SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA
Tra le sottoscritte parti:
Il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Lacedelli nato a Belluno il 20.01.1955, domiciliato per questo atto presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire al presente non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del servizio Urbanistica, giusto Decreto del Sindaco n. 23 del 31/12/2012, in nome e per conto del "COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO", con sede in Xxxxxxx x'Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx
x. 00, codice fiscale 00087640256, di seguito indicato come "il Comune";
- e -
Il sig. Xxxxx X’Xxxxx, nato a Cortina d’Ampezzo il 01.12.1962 in qualità di presidente pro tempore della cooperativa edilizia “Cadelverzo di Sopra” che dichiara di rappresentare (C.F. DMC PLA 62T01 A266W), giusta deliberazione di nomina in data 18.05 del 2011, di seguito denominato “cooperativa edilizia”,
PREMESSO
- che con atto repertorio 29.912/8261 del 17/04/2012 notaio Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx è stata stipulata la convenzione per la costituzione di diritto di superficie su area di proprietà comunale a favore della cooperativa edilizia “Cadelverzo di Sopra”;
- che nel suddetto atto vengono riportati negli articoli da 7 a 10 contenenti riferimenti alle opere di urbanizzazione a scomputo;
- preso atto del contenuto, degli obblighi convenzionali assunti tra i componenti della cooperativa ed il Comune di Cortina d'Ampezzo nel sopraccitato atto, anche se non direttamente menzionati in modo esplicativo, che vengono qui recepiti integralmente;
- che il Comune di Cortina d'Ampezzo è proprietario delle nuda proprietà delle pp.ff. 7682/2 concessa in diritto di superficie alla suddetta cooperativa per 99 anni, particelle meglio identificate a seguito di frazionamento catastale;
- è altresì proprietario delle pp.ff. 7682/1, sempre comprese nell’ambito della suddetta scheda normativa B/8, e della viabilità comunale p.f. 8860,
- richiamata la deliberazione della G.C. n. 185 in data 11/09/201 avente per oggetto l’approvazione dello studio planivolumetrico e le urbanizzazioni primarie relative alla zona di completamento C/1 - Scheda Normativa B/8 in loc. Cadelverzo di Sopra;
- richiamata la deliberazione della G.C. n. 77 in data 14/05/2013 con la quale è stato approvato il progetto delle opere di urbanizzazione primaria a firma dell’arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx, progetto pervenuto in data 19/04/2013, prot. 8154, integrato in data 13/05/2013, costituito dagli elaborati definitivi/esecutivi di dette opere;
- considerato che con la medesima delibera sono state approvate le nuove tabelle di ripartizione dei costi tra il comparto [A] e il comparto [B] e, nell’ambito del comparto [A], tra la prima e la seconda cooperativa che sostituiscono quelle precedentemente approvate con deliberazione n. 185/2012;
- preso atto delle obbligazioni conseguenti a dette deliberazioni;
tanto premesso
tra le sottoscritte parti si conviene quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, essendo espressamente richiamate e accettate dalle parti anche per il loro contenuto esplicativo e interpretativo delle volontà delle medesime;
ARTICOLO 1 — CONTENUTI INTEGRATIVI DELLA CONVENZIONE
1. Con la presente convenzione, si autorizza la cooperativa edilizia “Cadelverzo di Sopra” (iscritta al REA di Belluno con il n. 96453) a procedere all’appalto delle opere di urbanizzazione primaria in conformità al progetto definitivo e relativo crono programma approvato con delibera della Giunta Comunale n. 77 in data 14/05/2013.
2. Le urbanizzazioni primarie saranno distinte in due gruppi di lavorazione:
a) il primo costituito da opere funzionalmente connesse con gli scavi da eseguire per la realizzazione dei fabbricati, opere che stanno all’interno del lotto assegnato alla cooperativa:
b) il secondo costituito dalle opere esterne al lotto assegnato alla cooperativa. che sarà oggetto di specifica procedura di appalto a norma degli art. 32 comma 1 lettera g) del X.xx Leg.vo n. 163/2006, con procedura definita dagli artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del medesimo decreto Leg.vo, ciò in considerazione del fatto che l’onere delle urbanizzazioni in quota parte è pure a carico dell’Amministrazione Comunale;
3. Oltre a quanto già delineato in precedenza, si precisano gli aspetti procedurali, impegnativi per la cooperativa, relativamente all’appalto dei lavori, distinguendo tra il primo gruppo di lavorazioni (interne al lotto edificabile) e il secondo.
a) primo gruppo di lavorazioni: a lavori ultimati la direzione lavori certificherà:
- l’onere effettivamente sostenuto in base a documentazione contabile idonea (stato di avanzamento lavori redatto in base ai prezzi contrattuali pattuiti con l’impresa esecutrice).
- la regolare esecuzione delle lavorazioni, fornendo i disegni del costruito “as built” necessari per il raccordo con l’appalto del secondo gruppo di lavorazioni.
- I pagamenti del primo gruppo di lavorazioni sono a totale carico della cooperativa;
b) secondo gruppo di lavorazioni: la cooperativa edilizia, esperita la procedura negoziata di cui al precedente punto 2b, comunicherà all’amministrazione tutte le informazioni relative alla ditta appaltatrice. Previo accordo convenzionale, l’amministrazione potrà liquidare direttamente l’impresa affidataria del secondo gruppo di lavorazioni secondo stati di avanzamento certificati dalla direzione lavori. Pertanto, la ditta esecutrice si dovrà accreditare presso l’Amministrazione stessa con conto dedicato sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto per legge.
ARTICOLO 2 — OBBLIGHI ATTUATIVI
1. La Cooperativa edilizia si obbliga a realizzare integralmente ed a regola d'arte tutte le opere di urbanizzazione indicate al precedente articolo, conformemente agli elaborati di progetto approvati dall’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 14/05/2013.
2. Per le opere rientranti nel proprio lotto di pertinenza, la Cooperativa Edilizia si obbliga a garantire, al termine dei lavori, le servitù d’uso a vantaggio dei restanti edifici previsti nel comparti “A” e “B” della scheda B/8, come risultanti dalla previsioni progettuali delle opere di urbanizzazione primaria evidenziate in tav. 9 e tav. 9.1.
3. La Cooperativa edilizia potrà introdurre varianti di dettaglio alle opere di urbanizzazione di progetto, in assenso ed in accordo preventivo col Comune, avviando le debite procedure edilizie e ambientali.
ARTICOLO 3 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI
1. La Cooperativa edilizia si impegna, altresì ad assumere a proprio carico ogni onere necessario per ottenere dagli Enti erogatori o di gestione di pubblici servizi, gli allacciamenti alla rete generale dei servizi degli impianti tecnologici necessari in esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ad
esclusione dell’onere di realizzazione della nuova condotta fognaria evidenziata nella parte idraulica degli elaborati in quanto ricadenti in area completamente esterna a quella della scheda normativa e pure estranea alla viabilità di accesso.
2. E’ invece a carico della cooperativa edilizia l’esecuzione dello scarico delle acque meteoriche di falda.
3. Per quanto riguarda la costruzione dei parcheggi pubblici individuati nelle tavole 3 e 9.1, tale opera sarà totalmente in carico alla seconda cooperativa del Comparto [A] ed il relativo permesso a costruire sarà rilasciato esclusivamente a condizione della realizzazione del parcheggio pubblico secondo le modalità, materiali e computo metrico previsti dal progetto unitario delle opere di urbanizzazione e in esecuzione delle disposizioni inserite nella più volte citata delibera di Giunta comunale n. 77/2013.
ARTICOLO 4 — TERMINI DI ESECUZIONE
1. La Cooperativa edilizia si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente articolo 2.1. previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire.
2. I lavori dovranno proseguire secondo cronoprogramma approvato, fatta salva la facoltà di aggiornare periodicamente il crono programma stesso. Pertanto, le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro il mese di Ottobre 2014. Sono ammessi slittamenti alle attività previsti solo se giustificati da eventi non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, per fatti sopravvenuti e/o sorprese geologiche. Il tutto dovrà risultare da apposito verbale redatto dal direttore dei lavori, controfirmato dall’impresa esecutrice ed approvato dal responsabile del procedimento.
