Assegnazione dell’alloggio Clausole campione

Assegnazione dell’alloggio. 1. Il Comune, seguendo l’ordine della graduatoria e in base agli alloggi comunicati dal gestore come disponibili per l’assegnazione, dispone l’assegnazione, in base alla metodologia della matrice sociale e fatta salva diversa determinazione del Dirigente, individuando l’abbinamento migliore rispetto al nucleo familiare ed alle condizioni oggettive e soggettive che hanno dato origine al punteggio. 2. Il nucleo familiare sarà convocato per l’accettazione dell’assegnazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o con altra forma di comunicazione idonea, es. PEC) precisando giorno, ora e ufficio comunale dove l’interessato, o persona da questi delegata, deve presentarsi. Nella delega occorre sia specificata l’approvazione da parte del delegante dell’operato del delegato. 3. In caso di mancata presentazione dell’interessato nel giorno prefissato, senza giustificato e grave motivo, l'assegnatario viene diffidato ad accettare l’assegnazione entro un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale si procede a pronunciare la decadenza dall’assegnazione; il nucleo decaduto non può presentare una nuova domanda di assegnazione per due anni dalla decadenza. 4. Salva diversa determinazione, gli alloggi sono abbinati ed assegnati utilizzando il metodo della matrice sociale di cui all’art. 11 del presente Regolamento. 5. All’interessato, o al delegato, viene fornita la planimetria dell’alloggio e ogni altra utile informazione in relazione all’ubicazione e allo stato manutentivo dell’alloggio assegnato. In caso di particolare e documentata necessità, è possibile far visionare preventivamente l’alloggio.
Assegnazione dell’alloggio. 1. L'assegnazione è disposta, previo accertamento a carico del concorrente del possesso dei requisiti previsti e dopo aver verificato la permanenza nel richiedente della situazione di emergenza di cui all'art. 3. 2. Viene stipulato con l'assegnatario un contratto di subaffitto applicando le modalità di calcolo per l'affitto ERP. In via del tutto eccezionale, in situazione di particolare gravità comprovate, l'assegnatario può essere temporaneamente esonerato dall'onere del subaffitto. 3. La durata del contratto è di massimo 1 anno rinnovabile una sola volta per altri 6 mesi 4. L'assegnatario, se non già in graduatoria, dovrà inoltrare domanda per gli alloggi ERP (se in possesso di tutti i requisiti) e comunque dovrà attenersi al progetto concordato con il Servizio Sociale per reperimento di altro alloggio idoneo al suo nucleo famigliare.
Assegnazione dell’alloggio. L’alloggio verrà assegnato al primo richiedente inserito nella graduatoria di cui al precedente art. 6) fatta salva la diversa successiva specifica disciplina integrativa per gli alloggi “Case d’Austria”. La formale accettazione dell’alloggio dovrà essere comunicata, per iscritto, al Comune di Sequals entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. In caso contrario subentrerà il secondo richiedente e così di seguito fino ad esaurimento della graduatoria. L’Ufficio preposto all’assegnazione dell’alloggio è tenuto alla verifica dei requisiti dichiarati per l’assegnazione e delle condizioni determinative dei punteggi, quali indicati nella domanda. Tale verifica potrà essere effettuata anche “ a campione” ma in percentuale non inferiore al 30% degli assegnatari. Il relativo rapporto di locazione verrà regolato dalle norme vigenti in materia e per lo stesso si provvederà a stipulare apposito contratto con il locatario e con spese a carico di quest’ultimo.
Assegnazione dell’alloggio. 1. Sulla base di quanto stabilito nel precedente art. 12 ogni assegnazione sarà disposta conformemente alla disponibilità dell’alloggio ed agli standards abitativi. 2. L’assegnazione è disposta a titolo definitivo, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all’edilizia residenziale sociale e delle condizioni oggettive e soggettive determinanti il punteggio, dopo aver verificato la permanenza del richiedente nella situazione di emergenza di cui all’art. 12, con riferimento al titolo che ha determinato l’emergenza abitativa. 3. Nel caso in cui il nucleo familiare non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29 della L.R. 23/2003 ss.mm.ii, le assegnazioni sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall’art. 44, comma 1, lettera c) della L.R. 28 novembre 2003 n. 23 ss.mm.ii.. 4. Le assegnazioni di cui all’art. 34, comma 3, lettera f), della L.R n. 23/2003 e ss.mm.ii, sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. 5. Per le assegnazioni di cui all’art 34, comma 3 lett. c) della L.R n. 23/2003 e ss.mm.ii, si rimanda a quanto disposto all’art. 12 del presente Regolamento. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto ad ATER dal Comune, sono disciplinate nella convenzione all’uopo stipulata tra gli stessi.
Assegnazione dell’alloggio. 1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco del Comune territorialmente competente dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'articolo 2. Il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. 2. Gli enti gestori sono tenuti a Comunicare al Comune territorialmente competente gli alloggi disponibili entro otto giorni dalla data di disponibilità. 3. L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile: a) mq. 46 per una persona; b) mq. 60 per due persone; c) mq. 70 per tre persone; d) mq. 85 per quattro persone; e) mq. 95 per cinque persone; f) oltre mq. 110 per più di cinque persone. 4. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto dal comma 3 quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggi consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi. 5. Qualora all'atto dell'assegnazione non sia ancora concluso l'accertamento previsto dall'articolo 5, comma 5, resta salva la facoltà di procedere alle assegnazioni dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 6. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla Comunicazione di cui al comma 2, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore un corrispettivo pari al canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (12). (12) Comma così modificato dall'art. 6, L.R. 16 maggio 1997, n. 14.
Assegnazione dell’alloggio. 1. Ogni assegnazione è disposta conformemente alla disponibilità dell‘alloggio ed agli standards abitativi. 2. L‘assegnazione è disposta previo accertamento da parte della Commissione Assegnazione Alloggi di cui all’art. 5 del Regolamento.

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.