1.1 Ai fini del presente contratto di fornitura (d’ora in avanti il “Contratto”) si applicano le seguenti definizioni:
ART. 1 - DEFINIZIONI
1.1 Ai fini del presente contratto di fornitura (d’ora in avanti il “Contratto”) si applicano le seguenti definizioni:
-“ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra gli altri, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 - Supplemento Ordinario n. 136;
-“Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”: azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
-“Cliente”: è la persona fisica, così come identificata nella “Richiesta di attivazione servizi energetici”, che acquista l’energia elettrica e/o il gas naturale oggetto del presente contratto per usi esclusivamente domestici;
-“Consumi effettivi”: sono i consumi di energia elettrica e/o gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
-“Contratto di dispacciamento”: contratto stipulato con Xxxxx S.p.A., per l’erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
-“Contratto di Distribuzione”: contratto stipulato con il Distributore per l’erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
-“Distributore elettrico”: è il soggetto esercente in regime di concessione l’attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente;
-“Distributore Gas”: è il soggetto esercente l’attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente;
-“FORNITORE”: SGR Servizi S.p.A. società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
-“Fornitura dei servizi energetici”: è la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
-“Gas”: gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane;
-“Gruppo di misura”: è la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura dell’energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all’impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
-“Interruzione dell’alimentazione della fornitura di energia elettrica”: azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente;
-“Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna”: azione finalizzata alla sospensione della fornitura di gas attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente;
-“Offerta economica Mercato Libero” (di seguito denominata Offerta economica): allegata al presente contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
-“Punto di riconsegna” (d’ora in poi “PDR”): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
-“Punto di prelievo” (d’ora in poi “POD”): punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
-“Punto di fornitura” (d’ora in avanti “PDF”): il PDR o il POD o entrambi a seconda che il Contratto abbia ad oggetto rispettivamente, la fornitura di gas o di energia elettrica o di entrambe;
-“Parti”: FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;
-“Richiesta di attivazione servizi energetici” (di seguito denominata Richiesta di Attivazione): allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE l’attivazione della fornitura dei servizi energetici;
-“Scheda tecnica di fornitura”, di seguito denominata Scheda Tecnica: allegata al presente Contratto, contiene le informazioni necessarie per l’attivazione della/e fornitura/e;
-“Servizio Conciliazione”: è l’organismo istituito da ARERA, come definito dall’art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA - Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;
- “Sistema Informativo Integrato”, di seguito denominato SII, istituito ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.129, pubblicata in GU n. 192 del 18 agosto 2010;
-“Sito”: il sito internet del FORNITORE visitabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx;
-“TERNA S.p.a.”: è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas per uso domestico da parte del FORNITORE presso il PDF indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli altri servizi accessori alle stesse. Il gas e/o l’energia elettrica forniti dal FORNITORE saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai PDF indicati nella Scheda Tecnica. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.
2.2 Per l’esecuzione del Contratto il FORNITORE (o altro soggetto delegato dal FORNITORE) concluderà nell’interesse del Cliente stesso i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per la fornitura di energia elettrica, di trasporto e distribuzione per la fornitura di gas, con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.
ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA
3.1 Il FORNITORE si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Richiesta di attivazione presentata dal Cliente. L’efficacia del presente contratto resta subordinata:
-al collegamento dei PDF indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;
-all’attivazione dei servizi di cui all’art. 2.2;
-all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE e all’esito positivo delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check);
-alle verifiche positive che il FORNITORE potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali;
-alla condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio;
-con riguardo alla fornitura di energia elettrica, all’assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo la Delibera dell’ARERA Arg/ elt 219/10 s.m.i. Con riguardo alla fornitura di gas, il FORNITORE può revocare la richiesta di accesso al punto di fornitura nei casi previsti dall’art. 12 dell’Allegato A della Delibera ARERA 99/11 e s.m.i. (TIMG) e nei casi di cui all’art. 8.2 del TIMG. Sussistendo le condizioni previste dai citati articoli, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore
verranno meno.
3.2 Il FORNITORE provvede per la fornitura di energia elettrica presso i POD indicati nella Scheda Tecnica a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Delibera ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i. (TIQE); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all’aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all’art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.
3.3 Con riferimento alla fornitura di gas, il FORNITORE provvede, per i PDR oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III della Delibera ARERA ARG/gas 574/13 e s.m.i. (RQDG); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.
3.4 Se, dopo la Richiesta di Attivazione, i dati a disposizione del Distributore, relativi all’uso di uno o più PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull’uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il FORNITORE effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il FORNITORE nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.
ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA
4.1 Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte del FORNITORE, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Attivazione. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza lo stesso è reso disponibile al Cliente su supporto durevole mediante invio in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente in sede di compilazione della Richiesta di Attivazione, ovvero in formato cartaceo all’indirizzo di recapito indicato, qualora espressamente richiesto.
4.2 Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. il Cliente consumatore (ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal contratto entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante lettera raccomandata a/r, fax o e-mail ai recapiti indicati all’art. 20. Qualora la comunicazione sia inviata via fax o e-mail dovrà essere confermata mediante lettera raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini sopra previsti. A tal fine è possibile utilizzare l’apposito modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento fornito unitamente al presente Contratto nonché presente all’interno del Sito Qualora non venisse utilizzato il modulo predetto, la comunicazione dovrà contenere almeno: nome e cognome del Cliente, il numero del PDF, l’indirizzo di fornitura, la data di sottoscrizione e il servizio da cui si vuole recedere, data e firma.
4.3 Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza ed il Cliente eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o dal fornitore di maggior tutela nel caso non fossero state avviate dal FORNITORE le attività cui il Cliente ha ripensato, o dal FORNITORE per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Se il Cliente non richiede l’esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il Cliente che effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti all’art. 7 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto. Tale richiesta può comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l’avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.
4.4 Il contratto ha esecuzione con l’attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Scheda Tecnica nella sezione “Caratteristiche del punto di fornitura”, tenendo conto dei seguenti termini: - il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento; - il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.; - i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switching nonché in caso di richiesta di voltura; - i termini previsti per l’attivazione dei servizi di cui all’art. 2.2. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Richiesta di Attivazione, il FORNITORE provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite posta ordinaria o altra forma di comunicazione a distanza.
4.5 In deroga a quanto previsto dall’articolo 4.4 nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente del FORNITORE e compili la Richiesta di Attivazione dei servizi energetici al solo scopo di variare l’offerta contrattuale, il presente contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione della richiesta debitamente firmata dal Cliente da parte del FORNITORE.
4.6 Il contratto è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le parti disciplinata dall’art. 5.
4.7 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell’impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.
ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO
5.1 In ottemperanza alla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i. il Cliente e il FORNITORE potranno recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza oneri, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l’avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE. In ogni caso il Cliente dovrà indicare al FORNITORE gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà
i
N. Verde
000 000 000
Fax
0000 00 00 00
Internet
xxxxxxxxxx.xx
SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Xxx Xxxxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx (XX)
C. F. e P. IVA 00338000409 - REA RN 0283234 - Dir. e Coord. Gasrimini Holding S.p.A.
SGR-D-GL-200
Rev. 13/04/18
essere inviata la fattura finale. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti.
5.2 Se il Cliente recede dal contratto al fine di cambiare fornitore, con riferimento alla fornitura di gas la comunicazione di recesso dovrà pervenire al FORNITORE tramite il nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, mentre con riferimento alla fornitura di energia elettrica il recesso è effettuato per conto del Cliente direttamente da parte del nuovo fornitore mediante invio della richiesta di switching al SII. A tal fine, in caso il presente Xxxxxxxxx sia effettuato per cambio venditore, il Cliente con la conclusione conferisce mandato con rappresentanza al FORNITORE perchè proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
5.3 Il FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.
ART. 6 - GARANZIE - DEPOSITO CAUZIONALE
6.1 Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria o postale anche ai sensi dell’art. 1461 C.C., una somma a titolo di deposito cauzionale.
6.2 Tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il gas, nella Delibera
n. 229/01 dell’ARERA contenente “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481” e s.m.i. e per l’energia elettrica, nella Delibera
n. 200/99 avente per oggetto la “Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell’art. 2, comma 12 lett. h della Legge 14 novembre 1995 n. 481” e s.m.i. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l’importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il FORNITORE, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l’importo necessario ad adeguare il deposito. Resta salvo quanto diversamente indicato nell’Offerta economica.
6.3 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il FORNITORE potrà sempre richiedere al Cliente, anche successivamente all’attivazione, integrazioni del deposito cauzionale già versato, sulla base del credit check effettuato in corso di esecuzione del Contratto. Tale importo potrà essere al massimo pari a 4 mesi di fatturato medio stimato e dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura. Se durante la fornitura l’importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal FORNITORE, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura.
6.4 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato dopo il saldo di tutti i consumi relativi all’utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.
6.5 La domiciliazione bancaria o postale, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale, ad esclusione dei Clienti con consumi di gas superiori a 5000 Smc/anno e per i Clienti di energia elettrica con potenza contrattualmente impegnata uguale o superiore a 10 kW. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria o postale non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
6.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il contratto. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riavere la fornitura se non lo avrà reintegrato.
ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE
7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura dei servizi energetici previste dall’Offerta economica scelta dal Cliente e indicata nella Scheda Tecnica. Nell’Offerta economica sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. L’Offerta economica prevale sulle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.
7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
7.3 L’Offerta economica scelta dal Cliente è valida per l’intera durata contrattuale. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta dal FORNITORE.
7.4 Nel caso in cui tra i requisiti previsti dall’Offerta economica vi sia la fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale e qualora durante il periodo di vigenza del contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di fornitore, al restante servizio continueranno ad essere applicate le condizioni economiche previste dalla medesima offerta; diversamente il FORNITORE si riserva comunque la facoltà di recedere dall’altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.
7.5 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni.
Inoltre il Cliente riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari a 25,00 euro, più IVA di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione, attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, etc. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.
7.6 Al Cliente che sceglie di aderire ad una diversa offerta del mercato libero del FORNITORE entro dodici mesi dalla stipula del presente contratto verrà addebitato un contributo in quota fissa pari a 10,00 euro, più IVA di legge.
7.7 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell’imposta di bollo sul nuovo contratto.
7.8 Il FORNITORE ha la facoltà di prevedere, a seguito di specifica autorizzazione del Cliente, la riscossione tramite la bolletta dei corrispettivi ad essa o a terzi spettanti per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente stesso.
ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI
8.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il PDF oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dai Distributori locali che hanno la responsabilità dell’attività di misura per l’energia elettrica o per il gas naturale.
8.2 Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al fine della fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente: - sulla base dell’autolettura comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento; - sulla base della stima dei consumi che il FORNITORE provvederà ad effettuare in base ai consumi storici del Cliente e alle caratteristiche della fornitura.
8.3 Relativamente al gas naturale, per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura al FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.
8.4 L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.
8.5 Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas. L’impedimento al rilevamento della lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto.
8.6 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.
ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
9.1 La fatturazione avverrà sulla base dei consumi del Cliente, relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. Nel caso in cui non siano resi disponibili in tempo utile al FORNITORE da parte del Distributore i dati effettivi di misura, il FORNITORE potrà procedere a fatturazione in acconto su consumi presunti come definiti nell’art. 8.
9.2 La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, è bimestrale come previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF).
9.3 La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas metano, salvo quanto previsto al successivo art. 9.4, come determinato dal TIF è: - almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi sino a 500 Smc/anno; - per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno almeno bimestrale; - per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno almeno mensile. Il FORNITORE si riserva comunque la possibilità di prevedere una periodicità di fatturazione maggiore a quella sopra definita nel caso in cui provveda a rilevare un numero di letture del contatore maggiore a quelle previste dal TIVG.
9.4 La periodicità di fatturazione potrà essere diversa da quella indicata agli artt. 9.2 e 9.3, previa comunicazione da parte del FORNITORE anche tramite messaggio in fattura, ovvero qualora sia previsto diversamente nell’Offerta economica.
9.5 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non emettere fatture per importi inferiori a 10,00 euro, tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura.
9.6 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa, qualora sia attiva la sezione sportello online sul Sito, è possibile registrarsi al servizio Bollett@click e richiedere l’invio della bolletta in formato elettronico tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di Attivazione o successivamente comunicato. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito, la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, nonché, se attiva la sezione sportello online, visualizzare e scaricare direttamente dal Sito lo storico delle bollette emesse.
9.7 Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni.
9.8 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture presso gli sportelli bancari o postali oppure utilizzando la domiciliazione bancaria o postale (addebito in conto corrente SDD). Ulteriori modalità di pagamento disponibili sono indicate in bolletta o nel Sito.
9.9 II pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il FORNITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi.
ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO
10.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso. In tutti i casi in cui il Cliente risulti moroso, il FORNITORE avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione di una o di entrambe le forniture.
10.2 Il FORNITORE, trascorsi inutilmente non meno di 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, il FORNITORE indica il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, decorso il quale, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa, le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
10.3 Con riferimento al gas, trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della raccomandata oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure infine, a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, il FORNITORE procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulteriore termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG e s.m.i..
Nel caso in cui non sia stato eseguito l’intervento di Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione a mezzo raccomandata al Cliente, “l’Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso nel caso quest’ultimo non renda possibile l’esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità.
L’Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna comporta sempre l’immediata risoluzione
i
N. Verde
000 000 000
Fax
0000 00 00 00
Internet
xxxxxxxxxx.xx
SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Xxx Xxxxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx (XX)
C. F. e P. IVA 00338000409 - REA RN 0283234 - Dir. e Coord. Gasrimini Holding S.p.A.
SGR-D-GL-200
Rev. 13/04/18
del Contratto. In entrambi i casi il FORNITORE procede al recupero coattivo del credito tramite le vie giudiziarie più opportune, addebitando i costi di detti interventi al Cliente stesso.
In caso di Cessazione amministrativa per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al Distributore competente: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
10.4 Con riferimento al gas il Cliente assume l’obbligazione a consentire al Distributore competente di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento.
10.5 Con riferimento all’energia elettrica, trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della raccomandata oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure infine, a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, il FORNITORE procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulteriore termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di sospensione della fornitura.
Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta sospensione e persistendo la morosità, il FORNITORE ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero coattivo del credito. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, viene effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, il Distributore competente effettua la sospensione della fornitura. Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, il FORNITORE può richiedere al Distributore competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l’”Interruzione della fornitura di energia elettrica”, decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente. Se l’intervento di Interruzione della fornitura ha esito positivo, il Distributore competente rimuove dal Contratto di trasporto e dispacciamento il relativo punto di prelievo.
In seguito alla sospensione e/o Interruzione della fornitura, il FORNITORE ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e procedere al recupero coattivo del Credito.
10.6 Con riferimento all’energia elettrica e/o al gas, se nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura per morosità, si dovesse verificare un’ulteriore morosità (per fatture non indicate nella precedente comunicazione di sospensione), il FORNITORE invierà una nuova comunicazione di costituzione in mora contenente un termine di pagamento che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente finale della relativa raccomandata oppure a 5 (cinque) giorni solari da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure infine, a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Trascorsi tali termini senza che il pagamento sia stato effettuato il FORNITORE procederà, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulteriore termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità.
10.7 Con riferimento all’energia elettrica e/o al gas, il FORNITORE corrisponde al Cliente un indennizzo automatico in bolletta pari a: a) 30,00 euro se la fornitura di energia elettrica e/o gas è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 10.5 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20,00 euro se la fornitura di energia elettrica e/o gas è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 10.5, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
10.8 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
10.9 Con riferimento all’energia elettrica e/o al gas, il FORNITORE ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura come previsto all’art. 7.5 .
10.10 Con riferimento all’energia elettrica, qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi della Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i., il FORNITORE addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. Tale corrispettivo CMOR verrà inserito nella parte della bolletta relativa alla voce “Altre partite”. Allo stesso modo, in caso di inadempimenti ai sensi dell’art. 10, a seguito di (a) esercizio del diritto di recesso al fine di cambiare venditore, ovvero (b) risoluzione del contratto con il FORNITORE, lo stesso si potrà avvalere di richiesta di indennizzo al sistema indennitario di cui alla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i.
ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE
11.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.
11.2 Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
11.3 Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile al Cliente, il FORNITORE può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
11.4 Il FORNITORE addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento e qualsiasi altro maggior onere derivante dal tardivo pagamento.
11.5 In caso di ripristino dell’erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in
servizio dell’impianto e per le azioni svolte dal FORNITORE per la tutela dei propri diritti.
ART. 12 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA
12.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.
12.2 I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.
ART. 13 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
13.1 L’appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica e/o del gas, la manomissione, l’alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l’utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. In tali casi, in deroga a quanto riportato al 10.3 e 10.5, il FORNITORE può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 10.2 nonché risolvere di diritto il contratto.
13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al FORNITORE o a terzi.
ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA
14.1 Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura di energia elettrica e/o gas naturale; le richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso il FORNITORE fornirà comunicazione scritta contenente l’esito della verifica.
14.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore locale ricostruisce i consumi per il periodo in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura e comunica al FORNITORE l’esito del ricalcolo affinché, se necessario, proceda alla fatturazione dei consumi ricostruiti.
ART. 15 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - FORZA MAGGIORE - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
15.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE, o patti speciali con il Cliente.
15.2 Il FORNITORE non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e/o limitazioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio, quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti. In particolare il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici ad essa non imputabili concernenti la consegna dell’energia elettrica e del gas. Laddove possibile, il FORNITORE provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.
15.3 In nessuno dei casi indicati al punto 15.2, e comunque in tutti i casi in cui le interruzioni e/o limitazioni non siano imputabili al FORNITORE, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.
ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
16.1 Il FORNITORE può sospendere la fornitura e, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi seguenti: a) mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 11.1); b) per morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso Cliente.
16.2 Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice dichiarazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al Cliente, nei casi seguenti: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del FORNITORE nei confronti del Cliente; b) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 11.1) anche per somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal Cliente secondo la delibera ARERA sul sistema indennitario, ARG/elt 191/09 e s.m.i. per quanto riguarda l’energia elettrica ovvero secondo i casi previsti dall’art. 12 dell’Allegato A del TIMG per quanto riguarda il gas;
c) per la mancata o invalida costituzione /ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente;
d) di insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti o sottoposizione a procedure concorsuali; e) per ogni azione del Cliente, anche se solo tentata, di alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica e/o gas metano.
16.3 Nei casi di cui ai precedenti artt. 16.1 e 16.2, il Cliente non può pretendere alcun risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
ART. 17 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
17.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate al FORNITORE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul Sito. Nel caso non si utilizzi tale modulo, nella comunicazione dovranno essere indicati almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo di recapito (se diverso da quello di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni dovranno essere inviate attraverso i canali di comunicazione indicati all’art. 20, purché sia possibile per il FORNITORE accertare la data del ricevimento.
17.2 A seguito della firma del protocollo d’intesa tra il FORNITORE e alcune tra le maggiori Associazioni dei consumatori, i Clienti domestici che a fronte di reclamo scritto non abbiano ricevuto riscontro ovvero che abbiano ricevuto risposta che i medesimi ritengano non soddisfacente, possono adire la “Conciliazione Paritetica”, strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, gratuito per il Cliente, esperibile rivolgendosi ad una delle Associazioni di consumatori aderenti all’iniziativa che provvederanno ad inoltrare la domanda. È possibile reperire l’elenco completo delle Associazioni aderenti nonché ricevere e compilare l’apposito modulo sia presso gli Sportelli Clienti, sia scaricando la documentazione dal sito internet del FORNITORE, dove è inserito anche il Regolamento di conciliazione, scaricabile integralmente.
17.3 Con la Deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i., ARERA ha definito le modalità per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ora condizione di procedibilità per l’azione giudiziale, all’interno dell’Allegato A alla predetta Deliberazione, denominato “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA – Testo Integrato Conciliazione” (TICO). Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all’apposito Elenco presso l’ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l’ARERA. L’elenco aggiornato degli organismi di risoluzione
i
N. Verde
000 000 000
Fax
0000 00 00 00
Internet
xxxxxxxxxx.xx
SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Xxx Xxxxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx (XX)
C. F. e P. IVA 00338000409 - REA RN 0283234 - Dir. e Coord. Gasrimini Holding S.p.A.
SGR-D-GL-200
Rev. 13/04/18
extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell’ARERA xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte.
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un consumatore, sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto del Cliente stesso nel territorio dello Stato italiano.
ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA
19.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.
ART. 20 - COMUNICAZIONI
20.1 Ogni comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi i casi in cui vengano richieste specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate, deve essere trasmessa per iscritto utilizzando i seguenti canali di contatto: SGR Servizi S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx 00x - 00000 Xxxxxx (XX); fax 0000 000000; posta elettronica (e-mail) xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. I moduli del presente contratto dovranno invece essere trasmessi debitamente compilati all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Maggiori informazioni possono essere reperite sul Sito, o al numero verde 800 900 147.
20.2 Ogni comunicazione da parte del FORNITORE avverrà all’indirizzo di recapito indicato dal Cliente nella Richiesta di Attivazione. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualunque variazione dei dati forniti con la Richiesta di Attivazione.
ART. 21 - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE
21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.
ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI
22.1 In applicazione delle previsioni del TIQV, il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all’esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti.
22.2 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina dei livelli di qualità commerciale e degli indennizzi automatici si veda l’apposita informativa allegata al presente Contratto.
ART. 23 - AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
23.1 Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intenderà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.
23.2 Il FORNITORE si riserva il diritto di modificare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni dell’Offerta economica (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d’incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (Allegato A alla Delibera ARG/com 104/10). Per giustificato motivo, ai fini del Contratto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, non suscettibile di inserimento automatico ai sensi del precedente comma, così come dei presupposti economici in base ai quali il FORNITORE ha predisposto le condizioni contrattuali ed economiche. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative, il FORNITORE sarà tenuto a darne comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del FORNITORE.
In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al FORNITORE, tramite lettera raccomandata a/r o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese.
23.3 In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali di contratto, con le modalità e nei termini sopra indicati, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a 30,00 euro.
23.4 La comunicazione di variazioni unilaterali di contratto non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
ART. 24 - RINVIO NORMATIVO
24.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.
ART. 25 - DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA - MANDATI DEL CLIENTE
25.1 Presso i POD indicati nella Scheda Tecnica, il FORNITORE provvede a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore elettrico locale, nonché il contratto di dispacciamento dell’energia elettrica con il gestore della rete, attualmente TERNA S.p.a. A tal fine il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. autorizzando la stessa, ai sensi dell’art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest’ultimo controllate, come pure qualsiasi società partecipata, o terzo da esso designato.
25.2 Il Cliente conferisce altresì al FORNITORE mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore elettrico del contratto di connessione.
25.3 Il FORNITORE provvede presso i POD indicati nella Scheda Tecnica a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Delibera ARERA ARG/elt 198/11 (TIQE); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all’aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all’art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.
25.4 Il Cliente autorizza altresì il FORNITORE ad essere destinatario del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore Locale.
25.5 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi
da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
ART. 26 - RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS - CONDIZIONE RISOLUTIVA
26.1 L’accettazione della Richiesta di Attivazione da parte del FORNITORE, di cui al precedente art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PDR del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del FORNITORE per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all’esercizio delle condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico del FORNITORE alcun onere. ART. 27 - CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
27.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente in particolare della normativa disposta dal D.M. 37/08 e s.m.i. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L’alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell’impianto interno. Il Cliente deve inoltre avvertire immediatamente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell’impianto di proprietà dell’impresa di Distribuzione e deve permettere all’impresa di Distribuzione l’accesso al proprio impianto. Il Cliente è responsabile dell’integrità e della corretta conservazione del/i contatore/i nonché dell’eventuale manomissione dello/gli stesso/i, pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al/i contatore/i.
ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO
28.1 Nessuna delle parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente al FORNITORE, non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante o terzo da esso designata
ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI
29.1 Nel presente contratto sono citati in forma sintetica i seguenti riferimenti normativi: • Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2005, e ss.mm.ii. • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D.Lgs. 164/00) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D.Lgs. 196/03) • Decreto n.37 del 22 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 12/03/2008 • Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRG) • Delibera ARERA
n. 156 del 27 giugno 2007 e s.m.i., pubblicata sul sito ARERA in data 27 giugno 2007 (Del. 156/07), che ha introdotto il Testo integrato per i servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) • Delibera ARERA 574/2013/R/ gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas) • Delibera ARERA ARG/gas 159 del 06 novembre 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 17 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/gas 159/08) • Delibera ARERA ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) • Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG) • Delibera ARG/elt 219/10 e s.m.i., pubblicata sul sito ARERA in data 10 dicembre 2010 • Delibera ARERA ARG/com 239/10 del 14 dicembre 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 17 dicembre 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 239/10) • Delibera ARERA ARG/elt 191/09 dell’11 dicembre 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 191/09) • Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera ARERA n. 199 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 31 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) • Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com) • Delibera Arg/elt 219/10 e s.m.i. pubblicata sul sito dell’ARERA in data 10 dicembre 2010 • Delibera 23 dicembre 2015 654/2015/R/ eel pubblicata sul sito in data di ARERA in data 28 dicembre 2015 • Delibera ARG/elt 198/11 (TIQE) pubblicata sul sito di ARERA in data 30 dicembre 2011 • Delibera 21 luglio 2016 413/2016/R/com e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 22 luglio 2016 • Delibera 04 agosto 2016 463/2016/R/ com (TIF) e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 05 agosto 2016 • Delibera 26 settembre 2013 402/2013/R/com (TIBEG) e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 30 settembre 2013 • Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e s.m.i. (Del. 229/2012/R/gas). • Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas) • Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/ com) • Deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 06 maggio 2016 • Delibera ARERA n. 302 del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016) • Delibera ARERA n. 413 del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Nuovo Testo integrato della qualità della vendita (TIQV).
i
N. Verde
000 000 000
Fax
0000 00 00 00
Internet
xxxxxxxxxx.xx
SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Xxx Xxxxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx (XX)
C. F. e P. IVA 00338000409 - REA RN 0283234 - Dir. e Coord. Gasrimini Holding S.p.A.
SGR-D-GL-200
Rev. 13/04/18