3. L’inizio e l’ultimazione dei lavori dovranno risultare su appositi verbali redatti dalla Direzione dei lavori. Le sospensioni sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con la cooperativa edilizia.
4. Qualora allo scadere dei termini suddetti le opere risultassero incomplete, il Comune si riserva la facoltà, previa diffida ad adempiere entro congruo termine stabilito dal responsabile del procedimento, di procedere direttamente al completamento delle opere con procedura d’ufficio, riservandosi la facoltà di escutere la cauzione per l’importo corrispondente a quello necessario per dare i lavori finiti a regola d’arte.
ARTICOLO 5 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVATI.
I certificati di abitabilità/agibilità degli edifici residenziali costruiti dalla Cooperativa edilizia nel comparto [A] per le finalità esplicitate nell’atto di concessione del diritto di superficie (rep. N. 29.912/8261 del 17/04/2012 notaio Xxxxxxxx Xxxxxx) non potranno essere rilasciati prima del collaudo positivo di tutte le opere di urbanizzazione individuate nel progetto relativo allo stralcio 1° evidenziato negli elaborati grafici 9 - 9.1, meglio precisate negli elaborati contabili CM1-CM2- COU ad eccezione di quanto previsto a carico della II^ Cooperativa.
ARTICOLO 6 - IMPORTI AMMESSI A SCOMPUTO DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Le Parti si danno atto che la quota parte delle opere di urbanizzazione primaria a carico della cooperativa edilizia ammonta ad € 116.167,28 (centosedicimilacentosessantasette/28) come meglio specificato nelle tabelle (allegato COU e descritto negli elaborati contabili CM1 e CM2 allegati al progetto approvato. Per l’esecuzione di tali opere la Cooperativa edilizia avrà titolo allo scomputo
del contributo per le opere di urbanizzazione in conformità a quanto stabilito all’art. 10 della convenzione costitutiva del diritto di superficie.
ARTICOLO 7 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.
1. L’Amministrazione comunale sottoporrà a collaudo tecnico-amministrativo tutte le opere di urbanizzazione primaria eseguite dalla Cooperativa edilizia previste dall’art. 2.
Ai fini dell’agibilità degli erigenti fabbricati in carico alla prima cooperativa, la stessa dovrà produrre il certificato di regolare esecuzione delle opere previste nello stralcio 1° (elaborati CM1- CM2 e grafici 9 e 9.1, escluso oneri a carico della II^ Cooperativa, come da tabella COU).
2. A lavori ultimati, tutte le opere eseguite di urbanizzazione primaria eseguite sul lotto assegnato in diritto di superficie alla prima cooperativa edilizia costituiranno servitù a vantaggio del nuovo complesso residenziale di Cadelverzo di Sopra, costituito dall’insieme delle realizzazione residenziali previste sia nel comparto [A], sia nel comparto [B].
3. La nomina del collaudatore dovrà essere effettuata durante l’esecuzione delle opere. Le spese di collaudo sono a carico della Cooperativa edilizia nelle stesse proporzioni della direzione lavori. La nomina del collaudatore spetta al Comune. Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile al fine di consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine stabilito.
4. La Cooperativa edilizia s’impegna ad inviare al Comune la richiesta di procedere al collaudo delle opere di urbanizzazione entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori relativi ad ogni gruppo di lavorazione (art. 1) e al termine dell’esecuzione del primo stralcio funzionale di opere, sulla base di verbale redatto dal direttore dei lavori.
5. Il Comune sottoporrà a collaudo le opere di cui al punto precedente entro 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta inoltrata dalla Cooperativa Edilizia. Il collaudatore attesterà la conformità delle opere eseguite ai progetti approvati ed agli impegni assunti dalla Cooperativa Edilizia.
