Durata dei contratti. 1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato.
2. I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
Durata dei contratti. 1. I contratti di somministrazione, salvo diversa disposizione, sono di norma a tempo indeterminato.
2. I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
3. I contratti di fornitura temporanea dell’acqua per cantieri edilizi ad uso occasionale e provvisorio terminano con la fine della validità del titolo edilizio o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione, che dovrà essere comunicata al Gestore ai fini della cessazione/innovazione contrattuale.
4. La facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1569 del Codice Civile è esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.
Durata dei contratti. Il periodo di vigenza dei contratti, stipulati per singolo lotto, è di anni 6 (SEI) a decorrere dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico introdotto con facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, a discrezionalità dell’ Azienda USL della Romagna. Tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, la proposta tecnica dovrà comprendere le condizioni di base su cui estendere la durata del contratto (riferimento 63 c.3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016). Ai sensi dell’art. 63 c.3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa semplice comunicazione notificata all’affidatario entro la scadenza del contratto principale, l’Azienda Usl della Romagna si riserva, per un biennio (24 mesi), la facoltà di richiedere al fornitore originario consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura aggiudicata a condizioni migliorative di fornitura mediante la ricontrattazione in diminuzione del prezzi dei reagenti. In forza dell’esercizio eventuale di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura aggiudicata, l’aggiudicatario rimarrà comunque obbligato all’esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, senza possibilità di sollevare eccezioni. Nessuna pretesa può essere vantata dall’aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell’opzione di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della fornitura aggiudicata. Alla scadenza della durata iniziale del contratto o alla scadenza dell’eventuale periodo di rinnovo dello stesso, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo di mesi 12, tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 9 D.Lgs. 50/2016 e di tutti gli adempimenti post-gara richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che, al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura - che costituisce servizio pubblico essenziale - l'aggiudicatario rimane impegnato ad eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore e quindi anche per un periodo superiore a 12 mesi. Mentre per l’Azienda USL la proroga è discrezionale, l’aggiudicatario resta impegnato durante tutto il periodo della proroga all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa. Nel caso d...
Durata dei contratti. 1. La durata dei contratti è triennale. Solo il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola volta per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24 maggio 2011, n. 242.
2. La richiesta di proroga, contenente l’indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dal dipartimento che ha attivato il contratto con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
Durata dei contratti. 1 La durata dei contratti dipende dalla loro tipologia nel modo seguente:
a) per le utenze domestiche e non domestiche di solo acquedotto il contratto ha scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;
b) per le utenze domestiche il contratto unificato di acquedotto e di fognatura/depurazione ha scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;
c) per gli scarichi in fognatura assimilati ai domestici, il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione con successivi rinnovi taciti per la stessa durata, salvo che non vengano meno i requisiti di assimilabilità;
d) per gli scarichi industriali il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e deve essere rinnovato in caso di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
2 I contratti relativi a cantieri di costruzione terminano con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione e l’erogazione dei servizi può proseguire solo con la stipula di nuovi contratti ordinari.
Durata dei contratti. 1. La durata dei contratti è triennale. Solo il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola volta per soli 2 anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24 maggio 2011, n. 242.
2. La richiesta di proroga, contenente l’indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dal dipartimento che ha attivato il contratto con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 2-bis. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere l’effettiva parità di genere, deve essere riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente di commissione. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore trasmette gli atti al dipartimento, affinché provveda alla proposta di nomina di una nuova commissione in sostituzione della precedente.
Durata dei contratti. Il contratto deve sempre avere termini e durata certi in virtù di quanto stabilito nella normativa sulla Contabilità di Stato (R.D. 2440/23 e R.D. 827/24), tuttora vigente e che costituisce principio generale in materia. Sempre in virtù di tale normativa, per tutte le spese ordinarie sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di protrazione della durata, abbiano durata infra-novennale.
Durata dei contratti. Secondo le norme vigenti si prevede che il contratto di locazione per uso abitativo con un canone libero ha una durata fissa di quattro anni rinnovabili per altri quattro. Per le locazioni di durata transitoria, invece, sono previsti contratti di durata da uno a diciotto mesi.
Durata dei contratti. La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 1 (UNO), con effetto alle ore 24.00 del giorno 31.12.2013 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 31.12.2014. Alla relativa scadenza, i singoli contratti si intendono cessati senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.
Durata dei contratti. 1. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. presente articolo. La contrattazione integrativa, come previsto (art. 21 c. 2 D. lgs. 81/2015) dall’art. …. comma .. lett. …. potrà disciplinare una riduzione dei giorni di intervallo di cui sopra.