RINVIO NORMATIVO Clausole campione

RINVIO NORMATIVO. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le PARTI faranno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e alle norme del Codice Civile.
RINVIO NORMATIVO. Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’ARERA e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.
RINVIO NORMATIVO. 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell’ARERA e alle norme del codice civile, dove applicabili.
RINVIO NORMATIVO. 1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
RINVIO NORMATIVO. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, la concessione sarà regolata dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
RINVIO NORMATIVO. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato all’esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni del codice civile, del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
RINVIO NORMATIVO. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.163/06.
RINVIO NORMATIVO per tutto quanto non espressamente qui previsto si applicano le condizioni generali di assicurazione.
RINVIO NORMATIVO. Per tutto quanto non espressamente qui previsto si applicano le condizioni generali di assicurazione. I. Ad integrazione e parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, con la presente appendice si conviene che le garanzie previste dall'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle condizioni generali di assicurazione vengono prestate per le controversie relative ai casi di cui al punto II che segue, gravanti sul contraente e sui suoi dipendenti conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 nella loro qualità di: • responsabili dei lavori; • coordinatori per la progettazione; • coordinatori per l'esecuzione dei lavori; • legali rappresentanti; • dirigenti; • preposti; • responsabili dei servizi di prevenzione; • lavoratori dipendenti; II. Le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle condizioni generali di assicurazione vengono prestate per le controversie relative a contestazioni per inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai D.Lgs 81/2008 e delle ulteriori disposizioni normative e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per i seguenti casi assicurati: 1) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; 2) difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 cod. pen.); 3) opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative pecuniarie per importi superiori a euro 250,00 e in ogni caso sanzioni amministrative non pecuniarie. Nei casi assicurati previsti dal presente punto 3) ed ai fini del corretto svolgimento della prestazioni da parte della Società Gestionaria, l'assicurato è tenuto a far pervenire alla Società o direttamente alla Società Gestionaria il testo originale del provvedimento notificato all'assicurato da parte dell'organo amministrativo, e ciò entro 5 giorni dalla data di notifica. Le garanzie valgono anche qualora il contraente in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
RINVIO NORMATIVO. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità ed alle norme del Codice Civile, ove applicabili.