Contratto di somministrazione di lavoro. 1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo de- terminato, anche a tempo parziale, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015 nonché delle norme del presente articolo.
Contratto di somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d’intesa (allegato “C”).
Contratto di somministrazione di lavoro. Definizioni, ambito e condizioni • Limiti e divieti • Regime di solidarietà • Tutela del lavoratore e potere disciplinare • Effetti della somministrazione irregolare • Informativa e criteri di computo 59
Contratto di somministrazione di lavoro. 1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: - punte di più intensa attività, anche indotte dall'attività di altri settori, cui non possa farsi fronte con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - quando la somministrazione di lavoro abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali; - per l'esecuzione di attività o servizi che richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
Contratto di somministrazione di lavoro. Art.72 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Contratto di somministrazione di lavoro. 1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
Contratto di somministrazione di lavoro. I casi in cui può essere concluso il contratto di somministrazione di lavoro sono indicati dall’art. 20 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni. I casi in cui è fatto divieto di ricorrere al contratto di somministrazione sono indicati dall’art. 20 comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratti di somministrazione a tempo determinato nell’ambito della percentuale del 22% sopra richiamata non può superare il 12%. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore. É consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza una causale (c.d. acausalità) nell’ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In tal caso la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, la somministrazione di lavoro a termine, senza causale, non può superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all’interno del limite del 12% di cui al terzo comma, qualora siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi: • avvio di una nuova attività; • implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione); • rinnovo o proroga di una commessa consistente. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore. Nel caso in cui i contratti di somministrazione di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima dei contratti stessi è di 24 mesi e non possono essere oggetto di proroga. Le parti stabiliscono altresì che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente ...
Contratto di somministrazione di lavoro. La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. Ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. In particolare, il ricorso alla somministrazione di lavoro è ammessa nelle seguenti ipotesi: ▪ temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; ▪ aumento temporaneo delle attività derivanti da richiesta di mercato, dall’acquisizione di commesse, dalla commercializzazione di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori; ▪ esigenze di lavoro temporaneo per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione dei prodotti, direct-marketing; ▪ sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; ▪ per l’esecuzione di particolare servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate; ▪ inserimento di figure non comprese nell’organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità; ▪ assistenza specifica nel campo della sicurezza del lavoro, dell’ambiente e della prevenzione. La durata massima del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è di un anno. Il contratto può essere prorogato: - per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva non superiore a 24 mesi; - in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l’intera durata dell’evento che ha determinato la sostituzione. I prestatori di lavoro somministrato non possono superare, nell’arco di dodici mesi, la media del 20% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, alla Commissione Paritetica Te...
Contratto di somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d’intesa (allegato “B”). Le Parti si impegnano a rivedere, entro il 31 dicembre 2018, il Protocollo nazionale d’intesa per il contratto di somministrazione di lavoro al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del mercato del lavoro agricolo e dell’organizzazione produttiva.
Contratto di somministrazione di lavoro. Il decreto legislativo 276 del 2003 ha compiutamente disciplinato ed innovato la complessa materia dell’interposizione e intermediazione di manodopera, introducendo la nuova figura del contratto di somministrazione di lavoro che, di fatto, si sostituisce al lavoro interinale. Si ritiene opportuno riportare alcuni chiarimenti relativi all’applicazione di questa nuova tipologia di lavoro contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro (n. 7 del 22 febbraio 2005). In particolare, la somministrazione a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, è venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione di lavoro solo per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 è infatti sufficiente che sussista una ragione di carattere oggettivo, cioè una ragione effettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La formula adottata dal legislatore è analoga a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato (circolare del Ministero del Lavoro n. 42 del 2002). Tuttavia, per la somministrazione a tempo determinato, il termine non dipende dalla necessità di soddisfare una esigenza temporanea o straordinaria dell' utilizzatore. Più semplicemente, il termine costituisce la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Si può, pertanto, fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa, ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si può esigere, necessariamente, l'assunzione diretta dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Diversamente, infatti, la somministrazione poterebbe integrare una ipotesi di somministrazione fraudolenta ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In presenza di una ragione oggettiva come indicata all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo ...