ESTRATTI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
ESTRATTI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
BUSINESS TRAVEL ACCOUNT AMERICAN EXPRESS
Assicurazioni ed assistenza automatiche
Le Polizze Collettive sono state stipulate da American Express Italia S.r.l. in qualità di Contraente, con le Compagnie di Assicurazione:
- Chubb European Group SE, con le seguenti polizze
• Infortuni Viaggio d’Affari - Polizza n° 010306201S
- Lloyd’s di Londra, con la seguente polizza
• Bagagli e Articoli Personali - Polizza n° N9B5093 entrambe d’ora in poi denominate “Società”.
American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società American Express Company, sede legale Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000, Xxxx (Xxxxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet:xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
American Express ha sottoscritto per i clienti Corporate le seguenti assicurazioni. Per usufruirne basterà pagare i biglietti di trasporto di linea con il prodotto Corporate.
RAGIONE SOCIALE
Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale €896,176,662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Xxxxx Xxxxx n.
29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad
operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043. L’attività in Italia
è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx - xxx.xxxxx.xxx/xx
Assicurazioni automatiche
Infortuni Viaggi d’Affari (1)
Una Polizza che le offre una copertura assicurativa che le garantisce un indennizzo fino a €350.000, in caso di infortunio o di decesso avvenuto su mezzi di trasporto pubblico di linea ed una copertura di €350.000 per l’intera durata del viaggio “da porta a porta”, fino ad un massimo di 30 giorni.
Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali (2)
Una polizza automatica e gratuita che le offre una copertura durante i viaggi di affari.
La copertura assicurativa è valida per tutta la durata del viaggio di affari all’estero in caso di furto, perdita o danneggiamento dei bagagli fino ad un importo massimo di €5.000 (con un limite massimo di €750 per ogni singolo articolo o paio di articoli) ed una franchigia di €150. Assicurazioni ed assistenza automatiche.
N.B.: Gli estratti delle polizze assicurative sono nelle pagine successive.
(1) Stipulata con Chubb European Group SE TEL. 00-00000 0.
Per tutte le condizioni di polizza si fa riferimento al contratto stipulato tra American Express Italia S.r.l. e Chubb European Group SE. Ai fini legali vale esclusivamente il testo integrale in possesso di Chubb European Group SE.
(2) Stipulata con Assicuratori del Lloyd’s di Londra (Xxxxxxxx & Company Italia Srl TEL. 00-00000000)
* Le note contenute nel seguente opuscolo hanno lo scopo di dare un’informazione di massima e sono aggiornate al 01/05/17. Per ottenere notizie più complete e dettagliate sul Servizio Carta Corporate American Express, telefoni al numero 06-72280980, mentre per ottenere maggiori informazioni sulle modalità, termini e condizioni di accesso ai benefici ed alle coperture assicurative, telefoni alla Chubb European Group SE al numero x00 00 00000 000, o alla AXA Travel Insurance al numero 06-42115569, o a (Lloyd’s di Londra) Xxxxxxxx & Company Italia Srl al numero 02-48100423. Qualsiasi problema relativo ai servizi assicurativi descritti, dovrà essere risolto direttamente tra il Titolare e la Compagnia che li fornisce.
Assicurazione infortuni viaggio d’affari
Questo documento fornisce i dettagli relativi alla copertura assicurativa da infortuni d i viaggio, stipulata da American Express Italia S.r.l. Sede per l’Italia con rappresentanza stabile (di seguito denominata Contraente), con la Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata Società), a beneficio dei Titolari di Carta Corporate American Express, residenti in Italia ed i cui estratti conto vengono emessi in euro, a termine della relativa Polizza Principale n°010306201s.
Persone Assicurate
CON IL TERMINE “PERSONE ASSICURATE” S’INTENDE
1. Ogni Titolare di Carta Corporate le cui Carte vengano rilasciate da American Express Travel Related Services Company lncorporated e/o American Express Italia S.r.l. (American Express) e/o da Società controllate e/o affiliate e/o licenziatarie della suddetta American Express Travel Related Services Company Inc, residenti in Italia e che siano funzionari, soci, proprietari o dipendenti di Aziende, e i cui conti della Carta siano in regola con i pagamenti degli estratti conto della Carta. Sono in copertura anche gli impiegati di Aziende con conti Business Travel Account, x xxxxx S.O.F. (Firma depositata) per i quali i costi di trasporto sono addebitati a tali Conti;
2. I coniugi/conviventi e i figli a carico al di sotto dei 23 anni delle persone in copertura sono coperti:
a. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Xxxxxxx A nel caso in cui accompagnino la Persona Assicurata nel “Viaggio di Lavoro”, su richiesta dell’Azienda e purché i loro costi di trasporto siano addebitati sul conto della Carta Corporate dell’Azienda come avanti definita;
b. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio B se i loro costi di Trasporto per un “Viaggio Personale” sono addebitati sui conto della Carta Aziendale dell’Azienda come avanti definita.
3. I funzionari, partner, proprietari, impiegati, consulenti o candidati all’impiego (un “Viaggiatore Autorizzato”) che siano stati autorizzati dall’Azienda, sempre che essa:
a. abbia un conto Carta Corporate, un conto Business Travel Account, oppure un Conto S.O.F. (Firma Depositata) emesso da American Express
b. il pagamento sia effettuato su uno dei suddetti conti
c. gli estratti conto della Carta siano inviati in Italia.
DEFINIZIONI E AMBITO DELLA COPERTURA
Per “Infortunio” s’intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; è compresa l’esposizione ad agenti esterni, conseguente ad un incidente, su un mezzo di trasporto pubblico di linea sul quale l’Assicurato viaggiava al momento del sinistro.
Per “Lesione fisica” si intende la lesione che:
a. sia causata da un infortunio
b. si verifichi unicamente e indipendentemente da ogni altra causa, salvo una malattia direttamente risultante da o conseguente a, trattamenti medici o chirurgici resi necessari da tale lesione
c. causi la morte o la mutilazione entro 365 giorni dalla data dell’infortunio.
Per “Viaggio di Lavoro” si intende l’incarico ricevuto da o sotto la direzione di un’Azienda (così come definita successivamente), nell’ambito delle attività svolte dalla stessa.Nella definizione di “viaggio di lavoro” non si includono i viaggi quotidiani dal lavoro a casa e viceversa, quelli effetuati durante i periodi di aspettativa, i viaggi personali, le vacanze o i viaggi derivanti da lavoro casuale effettuato per l’Azienda in tali periodi.
Per “Mezzo di trasporto pubblico di linea” ogni volta qui di seguito usato, viene inteso un mezzo di trasporto aereo, terrestre o marittimo (eccetto i veicoli a noleggio), autorizzato al trasporto di passeggeri paganti e disponibile al pubblico.
Per “Locali aeroportuali” si intende ogni pertinenza di un aeroporto adibita all’uso dei passeggeri. La copertura è operante solo quando l’Assicurato si trova in tali pertinenze immediatamente prima di salire o scendere, da un volo di linea per un viaggio di lavoro o per un viaggio personale.
Per “Trasporto aeroportuale” si intende il tragitto effettuato dall’Assicurato mentre:
a. si trova a bordo del mezzo di trasporto pubblico di linea, oppure
b. si sta imbarcando o sta scendendo dal mezzo di trasporto pubblico di linea La copertura è operante unicamente:
a. durante lo specifico tragitto per l’aeroporto per l’imbarco su un volo di linea per un viaggio di lavoro o di piacere oppure
b. durante lo specifico tragitto dall’aeroporto dopo essere sbarcato da un volo di linea per un viaggio personale o un viaggio di lavoro.
Per “Carta Corporate”, “Titolare di Carta Corporate”, “Conto Carta Corporate” si intendono,ogni volta qui di seguito usate, la Carta Corporate American Express, Business Travel Account e S.O.F. (Firma Depositata), a condizione che tali conti siano inviati in Italia.
Per “Convivente” si intende una persona dello stesso sesso o di sesso diverso che corrisponda ai seguenti requisiti:
x. abbia condiviso una residenza con la Persona Assicurata negli ultimi 12 mesi e abbia intenzione di continuare a farlo;
b. non sia sposato/a con nessuna altra persona e non sia impegnata/o con un altro convivente;
c. abbia almeno 18 anni;
d. non sia legata/o alla Persona Assicurata da vincoli di parentela tali da rendere impossibile, per legge, il matrimonio e
e. sia finanziariamente interdipendente con la Persona Assicurata e possano essere fornite le documentazioni che attestino il reciproco supporto finanziario, quali le copie di proprietà di abitazione in congiunzione o di affitto, conti correnti bancari in comune, carte di credito o investimenti.
