DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All. 2 al Disciplinare di Gara
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato il 04/02/2022 12:18
Seriale Certificato: 333889
Valido dal 15/04/2021 al 15/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 E DALL'ART. 51 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N. 108/2021 PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI SISTEMI A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE ACUTE E CRONICHE, PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI RIETI, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI.
Numero di Gara: 8443037
Lotto 1 CIG: 90914749AD
Lotto 2 CIG: 909148853C
Lotto 3 CIG: 9091494A2E
Lotto 4 CIG: 9091505344
Il/la sottoscritto/a…………………………………….………………………………………………
nato/a………………………….…………..…………………....(Prov. ),
il …………../………..……/. ,
C.F………………………………………..…..…residente a……………………...…………………..
(Prov……………..) CAP ……….Via/Piazza………………..…………………………………..…
n……., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale dell’operatore economico………………………………………………………………..………con sede legale in………………………………Via/P.zza………………………………..………………..., n… ,
C.F……………………………………………. e P.I. ……………………………………………….
Iscrizione CC.II.AA. ………………………………………………………………………………….
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché’ delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
□ a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
□ b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
□ c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
□ d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
□ e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
□ f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
□ g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
a tal fine dichiara (dichiarazioni integrative punto 14.3 del Disciplinare)
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con atto deliberativo n. 89/D.G.f.f. del 31.01.2014 reperibile su xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
f) di accettare e rispettare il Patto di integrità sottoscritto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
g) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
h) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
i) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC ……………………………………… oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
j) di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n.
241/90, del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 53 del D. LGS. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti, anche informale”;
oppure
di non autorizzare l’Amministrazione a far visionare e/o rilasciare copia delle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 241/90, del D.P.R.
n. 184/2006 e dell’art. 53 del D. Lgs 50/2016 la facoltà di accesso agli atti, anche informale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per i seguenti motivi :
k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
(Solo Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267)
l) indica, ad integrazione di quanto dichiarato, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
In caso di partecipazione in forma associata allega DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI – punto 14.3.3 del Disciplinare di gara.
Luogo e data
Timbro e firma del dichiarante
N.B.
Da sottoscrivere secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
L’operatore economico ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio con tenente comunque, tutte le dichiarazioni richieste.
ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
TRA
ASL di Rieti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Titolare del Trattamento, (di seguito, per brevità “Titolare” o “ASL” o “Azienda”);
E
, quale Responsabile Esterno del Trattamento (di seguito, per brevità, “Responsabile”),
Di seguito, congiuntamente, le “Parti”.
PREMESSO CHE
(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)
- Tra la ASL di Rieti e è in atto un Contratto / Convenzione attinente
(di seguito, per brevità, “Contratto/Convenzione”);
- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l’Azienda è Titolare;
- l’ASL , in persona del legale rappresentante p.t., Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute” ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, , quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest’ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.
SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:
• Per “Legge Applicabile” o “Normativa Privacy”, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, “GDPR”) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
• per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente
riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l’Azienda;
• per “Categorie particolari di dati”: si intendono i dati personali che rivelano l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
• per “Dati relativi alla salute”: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e
menatale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
• per “Interessato”: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
• per “Servizi”: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
• per “Titolare”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
• per “Responsabile del Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
• per “Ulteriore Responsabile”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell’art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
• per “Persona autorizzata al trattamento” o “Incaricato”: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
• per “Amministratore di sistema” o “ADS”: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
• per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa
privacy;
• per “Trattamento”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Art. 2
Nomina e oggetto
In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l’Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina
, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.
Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.
Art. 3
Durata e finalità
Il presente Xxxx produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l’affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni
eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Art. 4
Modalità e istruzioni
Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella presente nomina.
In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l’obbligo di attenersi, tra l’altro,
alle seguenti istruzioni:
• deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull’operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l’archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
• deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano
costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
• deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge
e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
• tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
o verificare costantemente l’efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
o relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
o accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell’applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
o eseguire gli ordini del Garante o dell’Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
o procedere all’immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
• il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
• il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del
Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
• il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
• il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell’art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest’ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
• il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l’obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
• il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso
informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all’incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
• nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un
codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all’incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
• il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al
trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
• il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la
sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
• il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
• il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
• il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
• il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
• nell’ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
o individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
o periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
o identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
o identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casseforti, ecc.);
o prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
o verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
• il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
o trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
o non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
o non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l’orario di lavoro;
o non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
o riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
o limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
• Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema” e s.m.i., il
Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:
o individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui sono attributi compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
o mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l’elenco delle funzioni ad esse attributi, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest’ultima;
o adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
o adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
o procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
o produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente tuti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.
Art. 5
Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento
Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.
Art.6
Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati
Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.
Art.7
Nomina di ulteriori responsabili
In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.
Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest’ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.
La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull’Ulteriore Responsabile siano imposti , mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
Qualora l’Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell’Ulteriore Responsabile.
Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.
Art.8
Xxxxxxxxx, sanzioni e responsabilità
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.
Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell’Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 83 del GDPR. Ferma restando l’applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.
Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest’ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest’ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.
Art. 9
Disposizioni Finali
Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di
interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.
Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.
La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell’atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.
Rieti lì
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Responsabile Esterno Il Titolare del trattamento
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 E DALL'ART. 51 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N. 108/2021 PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI SISTEMI A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE ACUTE E CRONICHE, PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI RIETI, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI.
PATTO DI INTEGRITÁ
TRA
ASL Rieti – Azienda Sanitaria Locale Rieti, (di seguito Azienda),
E
L’operatore economico che presenta offerta (di seguito Concorrente) per la procedura di affidamento in intestazione (di seguito Gara).
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun Concorrente. La mancata presentazione di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del Concorrente comporterà l’esclusione dalla Gara.
Questo Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione dell’Azienda e del Concorrente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e i consulenti dell’Azienda impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa Gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso del suo mancato rispetto.
L’Azienda si impegna a comunicare a tutti i Concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la Gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; le ragioni specifiche per l’aggiudicazione con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti di Gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della Gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla Gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla Gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito di aggiudicazione della Gara, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, comunque accertato da parte dell’Azienda, degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita del contratto;
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 E DALL'ART. 51 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N. 108/2021 PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI SISTEMI A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE ACUTE E CRONICHE, PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI RIETI, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI.
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all’Azienda nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del Concorrente dalle gare indette dall’Azienda per 5 anni.
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto eventualmente assegnato a seguito di aggiudicazione della Gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità, fra l’Azienda e i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
ASL di Rieti Il Concorrente
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Timbro dell’operatore economico e firma del Rappresentante legale)
2
D.U.V.R.I. |
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx xxx.xxx.xxxxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020 E DALL'ART. 51 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N. 108/2021 PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI SISTEMI A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE ACUTE E CRONICHE, PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI RIETI, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI.
INDICE
1. INTRODUZIONE 3
4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 6
5. INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO 8
5.3 CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 10
6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE 11
6.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE 11
6.2 ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE 13
6.3 RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE 13
7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL 14
8. SCHEDA “INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA” 15
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA… 18
9.1. FASE 1 – VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI 19
10. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI 22
11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA 24
12. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL’APPALTATORE 25
13. DIVIETO DI FUMO 26
13.1. LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO 26
13.3. SEGNALETICA DI SICUREZZA 26
14. NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI 27
15. VALIDAZIONE DOCUMENTO 28
16. DOCUMENTI ALLEGATI 28
1. INTRODUZIONE
La Regione Lazio attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell’ambito del posto di lavoro. Anche l’esternalizzazione di attività e servizi o può determinare l’incremento di occasioni d’infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all’interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è la struttura sanitaria o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.
Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell’art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.
Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d’opera, l’esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell’art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le Strutture Sanitarie regionali che potenzialmente potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.
Sulla base dei rischi standard da interferenza di seguito individuati, si ritiene che l’attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza
Così come esplicitato nei capitoli successivi, l’Azienda Sanitaria presso la quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, provvederà ad integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei propri luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, andrà ad integrare gli atti contrattuali.
In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Azienda Sanitaria (degenti, utenti, visitatori, ecc…).
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. come modificato dall'art. 16 del d. Lgs. n. 106 del 2009, comma 7: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi. Nel campo di applicazione del D. Lgs. N. 50/2016, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 37 del D. Lgs. n. 50/2016, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
-D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici”
-D.Lgs. n. 106 del 2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SPP Servizio di Prevenzione e Protezione SSL Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro RUP Responsabile Unico del Procedimento
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.
SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08; Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Contratto d’opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).
Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art. 26 comma 3 del Decreto Lgs. 81/08 s.m.i.
DUVRI PRELIMINARE: Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d’appalto, nei casi richiamati dall’art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall’esecuzione del contratto.
Fascicolo Aziendale: estratto specifico per ogni Azienda Sanitaria; il fascicolo contiene le informazioni
sull’organizzazione della sicurezza delle rispettive Aziende i costi della sicurezza derivanti da interferenze
non soggetti a ribasso di gara, nonché eventuali integrazioni dei rischi da interferenze e/o procedure specifiche adottate localmente.
Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell’Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.
RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Xxxxxxxx responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.
Responsabile della Procedura per l’espletamento d’appalto: Soggetto della Regione Lazio che coordina le attività relative alle procedure di affidamento nelle varie fasi di esecuzione del contratto, può coincidere con il RUP in fase di appalto.
Responsabile del Procedimento Gestionale dell’Azienda Sanitaria destinataria dell’opera o del servizio: Soggetto responsabile della Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria che per conto della Regione usufruirà dell’opera o del servizio oggetto del contratto. Gestirà i rapporti in materia di D.U.V.R.I. con l’appaltatore, sovrintenderà le riunioni cooperazione e coordinamento nonché le segnalazioni di non conformità rilevate nel servizio.
5. INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO
RAGIONE SOCIALE
ASL RIETI
INDIRIZZO SEDE LEGALE
Via del Terminillo n. 42- 02100
RECAPITO TELEFONICO
0746/2781
Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
RUP/ D.L. COMMITTENTE |
RECAPITO POSTA ELETTRONICA |
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x.xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Azienda appaltatrice 1
Indirizzo |
Resp. per i lavori in appalto |
Recapito telefonico |
Recapito posta elettronica |
Datore di lavoro |
ALTRO |
Azienda appaltatrice |
Indirizzo |
Resp. per i lavori in appalto |
Recapito telefonico |
Recapito posta elettronica |
Datore di lavoro |
ALTRO |
Azienda appaltatrice |
Indirizzo |
Resp. per i lavori in appalto |
Recapito telefonico |
Recapito posta elettronica |
Datore di lavoro |
ALTRO |
5.3 CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto
Fornitura in service di sistemi a pressione topica negative comprensivi di material di consume per il trattamento delle lesion cutanee acute e croniche, per le esigenze dell’ASL di Rieti, suddivisa in quattro lotti
Area lavori/servizio reparto
PIANO
AREA SPECIFICA
Durata dell’appalto
Per un periodo di ventiquattro mesi In ambito Ospedaliero e Territoriale
Numero lavoratori impiegati
/
Individuazione dei lavoratori
Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (comma 3, Art. 20 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
/
//
Orario di lavoro
///
Periodicità dei lavori quotidiana, settimanale mensile, variabile
/
Inizio dei lavori/servizio
Interferenza con altra ditta
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dal Committente, dell’apposito verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento
Interruzione straordinaria dei lavori/xxxxxxx
Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato della ditta Appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
In tale evenienza, si provvederà all’aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all’implementazione del presente documento.
6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
SANITARIA
RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE
Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).
Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all’uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
In ogni ambiente sanitario esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici.
Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile delle suddette strutture.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
ELETTRIC
ENERGIA
RADIAZIONI IONIZZANTI
CADUTE
UIsno odginisaismtebmieintedsaanpitpaarrioececshisiatotunroe imsoprigaenntitieddai pcpamrepcichmiaatugrneeteilceittrsitcahtiec,icoendforimn i raadisopferceiqfuicehnezna,omrmicer,ovoenrdifei,clautci e (gveistiibtildea, ugltiruafvfioclieTtteoc,ninicfir.arosso).
EsOpgonsiziinotneervaenrtaodoiauztiiolnizizoeledtitreonmeraggianedteicvheeesdseelrlea esftfeeststauantoatcuoran dperlelcaislauce o delle onaduetorraizdzioaz, idoonveueteacaclol’rudsi ocodni ilsiRsteesmpoi nesdabaiplepdareellcechsuiadtduerettecshteructtoumrep.ortano campi elOetvtreicin,emceasgsnaertiioc,i eèdperleestternotme asgengentaicleitcicoan fcroenqfuoernmze aalttea. ad individuare le fonti di Opverinceocloes, slearpiore, scèripzrieosneinetde isdeigvnieatliectiocnanecsosnif.orme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
MOVIMENTAZION E CARICHI
RISCHIO DI INCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE
STRUTTURE E FABBRICATI
LUOGHI DI LAVORO
IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
Movimento delle merci all’interno della Struttura sanitaria.
Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di transpallets, i reparti sono dotati di carrelli.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
L’utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.
I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi. Sono presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta, idonei a garantire l’esodo ordinato e sicuro delle persone presenti.
Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell’attività è presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.
Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.
Sono presenti all’interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l’igiene della persona.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
L’organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.
I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere.
Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto
Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti.
L’accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche.
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L’accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
LOCALI A RISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, DEPOSITI BOMBOLE, ARCHIVI, ECC.)
6.2 ATTIVITÀ SVOLTA DALL’APPALTATORE
Fornitura biennale in service di sistemi a pressione topica negativa comprensivi di materiale di consumo per il
trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche, necessarie all’Asl di Rieti, le cui caratteristiche tecniche minime
sono elencate dettagliatamente nel Capitolato.
Il numero delle giornate di noleggio indicato è da ritenersi orientativo. Si precisa altresì che non sussiste alcun obbligo a carico dell’Asl di Rieti per l’attivazione di un numero di giornate di terapia minimo o predeterminato ma sussiste unicamente un obbligo della Ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino al raggiungimento del quantitativo di consumo stimato.
Ciascuno dei sistemi terapia a pressione topica negativa oggetto dell’appalto, si intendono composti di:
• Una apparecchiatura (unità motore);
• Un contenitore per la raccolta dei fluidi;
• Il kit di medicazione necessario all’utilizzo dei sistemi stessi per il trattamento delle lesioni.
6.3 RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE
Rischi di natura infortunistica (attrezzature, utensili appartenenti per lo svolgimento dell’appalto ecc…) e biologica (es. contenitori di fluidi).
7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE ALLA ASL
• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art.28 D.L.vo 81/08)
• PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI con particolare riferimento ai rischi presenti nelle aziende sanitarie;
• DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE IL PERSONALE E’ STATO ADEGUATAMENTE INFORMATO, FORMATO E ADDESTRATO SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni
• NOMINATIVI DI:
a) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
b) MEDICO COMPETENTE
c) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
d) LAVORATORI CHE DOVRANNO ENTRARE NELLA ASL CORREDATO DALLE SINGOLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE
• XXXXXX INTRODOTTI NELLA ASL DALLA DITTA APPALTATRICE
• DICHIARAZIONE DI:
• essere in possesso delle dichiarazioni di conformità e dei manuali di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto di:
LAVORI ……………………………………… | / |
SERVIZI ……………………………………… | X |
FORNITURE ………………………………… | X |
8. SCHEDA “INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA”
N. | RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA | SI | NO | |
1 | ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO | X | ||
2 | ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO | X | ||
3 | ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.) | ALL’INTERNO DELLA SEDE | X | |
ALL’ESTERNO DELLA SEDE | X | |||
4 | ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE | DURANTE l’orario di lavoro dei dipendenti ASL RIETI ed alla presenza degli utenti e visitatori | X |
5 | PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI | X | ||
6 | ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE | All’interno delle sedi ove si svolge il servizio | X | |
7 | ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE | All’esterno delle sedi | X | |
8 | PREVISTO LAVORO NOTTURNO | X | ||
9 | PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI | X | ||
10 | PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI | X | ||
11 | PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI | X |
12 | PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE | X | |
13 | PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI | X | |
14 | PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE | X | |
15 | PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO | X | |
16 | PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.) | X | |
17 | PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI | X | |
18 | RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE). | X | |
19 | PREVISTO MOVIMENTO MEZZI | X | |
20 | PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI | X | |
21 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | X | |
22 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI | X |
23 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO | X | |
24 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO | X | |
25 | PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE | X | |
26 | PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO | X | |
27 | ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP,PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, ECC.) | X | |
28 | ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE ASL RIETI | X |
29 | ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO (AREA SOSTA, ENTRATA STABILITA EX PS, ASCENSORE) | X | |||||
30 | L’EDIFICIO OVE SI INTERVIENE PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.): | E’ | SOGGETTO | A | CERTIFICATO | X | |
31 | L’EDIFICIO E’ PROVVISTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA | X | |||||
32 | I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI | X | |||||
33 | ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL’EDIFICIO (ARREDI, OPERE D’ARTE, ECC.) DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO | X | |||||
34 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE D’ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.) | X |
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima
importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell’Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.
Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:
FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all’appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:
• le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;
• le misure di prevenzione adottate;
• le misure stabilite per la gestione delle emergenze;
• le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.
FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati. La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l’iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche. Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l’appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l’esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (POS, ove previsto) specifico per l’oggetto dell’appalto.
Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l’appaltatore effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un’opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all’interno del quale è tra l’altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall’impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali
da adottare anche al fine di evitare le interferenze.
Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Disciplinare di gara.
FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d’ interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI. Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l’Azienda sanitaria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione
dell’appalto:
• luoghi ed attività svolte dal committente
• attività svolte dall’appaltatore
• rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
• misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l’eliminazione dei rischi da interferenza
per l’oggetto dell’appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.
Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l’Appaltatore.
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
9.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI
Premesso che il comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d’interferenza
nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:
• le attività oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara;
• i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell’ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio (azienda sanitaria).
L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa.
La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell’Appaltatore; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le
azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.
Durata interferenza: vedi punto durata del contratto. I dipendenti della ditta appaltatrice avranno accesso dagli ingressi della struttura e si recheranno presso i locali di interesse utilizzando la normale viabilità interna.
I rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto possono essere meglio identificati nella tabella di seguito riportata:
Tabella rischi standard interferenze
Interferenza | Cause/effetti | Misure di prevenzione e protezione adottate | Fattore di rischio (PxD) | Misure di prevenzione e protezione da adottare | ||
Rischio elettrico | • Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuiti • Elettrocuzioni Incendio • Black out | Gli impianti dell’A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI ed al D.M. 37/08 s.m.i. | basso | Si dispone l’utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell’A.S. | ||
Rischio da agenti biologici | Rispettare le procedure di accesso e le procedure operative indicate dai Responsabili delle Strutture | probabile | Indossare idonei DPI | dove | necessario | |
Rischio da agenti chimici | Rispettare le procedure di accesso e le procedure operative indicate dai Responsabili delle | probabile | Indossare dove necessario idonei DPI | |||
Caduta di oggetti dall’alto | • Errato posizionamento di confezioni da | Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi. | basso | Si dispone il corretto posizionamento d ei contenitori, Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione. | ||
scaffali, | ||||||
• infortuni | ||||||
Caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi | • Sversamento accidentale di liquidi | Pavimenti antiscivolo. | basso | Si dispone l’eliminazione degli ostacoli; apporre segnaletica mobile. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito. |
Interferenz a | cause/effetti | Misure di prevenzione e protezione adottate | Fattor edi rischi o | Misure di prevenzione e protezione daadottare |
Rischio incendio | • Esodo forzato Inalazione gas tossici • Ustioni | Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma). | alto | Si dispone il divieto di fumo e utilizzo fiammelibere. Prendere visione del piano prevenzione incendi del SPP consultabile alla pagina web della- ASL-di-Rieti: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx zione/prevenzione.php |
Rischio di | • Accesso accidentale ad aree a rischio di radiazioni | Il rischio radiazioni è | Alto | Si dispone il rispetto della |
radiazioni | presente solo ad | segnaletica e divieto di acceso | ||
non | apparecchiature attive in | a zone con luce accesa | ||
ionizzanti | locali adeguatamente | indicante il funzionamento; | ||
segnalati. | prima di ogni intervento | |||
Presenza di segnaletica di | richiedere formale autoriz- | |||
Sicurezza. | zazione al responsabile di | |||
Per le attività in appalto, | Reparto/Servizio che darà | |||
è previsto l’accesso | istruzioni per interventi in | |||
ad aree con rischio da | assenza rischio: permesso di | |||
radiazioni. | lavoro. | |||
Rischi | • altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emer- genza inadeguate. | Le strutture dell’A.S. | trascura | Ad operazioni ultimate, deve |
strutturali/ | sono realizzate e | bile | essere lasciata la zona | |
Luoghi di | mantenute in conformità | interessata sgombra e libera da | ||
Lavoro | alle specifiche norme di | materiali di risulta (smaltiti a | ||
riferimento. | carico dell’appaltatoresecondo | |||
la normativa di legge). | ||||
Rischi | • Sovrapposizione delle attività appaltatore con il committente o altri appaltatori • Carico/scarico materiali e attrezzature all’interno della struttura ospedaliera | Esecuzione attività | medio | Si dispone l’attuazione di |
trasversali / | potenzialmente inter- | procedure specifiche per il | ||
organizzativi | ferenti con sfasamento | coordinamento rischi atte a | ||
temporale dalle attività | evitare i rischi connessi alle | |||
della committenza. | attività interferenti | |||
Il trasporto delle attrezzature | ||||
dovrà avvenire attraverso un ingresso | ||||
e percorsi dedicati; per il trasporto di | ||||
Macchinari pesanti chiedere preventi- | ||||
vamente Autorizzazione alla DTP |
Presenza concomitant e di persone estranee alla lavorazione | • pazienti, visitatori, personale ditta, personale di altre ditte e personale A.S. | Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale. | medio | Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reci- proca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordi- namento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente Duvri). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali dell’Azienda Sanitaria. |
10. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI
Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un determinato rischio e,
pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.
L’individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:
• l’interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
• gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
• lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
o portatori di handicap;
o molto giovani o anziani;
o donne incinte o madri in allattamento;
o neoassunti in fase di formazione;
o affetti da malattie particolari;
o addetti ai servizi di manutenzione;
o addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati
Per l’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:
• lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
• lavoratori impiegati d’ufficio;
• lavoratori di ditte appaltatrici;
• lavoratori autonomi;
• studenti, apprendisti, tirocinanti;
• visitatori ed ospiti;
• lavoratori esposti a rischi maggiori.
• soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nell’ambito dell’attività oggetto d’appalto.
11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
Premesso che l’art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, l’Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.
In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici e secondo quanto all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui all’art. 146 del D. Lgs. N. 106/2009.
Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d’offerta.
L’Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio.
Sulla base dei rischi interferenti analizzati in fase preliminare, si ritiene che le misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti sono indicati nella tabella che segue, oltre che riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’appaltatore.
11.a STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Nel caso specifico e sulla base dell’ipotesi analitica del ciclo di lavoro all’interno dei locali del committente, si ipotizza che la prevenzione e protezione dai rischi interferenti dovuti alle attività oggetto dell’appalto è perseguita nel modo sottostante e calcolata in base a “ricerca di mercato”:
CATEGORIA DI INTERVENTO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ | UNITÀ DI MISURA | COSTO UNITARIO | COSTO PARZI ALE | COEF F. ABBA. | COSTO FINALE |
A) Formazione | Formazione e aggiornamento PERIODICO del personale | 2 | / | €75,00 | / | / | €150,00 |
B) Riunione di cooperazione e coordinamento | Esecuzione di riunione di cooperazione e coordinamento | 2 | / | €75,00 | / | / | €150,00 |
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA = €300,00
L’aggiudicatario svolgerà il servizio garantendo una continua interazione ed integrazione con la ASL RIETI, attraverso un costante rapporto e coordinamento con il R.U.P./D.E.C. e con il Dirigente Delegato della struttura dove verrà svolta l’attività oggetto dell’appalto.
Si ricorda che inoltre le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative
e procedurali che non danno luogo a costi aggiuntivi per la sicurezza rispetto a quelli propri dell’appaltatore.
VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (e Sopralluogo congiunto)
In sede di riunione congiunta tra l’Impresa e la ASL di Rieti verranno eventualmente individuate ulteriori misure di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza e gli eventuali costi aggiuntivi. A seguito di questo scambio di informazioni per l’attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un “VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO” tra il Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale per il tramite del RSPP, il Rappresentante designato dall’Appaltatore o Fornitore presso la sede di svolgimento del lavoro.
12. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale dell’Appaltatore è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola Azienda Sanitaria.
In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:
a) L’impiego di attrezzature di proprietà della Committenza è di norma vietato, fatto salvo quanto previsto nella documentazione di gara. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
b) La custodia dei materiali necessari per l’esecuzione del servizio, all’interno delle sedi, è completamente a cura e rischio dell’appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze (EVENTUALMENTE DA CONCORDARE CON LA UOC TECNICO-PATRIMONIALE).
c) L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, fiamme libere ecc.) è vietata (EVENTUALMENTE DA CONCORDARE CON LA UOC TECNICO-PATRIMONIALE).
d) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto (DA CONCORDARE CON LA UOC TECNICO-PATRIMONIALE E PRESSO IL REPARTO CON IL DIRIGENTE DELEGATO O SUO DELEGATO).
e) L’orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Responsabile/Direttore dell’U.O. destinataria dell’appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:
a) Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all’Art.20 del D. Lgs. N.81/2008;
b) Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
c) Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
d) Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.
e) Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
f) Divieto di compiere, di propria iniziativa, attività ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
g) Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono essere ritenuti non idonei.
h) Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
i) Obbligo di impiegare attrezzature rispondenti alle vigenti norme di legge.
j) Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti la struttura sanitaria.
13. DIVIETO DI FUMO
Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo
all’interno dei locali pubblici:
E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE
DELL’AZIENDA SANITARIA
E’ compito del Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.
13.1 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO
Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L’accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.
Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell’utenza
riportate negli accordi generali.
La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dall’Azienda Sanitaria durante l’espletamento del servizio.
Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.
La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell’allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:
• Vietare comportamenti pericolosi;
• Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
• Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
• Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.
In conformità al D.Lgs. 14/08/1996 n. 493, al Titolo V del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:
CARTELLO | SIGNIFICATO | CARATTERISTICHE |
Cartelli di divieto | forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un’Inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). | |
Cartelli antincendio | forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso. | |
Cartelli di avvertimento | forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). | |
Cartelli di prescrizione | forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). | |
Cartelli di salvataggio | forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). |
14. NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI
Prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i Referenti dei lavori le modalità di esecuzione delle attività tenendo conto dei rischi specifici presenti.
Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
Durante gli interventi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio (SEGNALARE ANCHE CON APPOSITA SEGNALETICA L’AREA ED IL PERIMETRO DI INTERVENTO)
Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.
Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.
Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee. Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).
Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:
In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo e per essere messi in contatto con il Servizio medico competente.
Si raccomanda inoltre il rispetto delle vigenti Norme anti Covid-19:
-Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
-Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening”, e successive m.i.
Disposizione della ASL di Rieti prot. N. 66454 del 14/10/2021, in merito alla attuazione dell’art. 9 quinques introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. N. 127 del 21/09/2021, nel D.L. 22/04/2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17/06/2021 n. 87.
15. Validazione documento
Rieti, lì ……………………….….. | |||||||||
Datore | di | Xxxxxx /Direttore Direzione | Committente | Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P designato dal | |||||
(Dott.ssa Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxxx) | Direttore/Datore | di Lavoro | Direzione | Committente | |||||
(Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) | |||||||||
Datore | di | Lavoro Appaltatore | o | Fornitore | Rappresentante | designato | dal Datore | di Lavoro | |
(Dott… ) | Appaltatore o Fornitore presso la sede di svolgimento del | ||||||||
lavoro (Dott… ) | |||||||||
16. DOCUMENTI ALLEGATI:
1) Ricognizione generale dei rischi e dei relativi interventi di prevenzione nelle strutture della Asl di Rieti.
2) Indicazioni, raccomandazioni e obblighi per la ditta appaltatrice.