Vigilanza Clausole campione
Vigilanza. 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizza...
Vigilanza la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell’ambito del poligono di tiro ed incluso l’eccesso colposo di legittima difesa.
Vigilanza. 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
Vigilanza. L’attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo è esercitata dal Collegio di vigilanza, costituito dal Responsabile comunale della Strategia di cui al precedente art. 8 e, in qualità di rappresentante della Regione, dal Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative o da suo delegato. Il Collegio di vigilanza si riunisce su convocazione del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, qualora la Regione riscontri, dall’analisi dei dati delle schede di monitoraggio, che l’attuazione degli interventi ed azioni della Strategia non proceda conformemente ai contenuti del presente accordo. Ciascun componente del Collegio di vigilanza può richiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione dovrà tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Il Collegio di vigilanza verifica inoltre la corretta attuazione degli impegni assunti, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell’accordo nel caso in cui non sia possibile realizzare i principali obiettivi della Strategia e formula proposte, per gli interventi oggetto del finanziamento FSC e con le modalità previste nella Convenzione, circa la rimodulazione degli importi assegnati ai singoli interventi, e il riutilizzo delle eventuali economie maturate. Il Collegio di vigilanza può inoltre deliberare modifiche e/o integrazioni all’accordo con riferimento agli interventi e alle azioni non oggetto del finanziamento FSC, per favorire l’integrale realizzazione della Strategia, quali la rimodulazione del cronoprogramma, comunque entro il termine ultimo di cui all’art. 13, la modifica del piano finanziario che non riduca complessivamente le risorse locali di cui al precedente art. 5, la modifica/integrazione dei soggetti partecipanti, nonché altre modifiche che non alterino il perseguimento degli obiettivi, la localizzazione e la tipologia dell’opera. Eventuali modifiche ai contenuti dell’accordo che eccedano quanto sopra riportato e alterino in modo sostanziale la Strategia per la rigenerazione urbana e il quadro economico di cui al precedente art. 5, se necessarie per portare a compimento la strategia, saranno approvate dagli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo la stessa procedura di approvazione del presente accordo.
Vigilanza. 15.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
15.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Vigilanza. 14.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
14.2 Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell’esecuzione verranno trascritti in apposito registro, nel quale dovranno essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possano incidere sull’efficienza del servizio.
14.3 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Vigilanza. In qualsiasi momento il Comune, tramite personale dei propri uffici, potrà esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del Piano approvato, a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale prestazionale. Le previsioni del piano e la presente convenzione fanno parte integrante del permesso a costruire per le opere di urbanizzazione. Pertanto, in caso di accertate violazioni o difformità, il Dirigente del Servizio Urbanistica potrà ordinare la sospensione dei lavori e adotterà i provvedimenti di legge.
Vigilanza. Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte dei Concessionari e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sarà a carico del “Comitato Orti Urbani” ovvero dagli organi di Polizia. Il Direttore del “Comitato Orti Urbani” segnalerà al Dirigente del Settore Urbanistica le eventuali inadempienze per i provvedimenti di competenza I Concessionari dovranno consentire l’accesso al “Comitato Orti Urbani” e ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. I Concessionari avranno l’obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalìe, abusi, danni e quant’altro si verifichi all’interno dei lotti al Presidente del Comitato. Anche i singoli assegnatari potranno segnalare ai competenti uffici comunali e/o al “Comitato Orti Urbani” e/o alla Polizia Municipale eventuali anomalie, abusi, danni e quant’altro si verifichi all’interno dei lotti. In caso di violazione del presente Regolamento, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00€ a euro 250,00€ ovvero le disposizioni contenute nella Legge n. 689/81 e s.m.i.. L’Amministrazione comunale potrà revocare l’assegnazione del lotto in qualsiasi momento, impossessandosi bene nello stato di fatto in cui trovasi, senza rifondere alcun risarcimento al comodatario. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni prevista dalla legge civile e penale. Il Comune effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.
Vigilanza. Il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Organismo di Vigilanza provvedono, nei rispettivi ruoli, alla verifica periodica dell’adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell’attività di gestione del patrimonio. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite. L’Organismo di Vigilanza vigila:
a) sull’effettività del modello organizzativo, verificandone la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
b) sull’adeguatezza del modello organizzativo, ossia sull’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
c) sull’aggiornamento del modello organizzativo, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti. A tal fine, le funzioni aziendali coinvolte trasmettono adeguati flussi informativi all’Organismo di Vigilanza circa anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatesi nel periodo di riferimento.
Vigilanza. 1. Il Comune, nella persona del Dirigente firmatario della presente convenzione o suo delegato, si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Parte Attuatrice con la presente convenzione, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere di urbanizzazione eseguite a quanto previsto nel progetto approvato.
