Foglio informativo
Foglio informativo
Finanziamenti per la promozione dei “contratti di filiera e di distretto”
di cui all’art. 66, c. 1, L. 289/2002, a valere sul “Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca” istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 1 c. 354-361 L. 311/2004)
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
SEZIONE 1 - informazioni sulla banca
Denominazione: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche “Iccrea Banca S.p.A.”)
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx. 00/00 - 00000 XXXX
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Numero telefonico: +39 06.7207.1 - Numero fax: x00 00.0000.0000 - E-mail: xxxx@xxxxxx.xxx.xx
Capitale sociale: Euro 1.401.045.452,35, interamente versato
Numero Repertorio Economico Amministrativo: 801787
Codice fiscale e numero di iscrizione all’ Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e: 04774801007
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all’Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d’Italia.
Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d’Italia: 5251
Codice ABI: 08000
Sito internet Gruppo Bancario Iccrea: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
SEZIONE 1-BIS - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
Dati del soggetto “convenzionato” che entra in contatto con il Cliente Nome e Cognome
Indirizzo Telefono E-mail
Qualifica del soggetto convenzionato
[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]
Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
SEZIONE 2 - che cosa sono i “contratti di filiera e di distretto”
Sono contratti tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agro energetica e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agro energetica in un ambito territoriale multi regionale (2 o più Regioni coinvolte). Gli interventi massimi per una Regione non potranno superare l’85% del totale.
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili i Contratti di Filiera e di Distretto i cui piani progettuali prevedano un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 4 e 50 milioni di euro. L’importo degli investimenti di ogni singolo beneficiario è fissato ad un valore minimo di 400.000,00 euro (per il solo comparto di produzione agricola primaria 100.000,00 euro). Tali importi minimi dovranno essere rispettati fino al completamento degli investimenti.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.
Il contributo dello Stato ai Contratti di Filiera e di Distretto è concesso per le seguenti tipologie di investimenti e di spese:
INVESTIMENTI AMMISSIBILI | SPESE AMMISSIBILI |
A) investimenti nella produzione agricola primaria | costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; acquisto di macchine e attrezzature nuove; acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; spese generali (max 12%); acquisto di animali da riproduzione |
B) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli | costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; acquisto di macchine e attrezzature nuove; spese generali (max 12%); acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali |
C) aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; | costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità; organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere e mostre; costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari destinati a presentare informazioni sui produttori di una data Regione o di un dato prodotto; costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche; costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori |
D) aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo | spese di personale; costi di strumenti e attrezzature nella misura e per periodo della ricerca; costi di immobili e terreni |
nella misura e per periodo della ricerca; costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti; spese generali supplementari derivanti direttamente dalla ricerca; altri costi di esercizio | |
E) aiuti in esenzione ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 | previsti per le spese di cui ai seguenti artt. art. 17 (aiuti alle PMI per trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli): investimenti in attivi materiali e/o immateriali; art. 19 (aiuti alle PMI per partecipazione alle fiere): costi per locazione, installazione e gestione stand; art. 41 (aiuti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili) |
SOGGETTI PROPONENTI
I Contratti di Filiera e di Distretto possono essere proposti da:
a) cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di organizzazioni di produttori agricoli e le relative associazioni riconosciute, che operano nel settore agricolo e agroalimentare e agro energetico;
b) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute;
c) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso;
d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso;
e) rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari dei Contratti di Filiera e di Distretto:
a) imprese (piccole, medie, grandi) anche in forma consortile, società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti, che operano nel settore agricolo agroalimentare ed agro energetico;
b) organizzazioni di produttori agricoli e relativi associazioni riconosciute;
c) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Per i Contratti di Filiera e di Distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del “Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca” istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (qui di seguito anche CDP) (art. 1 c. 354-361 L. 311/2004) ed erogato dalla stessa CDP ai Soggetti Beneficiari per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione. Sia il finanziamento agevolato sia il finanziamento bancario possono essere assistiti dalla garanzia ISMEA di cui all’art. 17 D. Lgs. 102/2004 oltre che da un contributo in conto capitale.
Per tutti gli investimenti l’agevolazione è articolata come segue:
- contributo in conto capitale: da un minimo del 10% e fino al 20% per le grandi imprese; da un minimo del 15% e fino al 40% degli investimenti ammissibili per le PMI. Le suddette percentuali vengono determinate normativamente tenuto conto della tipologia degli investimenti, dei relativi ammontare di spesa e della loro localizzazione;
- finanziamento agevolato: pari al Finanziamento Bancario al tasso fisso dello 0,50%;
- finanziamento bancario ordinario concesso dalla Banca: di pari durata ed importo al finanziamento agevolato destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili;
- mezzi apportati dal soggetto beneficiario: non inferiori al 25% degli investimenti ammissibili, compreso il finanziamento bancario e tutti gli altri mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico.
L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento ordinario non può superare l’importo degli investimenti ammissibili.
Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario ordinario vengono formalizzati in un unico contratto, il “Contratto di Finanziamento”, che Iccrea Banca S.p.A., per sé in qualità di Banca Finanziatrice, con riferimento al finanziamento bancario ordinario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al finanziamento agevolato, perfeziona con i Soggetti Beneficiari.
Iccrea Banca S.p.A. oltre al ruolo di “Banca Finanziatrice” può svolgere anche il ruolo di “Banca Autorizzata”, iscritta nell’elenco di cui all’art. 9, punto 2, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1192 del 08 gennaio 2016.
L’erogazione del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario ordinario (di seguito rispettivamente il “Finanziamento Agevolato” e il “Finanziamento Bancario”, nonché congiuntamente il “Finanziamento”) avverrà in base agli stati di avanzamento lavori, previa autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il Soggetto Beneficiario si obbliga a rimborsare ad Iccrea Banca S.p.A. e a CDP il Finanziamento mediante il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale e di interessi, calcolate sulla base delle condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze previste dal piano di rimborso (c.d. piano di ammortamento).
Verrà stabilito nel Contratto di Finanziamento anche un periodo iniziale di preammortamento, della durata non superiore a 4 anni, vale a dire un periodo di tempo precedente a quello di ammortamento, durante il quale il Soggetto Beneficiario paga ad Iccrea Banca e a CDP rate periodiche di soli interessi calcolate sulla base di condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze pattuite.
La durata del Finanziamento verrà pattuita da un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento.
Di norma, il Finanziamento è assistito da un presidio cauzionale, che può essere costituito da garanzie reali (ad. es. pegno, ipoteca e privilegio speciale) e/o personali (ad es. fideiussione, patronage) e/o atipiche (ad es. cessione di crediti), prestate a favore di CDP e della Banca Finanziatrice dal Soggetto Beneficiario o da terzi.
TIPI DI FINANZIAMENTO BANCARIO E LORO RISCHI:
Finanziamento fondiario:
- deve essere assistito da ipoteca su immobili del Soggetto Beneficiario o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all’80%. Se il Soggetto Beneficiario rilascia particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistito da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione anche sotto forma di garanzie di fondi pubblici o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti, cambiali a garanzia);
- è disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dal contratto.
Finanziamento con garanzia reale:
- è assistito da una garanzia reale (ad es. pegno, ipoteca) e da altre eventuali garanzie (vd. sopra);
- è disciplinato dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.
Finanziamento chirografario:
- può essere perfezionato come operazione senza garanzie oppure essere assistito da garanzie personali (ad es. fideiussione)
- è disciplinato dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.
RISCHI TIPICI DEL FINANZIAMENTO BANCARIO
A) Rischio di Tasso:
Il Finanziamento corrente può essere a:
- tasso indicizzato o tasso variabile: il Soggetto Beneficiario è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l’EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Soggetto Beneficiario sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali;
- tasso minimo: la Banca può concordare con il Soggetto Beneficiario un tasso minimo (cd. “tasso floor”) al di sotto del quale non può scendere il tasso che regola l’operazione: il Soggetto Beneficiario pertanto in tal caso non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso contrattuale.
- tasso fisso: il Soggetto Beneficiario è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale stabilito al momento della sottoscrizione del contratto o dell’erogazione del finanziamento. Nel corso della durata contrattuale il tasso contrattuale preso a riferimento non può subire alcuna variazione, né in aumento, né in diminuzione e, di conseguenza, il Soggetto Beneficiario non può beneficiare di eventuali future variazioni in diminuzione del tasso contrattuale preso a riferimento.
B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:
la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse all’operazione di finanziamento solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Soggetto Beneficiario le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Soggetto Beneficiario, evidenziando la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”. Il Soggetto Beneficiario entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.
Se il Soggetto Beneficiario non è una micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale bilancio non superiori a 2 milioni di Euro), il contratto può contenere apposite clausole, espressamente approvate dal Soggetto Beneficiario, che prevedano la possibilità' per la Banca di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
SEZIONE 3 - Principali condizioni economiche
SEZIONE 3.1 principali condizioni economiche per lo svolgimento delle attività di Banca autorizzata
COMMISSIONI | VOCI | COSTI | ||
Istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione | fee dello 0,25% una tantum, calcolata sull’importo ammesso | |||
all’erogazione, e trattenuta in sede di ogni erogazione (salvo | ||||
richiesta di apposita fatturazione) | ||||
Attività di verifica | fee dello 0,25% una tantum, calcolata sull’importo del | |||
programma d’investimento indicato in sede di stipula del | ||||
Contratto di Finanziamento, e fatturata in tale sede | ||||
Relazione istruttoria sulla | richiesta | di | fee dello 0,25% una tantum, per ogni Relazione finale, calcolata | |
erogazione del saldo finale | sull’importo delle spese dell’investimento rendicontate sullo stato | |||
finale, e trattenuta in sede di erogazione finale (salvo richiesta di | ||||
apposita fatturazione) |
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Sono di seguito indicati gli altri costi che il Soggetto Beneficiario deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:
VOCI | COSTI |
Istruttoria della Proposta definitiva | I costi relativi vengono liquidati direttamente – se presenti - al consulente tecnico di fiducia della Banca dal Soggetto beneficiario (commissione max 0,15% flat oltre IVA se dovuta), calcolata sulle spese del programma d’investimento ammesso dal Ministero all’istruttoria della Proposta definitiva |
Spese per le attestazioni/dichiarazioni necessarie sia ai fini dell’acquisizione e conferma delle garanzie immobiliari, che della rispondenza urbanistica e di destinazione d’uso del suolo ed immobili interessati dal progetto | I costi sono a carico dei Soggetti Beneficiari delle agevolazioni e sono regolati direttamente tra gli stessi ed il tecnico di fiducia della Banca Finanziatrice |
Penale in caso di sostituzione della Banca Autorizzata successivamente all’individuazione della stessa in sede di presentazione della domanda di agevolazioni | 0,25%, flat sull’importo del Programma di Filiera indicato in sede di istruttoria, a carico del Soggetto Proponente |
SEZIONE 3.2 principali condizioni economiche del finanziamento agevolato erogato da CDP |
VOCI | COSTI |
Durata | da un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni |
Calcolo degli interessi | secondo il criterio giorni 360/360 |
Calcolo degli interessi di mora | secondo il criterio giorni 360/360 |
Preammortamento | commisurato alla durata del programma di investimenti e comunque |
non superiore a 4 anni | |
Periodicità delle rate del piano di ammortamento | rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno |
Tasso di interesse | 0,50% nominale annuo |
Tasso di mora | tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento stipulato tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice (che sottoscrive per sé, con riferimento al finanziamento bancario ordinario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato), sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% (cinquanta per cento); il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto (marginal lending facility e qualora non sia rilavabile, Euribor a 6 mesi), semestralmente ad ogni data di pagamento a partire dalla prima data di pagamento successiva alla rilevazione. | |
VOCI | COSTI | |
PENALI - INDENNIZZI | Costi di estinzione anticipata, totale o parziale, effettuata prima che siano trascorsi 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento | Il Soggetto Beneficiario ha l’obbligo di corrispondere, oltre alla rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione: - penale pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente; - un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinque per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale; - un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel Contratto di Finanziamento e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato |
anticipatamente alla data di rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel Contratto di Finanziamento. | ||
Costi di estinzione anticipata, totale o parziale, effettuata dopo che siano trascorsi 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento | - in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel Contratto di Finanziamento; - in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente alla data di rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza finale fissata nel contratto di Finanziamento. | |
Costi conseguenti alla decadenza dal beneficio del termine ovvero alla risoluzione del Contratto di Finanziamento con permanenza delle agevolazioni | Il Soggetto Beneficiario ha l’obbligo di corrispondere, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo: a) un indennizzo pari alla somma di: - un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza del beneficio del termine; e - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la data di scadenza finale fissata nello stesso Contratto di Finanziamento. b) gli eventuali interessi di mora. |
Xxxxx conseguenti alla decadenza dal beneficio del | Il Soggetto Beneficiario ha l’obbligo di corrispondere, oltre al debito |
termine ovvero alla risoluzione del Contratto di | residuo, alle spese ed agli interessi maturati e non pagati fino al giorno |
Finanziamento con revoca totale delle agevolazioni | del rimborso: |
a) un indennizzo pari alla somma di: - un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza del beneficio del termine; | |
e - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di |
Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la data di scadenza finale fissata nello stesso Contratto di Finanziamento;
b) gli eventuali interessi di mora;
c) l’importo del Differenziale Interessi, calcolato dalla data in cui il Soggetto Beneficiario ha beneficiato dell’agevolazione sino alla data di revoca delle agevolazioni ovvero, sino alla data di risoluzione del Contratto qualora quest’ultima intervenga prima dell’emanazione del provvedimento di revoca;
d) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (c) che precede, salvi i casi in cui siano applicabili anche le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Resta inteso che gli importi di cui alle precedenti lett. c) e d) saranno dovuti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo atto di revoca, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Sono di seguito indicati gli altri costi che il Soggetto Beneficiario deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi (quale quota parte del Finanziamento Agevolato):
VOCI | COSTI |
Spese legali in genere | da corrispondere da parte del Soggetto Beneficiario al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali |
Spese notarili | la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Soggetto Beneficiario. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Soggetto Beneficiario stesso. |
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi | Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Iccrea Banca si riserva il diritto nel corso dell’affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili concessi in garanzia. |
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi) | recupero integrale |
Assicurazione | le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall’affidato con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento della Banca |
Spese notarili per estratti o procure | € 100,00 |
ONERI FISCALI
Il Finanziamento Agevolato è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell’art. 5, comma 24, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003. In tutti i casi in cui il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA E DEL TAEG (QUANTO PUO’ COSTARE IL Finanziamento
Tasso interesse nominale annuo applicato | Durata del Finanziamento Agevolato (anni) | Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale | TAEG |
0,50% | 15 | € 36.642 | 0,51% |
0,50% | 10 | € 51,324 | 0,52% |
Agevolato) TASSO FISSO:
IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall’articolo 2 della Legge 108/96 sull’usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Banca S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (xxx.Xxxxxxxxxxx.xx).
SEZIONE 3.3 principali condizioni economiche del finanziamento bancario erogato dalla Banca finanziatrice
VOCI | COSTI | |
Durata | da un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni | |
Calcolo degli interessi | secondo il criterio giorni act/360 | |
Calcolo degli interessi di mora | secondo il criterio giorni act/360 | |
Preammortamento | commisurato alla durata del programma di investimenti e comunque non superiore a 4 anni | |
Periodicità delle rate del piano di ammortamento | rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno | |
TASSO FISSO | Tasso | 5,20%, nominale annuo (calcolato in base all’IRS a 10 anni 6 mesi lettera rilevato il 29/06/2021, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread massimo di 5,00 p.p.). Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all’andamento del parametro di riferimento al momento della stipula o dell’erogazione del finanziamento. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso applicato - al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere superiore al “Tasso soglia” vigente per la tipologia di operazione. |
Parametro di riferimento | Tasso nominale annuo, pari all’I.R.S. (Interes Rate Swap) di durata correlata a quella del finanziamento, arrotondato ai 10 centesimi superiori, rilevato alla data di stipula o di erogazione. | |
