Vigilanza. 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizza...
Vigilanza la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell’ambito del poligono di tiro ed incluso l’eccesso colposo di legittima difesa.
Vigilanza. 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
Vigilanza. L’attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo è esercitata dal Collegio di vigilanza, costituito dal Responsabile comunale della Strategia di cui al precedente art. 8 e, in qualità di rappresentante della Regione, dal Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative o da suo delegato. Il Collegio di vigilanza si riunisce su convocazione del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, qualora la Regione riscontri, dall’analisi dei dati delle schede di monitoraggio, che l’attuazione degli interventi ed azioni della Strategia non proceda conformemente ai contenuti del presente accordo. Ciascun componente del Collegio di vigilanza può richiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione dovrà tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Il Collegio di vigilanza verifica inoltre la corretta attuazione degli impegni assunti, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell’accordo nel caso in cui non sia possibile realizzare i principali obiettivi della Strategia e formula proposte, per gli interventi oggetto del finanziamento FSC e con le modalità previste nella Convenzione, circa la rimodulazione degli importi assegnati ai singoli interventi, e il riutilizzo delle eventuali economie maturate. Il Collegio di vigilanza può inoltre deliberare modifiche e/o integrazioni all’accordo con riferimento agli interventi e alle azioni non oggetto del finanziamento FSC, per favorire l’integrale realizzazione della Strategia, quali la rimodulazione del cronoprogramma, comunque entro il termine ultimo di cui all’art. 13, la modifica del piano finanziario che non riduca complessivamente le risorse locali di cui al precedente art. 5, la modifica/integrazione dei soggetti partecipanti, nonché altre modifiche che non alterino il perseguimento degli obiettivi, la localizzazione e la tipologia dell’opera. Eventuali modifiche ai contenuti dell’accordo che eccedano quanto sopra riportato e alterino in modo sostanziale la Strategia per la rigenerazione urbana e il quadro economico di cui al precedente art. 5, se necessarie per portare a compimento la strategia, saranno approvate dagli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo la stessa procedura di approvazione del presente accordo.
Vigilanza. 1. La vigilanza sull’applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia ed ai Comuni.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le persone fisiche e giuridiche che, anche senza obbligo di conseguimento dell’autorizzazione disciplinata dall’art. 3 del presente Regolamento, esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. La Provincia esercita l’attività di vigilanza tramite:
a) i Funzionari preposti dell’Area competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
b) i Vigili Provinciali.
c) mediante la collaborazione dei vigili comunali espressamente richiesta dal Servizio Mobilità e Trasporti;
4. I soggetti di cui ai punti a) ; b) e c) possono, per l’accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
6. Qualora nell’ambito dell’espletamento dell’attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
7. Il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Lodi, potrà provvederà a inviare agli uffici pubblici (P.R.A, M.C.T.C., Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirne l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.
8. Tale procedura sarà applicata decorso inutilmente il termine di giorni fissato per regolarizzare la situazione.
Vigilanza. 15.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
15.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Vigilanza. 14.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
14.2 Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell’esecuzione verranno trascritti in apposito registro, nel quale dovranno essere annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possano incidere sull’efficienza del servizio.
14.3 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Vigilanza. In qualsiasi momento il Comune, tramite personale dei propri uffici, potrà esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del Piano approvato, a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale prestazionale. Le previsioni del piano e la presente convenzione fanno parte integrante del permesso a costruire per le opere di urbanizzazione. Pertanto, in caso di accertate violazioni o difformità, il Dirigente del Servizio Urbanistica potrà ordinare la sospensione dei lavori e adotterà i provvedimenti di legge.
Vigilanza. 1. Nel corrispettivo del presente Contratto è compresa l’attività di vigilanza connessa al normale svolgimento del servizio. Nell’allegato 3 è definito il livello base di vigilanza; il rispetto di quanto previsto nell’Allegato 3 costituisce fattore di qualità di cui all’art. 18.
2. Eventuali maggiori oneri determinati dalla necessità di assicurare una maggiore vigilanza rispetto a quella ordinaria, in particolare per le misure di contingentamento e di sicurezza richieste dalle autorità/enti competenti, potranno essere riconosciuti se preventivamente autorizzati dalla Regione Lazio e dettagliatamente rendicontati da ATAC.
Vigilanza. 1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita la vigilanza su tutte le fasi di realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.
2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l’andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.
3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, il Comune nomina il responsabile del procedimento per la sorveglianza relativa alla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.