Contratto di apprendistato professionalizzante Clausole campione

Contratto di apprendistato professionalizzante. 1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età per tutte le figure professionali previste dal CCNL ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è compresa tra un minimo di sei mesi ed un massimo di 36 mesi.
Contratto di apprendistato professionalizzante. (Nuovo CCNL della Mobilità)
Contratto di apprendistato professionalizzante. Art. 23 - Somministrazione a tempo determinato
Contratto di apprendistato professionalizzante. 1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (figura professionale). Esso può essere instaurato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con soggetti di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età. Per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 15 giungo 2015, n. 81, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Contratto di apprendistato professionalizzante. 1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia , con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Contratto di apprendistato professionalizzante. Finalità – Forma
Contratto di apprendistato professionalizzante. A decorrere dal 21.6.2012, l’art. 14 del CCNL 5.4.2008 è sostituito dal seguente.
Contratto di apprendistato professionalizzante. Capitolo IV
Contratto di apprendistato professionalizzante. 1. Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal d.lgs 14.9.2011 n. 167, dall’Accordo interconfederale 18 aprile 2012 e dal presente articolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Contratto di apprendistato professionalizzante. Le parti, rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante, ai fini della for- mazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro, defi- niscono al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 del vigente CCNL art. 18 - apprendistato professionalizzante (vedi allegati CCNL).