Spread da applicare al parametro di riferimento | fino ad un massimo di 5,00 punti percentuali annui. | |
TASSO VARIABILE | Tasso | Calcolato sulla base del Parametro di indicizzazione e dello spread di seguito riportati |
Parametro di indicizzazione | Tasso nominale annuo, variabile di semestre in semestre, in base all’EURIBOR a 6 mesi su base 360, rilevato come dato puntuale o come media di periodo, arrotondato ai 10 centesimi superiori. La quotazione dell’EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell’EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l’ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente. Nel caso in cui l’EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread. | |
TASSO VARIABILE | Spread da applicare al parametro di indicizzazione | fino ad un massimo di 6,20 punti percentuali annui. Se contrattualmente convenuto lo spread potrà essere oggetto, nell’ambito della precisata misura massima, di revisione semestrale o annuale, in relazione all’andamento di indici finanziari concordati desunti dai bilanci del Cliente (c.d. clausola di step up/step down). |
Tasso di mora | 4 punti in più del tasso annuo nominale (T.A.N.) in vigore al momento della stipula, purché inferiore al tasso soglia previsto dalla legge dell'usura o, se inferiore, il tasso soglia previsto dalla legge sull'usura tempo per tempo vigente nel periodo della mora. |
SPESE | SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO | VOCI | COSTI (al netto IVA) |
Spese apertura pratica | € 100,00 | ||
Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica) | 2% dell’affidamento concesso con un minimo di € 2.000,00 | ||
Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori Sede | € 500,00 | ||
Spese per stipula e/o erogazione | € 500,00 | ||
Spese informativa pre-contrattuale | € 50,00 | ||
Spese rinnovo istruttoria e gestione fido | € 500,00 | ||
Spese registrazione contratto | A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente |
Rimborsi spese per perizie giurate di tecnici di fiducia di Iccrea Banca: | |||
Visto congruità tecnico di Iccrea Banca | € 100,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca | ||
Controperizia tecnico di Iccrea Banca | € 200,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca | ||
Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate): | |||
stessa regione | € 100,00 | ||
altre regioni | € 300,00 | ||
Importo dell’ipoteca | Pari al 200% dell’affidamento concesso | ||
Spese verifica stati di avanzamento lavori | € 500,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca | ||
Spese sollecito insoluto | € 50,00 | ||
Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati | € 100,00 | ||
Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119 D. Lgs. 385/93) | € 1,50 oltre IVA, nel caso di invio in forma cartacea € 0,00 in caso di invio a mezzo posta elettronica | ||
Spese per invio copia documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, effettuata dal cliente/colui che succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nella gestione dei beni | Pari ai costi di produzione di tale documentazione fino ad un massimo di Euro 200,00 | ||
Spese per gestione straordinaria interventi assicurativi | € 100,00 | ||
Spese verifica conformità polizze assicurazione stipulate direttamente dal Cliente | € 200,00 | ||
Spese rinnovo ipoteca | € 200,00 oltre spese notarili a carico cliente | ||
Spese per riduzione o trasferimenti dell’ipoteca, subingressi e postergazioni | € 1.000,00 oltre spese notarili a carico cliente | ||
Spese di frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili) | Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo del finanziamento stipulato, oltre a Euro 200,00 per ciascuna quota di frazionamento | ||
Spese accollo del finanziamento | € 1.000,00 |
Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all’estinzione anticipata | € 50,00 | ||
PIANO DI AMMORTAME NTO | Tipo di ammortamento | francese | |
Tipologia di rata | quota capitale crescente; | ||
Periodicità delle rate | Semestrale posticipata |
ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO
IRS 6 mesi lettera (arrotondamento ai 10 centesimi superiori) | 15 ANNI | 10 ANNI |
Rivelazione al 29/06/2021 | 0,40% | 0,20% |
EURIBOR act. 360 (arrotondato ai 10 centesimi superiori) | 6 MESI |
Rivelaz. 29/06/2021 per valuta | 01/07/2021 |
Tasso | -0,50% |
Tasso interesse nominale annuo applicato | Durata del mutuo (anni) | Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale | TAEG |
5,40% | 15 | € 49.060,81 | 6,160% |
5,20% | 10 | € 64.754,63 | 6,223% |
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA E DEL TAEG (QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO)1 IN CASO DI MUTUO A TASSO FISSO:
IN CASO DI MUTUO A TASSO VARIABILE:
Tasso interesse | Durata del | Importo della rata | TAEG | Se il tasso di | Se il tasso di |
nominale annuo | mutuo (anni) | semestrale per € | interesse aumenta | interesse | |
applicato | 1.000.000,00 di | del 20% dopo 5 anni | diminuisce del | ||
capitale | 20% dopo 5 anni |
1 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e la costituzione delle garanzie, nonché le spese di assicurazione.
6,20% | 15 | € 51.690,16 | 6,746% | € 62.025,02 | € 41.350,01 |
6,20% | 10 | € 67.845,46 | 6,693% | € 81.409,17 | € 54.272,78 |
IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall’articolo 2 della Legge 108/96 sull’usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Banca S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (xxx.Xxxxxxxxxxx.xx).
PENALI | VOCI | COSTI |
Penale estinzione anticipata totale o parziale | 2% del capitale |
COMMISSIONI | VOCI | COSTI | |||
Commissione incasso rata | € 10,00 per singola rata | ||||
Commissione per pratiche rinunciate | € 150,00 e corresponsione del 100% delle spese di istruttoria | ||||
Commissioni | di | organizzazione | del | fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell’importo stipulato, da | |
finanziamento | trattenersi all’atto della prima erogazione | ||||
Commissioni per concessione di deroghe | Commissione “una tantum” compresa tra lo 0,10% e il 2% del debito | ||||
o modifiche al contratto (Waiver fee) | residuo alla data di concessione del Waiver | ||||
Commissione di riesame (rinegoziazione | fino ad un massimo del 2,50% una tantum, oltre eventuali spese | ||||
delle condizioni e/o proroga dei termini di | notarili a carico del Soggetto Beneficiario | ||||
scadenza, proroga/dilazione di rata di | |||||
finanziamento in scadenza; rinuncia/ | |||||
sostituzioni di garanzie; presa d’atto | |||||
di/consenso a modifiche societarie, | |||||
implementazione/modifiche contratti su | |||||
richiesta del Soggetto Beneficiario ecc.) | |||||
Commissioni | per | certificazione | per | € 150,00 | |
revisori conti | |||||
Addizionale per commissione di urgenza | fino ad un massimo dell’1% una tantum sul debito residuo | ||||
Commissioni per | attestazione | di | € 100,00 | ||
sussistenza del credito | |||||
Commissioni per mancato rispetto di | Fino ad un massimo del 2,50% nominale annuo da applicare sul | ||||
impegni od obblighi contrattuali | capitale residuo, in via semestrale anticipata, per il periodo di mancato | ||||
rispetto |
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Sono di seguito indicati gli altri costi che il Soggetto Beneficiario deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi, quali quota parte del Finanziamento Bancario:
VOCI | COSTI |
Spese legali in genere | da corrispondere da parte del Soggetto Beneficiario al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali |
Spese notarili | la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Soggetto Beneficiario. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Soggetto Beneficiario stesso. |
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi | Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Iccrea Banca si riserva il diritto nel corso dell’affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili concessi in garanzia. |
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi) | recupero integrale |
Assicurazione | le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall’affidato con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento della Banca |
Spese notarli per estratti o procure | € 100,00 |
Commissione garanzia sussidiaria ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare | - mutuo di durata superiore ai 18 mesi e sino ai 60 mesi: 0,50% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool) a valere su sul Finanziamento Bancario; - mutuo di durata superiore ai 60 mesi: 0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool) a valere sul Finanziamento Bancario |
Commissione garanzia diretta ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare applicabile solo nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 102/2004 | A carico del Soggetto Beneficiario è stabilita da ISMEA una percentuale dell’importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell’operazione (caratteristiche dell’impresa, finalità, durata e importo del Finanziamento Bancario. |
ONERI FISCALI
Ai sensi dell’art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l’applicazione al finanziamento di uno dei seguenti regimi fiscali:
- imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista
dalla vigente disposizione legislativa;
- Imposta sostitutiva: 0,25% sull’importo erogato del Finanziamento, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.
• La Banca può concordare con il Soggetto Beneficiario altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
• Gli importi previsti a titolo di “spese di istruttoria” e di “commissioni” devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
• In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.
SEZIONE 4 - clausole contrattuali, recesso, portabilità, reclami e tempi di chiusura del rapporto
Tempi di chiusura del rapporto - Recesso - Estinzione anticipata
Il rapporto si conclude quando è completato il piano dei pagamenti previsto in contratto. Tuttavia, se non diversamente stabilito dal contratto, il Soggetto Beneficiario può richiedere per iscritto alla Banca – con un preavviso di norma di 30 giorni - di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento, in corrispondenza con la scadenza di una rata di ammortamento. In tale caso il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso, nonché una penale o di un compenso omnicomprensivo.
Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Per contestare un comportamento o un’omissione della Banca, il Soggetto Beneficiario potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx o posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all’ Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all’ABF è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata “ABF in parole semplici” redatta dallo stesso.
La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione “Reclami”. Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all’ABF, è necessario che il Soggetto Beneficiario abbia presentato reclamo alla Banca.
Il Soggetto Beneficiario e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest’ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Soggetto Beneficiario e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.
Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet xxx.Xxxxxxxxxxx.xx sezione “Reclami”.
SEZIONE 5 - Legenda
AMMORTAMENTO | è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota di interessi, calcolati al tasso convenuto nel Contratto di Finanziamento |
BANCA AUTORIZZATA | è la Banca Finanziatrice indicata dal Soggetto Proponente in sede di domanda di accesso al Contratto di Filiera iscritta nell’elenco di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1192 del 08 gennaio 2016 e, pertanto autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dal citato Decreto in materia di istruttoria dei progetti esecutivi, istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo |
BANCA FINANZIATRICE | è l’Istituto di Credito che a seguito dell’adesione alla convenzione con Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A., per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei finanziamenti, svolge la valutazione e, in caso di esito positivo e qualora ricorrano i presupposti, concede al Soggetto Beneficiario il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti |
COMUNICAZIONE PERIODICA | comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al Soggetto Beneficiario alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate |
CONTRATTI DI FILIERA | sono contratti tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i Soggetti Beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di Filiera, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multi regionale |
CONTRATTI DI DISTRETTO | sono contratti tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i Soggetti Beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di Distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi |
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO | è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al finanziamento bancario, ed in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con riferimento al finanziamento agevolato, perfeziona con i Soggetti Beneficiari il finanziamento, senza vincolo di solidarietà con Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti |
DIFFERENZIALE INTERESSI | indica l'agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode in termini di differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, ed al tasso agevolato applicato dalla CDP |
EURIBOR | l’Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate |
FINANZIAMENTO | è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario |
FINANZIAMENTO AGEVOLATO | è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione |
FINANZIAMENTO BANCARIO | è il finanziamento di durata pari e di importo uguale al Finanziamento Agevolato, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario |
INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE | copia del testo contrattuale che il Soggetto Beneficiario può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Soggetto Beneficiario alla stipula del contratto medesimo |
INTERESSE DI XXXX | rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora |
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE | rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto |
PIANO DI AMMORTAMENTO | è il piano del rimborso del Finanziamento con l’indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. I piani di ammortamento vengono predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice ad ogni erogazione ed allegati agli atti di quietanza |
PREAMMORTAMENTO | è il periodo preliminare al piano di ammortamento di rimborso rateale del Finanziamento, durante il quale il Soggetto Beneficiario ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata nel Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario si limita a |
pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel Contratto di Finanziamento medesimo | |
RATA | pagamento che il Soggetto Beneficiario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (semestrali). Se di preammortamento, la rata è composta dai soli interessi maturati sul capitale, se di ammortamento, la rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti per il Finanziamento |
SOGGETTO BENEFICIARIO | è il soggetto che beneficia delle agevolazioni concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e stipula con la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al finanziamento bancario, ed in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con riferimento al finanziamento agevolato, il Contratto di Finanziamento |
SOGGETTO PROPONENTE | è il soggetto, individuato dai Beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti Beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni |
SPESE DI ISTRUTTORIA | spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Soggetto Beneficiario e la forma di finanziamento più opportuna |
SPREAD o MARGINE | è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile |
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili |
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) | tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario |
XXXXX SOGLIA | il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell’art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM |
aumentato di otto punti percentuali |
Iccrea Banca S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00/00 XXXX xxx.xxxxxxxxxxx.xx