Febbraio
Febbraio
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Polizza Gap è una Polizza Collettiva che prevede la copertura per il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo indicato nel contratto di Finanziamento o nel contratto di Locazione finanziaria.
Furto totale: furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
Per ciascun Finanziamento assicurato la Prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a 26.000 €.
û
ûAutoveicolo con valore di acquisto superiore a 130.000 €.
Ci sono limiti di copertura? Per tutte le Sezioni
La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:
! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell’Autoveicolo assicurato);
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali;
! guida dell’Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
! guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti;
! xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
! circolazione “fuori strada” ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
! circolazione nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:
! gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
! ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;
! i ciclomotori ed i motoveicoli;
! gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
! gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.
La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo si trovi transitoriamente nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione; tranne nel caso di soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In caso di Locazione Finanziaria il Premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione e sarà corrisposto dalla Contraente alla Compagnia. Il premio sarà addebitato all'Aderente dalla Contraente unitamente ai canoni mensili della Locazione Finanziaria, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della locazione stessa.
In caso di Conto Vivo il premio è periodico mensile e sarà corrisposto dalla Contraente alla Compagnia. Il premio sarà addebitato all'Aderente da Volkswagen Bank GmbH unitamente alla rata mensile del Conto Vivo e tempestivamente corrisposto alla Contraente.
La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari: Per i Finanziamenti e Locazioni finanziarie: alla durata del Finanziamento o della Locazione finanziaria;
Per Conto Vivo: a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi in base alla durata prescelta dall’Assicurato in sede di adesione alla Polizza e conseguente sottoscrizione del contratto di Conto Vivo, non modificabile in xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nei limiti dei termini previsti per la cessazione delle garanzie.
Qualora sia applicata la Carenza di 12 mesi, la durata contrattuale non potrà essere inferiore a 24 mesi. La copertura cessa:
Per Conto Vivo la somma delle durate prescelte per la prima adesione e per i successivi rinnovi non può essere superiore a 60 mesi. Il termine di 60 mesi si intende dalla data di Decorrenza relativa alla prima adesione alprodotto;
Febbraio
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BNP Paribas Cardif, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero X.00000 - Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, x. 0; CAP 00000 Xxxxxx; tel. 02.77.22.41; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Furto Totale Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Distruzione per Danno Totale Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzione di premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | • L’Aderente non ha la propria residenza in Italia, in caso di persona giuridica non ha sede legale in Italia • L’Aderente intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Cuba, Iran e Nord Xxxxx, Regione Crimea/Sebastopoli oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate • L’aderente e l’Assicurato fanno parte - come anche il Titolare Effettivo - di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx) |
Limitazioni, esclusioni e rivalse
• Per i sottoscrittori delle coperture assicurative Covea Fleet S.A. First Trip, Business Tour e Club Voyage e, più in generale, per gli Aderenti alla Polizza con tasso di Premio dello 0,065%, la copertura è soggetta ad un periodo di carenza pari a 12 mesi dalla
Data di Decorrenza, in questo caso la durata non può essere inferiore a 24 mesi.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto • Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri • Xxxxxxx Xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxx • e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx • fax n. 00 00000000. L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.900.780 (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00). In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: In caso di Furto Totale dell’Autoveicolo: • copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell’Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • copia del certificato di proprietàdell’Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; • copia del libretto di circolazionedell’Autoveicolo; • copia della fattura di xxxxxxxxxxxx’Autoveicolo. In caso di Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo: • dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko; • copia del certificato di proprietàdell’Autoveicolo; • copia del contratto di Finanziamento; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell’Autoveicolo, rilasciato dal PRA; • quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni diassicurazione; • copia della patente di guida del soggetto conducente l’Autoveicolo al momento del Sinistro; • copia del libretto di circolazionedell’Autoveicolo; • copia della fattura di xxxxxxxxxxxx’Autoveicolo; • nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice; In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio lordo, unico e anticipato, è calcolato in ragione percentuale del Valore d’acquisto e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa, sia essa pari alla durata del Finanziamento o della Locazione finanziaria o determinata dall’Assicurato per Conto Vivo. L’ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue: Per gli Aderenti al prodotto senza Carenza: 0,08% * VALORE D’ACQUISTO * N° MESI DI DURATA DELLA COPERTURA |
Per i sottoscrittori delle coperture assicurative Covea Fleet S.A. First Trip, Business Tour e Club Voyage e, più in generale, agli Aderenti al prodotto con Carenza di 12 mesi, il Premio lordo è calcolato come segue: 0,065% * VALORE D’ACQUISTO * N° MESI DI DURATA DELLA COPERTURA Tale Premio, comprensivo dell’imposta di assicurazione attualmente pari al 12,50% (oltre all’1% di addizionale antiracket), sarà anticipato dalla Contraente e da quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto, in frazioni mensili pari ai mesi di durata della copertura. | |
Rimborso | Rimborso del premio al netto delle imposte in caso di perdita dei requisiti di assicurabilità. Xxxxxx provvederà alla restituzione al Cliente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP. |
Sospensione | Se il Cliente non paga il Premio relativo al primo anno, Xxxxxx può agire per l'esecuzione dell’Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Cardif può recere dall’assicurazione se l’Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione è risolta di diritto qualora la Società, nel termine di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del Premio, non agisce per la riscossione. In tal caso la Società ha diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. |
Il prodotto è dedicato a persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un Finanziamento per l’acquisto di un Autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento o nel contratto di Locazione finanziaria in relazione al quale è prestata l’assicurazione.
costi di intermediazione:
• 61,15% del premio netto versato per gli Autoveicoli.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Cardif – Ufficio Reclami- Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax 00.00.000.000. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su:sito xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Rappresentanza Generale per l’Italia
PROTEZIONE BENI
POLIZZA COLLETTIVA N. 5522/02
Edizione 02/2020
Garanzia GAP
La copertura assicurativa è facoltativa.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione
redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico di lavoro “Contratti Semplici e Chiari”.
Indice
La Polizza in Sintesi pag. 1 di 1
Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 12
Glossario pag. 1 di 12
Norme che regolano le Garanzie Assicurative pag. 2 di 12
Art. 1. Cosa e chi copre l’Assicurazione? pag. 2 di 12
Art. 2. Chi si può assicurare? pag. 2 di 12
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative? pag. 2 di 12
Art. 4. Come aderire all’Assicurazione? pag. 3 di 12
Art. 5. Quali sono le prestazioni? pag. 3 di 12
Art. 6. Quali eventi sono esclusi dalla Garanzia Assicurativa? pag. 4 di 12
Art. 7. Quanto dura la Garanzia Assicurativa? pag. 4 di 12
Art. 8. Chi è il Beneficiario delle Garanzie Assicurative? pag. 5 di 12
Art. 9. Quali sono i Massimali? pag. 5 di 12
Art. 10. Come si calcola e come si paga il Premio? pag. 5 di 12
Art. 11. Dove valgono le Garanzie Assicurative? pag. 5 di 12
Art. 12. Si può recedere dall’Assicurazione? pag. 5 di 12
Art. 13. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia? pag. 6 di 12
Art. 14. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete? pag. 6 di 12
Art. 15. Come comunicare con la Compagnia? pag. 6 di 12 Art. 16. È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti derivanti dall’Assicurazione? pag. 6 di 12 Art. 17. Oneri pag. 6 di 12
Art. 18. Quale legge si applica? pag. 6 di 12
Art. 19. Qual è il foro competente in caso di controversia? pag. 6 di 12
Gestione Sinistri pag. 7 di 12
Art. 20. Come si denuncia un Sinistro? pag. 7 di 12
Art. 21. Quando sarà pagato l’Indennizzo? pag. 7 di 12
Reclami pag. 7 di 12
Art. 22. A chi inviare un eventuale reclamo? pag. 7 di 12
Dati Personali pag. 8 di 12
Art. 23. Protezione dei dati personali pag. 8 di 12
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza pag. 12 di 12
Modulo di Adesione pag. 1 di 1
La Polizza in Sintesi
CHE COS’È
La Polizza “GAP” offre protezione in caso di Furto Totale o Distruzione Totale di Autoveicoli, sia nuovi che usati, acquistati con un finanziamento o una linea di fido di Volkswagen Bank GmbH oppure concessi in leasing da Volkswagen Financial
Services S.p.A..
COSA COPRE
Le garanzie offerte dal prodotto, una per una
Questo prodotto offre le seguenti garanzie:
• Furto Totale dell’Autoveicolo;
• Distruzione Totale dell’Autoveicolo.
In caso di Furto Totale o di Distruzione Totale dell’Autoveicolo durante la validità delle Garanzie Assicurative, la Compagnia paga un Indennizzo pari al 20% del Valore d’Acquisto.
Questa copertura assicurativa è FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento sottoscritto presso Volkswagen Financial Services S.p.A.. Inoltre, NON È CONNESSA al finanziamento nonostante il contratto sia stato sottoscritto contestualmente al finanziamento stesso e il Premio assicurativo sia finanziato; la prestazione assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate del finanziamento.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del Premio.
AVVERTENZA: leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la Polizza e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono esclusivamente quelle previste negli articoli di seguito riportati.
Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo “Da tenere a mente”. Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l’iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro o per ottenere informazioni sulla Polizza: Numero verde 800.900.780 oppure dall’estero +39/0277224686
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
Condizioni di Assicurazione
GLOSSARIO
Aderente/Assicurato
Persona fisica o giuridica che ha firmato un Finanziamento, Conto Vivo o una Locazione Finanziaria e ha aderito alla Polizza.
Assicurazione
Contratto sottoscritto dall’Aderente con il quale la Compagnia presta le Garanzie Assicurative.
Autoveicolo
Autoveicolo (nuovo o usato) che è (i) acquistato con Finanziamento o Conto Vivo, o (ii) usato in Locazione Finanziaria.
Beneficiario
Persona che ha diritto all’Indennizzo.
Carenza
Periodo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza in cui le Garanzie Assicurative non sono operative.
Compagnia
Cardif Assurances Risques Divers,
Rappresentanza Generale per l’Italia, società soggetta a direzione e coordinamento di BNP Paribas Cardif.
Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Sede legale: 0, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx),
P. IVA, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153
Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione I.00011.
Autorizzata con D.M. del 27.02.1989.
Condizioni di Assicurazione
Clausole contrattuali che regolano la Garanzia Assicurativa.
Conto Vivo
Linea di fido revolving distribuita dalla Contraente ed erogata da Volkswagen Bank GmbH per acquistare un Autoveicolo, la copertura assicurativa o altri beni/servizi.
Contraente
Volkswagen Financial Services S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei Clienti Aderenti.
Data di Decorrenza
Giorno di versamento del Finanziamento, della Locazione Finanziaria o apertura/riutilizzo di Conto Vivo.
Distruzione Totale
Demolizione dell’Autoveicolo a causa di incendio, eventi naturali o socio-politici, scontro con altro veicolo o oggetto fisso o mobile, ribaltamento e/o uscita di strada, quando il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Finanziamento
Finanziamento - diverso da Conto Vivo e dalla Locazione Finanziaria - distribuito dalla Contraente ed erogato da Volkswagen Bank GmbH per acquistare un Autoveicolo.
Furto Totale
Furto dell’Autoveicolo senza ritrovamento dopo 30 giorni dalla denuncia alle autorità pubbliche.
Garanzie Assicurative
Le garanzie offerte dall’Assicurazione che proteggono l’Assicurato in caso di Furto Totale e Distruzione Totale dell’Autoveicolo.
Indennizzo
Somma pagata dalla Compagnia in caso di Sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti di imprese di Assicurazione.
Locazione Finanziaria
Contratto (cd. “leasing finanziario”) con cui la Contraente concede all’Aderente l’uso di un Autoveicolo per un certo periodo di tempo dietro pagamento di un canone periodico e con possibilità di riacquisto finale.
Massimale
Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Modulo di Adesione
Documento firmato dall’Aderente per aderire alla Polizza.
Polizza
Polizza collettiva n. 5522/02 stipulata tra la Compagnia e il Contraente.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri
Garanzie assicurative accessorie alla R.C. Auto, quali, ad esempio, la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko.
Premio
La somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall’Assicurazione.
Titolare Effettivo
Persona/e fisica/che che possiede/ono o controlla/no (direttamente o indirettamente) l’Aderente persona giuridica.
Valore Commerciale
Prezzo di mercato dell’Autoveicolo (IVA inclusa per Finanziamento e Conto Vivo/IVA esclusa per Locazioni finanziarie) al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.
Valore d’Acquisto
Valore dell’Autoveicolo (IVA inclusa per Finanziamento e Conto Vivo/IVA esclusa per Locazione Finanziaria), riportato sul contratto di Finanziamento, Conto Vivo, Locazione Finanziaria o sulla fattura d’acquisto. Per gli Autoveicoli usati, tale valore non può mai superare la valutazione dell’Autoveicolo su Eurotax Giallo aumentata del 5%.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE
Art. 1 - Cosa e chi copre l’Assicurazione?
L’ Assicurazione copre l’Autoveicolo - acquistato dall’Aderente con Finanziamento o Conto Vivo, oppure preso in Locazione Finanziaria - con queste caratteristiche:
• Valore d’Acquisto massimo di Euro 130.000,00; e
• nuovo o usato (in questo ultimo caso, solo se non sono trascorsi più di 2 anni dalla data di prima immatricolazione). L’ Assicurazione copre i danni derivanti da Furto Totale o Distruzione Totale dell’Autoveicolo.
Tutte le garanzie prestate dall’Assicurazione hanno dunque effetto sempre e, ferma la Carenza eventualmente prevista, immediatamente.
GARANZIE DELLA POLIZZA | |
Furto Totale | ✓ |
Distruzione Totale | ✓ |
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’Art. 5. Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un’unica sottoscrizione.
Da tenere a mente
Art. 2 - Chi si può assicurare?
Può aderire all’ Assicurazione solo chi ha acquistato, o preso in uso, l’Autoveicolo tramite un Finanziamento, Conto Vivo o una Locazione Finanziaria.
Art. 3 - A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?
3.1 Condizioni al momento dell’adesione
Oltre a quanto previsto nell’Art. 2, possono sottoscrivere l’Assicurazione solo l’Aderente e l’Assicurato che soddisfano tutti questi requisiti:
Persona Fisica | Persona Giuridica | |
Aderente | Residenza in Italia | (a) Sede legale in Italia. (b) Assenza di rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Cuba, Iran e Nord Xxxxx, Regione Crimea/Sebastopoli o persone giuridiche con sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate. (c) Sede legale in Stato non destinatario di sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. (d) Cittadinanza o residenza del Titolare Effettivo in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. (e) Mancata inclusione - dell’Aderente e del suo Titolare Effettivo - in liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). |
Persona Fisica | Persona Giuridica | |
Aderente o Assicurato | (a) Cittadinanza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. (b) Residenza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. (c) Non inclusione in liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). |
3.2 Condizioni in corso di Assicurazione
Dopo l’adesione, l’Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
• gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui l’Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui l’Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• lo Stato in cui l’Assicurato era residente al momento dell’adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure lo Stato in cui l’Assicurato trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• l’Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
Pertanto, l’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi con le modalità indicate al successivo Art. 15, la perdita di uno o più requisiti.
Se la comunicazione è fatta in ritardo, la Compagnia può applicare una penale pari ai costi di gestione dell’Assicurazione nel periodo in cui la Compagnia non sapeva della perdita del requisito.
Da tenere a mente
Le Garanzie Assicurative finiscono dal momento della perdita del requisito. Ricorda quindi che:
• le Garanzie Assicurative non operano per Sinistri successi dopo la perdita del requisito;
• in nessun caso la Compagnia può pagare importi a:
- cittadini, residenti o aventi sede legale in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America; o
- soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 4 - Come aderire all’Assicurazione?
L’Aderente può aderire all’Assicurazione firmando l’apposito Modulo di Adesione in un concessionario o in uno dei punti vendita di Autoveicoli affiliati con la Contraente.
Art. 5 - Quali sono le prestazioni?
In caso di Sinistro a seguito di Furto Totale o Distruzione Totale dell’Autoveicolo durante la validità dell’Assicurazione, la Compagnia paga al Beneficiario un Indennizzo pari al 20% del Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo stesso, entro il Massimale indicato nell’Art. 9.
Da tenere a mente
Art. 6 - Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?
Per tutte le Garanzie Assicurative:
• dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere per legge (ad esempio familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell’Autoveicolo);
• sviluppo, contro llato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque si sia verificato;
• atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche o motociclistiche, a prove ufficiali e relativi allenamenti;
• trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in generale;
• trasporto di cose o animali;
• guida dell’Autoveicolo senza patente, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente abbia, al momento del Furto Totale o della Distruzione Totale, i requisiti per il rinnovo;
• guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati, secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
• circolazione “fuori strada” (su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati);
• circolazione nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
Inoltre, l’Assicurazione non copre in nessun caso:
• autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
• autoveicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto (r.c.a.) alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
• ciclomotori e motoveicoli;
• autoveicoli usati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
• autoveicoli usati a fini sportivi o di competizione e/o che sono stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.
Art. 7 - Quanto durano le Garanzie Assicurative?
7.1 Quando iniziano e quanto durano?
Le Garanzie Assicurative iniziano alle ore 24.00 della Data di Decorrenza e durano:
PER FINANZIAMENTI E LOCAZIONI FINANZIARIE | PER TUTTA LA DURATA DEL FINANZIAMENTO O DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA. |
Per Conto Vivo | Per 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, in base alla scelta fatta dall’Aderente nel Modulo di Adesione; la durata non è modificabile durante il periodo di Assicurazione ma è rinnovabile prima della scadenza dell’Assicurazione, nei limiti dei termini previsti per la cessazione delle Garanzie Assicurative. |
Tuttavia, ci sono casi in cui le Garanzie Assicurative iniziano più tardi.
In particolare, per chi ha sottoscritto una polizza assicurativa CVT (corpi veicoli terresti) e nei casi in cui la Compagnia ha applicato nel Modulo di Adesione un tasso di Premio dello 0,065%, si applica un periodo di Carenza di 12 mesi dalla Data di Decorrenza.
Da tenere a mente
In questi casi, la durata delle Garanzie Assicurative non può comunque essere inferiore a 24 mesi dalla scadenza del periodo di Carenza.
In caso di Sinistro successo durante la Carenza,
le Garanzie Assicurative non operano e la Compagnia non è tenuta a pagare al Beneficiario alcun Indennizzo.
Quando cessano le Garanzie
7.2 Quando cessano le Garanzie Assicurative? Le Garanzie Assicurative cessano:
• alle ore 24.00 del giorno di scadenza
- dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento o della Locazione Finanziaria, oppure
- del termine prescelto dall’Aderente titolare di Conto Vivo;
• dopo 60 mesi dalla Data di Decorrenza, oppure, solo per Conto Vivo, dopo 60 mesi dalla Data di Decorrenza relativa alla prima adesione alle Garanzie Assicurative, inclusi eventuali rinnovi delle Garanzie Assicurative stessa;
• dopo 72 mesi dalla data di prima immatricolazione dell’Autoveicolo (in caso di acquisto con Finanziamento o Conto Vivo o Locazione Finanziaria di Autoveicoli usati);
• alle ore 24.00 del giorno di spedizione da parte dell’Aderente della comunicazione di recesso dall’Assicurazione;
• alle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso della Compagnia;
• in caso di pagamento dell’Indennizzo da parte della Compagnia;
• in caso di vendita dell’Autoveicolo;
• se il Contratto di Finanziamento, Conto Vivo o Locazione Finanziaria viene ceduto a terzi o estinto in anticipo, se l’Aderente non ha chiesto di mantenere attiva l’Assicurazione fino alla scadenza originaria;
• se, durante le Garanzie Assicurative, si perdono uno o più dei requisiti indicati al precedente Art. 3.2.
7.3 Cosa succede se estinguo il finanziamento in anticipo?
Se il contratto di Finanziamento, Conto Vivo o Locazione Finanziaria si estinguono o cessano prima della scadenza originaria oppure il relativo rapporto viene trasferito a finanziatori terzi (cd. portabilità), l’Assicurazione termina il giorno di efficacia dell’estinzione, cessazione o trasferimento, tranne nel caso in cui l’Aderente abbia chiesto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta di estinzione, cessazione o trasferimento, che l’Assicurazione sia mantenuta fino alla sua scadenza originaria.
In questo caso, le Garanzie Assicurative restano efficaci fino ai termini indicati al precedente .2.
L’Aderente può chiedere il mantenimento dell’Assicurazione nei modi indicati all’Art. 15, avvisando in ogni caso il Servizio Clienti di Cardif al numero verde:
800.900.780 dall’Italia
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
Art. 8 - Chi è il Beneficiario delle Garanzie Assicurative?
Il Beneficiario è:
• in caso di Finanziamento o Conto Vivo, l’Aderente;
• in caso di Locazione Finanziaria, la Contraente.
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Da tenere a mente
Art. 9 - Quali sono i Massimali?
In caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo pagato dalla Compagnia non può mai superare:
• Euro 26.000,00; oppure, se inferiore
• la differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e l’importo eventualmente ricevuto dall’Aderente sulla base di una Polizza Corpi Veicoli Terrestri stipulata per lo stesso evento e sullo stesso Autoveicolo.
Ricorda che non è possibile cumulare un Indennizzo per Furto Totale con un Indennizzo per Distruzione Totale dello stesso Autoveicolo.
Art. 10 - Come si calcola e come si paga il Premio?
Il Premio è unico ed è calcolato:
• in percentuale rispetto al Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo; e
• in proporzione alla durata delle Garanzie Assicurative che è legata alla durata del Finanziamento o della Locazione Finanziaria o scelta dall’Aderente che ha aperto Conto Vivo.
Precisamente, il Premio è calcolato come segue:
• per gli Aderenti all’Assicurazione senza Carenza:
0,08% x Valore di Acquisto x n. mesi di durata dell’Assicurazione;
• per i sottoscrittori delle polizze assicurative CVT (Corpi Veicoli Terresti) e, più in generale, per gli Aderenti all’Assicurazione con Carenza di 12 mesi:
0,065% x Valore di Acquisto x n. mesi di durata dell’Assicurazione.
Il Premio include l’imposta di Assicurazione (attualmente pari al 12,50%, oltre all’1% di addizionale antiracket) ed è pagato in anticipo dalla Contraente. Dopo il pagamento, la Contraente addebita il Premio all’Aderente insieme alla rata mensile del Finanziamento/Conto Vivo/Locazione Finanziaria, in frazioni mensili pari ai mesi di durata dell’Assicurazione.
Se l’Assicurazione ha una durata pluriennale, l’ammontare del Premio è ridotto rispetto a quello del Premio per durata annuale. Il Modulo di Adesione prevede già il Premio frazionato mensilmente e comprensivo di questa riduzione.
Art. 11 - Dove valgono le Garanzie Assicurative?
Le Garanzie Assicurative valgono:
• in Italia; e
• nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione, ma solo per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
Art. 12 - Si può recedere dall’Assicurazione?
12.1 Recesso dell’Aderente
L’Aderente può recedere dall’Assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dando comunicazione alla
Compagnia con lettera raccomandata A/R o E-mail, ai seguenti indirizzi:
Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
In caso di recesso le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata A/R o della E-mail.
12.2 Recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere se:
• le dichiarazioni rilasciate dall’Aderente alla firma del Modulo di Adesione o nell’ambito delle formalità di volta in volta previste, risultano inesatte e incomplete;
• l’Aderente, l’Assicurato o il Titolare Effettivo dell’Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
In questi casi, le Garanzie Assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
Art. 13 - In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?
La Compagnia restituisce il Premio, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
• recesso dell’Aderente: la Compagnia restituisce all’Aderente, attraverso la Contraente, il Premio già pagato, al netto di imposte, spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del (indicate nel Modulo di Adesione) e della parte di Premio già goduta, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso;
• perdita dei requisiti di cui all’Art. 3.2: la Compagnia restituisce all’Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo tra la perdita del requisito e la scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione della Polizza e il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione;
• cessazione anticipata della Garanzia Assicurativa: la Compagnia restituisce all’Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo - calcolato in anni e frazioni di anno - tra la cessazione della Garanzia Assicurativa e la scadenza originaria. La Compagnia potrà trattenere le spese amministrative sostenute per l’emissione della Polizza e il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione.
Art. 14 - Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente che riguardano fatti o elementi che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione delle Garanzie Assicurative e il recesso da parte della Compagnia, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e del precedente .2.
Come comunico con la Compagnia
Art. 15 - Come comunicare con la Compagnia?
Le comunicazioni dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie
diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o E-mail, ad uno dei seguenti recapiti:
• a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Post vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx;
• a mezzo fax, al numero 00.00000000;
• tramite posta elettronica, all’indirizzo E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Alla comunicazione deve essere allegata la copia di un valido documento di identità e del codice fiscale e, in caso di invio via E-mail, anche una scansione della comunicazione debitamente firmata.
La Compagnia, nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un’area riservata per consultare la propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L’area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.
Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Aderente/Assicurato.
Art. 16 - È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell’Assicurazione?
No, l’Aderente/Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall’Assicurazione.
Art. 17 - Oneri
Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Aderente.
Art. 18 - Quale legge si applica?
Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 19 - Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull’applicazione o l’interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente, Assicurato e/o avente diritto.
Come denunciare un Sinistro
Art. 20 - Come si denuncia un Sinistro?
In caso di Furto Totale o Distruzione Totale dell’Autoveicolo,
l’Aderente deve avvisare tempestivamente la Compagnia per iscritto, al seguente indirizzo:
Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx fax n. 00.00000000
L’Aderente può chiedere informazioni sulle modalità di comunicazione del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero verde:
800.900.780
attivo dal lunedì al venerdì h. 8.30 -19.00; sabato h. 09.00 - 13.00.
In ogni caso, per ricevere l’Indennizzo, l’Aderente deve consegnare alla Compagnia la seguente documentazione:
A. in caso di Furto Totale dell’Autoveicolo:
• copia della denuncia di furto presentata alla Pubblica Autorità;
• estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell’Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
• copia del certificato di proprietà dell’Autoveicolo;
• copia del contratto di Finanziamento, Conto Vivo o Locazione Finanziaria;
• quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;
• copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
• copia della fattura di acquisto dell’Autoveicolo;
B. in caso di Distruzione Totale dell’Autoveicolo:
• dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia con cui è stipulata una polizza Kasko;
• copia del certificato di proprietà dell’Autoveicolo;
• copia del contratto di Finanziamento, Conto Vivo o Locazione Finanziaria;
• estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell’Autoveicolo, rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
• quietanza di pagamento di un indennizzo da parte della Compagnia con cui è stata stipulata una eventuale polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative Condizioni di Assicurazione;
• copia della patente di guida del soggetto che guidava l’Autoveicolo al momento del Sinistro;
• copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
• copia della fattura di acquisto dell’Autoveicolo;
• nel caso di Autoveicoli oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.
Per accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione del Sinistro, è necessario inoltrare tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Se la documentazione inviata è incompleta, la pratica di Sinistro non può essere gestita. L’Assicurato deve consegnare alla Compagnia qualsiasi altro documento richiesto e ritenuto necessario da quest’ultima per il pagamento dell’Indennizzo.
Art. 21 - Quando sarà pagato l’Indennizzo?
La Compagnia paga l’Indennizzo entro 30 giorni da quando ha ricevuto tutta la documentazione richiesta. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in Euro;
• versati su un conto corrente aperto presso una banca con sede nell’Unione Europea e, comunque, presso un’agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Come fare un reclamo
Art. 22 - A chi inviare un eventuale reclamo?
22.1 Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
E-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.
Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all’IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale risposta di quest’ultima, secondo le modalità previste al seguente Art. 24.
24.2 Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l’intermediario (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello “Allegato 4” consegnato dallo stesso intermediario all’Aderente.
L’intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest’ultimo può rivolgersi all’IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l’eventuale risposta dell’intermediario.
24.3 Reclami all’IVASS
I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione dedicata ai reclami).
Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a supporto della stessa.
In ogni caso, è possibile ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è fatto nei confronti di una Compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese europeo e il reclamante risiede in Italia, si può presentare il reclamo a:
• l’IVASS, che lo invierà alla suddetta Autorità estera informandola per conoscenza.
L’autorità di vigilanza del paese di origine della Compagnia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution), alla quale è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
Art. 23 - Protezione dei dati personali
A. Base giuridica del trattamento dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Contraente/Aderente, all’Assicurato, al Beneficiario dell’Assicurazione, ovvero ai soggetti che li rappresentano, o al Titolare Effettivo (di seguito, in generale, il “Cliente”), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione dell’Assicurazione e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “Catena Assicurativa”, come di seguito specificati, ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
B. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:
(i) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• risposta ad una richiesta ufficiale di un’autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
(ii) Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei Sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
• l’Assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di Assicurazione e a quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• soggetti Xxxxx interessati dal contratto di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
(i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
(ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
(iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni;
• alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
• Società del Gruppo BNP Paribas.
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
(iii) Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di Assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del Premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• adesione a contratti di coAssicurazione o di riAssicurazione;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull’analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
- miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
- promozione dei propri contratti di Assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo del Cliente. Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (E-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è - o diventerà - Cliente di un’altra società del Gruppo;
- incrociando i dati raccolti dal contratto di Assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’Assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare);
• organizzazione di competizioni a Premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
C. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
• altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
• enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
• società del Gruppo BNP Paribas.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
D. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Compagnia autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto della stessa Compagnia, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata dell’Assicurazione e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo).
Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
E. Diritti dell’interessato
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali;
• diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati;
• diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge;
• diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
• diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, il Cliente ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a Terzi.
F. Contatti
Se il Cliente desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato alla Compagnia, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati della Compagnia) a mezzo E-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo competente.
G. Dati sensibili
In alcuni casi, ad esempio quando denuncia un Sinistro, la Compagnia può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, rispetto ai quali è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni alla Compagnia necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione, altri assicuratori, co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di Assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie), società del Gruppo BNP Paribas.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dalla Compagnia e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del Premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive
- sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Xxxxxxx. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano il Cliente o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente, può essere emessa un’offerta assicurativa. Il Premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale della Compagnia, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
SITUAZIONI ESEMPLIFICATIVE
PER COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZZA
FURTO | Xxxxxxxx ha acquistato un Autoveicolo in data 02/09/2018 con un Valore di fattura pari a 15.000,00 €. In data 05/06/2019 subisce il furto dell’Autoveicolo. | Cardif a seguito del Furto dell’Auto di Xxxxxxxx e dopo aver ricevuto la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro, rimborsa a Xxxxxxxx un importo pari a 3.000,00 € |
DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE | Xxxxx ha acquistato un Autoveicolo in data 10/09/2018 con un Valore di fattura pari a 10.000,00 €. In data 10/06/2019 a seguito di un incidente stradale il suo veicolo riporta dei danni superiori all’80% del valore commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro. | Cardif a seguito della Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo di Xxxxx dopo aver ricevuto la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro, rimborsa a Xxxxx un importo pari a 2.000,00 € |
Condizioni di Assicurazione - 12 di 12
Ultimo aggiornamento 02/2020
Data e luogo Alla Polizza Collettiva “GAP” n. 5522/02
tra Volkswagen Financial Services S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers
DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO
Pratica Finanziamento n.: Durata Finanziamento (in mesi): Durata Copertura (in mesi) GAP: Costo del Veicolo (in euro) GAP:
(Finanziamento: costo comprensivo di IVA come riportato sul Contratto di Finanziamento)
DATI RELATIVI ALL’ADERENTE/ASSICURATO
Cognome e Nome/Ragione Sociale C.F./P.IVA Sesso Data di nascita Luogo di nascita Prov. Cittadinanza Documento Numero Data rilascio Luogo rilascio Indirizzo/Sede Legale: Via e n. Civico Città Prov. C.A.P. Professione E-mail Indirizzo di corrispondenza (se diverso dalla residenza) Via e n. Civico Città Prov. C.A.P.
FACSIMILE
ADESIONE
Polizza n. 5522/02 tra Volkswagen Financial Services S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti – Allegato 3 del Reg. IVASS n. 40/2018; un documento conforme all’Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5522/02 e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa. Ho compreso che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’area riservata.
ADERISCO alla Polizza n. 5522/02.
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all’intermediario).
Il Premio lordo è unico e anticipato. Il Premio sarà anticipato dalla Contraente e da quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto. Le spese di emissione del Contratto sono di 10 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento sono di 25 euro. In caso di durata poliennale il Premio usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%. Il Cliente incarica irrevocabilmente la Banca a trattenere dall’importo erogato con il Finanziamento il Premio assicurativo, affinché sia tempestivamente corrisposto a Volkswagen Financial Services S.p.A. che, a sua volta, ne effettua la diretta rimessa alla/e Compagnia/e assicurative partner.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli Artt. 1 (Cosa e chi copre l’Assicurazione?); Art. 3 (A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?); Art. 5 (Quali sono le prestazioni?); Art. 6 (Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?); Art. 7 (Quanto durano le Garanzie Assicurative?); Art. 9 (Quali sono i Massimali?); Art. 12 (Si può recedere dall’Assicurazione?); Art. 16 (È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell’Assicurazione?); Art. 17 (Oneri); Art. 20 (Come si denuncia un Sinistro?).
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
Mod. 00-0000-xxx - XXX Xxx - 00/0000 - 0XXXX0
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), dalle Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers tramite l’Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’Art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell’informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
Data e luogo Alla Polizza Collettiva “GAP” n. 5522/02
tra Volkswagen Financial Services S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers
DATI RELATIVI AL LEASING
Pratica Leasing n.: Durata Leasing (in mesi): Durata Copertura (in mesi) GAP: Costo del Veicolo (in euro) GAP:
(Leasing: costo al netto dell’IVA come riportato sulla fattura di acquisto)
DATI RELATIVI ALL’ADERENTE/ASSICURATO
Cognome e Nome/Ragione Sociale C.F./P.IVA Sesso Data di nascita Luogo di nascita Prov. Cittadinanza Documento Numero Data rilascio Luogo rilascio Indirizzo/Sede Legale: Via e n. Civico Città Prov. C.A.P. Professione E-mail Indirizzo di corrispondenza (se diverso dalla residenza) Via e n. Civico Città Prov. C.A.P.
DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO SE DIVERSO DALL’ADERENTE
Assicurato
Cognome e Nome C.F. Professione
Indirizzo (domicilio) Città Prov. C.A.P.
FACSIMILE
ADESIONE
Polizza n. 5522/02 tra Volkswagen Financial Services S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti – Allegato 3 del Reg. IVASS n. 40/2018; un documento conforme all’Allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5522/02 e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa. Ho compreso che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’area riservata.
ADERISCO alla Polizza n. 5522/02.
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all’intermediario).
Il Premio lordo è unico e anticipato. Il Premio sarà anticipato dalla Contraente e da quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto. Le spese di emissione del Contratto sono di 10 euro.
In caso di durata poliennale il Premio usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%.
Data e firma dell’Aderente
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli Artt. 1 (Cosa e chi copre l’Assicurazione?); Art. 3 (A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?); Art. 5 (Quali sono le prestazioni?); Art. 6 (Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?); Art. 7 (Quanto durano le Garanzie Assicurative?); Art. 9 (Quali sono i Massimali?); Art. 12 (Si può recedere dall’Assicurazione?); Art. 16 (È possibile cedere o trasferire a terzi le Garanzie Assicurative o altri diritti dell’Assicurazione?); Art. 17 (Oneri); Art. 20 (Come si denuncia un Sinistro?).
Data e firma dell’Aderente
Mod. 26-5303-bis - VWFS Gap - 02/2020 - 1FIVE1
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), dalle Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers tramite l’Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’Art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell’informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Data e firma dell’Aderente Data e firma dell’Assicurato (se diverso dall’Aderente)
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1
(Xxxxxx da consegnare al Cliente in caso di adesione all’offerta assicurativa)
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
(a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
(b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
(c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
(d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
(e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
Mod. 26-5034 – 10/2018 - 1FIVE1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
1 In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l’Aderente alla stessa polizza.
DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL’INTERMEDIARIO
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l’obbligo di consegnare al Contraente1 il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del D.Lgs n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente
(a) Cognome e Nome ;
(b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) con estremi identificativi riscontrabili consultando il Registro presente sul sito internet dell’Ivass (xxx.xxxxx.xx);
(c) indirizzo della sede operativa/legale ;
(d) telefono: ..........................................; indirizzo di posta elettronica o PEC ;
(e) svolge l’attività di intermediazione assicurativa per conto di “VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A.” (di seguito VWFS) con sede in Milano, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 Febbraio 2019 con numero D000621181. Responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa: Xxxxxxx Xxxxxxx.
Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta e che gli estremi identificativi dell’Intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo e riassicurativo
(a) Imprese assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni.
(b) Per le compagnie MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, AXA France Vie, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. e Reale Mutua di Assicurazioni, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l’attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Milano, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 00 00000000, xxx.xxxx-0.xx, xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx.
(c) Con riferimento al pagamento dei premi si precisa che è stata stipulata dall’Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750,00.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
(a) Per ciascuna delle polizze danni - NEW FIRST TRIP, NEW BUSINESS TOUR, NEW CLUB VOYAGE COLLISIONE, NEW CLUB VOYAGE KASKO, VALUE, UP!VALUE, GAP, DUCATI START/POWER , SMALL, MEDIUM, LARGE CONTO PROPRIO, LARGE CONTO TERZI, CAPITAL SAFE, PERSONAL SAFE, PERSONAL SAFE MAN, ESTENSIONE GARANZIA USATO, AFTER SALES WARRANTY - l’Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione effettuata.
(b) Nel caso di polizze X.X.Xxxx:
- RCA VIC: l’Intermediario percepisce una commissione pari allo 0% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
- RCA SARA: l’Intermediario percepisce una commissione pari allo 0% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
(c) Nel caso di polizze CPI:
- ALTER EGO DUO PLUS per TUTTI: l’Intermediario percepisce una commissione pari al 48,42% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
- ALTER EGO DUO PLUS per Dipendenti Privati: l’Intermediario percepisce una commissione pari al 48,42% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
- ALTER EGO LEASING: l’Intermediario percepisce una commissione pari al 49,20% del premio assicurativo in virtù dell’attività di intermediazione svolta.
Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’Intermediario VWFS e l’impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG;
(a) l’Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l’Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari sono quelle indicate nella Sezione II alla lettera (a) e svolgono attività in Italia.
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
(a) L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge;
Mod. 26-5217 - Allegato 4 – 02/2020 - 1FIVE1
(b) Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’Intermediario in relazione all’attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l’Intermediario VWFS la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti:
Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/0 Tel. x00 00 00 000 0000
Fax x00 00 00 000 000
Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa Assicurativa. Quando VWFS opera in collaborazione con altro Intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a VWFS medesima, la quale provvederà a inoltrarli all’altro Intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l’Intermediario in diretta relazione con l’impresa assicurativa.
1In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva.