Vigilanza Clausole campione

Vigilanza la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell’ambito del poligono di tiro ed incluso l’eccesso colposo di legittima difesa.
Vigilanza. 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
Vigilanza. 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
Vigilanza. 15.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
Vigilanza. L’attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo è esercitata dal Collegio di vigilanza, costituito dal Responsabile comunale della Strategia di cui al precedente art. 8 e, in qualità di rappresentante della Regione, dal Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative o da suo delegato. Il Collegio di vigilanza si riunisce su convocazione del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, qualora la Regione riscontri, dall’analisi dei dati delle schede di monitoraggio, che l’attuazione degli interventi ed azioni della Strategia non proceda conformemente ai contenuti del presente accordo. Ciascun componente del Collegio di vigilanza può richiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione dovrà tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Il Collegio di vigilanza verifica inoltre la corretta attuazione degli impegni assunti, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell’accordo nel caso in cui non sia possibile realizzare i principali obiettivi della Strategia e formula proposte, per gli interventi oggetto del finanziamento FSC e con le modalità previste nella Convenzione, circa la rimodulazione degli importi assegnati ai singoli interventi, e il riutilizzo delle eventuali economie maturate. Il Collegio di vigilanza può inoltre deliberare modifiche e/o integrazioni all’accordo con riferimento agli interventi e alle azioni non oggetto del finanziamento FSC, per favorire l’integrale realizzazione della Strategia, quali la rimodulazione del cronoprogramma, comunque entro il termine ultimo di cui all’art. 13, la modifica del piano finanziario che non riduca complessivamente le risorse locali di cui al precedente art. 5, la modifica/integrazione dei soggetti partecipanti, nonché altre modifiche che non alterino il perseguimento degli obiettivi, la localizzazione e la tipologia dell’opera. Eventuali modifiche ai contenuti dell’accordo che eccedano quanto sopra riportato e alterino in modo sostanziale la Strategia per la rigenerazione urbana e il quadro economico di cui al precedente art. 5, se necessarie per portare a compimento la strategia, saranno approvate dagli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo la stessa procedura di approvazione del presente accordo.
Vigilanza. Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull’operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti; Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del/la sopramenzionato/a contratto/convenzione; Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall’Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare; Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016. Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall’autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo ...
Vigilanza. 1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita la vigilanza su tutte le fasi di realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.
Vigilanza. 14.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
Vigilanza. 1. E’ compreso nel corrispettivo l’attività di vigilanza connessa al normale svolgimento del servizio. Nell’allegato 3 è definito il livello base di vigilanza; il rispetto di quanto previsto nell’Allegato 3 costituisce fattore di qualità di cui all’art. 18.
Vigilanza. 1. Il Comune, nella persona del Dirigente firmatario della presente convenzione o suo delegato, si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Parte Attuatrice con la presente convenzione, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere di urbanizzazione eseguite a quanto previsto nel progetto approvato.