Garanzie assicurative. L'affidatario della Concessione , ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’inizio della Concessione le sottoelencate polizze assicurative con i relativi massimali;
1. una polizza di assicurazione, con primaria compagnia di Assicurazione, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della durata delle Concessione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno a cose e/o danni e infortuni a persone, che possano derivare o accadere durante l'attività di gestione, compresi eventuali atti vandalici, con un massimali di € 1.000.000;
2. una polizza RCT-RCO contro la responsabilità civile per danni causati a terzi per tutta la durata della Concessione il cui massimale è pari a 1.000.000 di euro. Le coperture assicurativa decoreranno dalla data di inizio della Concessione e cesseranno alla data di emissione del certificato di riconsegna delle aree concesse. Copia di tali polizze, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti dell'Ufficio Ambiente e Beni Culturali. Il Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità derivante dall’esercizio del servizio per i danni che dovessero derivare a persone e cose, in quanto l’eventuale responsabilità è in ogni caso dell’esercente il servizio, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l’obbligo di pagamento in capo al Comune ovvero la responsabilità solidale del Comune, con esclusione quindi di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo a carico dell’Ente. Il Comune non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che la concessionaria instaurati con eventuali terzi, così come per i rapporti che la concessionaria instauri con il personale che impiegherà nella gestione della struttura; di tutti i danni il concessionario risponderà in ogni sede. La mancata produzione della polizza assicurativa nel termine che verrà eventualmente fissato dal Comune sarà causa di revoca dell’aggiudicazione e si provvederà alla nuova aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria, restando comunque salvo il risarcimento dei danni
Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del co...
Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla l. n. 68/1999.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.
Garanzie assicurative. 1. Ogni tirocinante è assicurato da parte del soggetto promotore:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.
Garanzie assicurative. Il Concessionario è tenuto a stipulare per ciascuna struttura “asilo nido” una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. La polizza assicurativa deve avere massimale unico, senza franchigie, di almeno € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila). I Comuni dovranno essere considerati terzi. Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo. Copia di tali documenti deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso. Analogamente deve essere trasmessa copia al Committente di eventuali modifiche e/o rinnovi delle assicurazioni, con relative quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
Garanzie assicurative. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di 500.000,00.
Garanzie assicurative. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente. Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo. Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro: - 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose - 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone. Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto. Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
Garanzie assicurative. L’Ente garantisce, a favore del personale dipendente, l’accensione di una polizza infortuni e responsabilità civile verso terzi in sostituzione a quella INA - ASSITALIA stipulata in passato dalla Regione Lombardia ed interrotta a far data dal 30 settembre 2008 ( valori minimi: infortunio permanente 60 mila, morte 40 mila, spese mediche 3 mila, responsabilità civile 2 milioni) A favore del personale dipendente comandato all’esterno del Centro e che utilizza la propria autovettura, viene inoltre accesa una polizza collettiva tipo Kasco. Lo spostamento, in particolare l’utilizzo del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato su apposita modulistica con l’indicazione della meta, data, ora, vettura ( è consentito l’uso di autovetture di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare, se preventivamente segnalato) e percorrenza chilometrica. L’assicurazione viene prestata fino alla concorrenza di euro 7.750,00 per ciascuna vettura con deduzione su ciascun sinistro liquidabile a termine di polizza di uno scoperto del 10% con un minimo di 150,00 euro (senza applicazione di degrado sulle parti non meccaniche), restando inteso che l’eventuale indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo.
Garanzie assicurative. L’Istituto assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli allievi sono coperti da assicurazione:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.
Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. La Regione Autonoma della Sardegna può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.
4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto formativo.