Per “Residenza permanente” si intende il luogo di residenza della Persona Assicurata, dove egli risiede permanentemente.
Per “Azienda”, nell’accezione utilizzata nel presente documento, s’intende la Società, l’Associazione, l’impresa individuale o una Società madre, consociata o affiliata della stessa, datore di lavoro del Titolare di Carta Corporate e che partecipi al programma Carta Corporate di American Express.
Per “Costi di trasporto” si intendono le spese di viaggio in qualità di passeggero pagante su qualsiasi mezzo di trasporto di linea, eccetto taxi o veicoli a noleggio, a condizione che tali costi siano addebitati sul conto Carta Corporate della Persona Assicurata o dell’Azienda.
Per “Terrorismo” si intende qualsiasi attività svolta contro persone fisiche, entità giuridiche o beni di qualsiasi natura mediante:
a. l’uso e/o la minaccia di forza e/o violenza;
b. la commissione e/o la minaccia di un atto dannoso; e/o
c. la commissione e/o la minaccia di un atto che danneggia e/o distrugge sistemi elettronici, di comunicazione, d’informazione o meccanici in genere;
Al fine di:
a. intimidire o forzare Istituzioni e/o popolazioni civili; e/o
b. colpire un settore economico; e/o
c. intimidire o forzare Governi, aggregazioni politiche, ideologiche, religiose, sociali, economiche; e/o
d. esprimere un pensiero e/o un’ideologia.
GARANZIE E INDENNIZZI
Un infortunio è coperto dalla polizza a condizione che una lesione fisica sia subita dalla Persona Assicurata:
a. nel periodo durante il quale la Persona Assicurata è garantita dalla polizza;
b. alle condizioni e secondo le modalità indicate di seguito, nella descrizione dei rischi al paragrafo “Diritto agli indennizzi”.
Indennizzo in caso di morte o mutilazione a seguito di infortunio
La Società pagherà un indennizzo, determinato in base alla Tabella degli Indennizzi appresso riportata, nel caso in cui una Persona Assicurata subisca, in seguito ad una lesione fisica, una perdita fra quelle riportate in detta Tabella, restando inteso che:
a. detta perdita si verifichi entro 365 giorni dalla data dell’infortunio che l’ha causata;
b. qualora, conseguentemente all’infortunio, la Persona Assicurata subisca più di una perdita fra quelle riportate in detta tabella, la Società liquiderà soltanto l’importo corrispondente alla perdita maggiore;
c. per ciascuna perdita l’importo indennizzabile è quello previsto da uno solo dei due Livelli di Xxxxxxx, con esclusione di qualunque cumulo di indennizzo.
Tabella degli Indennizzi | Indennizzi Rischio A | Rischio B |
Perdita della vita | € 350,000 | € 100,000 |
Perdita dì entrambe le mani o entrambi i piedi | € 350,000 | € 100,000 |
Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi | € 350,000 | € 100,000 |
Perdita di una mano e di un piede | € 350,000 | € 100,000 |
Perdita di una mano o di un piede e della vista di un occhio | € 350,000 | € 100,000 |
Perdita della parola e dell’udito | € 350,000 | € 100,000 |
Perdita di una mano o di un piede | € 175,000 | € 50,000 |
Perdita della facoltà visiva di un occhio | € 175,000 | € 50,000 |
Perdita della parola o dell’udito | € 175,000 | € 50,000 |
Perdita del pollice e Indice della stessa mano | € 87,500 | € 25,000 |
Il termine “perdita”, relativamente a mani e piedi, indica la perdita anatomica degli stessi, all’altezza o al di sopra del polso o della caviglia. Relativamente agli occhi, la totale perdita irrecuperabile della facoltà visiva. Per quanto riguarda il pollice e l’indice, il termine “perdita” indica la perdita anatomica degli stessi, all’altezza o al di sopra delle
articolazioni più vicine al palmo. Relativamente alla perdita della parola, la totale e irrecuperabile perdita della stessa, e riguardo all’udito, la totale e irrecuperabile perdita di quest’ultimo da entrambe le orecchie.
MASSIMO INDENNIZZO PER OGNI PERSONA ASSICURATA
In nessun caso la titolarità di più conti della Carta Corporate, Business Travel Account o S.O.F. (Firma Depositata) obbligherà la Società a risarcire più di una volta la perdita subita da un Assicurato in seguito al medesimo infortunio. L’obbligo della Società, conformemente alla rispettiva polizza, sarà determinato in base al maggiore importo indennizzabile, secondo quanto indicato nella Tabella degli Indennizzi.
ESPOSIZIONE E MORTE PRESUNTA
Se, a seguito di un infortunio coperto dalla polizza, l’Assicurato dovesse restare inevitabilmente esposto ad agenti naturali esterni e, come conseguenza di detta esposizione, dovesse subire una perdita per la quale, secondo i termini stabiliti, sarebbe altrimenti pagabile un indennizzo, tale perdita sarà risarcita secondo i termini di polizza.
Qualora il corpo di un Assicurato per effetto di un atterraggio forzato, arenamento, affondamento o il naufragio del mezzo di trasporto sul quale detta persona viaggiava al momento del sinistro, non venga ritrovato entro un anno dalla scomparsa, si supporrà, nel rispetto di tutti gli altri termini e clausole della relativa polizza, che detto Xxxxxxxxxx abbia perso la vita.
DIRITTO AGLI INDENNIZZI
Si ha diritto all’indennizzo, per una qualsiasi perdita, per un solo livello di rischio.
Descrizione del Rischio A: Viaggio di Lavoro
Se l’assicurato effettua un viaggio di lavoro, ovunque nel mondo, così come definito nella presente polizza, ha diritto alle prestazioni assicurate, nel caso subisca una Lesione Corporale:
a. durante il viaggio di andata
b. durante i 30 giorni successivi
c. durante il viaggio di ritorno
Nel caso in cui l’evento accada durante il viaggio di andata o durante il viaggio di ritorno, le prestazioni garantite dalla polizza ai titolari di Carta Corporate, sono quelle corrispondenti al Rischio A delle rispettive sezioni della tabella su riportata.
Nel caso in cui l’evento accada durante il periodo di 30 giorni successivi alla partenza, le prestazioni garantite dalla polizza ai titolari di Carta Corporate, sono quelle corrispondenti al Rischio A, della tabella su riportata. L’indennizzo previsto è pagabile a condizione che sia stata data istruzione di addebito sulla Carta Corporate dell’intero ammontare dei costi di trasporto prima che l’evento dannoso sia occorso.
La copertura ha inizio nel momento in cui l’Assicurato lascia il suo luogo di residenza o di lavoro abituale, allo scopo di intraprendere il Viaggio di Lavoro, oppure quando i Costi di Trasporto sono stati addebitati sul conto della Carta Corporate, a seconda di quale dei due casi si verifichi per ultimo.
La copertura è valida fino a che l’Assicurato ritorna al suo luogo di residenza o di lavoro abituale. Per i Viaggi di Lavoro che superano i 30 giorni consecutivi la copertura si interrompe nel luogo in cui si trova l’Assicurato alla mezzanotte del trentunesimo giorno del Viaggio, e riprende in occasione del viaggio di ritorno.
Per “Viaggio di Ritorno” si intende il ritorno dell’Assicurato al suo luogo di residenza o di lavoro abituale. Il viaggio di ritorno è coperto a condizione che il relativo biglietto sia pagato con Carta Corporate. L’indennizzo previsto durante il viaggio di andata o di ritorno può essere pagato solo se la Persona Assicurata subisce la lesione fisica, come conseguenza di un infortunio, occorso mentre si trova:
a. su un mezzo di trasporto pubblico di linea
b. durante il trasporto aeroportuale
c. nei locali aeroportuali
Descrizione del Rischio B: Viaggio Personale
Le garanzie e le indennità prestate per il Rischio B non sono coperte da quelle previste per il Rischio A.
I “Viaggiatori Autorizzati” non rientrano tra le Persone Assicurate ai sensi di quanto previsto per il Rischio B. Se l’assicurato effettua un viaggio personale, ovunque nel mondo, così come definito nella presente polizza, ha diritto alle prestazioni assicurate, nel caso subisca una Lesione Corporale:
a. durante il viaggio di andata
b. durante il viaggio di ritorno
Le prestazioni garantite dalla polizza sono, per i Titolari di Carta Corporate quelle corrispondenti al Rischio B della tabella su riportata.
Un viaggio è considerato “Viaggio Personale” quando:
a. è effettuato dalla Persona Assicurata tra il punto di partenza e la destinazione finale come indicato nel biglietto di viaggio o come risultante dai documenti di viaggio emessi dal Vettore del mezzo di trasporto
b. sia stata data istruzione di addebito sulla Carta Corporate dell’intero ammontare dei costi di trasporto prima che occorra l’evento dannoso
c. non sia riconducibile ad un Viaggio di Lavoro
L’indennizzo previsto durante il viaggio di andata o di ritorno può essere pagato solo se la Persona Assicurata subisce la lesione fisica, come conseguenza di un infortunio, occorso mentre si trova:
d. su un mezzo di trasporto pubblico di linea
e. durante il trasporto aeroportuale
f. nei locali aeroportuali
ESCLUSIONI
La Polizza non copre nessun sinistro che sia stato causato da, o a cui abbia contribuito, quanto segue:
a. intossicazione da alcool, come definita nella giurisdizione dove è avvenuto l’incidente, e/o atti compiuti sotto l’influenza di alcool al di sopra del tasso di alcoolemia legale permesso;
b. autolesionismo o suicidio, tentato o consumato, mentre sano di mente o insano;
c. una malattia, un’affezione, una malattia contagiosa o un’infermità fisica o mentale, o un qualsiasi trattamento medico o chirurgico conseguente, a meno che il trattamento non sia necessario come diretta conseguenza di una lesione fisica coperta in copertura; questo non esclude le infezioni batteriche direttamente conseguenti a ingestione di sostanze contaminate o le infezioni piogene conseguenti alla lesione;
d. viaggi in luoghi di lavoro rischiosi quali, a titolo meramente esemplificativo: ambienti sottomarini, miniere, cantieri, piattaforme petrolifere ecc.;
e. guerra, invasione, rivolta o partecipazione attiva in risse o attività criminali; f. servizio nell’esercito, nella marina o nell’aeronautica di qualsiasi Paese;
g. partecipazione in qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio;
x. viaggi in qualità di pilota, guidatore, operatore o membro dell’equipaggio di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico di linea;
i. i voli effettuati a bordo di aeromobili di proprietà o noleggiati dall’Azienda della Persona Assicurata;
j. i voli effettuati a bordo di qualsiasi aeromobile che non sia di Linea aerea regolare, noleggiato da un’organizzazione privata;
k. i voli effettuati a bordo di aeromobili militari (tranne quelli gestiti dal Comando Militare Aereo) o qualsiasi aeromobile che richieda permessi o dispense speciali;
azioni illegali compiute o tentate dalla o per conto della Persona Assicurata, o dei suoi beneficiari o eredi;
m. l’emissione, dispersione, infiltrazione, migrazione, fuga, perdita di o esposizione a qualsiasi materiale, gas, sostanza o contaminazione di tipo biologico, chimico, nucleare o radioattivo, sia reale che presunta
o sospetta;
n. assunzione di qualunque farmaco,medicina, stupefacente o allucinogeno a meno che sia prescritto da un medico;
o. assunzione di alcool in combinazione con qualunque tipo di farmaco, medicina o sedativo;
p. inalazione volontaria di gas o assunzione, somministrazione o inalazione di veleno
q. Atti di terrorismo eccetto che nel caso in cui l’evento occorra:
• Su un mezzo di trasporto pubblico di linea
• Durante il trasporto aeroportuale
• Nei locali aeroportuali
Norme Generali
DENUNCIA DI XXXXXXXX
La denuncia di sinistro deve essere presentata per iscritto a: Chubb European Group SE Servizio Sinistri
American Express - Via Xxxxx Xxxxx, 29 -20124 Milano - Tel. x00 00 00000 000 Fax x00 00 00000 000 - entro 20 giorni dalla data del sinistro o appena ragionevolmente possibile. Gli indennizzi saranno corrisposti previa ricezione da parte della Società dei documenti probatori del sinistro.
BENEFICIARI
L’indennità prevista per il caso di morte dell’Assicurato sarà corrisposta ai beneficiari designati. In difetto di designazione la Società verserà l’indennizzo agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato. L’Assicurato potrà
in ogni momento, durante la vigenza del presente contratto, modificare l’indicazione del(dei) beneficiano(i) con comunicazione scritta alla Società.
EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA
Le garanzie e i massimali indicati nel presente documento sono validi per i sinistri accaduti dal 1° Aprile 2014. La copertura assicurativa prevista per ogni Titolare di Carta Corporate decadrà automaticamente allorché il Titolare cessi dì essere tale, oppure alla data di scadenza della presente Polizza, a seconda di quale dei due casi si verifichi prima.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
American Express Italia S.r.l. e la Società si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza della polizza, attualmente offerte gratuitamente ai Titolari di Carta ed a comunicare tali modifiche e/o scadenza di Polizza con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l’inserimento di messaggi negli estratti conto Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.
SCADENZA DELLE AZIONI LEGALI
Non è possibile intraprendere alcuna azione in giudizio per ottenere un risarcimento, a termini della polizza, alla scadenza dei tre anni dal momento in cui è stata effettuata la richiesta della prova scritta del sinistro subito.
FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
CONTROVERSIE
In caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze dell’infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall’Assicurato, o dagli aventi diritto, e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica il nome del medico che essa a sua volta designa.
Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico.
Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio Medico, invitando l’Assicurato a presentarsi.
Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico.
La decisione del Collegio Medico è vincolante per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana. Eventuali reclami in merito al contratto potranno essere rivolti all’IVASS - Divisione R.C.A., Xxxxxxx e Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Estratto della polizza assicurativa sui Bagagli e Articoli Personali
Questo documento è stato redatto al solo scopo di fornire un estratto della polizza assicurativa; esso non costituisce pertanto un contratto di assicurazione.
ESTRATTO DI POLIZZA
Questo documento fornisce i dettagli relativi alla copertura assicurativa concordata da American Express Italia S.r.l. con Assicuratori del Lloyd’s di Londra (di seguito denominati gli Assicuratori), a beneficio dei Titolari della Carta Corporate American Express.
Assicurazione sui bagagli e articoli personali
L’Assicurazione è Supplementare e non sostituisce pertanto un’eventuale altra assicurazione che già assicuri anche contro perdita o danno a Bagagli e Articoli Personali
DEFINIZIONI
“Il Viaggio Assicurato (o in copertura)” significa il viaggio: la legge italiana.
i) che inizia durante il periodo di validità dell’Assicurazione, ovunque nel mondo, ma che ha per destinazione un luogo fuori del normale paese di residenza dell’Assicurato.
ii) Per il quale le relative Spese di Trasporto sono state pagate con Carta Corporate (Carta societaria) a nome dell’Assicurato, o Conto Business Travel (BTA) oppure Conto SOF (Signature On File).
iii) “Spese di trasporto” significa le spese di viaggio nella veste di passeggero pagante in qualsiasi Mezzo di Trasporto di Linea; a condizione che tali spese vengano addebitate sul conto della Carta Corporate a nome dell’Assicurato, o sul conto Business Travel (BTA) oppure Conto S.O.F. (Signature On File).
“Mezzo di Trasporto di Linea” significa un mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo gestito da compagnie o ENTI (diversi da veicoli noleggiati o taxi) autorizzati al trasporto di passeggeri paganti.
“Azienda” è la società, la società di persone, l’associazione, l’azienda individuale ovvero loro società madri, sussidiarie o affiliate alle cui dipendenze sia l’Assicurato e che abbiano sottoscritto l’accordo per Carta Corporate, o Conto Business Travel (BTA) o SOF (Signature on File) con American Express.
“Paio o Serie” significa un certo numero di Unità di Bagaglio o Articoli Personali tra loro associati in base a similarità, complementarietà o perché da essere usati congiuntamente.
“Bagaglio o Articoli Personali” significa quegli articoli solitamente portati o indossati dai viaggiatori, trasportati ovvero acquistati durante un “viaggio in copertura” dall’Assicurato per il proprio uso individuale, subordinatamente alle franchigie e limitazioni di cui al presente estratto.
ASSICURATO
Ciascun Titolare della Carta Corporate la cui Carta è emessa dalla American Express Italia S.r.l. sue sussidiarie, affiliate e licenziatarie (cumulativamente American Express) ai termini della Polizza-Base n° N9B5093. Condizione necessaria è che gli estratti conto della Carta siano inviati in Italia e che sia un proprietario, socio, dipendente di un’Azienda i cui conti Carta siano in regola con i pagamenti degli estratti conto, mentre sia in viaggio per conto di tale Azienda.
ORE OPERATIVE
La copertura vale durante le 24 ore dal momento di partenza dal normale luogo di residenza o luogo di lavoro, qualsiasi delle due avvenga per ultima, sino al momento del rientro al normale luogo di residenza o luogo di lavoro, quale dei due intervenga per primo.
OGGETTO DELLA COPERTURA
Se, nel corso del Viaggio in Copertura, il Bagaglio o gli Articoli Personali dell’Assicurato sono sottratti, perduti
o danneggiati, gli Assicuratori erogheranno il costo di rimpiazzo degli articoli come nuovi, al netto della detrazione per usura, all’Assicurato, sino ad un importo massimo assicurato di €5.000 per ogni Viaggio in Copertura, subordinatamente ad un ulteriore limite massimo di €750 (vedi esclusioni),per ogni singolo articolo ovvero Paio
o Serie di articoli. Gioielli, orologi e attrezzature da sci e apparecchiature fotografiche di proprietà dell’Assicurato sono coperti collettivamente ma fino ad un importo massimo Assicurato di €750 per ogni Viaggio in Copertura. Qualora l’articolo possa essere riparato con una spesa modica, gli Assicuratori pagheranno solamente il costo della riparazione.
CONDIZIONI E LIMITAZIONI APPLICATE
1. L’Assicurato deve adottare tutte le normali precauzioni di normale diligenza per garantire la sicurezza dei propri
Bagagli e Articoli Personali.
2. L’Assicurato deve adottare tutte le normali precauzioni e fare quanto ragionevolmente possa per evitare o minimizzare il danno, la perdita o il furto dei Bagagli o Articoli Personali.
3. Gli Assicuratori potranno corrispondere in qualsiasi momento all’Assicurato l’indennizzo ai termini della Polizza e in tal caso gli Assicuratori non avranno alcuna ulteriore responsabilità o onere qualsivoglia in relazione o in conseguenza di tale azione.
4. L’Assicurato dovrà adottare tutte le misure del caso al fine di recuperare qualunque articolo perduto o sottratto e di identificare e assicurare la procedibilità giuridica sia nei confronti di qualsiasi individuo(i) responsabile(i) del danno o perdita. Gli Assicuratori potranno intraprendere in qualsiasi momento, a loro spese e indipendentemente da qualsiasi causa esistente o questione con l’Assicurato, le azioni che riterranno più opportune per il recupero dei beni perduti ovvero dichiarati perduti.
5. Agli Assicuratori dovrà essere fatta pervenire denuncia scritta relativamente a qualunque evento che dia origine ad una richiesta di indennizzo entro e non oltre 30 giorni dal rientro dell’Assicurato nel proprio normale paese
di residenza. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori una dichiarazione scritta che confermi e sostanzi il reclamo, unitamente a tutti i documenti, certificati, informazioni, prove e ricevute richieste dagli Assicuratori a spese dell’Assicurato.
6. In caso di reclamo fraudolento oppure in caso di ricorso ad altri mezzi o artifici illeciti finalizzati ad ottenere benefici ai termini della polizza, decadrà ogni beneficio in relazione all’Assicurato(i) in questione.
7. L’accredito di un qualsiasi importo concordato potrà anche essere effettuato mediante accredito su un conto di Carta in sofferenza di cui l’Assicurato risulti essere il Titolare.
8. L’Assicurazione coprirà l’Assicurato solo nella misura in cui la perdita o il danno non sia coperto da altra assicurazione in essere.
9. In sede di reclamo ai termini di polizza l’Assicurato dovrà esibire:
(i) preferibilmente la ricevuta di acquisto dei beni originali
(ii) nel caso di perdita o furto, la denuncia agli organi di Polizia o la dichiarazione del Vettore (a seconda del caso).
10. Qualora gli Assicuratori debbano eseguire un qualsiasi pagamento ai sensi di polizza, essi si surrogheranno, relativamente a tale pagamento, in tutti i diritti azioni e ragioni dell’Assicurato per l’oggetto e avranno altresì diritto, a loro spese di promuovere azioni legali a nome dell’Assicurato. L’Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l’assistenza in suo potere nella misura in cui gli Assicuratori richiederanno per garantire loro i propri diritti, azioni e ragioni.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente Assicurazione:
1. I primi €150 per ciascun reclamo e per ciascun evento, in relazione a ciascun Assicurato.
2. Eventuale Bagaglio Personale o beni non di proprietà dell’Assicurato, presi in prestito o noleggiati dall’Assicurato o a questi affidati.
3. Furto da veicoli incustoditi.
4. Qualsiasi perdita o furto non denunciata agli organi di Polizia Locale nei pressi del luogo in cui avvenga la perdita ed entro 24 ore dalla scoperta di tale perdita.
5. Qualsiasi perdita o danno a Bagaglio Personale avvenuta durante il trasporto, che non siano stati notificati immediatamente al Vettore.
6. Reclami per i quali i documenti previsti al precedente punto “Condizioni e Limitazioni Applicate” non siano forniti agli Assicuratori.
7. Reclami per oltre €750 in relazione a:
• qualsiasi singolo articolo o bene
• qualsiasi Paio o Serie di articoli o beni
• in totale relativamente a gioielleria, orologi, apparecchiature fotografiche e attrezzature da sci di proprietà dell’Assicurato.
8. Perdita di qualsiasi Bagaglio o Articolo Personale mentre ci si trovi in un luogo pubblico e non sotto il controllo dell’Assicurato.
9. Perdita o danno a Bagaglio o Articolo Personale derivante da guasto elettrico o meccanico, usura, tarme e animali nocivi, ammaccature o rigature ovvero da qualsiasi procedimento di colorazione o pulitura.
10. Perdita o danno a Bagaglio o Articolo Personale derivante da sequestro o detenzione da parte di autorità doganali ovvero altri funzionari e autorità.
11. Perdita o danno a Bagaglio o Articolo Personale in relazione a beni o apparecchiature noleggiati, lenti a contatto o corneali, dentiere, buoni del tesoro, titoli, denaro, traveller’s cheques, francobolli o documenti di qualsiasi tipo, strumenti musicali, macchine per scrivere, vetro, porcellana, oggetti di antiquariato, dipinti, attrezzature sportive durante il loro uso, cicli a pedali, apparecchi acustici, campioni o merci, computers e apparecchiature di computer, agende elettroniche, telefoni cellulari, televisori, riproduttori di CD, veicoli e accessori, barche e/o apparecchiature accessorie.
12. Danni ad articoli fragili o delicati salvo che risultino da incendio oppure da un incidente ad un’imbarcazione marina, aereo in navigazione o veicolo in movimento.
13. Qualsiasi danno o perdita derivante da atto intenzionale o negligente da parte dell’Assicurato.
14. Perdita o danno provocato da guerra, invasione, atto di autorità straniera, ostilità (con o senza guerra dichiarata), guerra civile, sommosse (col significato di disturbo violento della pace da parte di un gruppo di persone a livello nazionale o locale, che minaccia seriamente la pace sociale e l’ordine pubblico dell’area), oppure atti di ribellione, terrorismo, rivoluzione, insurrezione, azione militare o la partecipazione in tumulto civile o sommossa di qualsiasi tipo.
15. Perdita o distruzione di, ovvero danno a qualsiasi Bagaglio o Articolo Personale, ovvero qualsiasi spesa di qualsiasi tipo risultante o derivante direttamente o indirettamente da:
(a) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi combustibile nucleare ovvero da qualsiasi altro materiale di scarto nucleare oppure dalla combustione di combustibile nucleare.
(b) sostanze radioattive, tossiche, conflagranti ovvero altre sostanze pericolose e loro processi collegati.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’Assicurato dovrà fornire comunicazione scritta non appena possibile di qualsiasi evento possa dare origine ad una denuncia di sinistro e in ogni caso entro 30 giorni dal compimento del Viaggio in Copertura ai sensi del punto 5 delle Condizioni e Limitazioni Applicate.
ESONERO DI RESPONSABILITA’
In nessun caso American Express potrà essere ritenuta responsabile relativamente alla esecuzione della presente Assicurazione. Ogni e qualsiasi reclamo e relative pretese e/o ragioni dovranno essere risolte direttamente tra l’Assicurato e gli Assicuratori.
Servizio Reclami: Tutte le denuncie di sinistro e la corrispondenza relativi all’assicurazione vanno indirizzate a:
Xxxxxxxx & Company Xxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000,Xxxxxx Tel. - 00 00000000
e-mail x.xxxxxx@xxxxxx.xx Fax. - 00 00000000
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Corporate GR 03/2019