Forme di CONTRATTO DI LAVORO
Forme di CONTRATTO DI LAVORO
Art Assunzione
1. Il rapporto di lavoro per il presidio dell’attività aziendali è di norma a tempo pieno ed indeterminato, salve le eccezioni definite dal CCNL.
In conformità con quanto previsto dall’accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18.3.1999, questo costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro e sarà utilizzato per la copertura organica delle presenze necessarie all’espletamento del normale servizio aziendale.
2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare:
- data di inizio e tipologia del rapporto di lavoro;
- area professionale e profilo professionale a cui il lavoratore viene assegnato;
- sede di lavoro
- trattamento economico previsto;
- durata del periodo di prova, secondo quanto fissato nell’art….
E’ considerata illegittima ogni altra clausola oltre quelle sopra descritte e non prevista dal presente CCNL
3. All'atto dell'assunzione, ad ogni lavoratore viene consegnata copia del presente contratto. In caso di rinnovo del contratto la copia dello stesso verrà consegnata a tutto il personale entro 3 mesi dalla stipula.
4. L’assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione in servizio che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di assunzione, salvo proroga in caso di documentato impedimento
5. Allo scopo di valorizzare le capacità professionali e attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire possibili sviluppi di carriera, per coprire nuove o vacanti posizioni di lavoro, si darà la precedenza, attraverso selezioni interne ai lavoratori in servizio.
6. Le parti concordano che oltre al rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel settore a cui si applica il presente CCNL si rendono disponibili esclusivamente:
a. il contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale;
b. il contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale;
c. il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
d. il contratto di apprendistato professionalizzante;
e. il contratto di inserimento/reinserimento;
f. lavoro ripartito
g. stage formativo
A livello aziendale potranno essere definite modalità di prestazioni lavorative attraverso il telelavoro
7. I contratti di lavoro a cui l’azienda complessivamente può far ricorso, se diversi dal tempo pieno a tempo indeterminato, non possono superare il 25% della forza lavoro dell’anno precedente.
Sulla base della condivisione degli obiettivi e dei contenuti del relativo piano industriale, a livello aziendale/unità produttiva, le Parti potranno congiuntamente stabilire un utilizzo quantitativo dei contratti sopraindicati, nei limiti complessivi della percentuale indicata del 25%, che definisca per ciascuna tipologia contrattuale valori di impiego di personale, anche in deroga ai limiti specifici di assunzione indicati nel ccnl per ciascun contratto.
8. Ai lavoratori di cui al punto 6 spetta il trattamento economico secondo quanto disciplinato all’art. ….. e ogni altro istituto economico – normativo - assistenziale previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato.
9. I lavoratori assunti secondo le lettere b), c), ed e) del comma precedente, a parità di requisiti professionali, hanno diritto di prelazione nelle assunzioni a tempo indeterminato
10.E’ di norma escluso il ricorso a contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato per figure professionali che svolgono compiti di coordinamento e/o preposizione di attività di altri lavoratori.
Art. … - Contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è specificata la sede di lavoro nonché la durata minima della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata, della settimana, del mese e dell’anno. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario relativo nella turnazione e secondo l’andamento della stessa.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è indicata la collocazione delle ore giornaliere nelle quali viene effettuata la prestazione. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sono altresì indicati i turni nelle giornate nelle quali viene prevista la prestazione di lavoro ovvero lo schema di articolazione della prestazione inserito nella turnazione, sulla base della contrattazione e degli accordi applicativi di secondo livello di unità produttiva.
Ai lavoratori part-time non possono essere assegnate più di 30 domeniche lavorative per ciascun anno solare.
4. La durata della prestazione lavorativa continuativa giornaliera non può essere inferiore a 4 ore.
5. La durata della prestazione a tempo parziale :
a) non sarà inferiore alle 80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
b) non sarà inferiore alle 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso.
Fermo restando tutto quanto previsto dal presente CCNL (limiti minimi e massimi ecc.) la definizione delle possibili articolazioni delle prestazioni è delegata alla contrattazione a livello di unità produttiva. E’ altresì facoltà del secondo livello di contrattazione, elevare i limiti minimi di impiego orario del personale part-time indicati alle lettere a) e
b) di cui sopra.
6. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche a tempo determinato e può essere dedicato ad attività lavorative in turno.
7. I trattamenti economici spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto al corrispondente personale a tempo pieno.
8. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è possibile, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario minimo contrattuale e sino al limite massimo del tempo pieno, nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, quali ad esempio quelle derivanti da :
a. incrementi, sia saltuari che ricorrenti, di attività produttiva;
b. sostituzione di personale dipendente, assente per qualsiasi causa.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 10% e possono essere effettuate anche nelle attività in turno :
− oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno;
− nelle giornate e nei periodi dell’anno nei quali non sia prevista prestazione di lavoro.
9. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, è pari a 136 ore per ciascun quadrimestre e a 408 ore annue nel caso di modalità verticale o misto.
10. Eventuali prestazioni effettuate oltre i limiti giornalieri e mensili del tempo pieno, quadrimestrali ed annui di cui al comma 9, ovvero oltre la trentesima domenica per anno solare, sono da considerarsi lavoro straordinario e saranno, a richiesta dell’interessato, trasformate in corrispondenti ore di riposo compensativo con confluenza nella Banca ore di cui all’art. …., con assoggettamento alla relativa disciplina, fatta salva la corresponsione della maggiorazione corrispondente a quella stabilita per il lavoro straordinario.
11. Per i lavoratori a tempo parziale, che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato. In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà
richiederà la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi che andranno a confluire in Banca ore.
12. Il trattamento di cui al comma 11 si applica anche alle eventuali ore di lavoro effettuate, secondo la modalità orizzontale, oltre l’orario massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno, fermo restando che le ore predette non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi di lavoro supplementare di cui al comma 9.
13. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono esser svolte anche dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a tempo determinato. Il limite massimo complessivo di ore di lavoro supplementare di tali lavoratori è dato dal numero di mesi di durata del contratto moltiplicato 34 ore.
14. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa assegnata.
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità flessibili non possono superare 24 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e 264 ore nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno.
15. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate, oltre alle modalità flessibili, anche modalità elastiche che stabiliscano variazioni in aumento, strutturali e temporalmente definite, della durata della prestazione lavorativa concordata. Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare 16 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e 192 ore nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno.
16. La disponibilità allo svolgimento di prestazioni ai sensi dei commi 14 e 15 richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, con l’assistenza di un componente della RSA/R.S.U. secondo quanto indicato dallo stesso lavoratore.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
17. La regolazione delle prestazioni flessibili ed elastiche, fermo il quadro normativo di legge e del presente ccnl, costituirà materia di contrattazione di secondo livello aziendale per la definizione del numero di prestazioni mensili richiedibili complessivamente dalla Società al personale part-time e in materia di tempi di preavviso delle prestazioni che, comunque, non potranno essere inferiori, in alcun caso, a cinque giorni di calendario nel caso di turni flessibili ed a dieci giorni di calendario in caso di clausola elastica.
18. In caso di esercizio delle clausole flessibili o elastiche, per le sole ore prestate al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi) compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria della retribuzione nel valore in atto al momento della prestazione effettuata da sommarsi alla maggiorazione del 10% della retribuzione oraria sul lavoro supplementare. Le maggiorazioni sopra definite sono computate su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR.
19. Decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole flessibili e/o elastiche, il lavoratore può darvi disdetta scritta con un preavviso di un mese, per le seguenti documentate ragioni:
a) incompatibilità con la necessità di attendere ad altra sopravvenuta attività lavorativa, subordinata o autonoma;
b) esigenze di carattere familiare;
c) esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture sanitarie;
d) frequenza di corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Il secondo livello aziendale/unità produttiva definisce il numero di prestazioni mensili richiedibili complessivamente dall’azienda nell’ambito dei limiti fissati ed ha facoltà di prevedere la disdetta alle clausole flessibili e/o elastiche quando ricorrano ulteriori oggettive ragioni.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per l’azienda e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili con l’assistenza della RSA/RSU.
20. Ogni qualvolta si renda necessario assumere, nell’ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo pieno, per la stessa mansione, l’azienda, informata la rappresentanza sindacale, darà precedenza al personale già in servizio a tempo parziale già impiegato nella stessa attività lavorativa, che ne faccia espressa richiesta scritta.
La precedenza viene stabilita in funzione dell’anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di destinazione.
A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico), la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano di età.
21. In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60% .
Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese superiore a quindici giorni viene computata come mese intero.
22. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale.
23. Qualora si renda necessario assumere personale a tempo parziale, previa informativa alla rappresentanza sindacale, la precedenza per il passaggio a tempo parziale, nell’ambito di ciascuna unità produttiva, viene riconosciuta al personale a tempo pieno in funzione dell’anzianità di servizio e, a parità, della maggiore età.
Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale trovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale.
I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
24. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale a termini dei commi 22 e 23 potrà fare richiesta, entro tre anni, di passare nuovamente a tempo pieno.
25. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni all’articolo 5, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale) e comma 3 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale), e all’articolo 12-bis, comma 1 (diritto del lavoratore affetto da gravi patologie ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso).
26. In altri casi di comprovate necessità familiari, il lavoratore può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo predeterminato ovvero di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine.
Compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, la Società potrà accogliere la domanda e la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992;
b) in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) in caso di lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria
27. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, la Società concederà, nei limiti del 10% della forza lavoro, la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi, rinnovabile a richiesta.
28. Nei casi di cui ai precedenti punti 26 e 27, e cessate le necessità, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza.
29. Nei casi di cui ai precedenti commi 26 e 27 è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Il personale assunto con la causale di cui al presente comma deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui al punto 5 dell’ articolo (Assunzione).
30. Ai sensi dell’art. 12-ter del citato D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità
produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. … - Contratto di lavoro a tempo determinato
1. L’assunzione con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. Le ragioni che determinano l’apposizione di un termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
3. Le esigenze di assunzione con contratto a tempo determinato per ragioni non previste dalla legge saranno oggetto di contrattazione al secondo livello aziendale/unità produttiva.
4. Il personale, anche a tempo parziale, assunto a tempo determinato non può eccedere mediamente nell’anno il 10% del personale in organico in azienda/unità produttiva al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. La durata massima del contratto a tempo determinato è pari a 24 mesi.
Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
6. L’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi allo scopo di consentire l’affiancamento nei casi di assenze dal lavoro programmate, comprese quelle di congedo di maternità, paternità o parentale.
7. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto a termine è proporzionale alla durata del contratto.
8. Preliminarmente alla presa di servizio, i lavoratori ricevono adeguati interventi formativi/informativi/addestrativi sui processi lavorativi nonché su salute e sicurezza e con riferimento alle mansioni assegnate ed ai relativi rischi specifici.
9. Ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 368/2001, la fase di avvio di nuove attività è individuata nella durata di 12 mesi, prolungabile per ulteriori 12 mesi per effetto di intese a livello aziendale. Decorsi i 24 mesi il rapporto si considera a tempo indeterminato.
10.Le imprese informano periodicamente le rappresentanze sindacali e i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Le informazioni ai lavoratori possono esser fornite mediante affissione nelle bacheche oltre che per intranet aziendale.
00.Xx lavoratore che con uno o più contratti a termine presso la stessa Società, abbia prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di almeno 5 mesi, ovvero abbia svolto almeno due contratti, indipendentemente dalla loro durata, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 36 mesi i successivi alla scadenza dell’ultimo contratto a termine, con riferimento alle mansioni già espletate.
La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
00.Xx lavoratore assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine, presso la stessa unità produttiva, per lo svolgimento delle medesime attività. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla predetta data di cessazione.
00.Xx caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi dei diritti di precedenza di cui sopra, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano accumulato la maggiore anzianità di servizio in azienda; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
14.I diritti di precedenza di cui sopra non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento per giusta causa.
15. Per quanto non qui previsto, si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Art. … – Contratto di somministrazione di lavoro
1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro esclusivamente nella modalità a tempo determinato nei limiti previsti dalle normative vigenti, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quando non sia possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 6 mesi mediante accordo aziendale con le XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
Le causali previste sono:
• incrementi dell’attività produttiva, di natura temporanea, cui non possa farsi fronte con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
• l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
• l’esecuzione di attività o servizi che richiedono l’impiego temporaneo e limitato nel tempo di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate ,
• l’utilizzo temporaneo di qualifiche previste in organico, ma non disponibili nell’azienda, relativamente al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
• l’assunzione di nuove funzioni e/o l’avvio di nuove tecnologie
2. La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato impiegata per le fattispecie sopra indicate, non può complessivamente superare il 5% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi come media su base annua, nell’ambito delle unità produttiva interessata.
3. La competenza per la valutazione delle causali di impiego di somministrazione, anziché dell’instaurazione di rapporti di dipendenza a termine o a tempo indeterminato, è della contrattazione di secondo livello aziendale che potrà definire limiti di impiego per questa tipologia contrattuale della somministrazione di lavoro, anche per unità produttiva, mansione o ufficio.
4. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione dell’azienda presso cui sono impiegati.
5. Al lavoratore con contratto di somministrazione si applica la disciplina riguardante il rapporto di lavoro di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile nonché quanto previsto dal CCNL, anche relativamente al salario accessorio.
In analogia a quanto stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione è disciplinata da quanto stabilito negli accordi predetti.
6. Sulla base di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, l’utilizzatore informa il prestatore di lavoro somministrato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal contratto collettivo. La società fornirà inoltre l’informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel contratto di somministrazione di lavoro, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria.
7. In caso di inadempienze del lavoratore, sanzionabili sotto il profilo disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore, cui spetta il potere disciplinare, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n.300/1970.
8. La Società comunica alle R.S.A./R.S.U. aderenti alle XX.XX. stipulanti:
• il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; fermo restando che, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, le predette informazioni saranno fornite entro i cinque giorni successivi alla stipula;
• ogni semestre, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
9. La contrattazione di secondo livello aziendale potrà escludere specifici profili professionali dall’utilizzo del contratto di somministrazione con particolare riguardo alle attività esposte a specifici e rilevanti rischi lavorativi.
Art. … – Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età.
2. Il contratto di apprendistato prevede contemporaneamente ed alternativamente periodi di lavoro e di formazione. Il lavoratore, chiamato a fornire il proprio contributo operativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell’azienda viene retribuito per l’attività svolta dall’azienda stessa, che provvede ad impartire le conoscenze e gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.
3. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
4. Il contratto di apprendistato viene stipulato mediante atto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro anche sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova di cui all’art…. da computarsi sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio, il piano formativo individuale.
5. I profili formativi del contratto di apprendistato, comprensivi della durata e delle modalità di erogazione della formazione sono previsti dalla contrattazione di secondo livello secondo i principi fissati nell’allegato …. al presente contratto.
6. Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse od analoghe mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 24 mesi.
7. In relazione alla qualificazione da conseguire, la durata massima del periodo di apprendistato corrisponde a:
- 18mesi per il livelli basso
- 24 mesi: per il livello medio
8. Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
dal 1° al 12° mese retribuzione pari al 75%
dal 13° al 24° mese retribuzione pari al 90%
Agli apprendisti, oltre l’indicato trattamento economico, spetta ogni altro istituto economico – normativo - assistenziale previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato
9. Le aziende non potranno dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
In ogni caso il limite complessivo di personale apprendista per ciascuna professionalità da acquisire è pari al 25% di coloro che la stanno già svolgendo e tale tipologia contrattuale non può essere stipulata per attività di tipo stagionale.
10.L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
00.Xx analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante avviene secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
12.L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
00.Xx caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
14.L’apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e/o su turni diurni.
15.Le ore destinate alla formazione/addestramento sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal presente CCNL.
16.Per formazione aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero esterni all’azienda ai sensi della legislazione vigente.
La capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all’atto dell’assunzione.
Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor.
Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d’apprendistato e i relativi contenuti non possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo.
Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme contrattuali e/o di legge da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
00.Xx durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte ore non inferiore a 140 ore annue nel 1° anno, e 120 ore an nue nel corso del secondo anno di cui 40 di formazione professionalizzante in modalità teorica ed almeno 60 di formazione trasversale.
00.Xx relazione al contratto di apprendistato, l’articolazione e la distribuzione delle ore di formazione previste per la durata complessiva del progetto, nell’ambito dei cicli
lavorativi, saranno assicurate anche in ragione delle esigenze organizzative ed operative aziendali.
Le ore destinate alla formazione esterna ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali.
19.E’ possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna, in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
00.Xx percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l’adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte autonomamente purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte.
00.Xx formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
22.Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. Lavoro 28.2.2000 (da verificare) ed alle regolamentazioni regionali. Per il tutor aziendale sono previste 16 ore retribuite di formazione.
ll tutor contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale (PFI).
Anche ai fini dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs 276/2003, il tutor attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa che viene firmata anche dall’apprendista per presa visione.
La funzione di tutor, in relazione alle specificità aziendali, è svolta da uno o più referenti che affiancano non più di 4 apprendisti che svolgono attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista, con almeno 3 anni di esperienza e inquadrato ad un livello superiore a quello che conseguirà l’apprendista.
00.Xx strutturazione organizzativa e i contenuti correlati alla formazione degli apprendisti saranno oggetto di valutazione, con cadenza annuale, a livello di Osservatorio paritetico nazionale della Viabilità e nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
24.Le parti contrattuali si danno reciprocamente atto che per quanto non qui regolato si fa ampio riferimento all’Intesa fra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali “Linee guida per la formazione 2010” siglata il 17 febbraio 2010 e all’Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali “Per il rilancio dell’Apprendistato” siglata il 27 ottobre 2010 e a tutti gli atti giuridici susseguenti in materia, tenuto altresì conto delle sentenze in materia della Corte Costituzionale n° 50 del 2005 e 176 del 2010
Art. … - Contratto di inserimento/reinserimento
1. Il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore in un determinato contesto lavorativo, anche valorizzandone la professionalità già acquisita.
2. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti categorie di persone:
a) disoccupati di lunga durata, per un periodo equivalente o superiore a 10 mesi, da 29 fino a 32 anni;
b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
In caso di assunzioni uguali o superiori nel numero a 6 unità, almeno il 10% di queste dovranno riferirsi alle tipologie di cui alle lettere c), d), e).
Nota: per disoccupati di lunga durata si intendono coloro che hanno perso un posto di lavoro da oltre 12 mesi o, se giovani, da oltre 6 mesi secondo la definizione del D. L.vo n. 297/2002
3. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
4. Nella lettera di assunzione devono essere indicati:
- la durata del contratto;
- l’eventuale periodo di prova, contrattualmente previsto per il livello di inquadramento corrispondente a quello di destinazione finale;
- la sede di lavoro;
- l’orario di lavoro;
- il profilo professionale ed il livello d’inquadramento inizialmente attribuito non inferiore a …X… punti parametrali dalla destinazione finale;
- il progetto individuale di inserimento o reinserimento:
- la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento/reinserimento ha una durata variabile da 12 a 18 mesi, con limite di dodici mesi per i contratti preordinati al conseguimento di una qualificazione per i livelli più bassi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con le attività aziendali proposte, la durata del contratto viene ridotta di un terzo. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento è elevabile fino ad un massimo di 36 mesi.
6. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo pari alla metà di durata di cui al comma 5, con esclusione dei lavoratori di cui alla lettera e) punto 2 del presente articolo.
7 Il progetto individuale di inserimento o reinserimento, è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite; inoltre, deve indicare la qualificazione da conseguire nonché la durata e le modalità della formazione.
8 Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico.
9 La formazione da erogarsi, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, non potrà essere inferiore a 40 ore, ripartita al 50% tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale e tra 50% di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Per l’area dell’esercizio, delle attività su strada ed in galleria, in relazione alle ore destinate alla formazione finalizzata a salute e sicurezza sul lavoro, la prevista quota del 50% dovrà essere maggiorata di almeno 10 ore. Tale formazione dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
10 La registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.
11 Nel caso in cui, per il conseguimento della qualifica, il progetto individuale preveda l’acquisizione di specifiche abilitazioni, la mancata acquisizione delle stesse da parte del dipendente è ragione di valutazione preliminare di trasformazione della qualifica di destinazione prima di procedere alla risoluzione anticipata del rapporto.
12 In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato si intende assolto il periodo di prova e la durata del contratto di inserimento è computata ai fini dell’anzianità di servizio,
13 Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, si applica il trattamento economico relativo al livello di inquadramento rivestito e le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le erogazioni previste dagli accordi di secondo livello stipulati dopo la definizione del presente CCNL sono disciplinate da quanto stabilito dagli accordi stessi.
14 In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 / 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di inserimento, per i contratti rispettivamente fino a12 mesi e fino a 18 mesi.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale e nei casi previsti dalla legge l’azienda anticiperà comunque il trattamento economico riconosciuto degli enti previdenziali ed assicurativi fino al termine della decorrenza contrattuale
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza di quanto erogato dall’azienda.
15 La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. I contratti d’inserimento non potranno superare il 10%, del personale in servizio presso l’unità produttiva di riferimento al 31 dicembre del precedente anno.
Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125
Ai fini indicati nel precedente capoverso non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Agli effetti della disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio tutti coloro il cui contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
16 Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
17 Le modalità ed i contenuti della formazione dei lavoratori impiegati con contratto di inserimento/reinserimento saranno oggetto di valutazione, con cadenza annuale, a livello di Osservatorio paritetico nazionale della Viabilità e di confronto nell’ambito della contrattazione del secondo livello e/o di Gruppo, anche ai fini della definizione dei programmi di studio.
Art. …. – Documentazione
a. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
- documento d'identità legalmente valido (in copia);
- certificato degli studi compiuti ed eventuali abilitazioni professionali;
- eventuali certificati di lavoro;
- una fotografia formato tessera;
- codice fiscale
b. In relazione alle mansioni a cui il lavoratore verrà affidato , potranno altresì, essere richiesti i certificati penali e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi e, ove prevista dalla legge, la certificazione medica comprovante l'idoneità fisica a svolgere le mansioni per cui si è assunti, rilasciata dalle ASL competenti territorialmente.
c. Il dipendente è tenuto a dichiarare la propria residenza ed il proprio abituale recapito notificandone alla Società ogni successivo mutamento.
d. E’ facoltà del dipendente presentare, unitamente alla prevista documentazione, anche il proprio curriculum vitae
Art. …. – Periodo di prova
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova definito nella lettera di assunzione e non superiore a:
a) mesi 6 per i lavoratori di fascia inquadramentale superiore;
b) mesi 3 per i lavoratori di fascia inquadramentale media;
c) mesi 1 per i lavoratori di fascia inquadramentale inferiore.
2. Il periodo di prova non può essere protratto né rinnovato.
3. Nel caso in cui il periodo di prova venga sospeso per causa di malattia o di infortunio occorso al di fuori dell’ambito lavorativo, il lavoratore viene ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 6 mesi.
4. La retribuzione del lavoratore in prova è integralmente quella prevista dal presente contratto per il livello cui il lavoratore è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo per iniziativa di ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
6. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte della Società, è corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato definitivamente in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Ogni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società – con contratto a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova purché coesistano le seguenti condizioni:
a) tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere trascorsi più di due anni;
b) la mansione che il dipendente viene chiamato a svolgere all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato deve risultare equivalente a quella svolta con contratto a tempo determinato.