6. La Cooperativa edilizia s’impegna, a propria cura e spese ed in solido con l’impresa appaltatrice, a rimediare alle imperfezioni, a completare le opere e ad eliminare eventuali carenze o vizi che dovessero essere riscontrate in sede di collaudo, entro il termine di 30 (trenta) giorni o in quello maggiore che dovesse essere stabilito dal collaudatore, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
7. Scaduto infruttuosamente tale termine, il Comune d’ufficio potrà provvedere direttamente ai necessari adeguamenti con spese a carico della Cooperativa edilizia da riscuotersi con l’ingiunzione prevista dalle Leggi vigenti ed emessa dal Comune rivalendosi delle spese sulla fideiussione citata all’art. 10 della presente convenzione.
8. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia dovrà essere deferita ad un collegio di tre arbitri, il primo nominato dal Comune, il secondo dalla Cooperativa edilizia, il terzo di comune accordo tra le parti ovvero dal Presidente del Tribunale di Belluno, nel caso di mancato accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del secondo arbitro.
ARTICOLO 8 - VIGILANZA
1. Il Comune avrà la facoltà di vigilare sull'attuazione delle opere di urbanizzazione per assicurarne la rispondenza al progetto.
2. Nel caso di difformità, il Comune dovrà contestarle per iscritto alla Cooperativa edilizia diffidandola ad adeguarsi agli obblighi contrattuali.
3. I tecnici all'uopo nominati dal Comune avranno libero accesso al cantiere di lavoro, potranno assistere all'esecuzione dei lavori ed effettuare tutti i controlli, le misurazioni ed ogni altro accertamento fosse reso necessario.
ARTICOLO 9 - GARANZIE
1. A garanzia della completa e tempestiva esecuzione a regola d'arte delle opere d’urbanizzazione e dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Cooperativa edilizia s’impegna a consegnare al Comune, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria dell'importo di euro 117.616,40 (centodiciassettemila seicentosedici/40), pari o superiore all’importo delle urbanizzazioni di propria competenza come risultati dai conteggi del supercondominio contenuti nella tabella COU, importo in ogni caso non inferiore a ad € 116.167,28 (centosedicimilacentosessantasette/28).
2. La polizza potrà anche essere progressivamente e proporzionalmente svincolata a seguito del collaudo parziale delle opere.
3. Prima di rivalersi sulla garanzia, il Comune dovrà indirizzare per iscritto alla Cooperativa edilizia formale contestazione motivata e diffida a adempiere entro un termine ragionevole indicato dal collaudatore, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni.
4. Nell’ipotesi che il Comune, a fronte dell’inadempimento della Cooperativa edilizia, debba rivalersi sulla garanzia fidejussoria, resta fin d’ora inteso che il Comune stesso, avrà libero accesso alle aree sulla quale dovranno realizzarsi e/o ultimarsi le opere, trattandosi di aree delle quali è sin d’ora prevista la destinazione pubblica o la servitù ad uso pubblico o a beneficio del supercondominio costituito dalle realizzazioni previste nei due comparti edilizi. Pertanto, il Comune ha diritto non solo ad entrare nelle suddette aree, ma anche a completare le opere non ancora portate a termine.
ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie compromettibili che dovessero insorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione e non soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo saranno sottoposte al giudizio di un arbitro unico, designato d'accordo tra le parti o, in assenza di designazione concorde entro 30 (trenta) giorni dall'iniziativa di una di esse, dal Presidente del Tribunale di Belluno. L'arbitro deciderà per arbitrato rituale secondo diritto, con temperamenti di equità.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI CONSEGUENTI
1. La "Cooperativa edilizia" si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi della presente convenzione, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante ed irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali.
2. Gli obblighi assunti dalla "Cooperativa edilizia" con la presente convenzione vengono automaticamente trasferiti anche ad eventuali subentranti nella cooperativa stessa.
3. Tutte le garanzie già prestate dalla "Cooperativa edilizia" con la presente convenzione non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte per effetto di rinunce o subentri in corso d’opera da parte dei soci.
ARTICOLO 12 - REGIME FISCALE
1. La presente convenzione sarà registrata, trascritta ed intavolata a cura e spese della "Cooperativa edilizia". Il diritto all’ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del Giudice Tavolare e di tutti gli uffici competenti da ogni relativa responsabilità.
2. Tutte le spese, imposte e tasse ed iva se dovuta, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, e per ogni altro adempimento si rendesse necessario, sono a totale carico della "Cooperativa edilizia".