Contratto di lavoro a tempo parziale Clausole campione

Contratto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del pre- sente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. Nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale abbia in corso altri rapporti di lavoro, deve produrre copia delle relative lettere di assunzione. 2. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine nel- l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del pre- sente CCNL. 3. Il lavoro a tempo parziale può realizzarsi attraverso la riduzione dell’orario normale giornaliero di lavoro ovvero prevedendo periodi di lavoro a tempo pieno combinati con periodi di non lavoro o lavoro a orario giornaliero ridotto. Il personale a tempo par- ziale può essere impiegato anche secondo articolazioni diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno. 4. All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale che non sarà inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno, con durata pre- stazione minima giornaliera continuativa pari a 3 ore. Con intesa in sede aziendale po- tranno essere fissati limiti percentuali diversi. 5. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale in- dicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione tempo- rale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie presta- bilite e riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’anda- mento dello stesso ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale.Tale articolazione dell’orario non confi- gura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo comma 6. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2015, nei rapporti di lavoro a tempo parziale le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche, relative alla variazione della colloca- zione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. 7. Le prestazioni lavorative aggiuntive rese in attuazione delle modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro capite pari al 25%...
Contratto di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambito, le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitore, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti ovvero per accudire figli fino a 8 anni di età. In caso di trasformazione, il rapporto di lavoro potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno, come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000. Le prestazioni a tempo parziale potranno esse...
Contratto di lavoro a tempo parziale. 1. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori. 3. Questo contratto può essere esteso anche ai soci e dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di apprendistato. 4. L'azienda è tenuta annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente, l’andamento delle assunzioni a tempo parziale e l’eventuale ricorso al lavoro supplementare. 5. Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo:
Contratto di lavoro a tempo parziale. 1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. 2. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto. Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL, per quanto applicabili. 3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità: a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 16, commi 1 e 2, per il personale a tempo pieno; b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro. 4. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno. 5. All’atto dell’assunzione, per tutte le modalità lavorative di cui al comma 3, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL. 6. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3 ore. 7. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10. 8. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo co...
Contratto di lavoro a tempo parziale. Premessa
Contratto di lavoro a tempo parziale. Premessa 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l’istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. 2. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; b) verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limi- tatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità so- praindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. 3. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. In caso di trasformazione del rap- porto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessa- to osserverà il tempo di lavoro parziale.
Contratto di lavoro a tempo parziale premessa
Contratto di lavoro a tempo parziale. Art. 34 (Interruzioni e sospensioni di lavoro)
Contratto di lavoro a tempo parziale. Sostituire il vigente comma 21 con il seguente: "Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari determinata convenzionalmente e forfettariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione a copertura di tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il t.f.r., ai sensi dell'art. 3, comma 4, primo e secondo periodo, del D.Lgs. n. 61/2000. La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000.".
Contratto di lavoro a tempo parziale. Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 12 – Contratto di inserimento/reinserimento Art. 13 – Contratto di somministrazione di lavoro