GARANZIE E INDENNIZZI Clausole campione

GARANZIE E INDENNIZZI. Un infortunio è coperto dalla polizza a condizione che una lesione fisica sia subita dalla Persona Assicurata:
GARANZIE E INDENNIZZI a. Salvo quanto stabilito nella presente clausola, Criteo non fornisce alcuna garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a qualsiasi questione, in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi garanzia o condizione di non violazione, qualità, commerciabilità o idoneità per qualsiasi finalità particolare e tutte le garanzie derivanti da qualsiasi trattativa, esecuzione o uso commerciale della Tecnologia Criteo, della Network Criteo o di qualsiasi Servizio fornito ai sensi dell’Accordo. Criteo non garantisce che il Servizio Criteo funzionerà ininterrottamente o senza errori. Inoltre, il Servizio Criteo può essere, di volta in volta, inaccessibile, non disponibile o inutilizzabile. Criteo non rilascia dichiarazioni o garanzie per quanto concerne il risultato che il Partner otterrà tramite i Servizi Criteo, ivi compreso il livello di Annunci serviti, i clic su un Annuncio, le tariffe di Criteo o la tempistica di diffusione di tali impression e/o clic ai sensi dei presenti Termini. Il Partner accetta che lo stesso, e non Criteo, sarà responsabile per qualsiasi pretesa, obbligazione, richiesta o altra perdita presumibilmente subita da un terzo a cui il Partner fornisce servizi integranti le offerte di Criteo (se applicabili e autorizzate da Criteo).
GARANZIE E INDENNIZZI. 9.1. Con riferimento ai diritti necessari a rila- sciare al concessionario la licenza stipulata alla clausola 3.1, il concedente garantisce al con- cessionario di detenere o avere la titolarità di tali diritti, o di essere in possesso di autorizza- zioni sufficienti in relazione a essi, e garantisce inoltre che gli usi consentiti del materiale licenziato oggetto della suddetta licenza non sono in alcun modo lesivi del diritto d’autore e di altri diritti di proprietà o di proprietà intel- lettuale di alcuna persona fisica o entità lega- le. Il concedente indennizzerà e risarcirà il con- cessionario per qualunque perdita, danno, costo, onere o spesa (ragionevoli spese legali e di prestazione professionale incluse) derivante da eventuali procedimenti giudiziari aperti a carico del concessionario per avvenuta o sup- posta violazione di tali diritti. Tale indennizzo perdurerà, qualunque siano le circostanze, oltre la scadenza del presente accordo. L’indennizzo non sarà applicabile qualora il concessionario abbia emendato o usato (o abbia consentito ad altri di emendare o usare) il materiale licenziato secondo modalità non autorizzate dal presente accordo.
GARANZIE E INDENNIZZI. 8.1. Senza limitazione a diritti o garanzie previsti dalle disposizioni di legge, il Fornitore garantisce che:
GARANZIE E INDENNIZZI. Si conviene che:
GARANZIE E INDENNIZZI. 5.1. Sophos garantisce al Licenziatario esclusivamente che:
GARANZIE E INDENNIZZI nella misura massima consentita dalla legge vigente, Criteo non fornisce alcuna garanzia o condizione, espressa o implicita, in relazione a eventuali questione, né riconosce espressamente tutte le garanzie esplicite, implicite e legali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di esattezza e risultati di utilizzo, commerciabilità, non violazione, idoneità a uno scopo particolare e le garanzie derivanti da qualsiasi trattativa, utilizzo o commercio. Il Cliente garantisce e dichiara a Criteo che: (i) ha il diritto, il potere, e l’autorità di stipulare i presenti Termini e adempiere ai propri obblighi stabiliti nei presenti; (ii) ha il diritto di fornire il Contenuto del Cliente a Criteo per la pubblicazione, senza violare alcun diritto di terzi, inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale; (iii) il Contenuto del Cliente sarà sempre conforme a tutte le leggi, statuti, atti normativi, contratti, regolamenti, e codici di comportamento sulle pubblicità e sul marketing in qualsiasi giurisdizione in cui vengono visualizzati gli Annunci sui Prodotti; (iv) il Contenuto del Cliente non conterrà alcun materiale osceno, diffamatorio o contrario a leggi o regolamenti in vigore, e non fornirà accesso tramite collegamenti ipertestuali a proprietà contenente materiale osceno, diffamatorio o contrario a leggi o regolamenti in vigore; (v) non fornirà alcun dato, a meno che non abbia il diritto di farlo in conformità con tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati; (vi) immediatamente dopo la risoluzione dei Termini, egli dovrà rimuovere tutto il codice software e i Tag o tecnologie simili forniti da Criteo per l’inclusione nelle Proprietà del Cliente; (vii) qualsiasi informazione fornita ai sensi dei Termini sarà vera, accurata, completa, e corrente; e (viii) rispetterà tutte le leggi e i regolamenti pertinenti, comprese le linee guida o le politiche rese disponibili da Criteo. Il Cliente accetta di difendere e indennizzare Criteo, e i suoi funzionari, direttori, membri, dipendenti, e agenti attuali e precedenti, contro tutte le rivendicazioni, querele, azioni, danni, responsabilità, perdite, spese, e costi (incluse le parcelle dei legali, gli onorari di esperti, e costi ragionevoli) derivanti da o causati da qualsiasi azione nei confronti di Criteo basata su: (a) violazione o presunta violazione di dichiarazioni o garanzie fatta dal Cliente nei presenti Termini; o (b) atti od o...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: