovrà predisporre un documento
informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento Parti Correlate.
12.4 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all’accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell’ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall’organo competente a deliberare l’Operazione.
12.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all’art. 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate. L’informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
12.6 Qualora un’Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all’art. 6 del Regolamento Parti Correlate.
13) Report Periodico delle Operazioni e verifica della corretta applicazione dei casi di esenzione per Operazioni di maggiore rilevanza
13.1 Le funzioni responsabili dell’Operazione devono informare senza indugio la Direzione Amministrativa circa le Operazioni poste in essere con Parti Correlate. La Direzione Amministrativa, con cadenza trimestrale invia al Comitato un’informativa sulle Operazioni escluse dall’ambito di applicazione della Procedura e sulle ragioni
dell’esclusione. Non sono incluse nel report le Operazioni afferenti alla remunerazione di cui all’art. 11.1 e all’art. 11.3 lettera c) della Procedura.
13.2 Il Comitato verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard che gli sono state comunicate ai sensi dell’art. 11.3(d) con cadenza almeno annuale.
14) Disposizioni finali
La Società ha ritenuto di non avvalersi dell’ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all’art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate.
Allegato 1
Dichiarazione di correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche
La sottoscritta/Il sottoscritto , nata/o a
il domiciliata/o in ,
, in qualità di dirigente con responsabilità strategiche di Italmobiliare S.p.A.; vista la Procedura adottata dalla Società;
dichiara che le seguenti sono, per proprio tramite, Parti Correlate di Italmobiliare
Enti (soggetti a controllo o controllo congiunto del Dirigente)
Società / ente | C.F. / IVA | Sede | Natura del rapporto |
Stretti Familiari
Nome e Cognome | Dati anagrafici | C.F. | Grado di parentela |
Dichiara altresì che tali stretti familiari controllano o controllano congiuntamente i sotto elencati enti o società:
Familiare | Società / ente | C.F. / IVA | Sede |
(Solo per chi ha il controllo o il controllo congiunto della Società Italmobiliare)
Il sottoscritto dichiara altresì di esercitare un’influenza significativa ovvero di ricoprire il ruolo di dirigente con responsabilità strategica nei sotto elencati enti o società
Società / ente | C.F. / IVA | Sede | Natura del rapporto |
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.
Il sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/679 delle vigenti disposizioni in materia di privacy.
Data Firma
Allegato 2
Dichiarazione di correlazione per i soggetti controllanti
Il sottoscritto , nato a il
domiciliato in ,
, nella sua qualità di legale rappresentante di
Codice Fiscale/P.IVA sede legale
, vista la Procedura adottata dalla Società,
dichiara:
che [nome della società] esercita il controllo o il controllo congiunto sui sotto elencati enti o società:
Denominazione sociale | C.F. / IVA | Sede |
che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:
Nome e Cognome | Dati anagrafici | C.F. |
che le seguenti sono sue società collegate:
Denominazione sociale | C.F. / IVA | Sede |
Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.
Il sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/679 delle vigenti disposizioni in materia di privacy.
Data Firma
Allegato 3 – Definizioni Aggiuntive
Si riportano le definizioni di parte correlata, operazioni con parti correlate e funzionali alle precedenti di cui allo IAS 24 e utilizzate dal Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate. Per “entità che redige il bilancio”, in questo contesto, deve intendersi la Società.
1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali.
Ai fini dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:
Parti correlate
Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.
(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a) (i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].
Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].
Operazioni con parti correlate
Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra
una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].
2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali.
I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].
Dirigenti con responsabilità strategiche
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].
Stretti familiari
Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
3. Principi interpretativi delle definizioni.
3.1 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
3.2 L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
* * *
Si riportano di seguito, per comodità del lettore, le definizioni dei termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” previste dagli IFRS 10 e 11 e dallo IAS 28 e dei principali termini ai quali esse fanno riferimento.
IFRS 10 – “controllo”
Controllo
5. Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un'entità (l'entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l'entità oggetto di investimento.
6. Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.
7. Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:
a) il potere sull'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 10-14);
b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 15 e 16); e
c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti (vedere paragrafi 17 e 18).
8. Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80-B85).
9. Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.
Potere
10. Un investitore ha potere su un'entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento.
11. Il potere deriva dai diritti. In alcuni casi l'accertamento del potere è immediato, come nel caso in cui il potere su un'entità oggetto di investimento si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni. In altri casi, la verifica sarà più complessa ed è necessario considerare più fattori, per esempio nel caso in cui il potere risulti da uno o più accordi contrattuali.
12. Un investitore con la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti ha potere anche se i diritti di dirigere tali attività non sono stati ancora esercitati. La circostanza che l'investitore stia dirigendo le attività rilevanti può aiutare a stabilire se esso ha potere, ma tale evidenza non costituisce di per sé un elemento conclusivo per stabilire se un investitore ha potere su un'entità oggetto di investimento.
13. Se due o più investitori detengono ciascuno validi diritti che conferiscono loro una capacità unilaterale di condurre attività rilevanti diverse, il potere sull'entità oggetto di investimento è esercitato dall'investitore che ha la capacità attuale di dirigere le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata.
14. Un investitore può avere potere su un'entità oggetto di investimento anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un'altra entità ha un'influenza significativa. Tuttavia, un investitore che detiene solo diritti di protezione non ha potere su un'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi B26-B28) e, di conseguenza, non la controlla.
Rendimenti
15. Un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all'andamento economico dell'entità oggetto di investimento I rendimenti dell'investitore possono essere solo positivi, solo negativi o, nel complesso, positivi e negativi.
16. Benché un unico investitore possa controllare un'entità oggetto di investimento, più parti possono condividerne i rendimenti. Per esempio, i titolari di partecipazioni di minoranza possono condividere i profitti o i dividendi di un'entità oggetto di investimento.
Correlazione tra potere e rendimenti
17. Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto.
18. Pertanto, un investitore che abbia il diritto di assumere decisioni deve stabilire se opera in conto proprio (c.d. preponente o “principal”) ovvero come un agente per conto di terzi (c.d. “agent”). Un investitore che operi da agente, secondo quanto previsto dai paragrafi B58-B72, non controlla un'entità oggetto di investimento quando esercita il diritto delegato di prendere decisioni.
IFRS 11 – “controllo congiunto”
Controllo congiunto
7. Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
8. Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti).
9. Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.
10. In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo.
11. Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell'accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo.
12. Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell'accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze (vedere paragrafi B5-B11).
13. Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell'accordo.
IAS 28 – “influenza notevole”
Influenza notevole
5. Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.
6. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
d) l'interscambio di personale dirigente; o
e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
7. Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.
8. Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.
9. L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.