Presidi Equivalenti Clausole campione

Presidi Equivalenti. Nel caso in cui non sia possibile ottenere una composizione del Comitato secondo quanto previsto nell’articolo 5.1, le funzioni e le prerogative del Comitato devono essere svolte dal Collegio Sindacale. In tale ipotesi, le disposizioni relative al Parere non vincolante si applicheranno al parere reso dal Collegio Sindacale e, qualora alcuni componenti dello stesso abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
Presidi Equivalenti. 10.1 Nel caso in cui uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risultino controparte di una determinata Operazione (ovvero Parti Correlate di tale controparte), sia l’Operazione in questione di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza, vengono adottati, nell’ordine, i seguenti presidi equivalenti: (i) nel caso in cui, all’interno del Comitato, residuino almeno tre Amministratori Indipendenti non Correlati, i compiti di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura sono svolti da un collegio composto da tali Amministratori e presieduto dal Presidente se compreso tra questi ultimi ovvero, in caso contrario, dal membro più anziano d’età. Per la validità delle riunioni di tale collegio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il parere è rilasciato a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il collegio; (ii) nel caso in cui, all’interno del Comitato, residuino due Amministratori Indipendenti non Correlati, i compiti di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura sono svolti da questi ultimi e il parere è da essi rilasciato all’unanimità; (iii) nel caso in cui, all’interno del Comitato, residui un solo Amministratore Indipendente non Correlato, i compiti di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura sono svolti da un collegio composto da tale membro del Comitato e dai due Amministratori Indipendenti non Correlati più anziani di età, i quali rilasciano il parere con deliberazione adottata a maggioranza; (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, i compiti di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura sono svolti dal Collegio Sindacale; (v) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) non possano trovare applicazione, i compiti di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura sono svolti da un esperto individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell’Operazione, di cui il Consiglio stesso accerta preventivamente l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate.
Presidi Equivalenti. Esclusioni ed esenzioni
Presidi Equivalenti. 1. Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato risultino correlati rispetto ad una determinata operazione con parti correlate che necessita del parere del Comitato, devono essere adottati, nell’ordine, i seguenti presidi equivalenti; (i) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, il parere è rilasciato all’unanimità da parte dei restanti due membri non correlati del Comitato; (ii) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (i) non si possa applicare, il parere è rilasciato all’unanimità dal restante membro del Comitato che sia Amministratore Indipendente non correlato e (a), ove esistente, dall’amministratore indipendente non correlato più anziano di età non appartenente al Comitato, (b) ovvero in mancanza di quest’ultimo, dal Presidente del Collegio Sindacale; (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale. (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sullematerie di interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse. 2. I pareri rilasciati in attuazione dei presidi alternativi sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Regolamento.
Presidi Equivalenti. Ai fini di quanto previsto dai precedenti artt. 6, 8, 9 e 10, nel caso in cui due o più membri del Comitato risultino controparte, o Parti Correlate della controparte, di una determinata Operazione, devono essere adottati, nell’ordine, i seguenti presidi equivalenti: 11.1. nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione due componenti del Comitato, il parere di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 è rilasciato all’unanimità dai rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato, i quali esercitano le connesse attribuzioni; 11.2. nel caso in cui si trovino nella predetta situazione di correlazione tre componenti del Comitato, il parere di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 è rilasciato dall’unico Amministratore Indipendente non correlato, il quale esercita le connesse attribuzioni; 11.3. nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti artt. 11.1 e 11.2 non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 è rilasciato dal Collegio Sindacale, nell’esercizio delle connesse attribuzioni, in conformità alla Procedura. In tal caso, il Collegio Sindacale potrà avvalersi del supporto di uno o più esperti indipendenti individuati dal Collegio stesso tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse, nel rispetto, per le Operazioni di Minore Rilevanza, di quanto previsto al precedente art. 8.2.4.; 11.4. nel caso in cui i presidi di cui agli artt. 11.1, 11.2 e 11.3 non possano trovare applicazione, le funzioni del Comitato di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.

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  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Presidente Il Comitato di Sindacato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario. Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto; e c) adegua il Patto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.

  • IL PRESIDENTE (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO