Garanzie assicurative Clausole campione

Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedente.
Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del co...
Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
Garanzie assicurative. Il Concessionario è tenuto a stipulare per ciascuna struttura “asilo nido” una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. La polizza assicurativa deve avere massimale unico, senza franchigie, di almeno € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila). I Comuni dovranno essere considerati terzi. Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo. Copia di tali documenti deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso. Analogamente deve essere trasmessa copia al Committente di eventuali modifiche e/o rinnovi delle assicurazioni, con relative quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
Garanzie assicurative. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di Euro 500.000,00.
Garanzie assicurative. Ai sensi della DL 163/2006, l’appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale assicurazione deve essere stipulata per una massimale di € 2.500.000,00 per le persone e € 5.000.000,00 per le cose deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra “le persone” si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature ed opere provvisionali di cantiere. Detta polizza può essere anche quella generale dell’impresa stipulata precedentemente alla data dell’offerta. Nel seguente caso l’impresa dovrà sette giorni prima del contratto inviare alla Committente quanto segue:
Garanzie assicurative. 1. La gestione dell’immobile si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Garanzie assicurative. 1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante: - presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Garanzie assicurative. 1. Il tirocinante è assicurato a carico dell'Università contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL (P.A.T. Posizione n° 6477566/51) nonché per la responsabilità civile verso terzi presso Ina Assitalia Spa (Polizza RC Posizione n° 054/01236124). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, in Italia e all'estero, se rientranti nel progetto formativo.