REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (AREA)
- CONTRATTO DI APPALTO - (SCRITTURA PRIVATA)
Servizio di brokeraggio assicurativo (C.I.G. ).
Importo del contratto: provvigione del % per le polizze di tipo RCA/ARD, provvigione del % per le polizze di tipo diverso da RCA/ARD, da applicare sulla parte imponibile dei premi delle polizze assicurative. ----------------------------------------------------------------------------
L’anno duemiladodici nel giorno del mese di ( 2012),
alle ore , in Cagliari, Via Xxxxxx Xxxxxxxx n.6, nella sede della Direzione Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), sono personalmente presenti: ---
A) da una parte, l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Direzione Generale, che di seguito sarà nominata per brevità anche AREA ovvero stazione appaltante, Partita
I.V.A. 03077790925, Codice Fiscale 03077790925, in persona del Direttore Generale,
Dott. , nato a
il
(
), nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.213/1 del 12.04.2011, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale dell’AREA, con poteri di firma, in ambito delle proprie attribuzioni ed in conformità agli indirizzi definiti dagli organi dell’Azienda, su ogni atto che impegna AREA verso l’esterno ovvero costitutivo di rapporti con terzi in forza dell’art.13, punto 6 dello Statuto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) dall’altra parte, la società << >>, di seguito nominata anche soggetto aggiudicatario o esecutore del contratto o esecutore, oppure broker, Partita I.V.A. , Codice Fiscale
, con sede legale in , Via n. ,
rappresentata dal Sig. , nato a ( ) il ( ), nella sua qualità di rappresentante legale con poteri e capacità giuridica a contrattare come da documentazione in atti, / a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale conferita in data , Rep. n. , nanti il Dott. , notaio in , che si allega sotto la lett. A), domiciliato per la carica presso la sede legale della società. -----------------------------
Detta società è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n. ,
R.E.A. , come da certificato reso in data Prot.
n. . -------------------------------------------------------------------------------
E’ iscritta altresì nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D.Lgs. 7,09.2005, n.209, s.m.i., al n. , sezione
, in data , come da certificato reso in data Prot.
n. . ------------------------------------------------------------------------------
(oppure)
B) dall’altra parte, il raggruppamento temporaneo di concorrenti tra la società
<< >>, Partita I.V.A. , Codice Fiscale
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx , x. , (xxxxxxxxxx mandataria con quota del %), e la società << >>, Partita I.V.A. , Codice Fiscale , con xxxx xxxxxx xx , Xxx , x. , (xxxxxxxx xxx xxxxx xxx %); raggruppamento costituito mediante scrittura privata autenticata dal Dott.
, notaio in , Rep. n. del ,
registrata a in data al n. , di seguito nominato anche soggetto aggiudicatario o esecutore del contratto o esecutore, oppure broker,
rappresentato dal Sig. , nato a ( ) il ( ), a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale conferita in data , Rep. n. , nanti il Dott. , notaio in , che si allega sotto la lett. A), domiciliato presso la sede legale della società << >>; ------------------------------------------
la società è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n. , R.E.A. , come da certificato reso in data
Prot. n. , nonché è iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D.Lgs. 7,09.2005, n.209, s.m.i., al n. , sezione , in data , come da certificato reso in data Prot. n. ; ------------------------------------
la società è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n. , R.E.A. , come da certificato reso in data
Prot. n. , nonché è iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D.Lgs. 7,09.2005, n.209, s.m.i., al n. , sezione , in data , come da certificato reso in data Prot. n. . ------------------------------------
Dette parti premettono:
- che il Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) con Determinazione n. del ha approvato il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto d’appalto preordinati all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, volto a fornire assistenza e consulenza per soddisfare le esigenze di copertura dei rischi in ogni attività dell’Azienda, finanziato con risorse del Bilancio di
Previsione 2011, cap. 10404, art. DG 00001, e cap. 10402, art. DG 00003, nonché ha autorizzato l’indizione della gara d’appalto da espletare mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.18, c.1, lett. c), L.R. 7.08.2007, n.5, con contratto, da stipulare “a corpo”; ----------------------------------------------------------------
il progetto del servizio di brokeraggio prevede: ---------------------------------------------------------
a) per le polizze di tipo RCA/ARD un valore della provvigione a base di gara del 7% sulla parte imponibile dei premi assicurativi; per le polizze di tipo diverso da RCA/ARD un valore della provvigione a base di gara del 14% sulla parte imponibile dei premi assicurativi; provvigioni a carico delle compagnie assicurative; ------------------------------------
b) quadro economico (art. 80, D.Lgs. 163/2006): ------------------------------------------------------
costo del servizio € 0,00; ------------------------------------------------------------------
oneri per la sicurezza € 0,00; -------------------------------------------------------------------
costo dell’appalto € 0,00; ------------------------------------------------------------------
pubblicità gara d’appalto € 3.500,00; ------------------------------------------------------------------
tassa AVCP € 30,00; ------------------------------------------------------------------
I..V.A € 735,00; -----------------------------------------------------------------
Totale delle spese € 4.265,00; ----------------------------------------------------------------
- che con Determinazione n. del il Direttore
ha approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare e la modulistica; ------------------
- che il bando di gara è stato pubblicato secondo le formalità prescritte dall’art.124, comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i.; --------------------------------------------------------
- che nel verbale di gara reso in data dalla Commissione giudicatrice è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell’appalto la società << >>, con sede in Xxx , x. , , / il raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito dalle società
<< >>, /
che ha offerto un ribasso del % sul valore della provvigione posto a base di gara per le polizze di tipo RCA/ARD corrispondente ad una provvigione contrattuale del
% ed un ribasso del % sul valore della provvigione posto a base di gara per le polizze di tipo diverso da RCA/ARD corrispondente ad una provvigione contrattuale del
%; provvigioni che al netto del costo del personale e degli oneri di sicurezza generici sono risultate rispettivamente pari al % ed al %; ---------------------------
- che il soggetto aggiudicatario al fine di poter soddisfare il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara si è avvalso in tutto / in parte / dei requisiti posseduti dalla società << >>, con sede legale in , Via , n. , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n.
, R.E.A. , come da certificato reso in data
Prot. n. , Partita I.V.A. , Codice Fiscale ; ------------------------------------------------------------------
- che il Direttore Generale con Determinazione n. del ha approvato i verbali della commissione giudicatrice e l’aggiudicazione provvisoria in favore della predetta società / raggruppamento temporaneo di concorrenti
<< >>;
- che il Direttore Generale con Determinazione n. del ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio alla società
<< >>, con sede legale in , / al raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito da
<< >;-----------------------------------------
- che l’avvenuta aggiudicazione definitiva è stata comunicata nei termini di legge al
soggetto aggiudicatario ed a tutti i concorrenti legittimamente interessati, unitamente all’invio del provvedimento e dei verbali di gara; --------------------------------------------------------
- che è regolarmente decorso il periodo di “stand still” per la stipula del contratto d’appalto e non è stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare;---------------------------------------------------------------------------------------------
- che con atto del , Rep. n. , Racc. n. , a rogito del Dott.
, Notaio in , registrato a il al n. , è stata modificata la ragione sociale del soggetto aggiudicatario in quanto conferito nella società << >>, con sede in , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n. , R.E.A. , come da
certificato reso in data Prot. n. , Partita I.V.A.
, Codice Fiscale ; --------------------------------
(ovvero)
- che con scrittura privata del , autenticata dal Dott. , Notaio in , la società << >>, con sede in
, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di , al n. , R.E.A.
, come da certificato reso in data Prot. n. , Partita I.V.A.
, Codice Fiscale , ha acquisito il ramo di azienda del soggetto aggiudicatario per le attività ascritte a
, relativo patrimonio, capacità finanziarie, tecniche e personale di servizio; ----------------------
- che il Direttore Generale, previa verifica sul possesso dei requisiti del nuovo soggetto, con Determinazione n. del ha preso atto del suo subentro nella titolarità
dei rapporti giuridici e contrattuali relativi al presente appalto; --------------------------------------
- che ai fini della stipula del presente contratto sono state eseguite ulteriori verifiche sul soggetto aggiudicatario in ordine al mantenimento dei requisiti prescritti nel bando di gara;
- che il soggetto aggiudicatario conferma di possedere l’organizzazione, i mezzi, le risorse umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio di brokeraggio alle condizioni prescritte nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto;------------------------------
Tutto ciò premesso e sussistendo i requisiti di legge per la sottoscrizione del presente contratto di appalto, le parti sopra costituite, -------------------------------------------------------------
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. ------------
Articolo 2
(Affidamento e oggetto del contratto)
L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), rappresentata dal Dott.
, Direttore Generale dell’Ente, affida alla società
<< >>, con sede legale in Via , n. ,
, rappresentata dal Sig. , la quale ……………………
al raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito da
<< >>, rappresentato dal Sig. , il quale ……..
…..accetta, senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’AREA. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Il servizio concerne l’analisi, l’identificazione e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività istituzionali dell’Azienda, al suo patrimonio immobiliare, ai dirigenti e
dipendenti, analisi delle polizze esistenti, studio e proposta di un programma assicurativo, aggiornamento delle polizze esistenti, consulenza, collaborazione e attività di supporto agli uffici nella gestione delle polizze, dei sinistri, delle gare d’appalto, report delle attività, creazione banca dati informatica, come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto. La società << >> / il raggruppamento temporaneo di concorrenti << >> si obbliga verso AREA all’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle modalità, condizioni, patti, obblighi ed oneri prescritti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché si obbliga all’osservanza delle norme vigenti, sia in materia di servizi pubblici dettate dalla Direttiva Comunitaria 31.03.2004, n.2004/18/CE, dalla L.R. 07.08.2007, n.5, dal D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i. e dal suo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 05.10.2010, n.207, di seguito nominato per brevità solo Regolamento, sia in materia di servizi assicurativi dettate dal c.c. art. 1754-1756, dalla L. 28.11.1984, n.792 e dal D.Lgs. 7.09.2005, n.209. -----------------------------------------------------
Articolo 3 (Provvigione del broker)
La provvigione spettante al broker per le polizze di tipo RCA/ARD è del % e per le polizze di tipo diverso da RCA/ARD è del %, da applicare sulla parte imponibile dei premi delle polizze assicurative future sottoscritte dall’AREA con l’assistenza del broker stesso, giusta l’offerta presentata in sede di gara d’appalto, comprensiva del costo del servizio, del costo del personale, delle spese generali, degli oneri di sicurezza generici, degli utili d’impresa e dei rimborsi spese. -----------------------------------------------------------------
Nel caso delle polizze già in essere, l’applicazione della provvigione decorrerà dal momento del nuovo piazzamento dopo la scadenza del loro termine naturale ovvero dopo
la risoluzione anticipata delle stesse. ----------------------------------------------------------------------
Detta provvigione, per consolidata consuetudine di mercato, graverà esclusivamente in capo alle compagnie di assicurazione e nessun onere ricadrà sull’AREA che non pagherà alcuna remunerazione al broker né per corrispettivi, né per rimborsi spese e né a qualsiasi altro titolo. --------------------------------------------------------------------------------------------
Sarà onere del broker indicare in fase di predisposizione dei capitolati d’oneri e degli schemi dei contratti d’appalto, per le gare da esperire con la sua assistenza, la clausola che disciplini le modalità di pagamento della provvigione da parte delle compagnie aggiudicatarie dei servizi assicurativi - provvigione che costituirà parte dell’aliquota riconosciuta alla propria rete di vendita diretta dalla compagnia assicurativa aggiudicataria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Il contratto è stipulato <<a corpo>>, ai sensi dell’art. 16, comma 9 della L.R. 7.08.2007, n.5, pertanto il valore percentuale della provvigione resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. -------
Articolo 4 (Durata del servizio)
Il servizio ha una durata di trentasei (36) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. A discrezione della stazione appaltante il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, con preavviso da comunicare per iscritto al broker almeno trenta
(30) giorni prima della scadenza. Il broker è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del presente contratto, nessuna esclusa. --------------------------------------------
E’ vietato il rinnovo del contratto.----------------------------------------------------------------------------
Articolo 5 (Allegati contrattuali)
Il servizio è affidato al broker sotto l’osservanza delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto. Il capitolato è stato preventivamente sottoscritto dalle parti contraenti ai fini dell’integrale accettazione e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, ma conservato congiuntamente come consentito dall’art.50, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n.5. Qualora il capitolato riportasse delle discordanze rispetto al contenuto del presente contratto, il broker è tenuto a segnalarle in forma scritta al responsabile del procedimento per le conseguenti decisioni e provvedimenti. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni. Fatto salvo quanto sopra, si dovrà rispettare nell’ordine: 1) contratto d’appalto; 2) capitolato speciale d’appalto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 6
(Cauzione definitiva e polizza assicurativa)
6.1 Cauzione definitiva
L’esecutore del contratto ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., ha costituito una garanzia fideiussoria del %, calcolata sull’importo stimato delle
provvigioni, pari a € (Euro / ), mediante polizza
intestata alla Compagnia assicuratrice / all’Istituto bancario “ ”, rilasciata in data dall’agenzia “ ”, con n. , in conformità allo schema tipo 1.2 previsto dal D.M. 12.03.2004, n.123, e con allegata scheda tecnica. La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni assunte nel presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. La garanzia deve essere integrata da parte del broker ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sulle provvigione da corrispondere al broker. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell’art.40, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% in quanto l’esecutore del contratto possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da un organismo accreditato.--------------------------------------------------------------------
6.2 L’esecutore del contratto ha sottoscritto la polizza di assicurazione n.
, rilasciata in data dall’agenzia
“ ”, intestata alla Compagnia assicuratrice / all’Istituto bancario “ ”, con massimale di € per ciascun sinistro e di € all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 7
(Tracciabilità dei pagamenti, cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art.3 della L. 13.08.2010, n.136, i pagamenti delle provvigioni a favore del broker saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, acceso presso “ ”, con sede in , Codice IBAN IT .--------------------------------------------------------------------------
Potranno essere utilizzati dall’esecutore per i pagamenti in uscita riferiti al presente contratto, i conti correnti dedicati accesi presso i seguenti : -----------------
“ ”, con sede in , Codice IBAN IT ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ ”, con sede in , Codice IBAN IT , Le persone delegate ad operare sui conti ed a quietanzare le somme ricevute è il Sig.
, rappresentante legale del broker, C.F. , nato a
, il , residente in Xxx , x. ,
( ). In caso di cessazione o decadenza della delega, l’esecutore del contratto è obbligato a darne tempestiva notifica ad AREA.------------------------------------
In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dal broker ai propri dipendenti o da detrarre a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza (Circolare 17.04.1958, n.827 del Ministero dei LL.PP.), si applica l’art.117 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i.. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata ad AREA, ai fini dell’esercizio dell’opponibilità; diritto che sarà esercitato nel termine di quarantacinque giorni dalla data di notifica della cessione mediante comunicazione da notificare al cedente e al cessionario. ------------------
In ogni caso AREA può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al presente contratto. -----------------------------------------------------------------------------------
Articolo 8 (Obblighi del broker)
Il broker, secondo le prescrizioni dettate nel capitolato speciale d’appalto, è soggetto ai seguenti obblighi ed oneri: a) svolgere il servizio esclusivamente a tutela degli interessi dell’AREA; b) mantenere il segreto d’ufficio sulle informazioni e sulla documentazione che verrà in possesso per l’esecuzione delle attività previste nel capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto; c) osservare le regole della diligenza nell’espletamento del servizio e garantire soluzioni assicurative che risultino concretamente percorribili ed esaustive sulla copertura dei rischi insiti nell’attività di AREA; d) assumere tutti i rischi professionali connessi all’espletamento del servizio; e) farsi carico di tutte le spese per la stipula del presente contratto d’appalto; f) impiegare propri mezzi e sostenere gli oneri e spese necessarie per l’espletamento del servizio; g) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti; h) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta con le compagnie assicurative; i) consegnare ad AREA ogni documento relativo alla gestione dei rapporti assicurativi; l) non assumere alcuna funzione di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell’AREA; m) eseguire in proprio il servizio; m) adesione al Fondo di Garanzia di cui all’art.115 del D.Lgs. 209/2005. s.m.i.. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 9
(Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)
Ai sensi dell’art.52, comma 1 della L.R. 07.08.2007, n.5, nonché dell'art.118, comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., il broker ha l’obbligo di applicare, o di far applicare ad eventuali subappaltatori, nei confronti dei lavoratori o dipendenti, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; altresì è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro lavoratori o dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il broker ha l’obbligo di rispettare nei confronti dei lavoratori o dipendenti tutte le norme in materia fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, tutela e sicurezza, prescritte dalle vigenti normative, inoltre è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori. ---------------
Il broker ha reso in data la dichiarazione nella quale attesta di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il C.C.N.L. ed i connessi accordi territoriali e aziendali integrativi. ------------------------------------------------------
Ai fini della stipula del presente contratto la stazione appaltante ha acquisito il DURC, reso da di , in data , Prot. n. , che attesta la posizione regolare del broker. ------------------------------------------------------------------
Articolo 10
(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
(per le imprese che occupano - di 15 dipendenti e per quelle che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti ma senza nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
Il broker in sede di gara ha reso la dichiarazione di non essere soggetto agli obblighi del
collocamento lavorativo dei disabili ex lege 12.03.1999, n. 68, poiché ha un organico inferiore a 15 dipendenti; / … ovvero poichè pur occupando dai 15 ai 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000.----------------------------------------------------
(per le imprese che occupano + di 35 dipendenti e per quelle che occupano tra i 15 e 35 dipendenti con nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
Il broker in sede di gara ha reso il certificato del Servizio all’Impiego della Provincia di
, datata , Prot. n. , dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege 12.03.1999, n.68. ----------
Articolo 11
(Sicurezza e salute dei lavoratori)
Il broker, esecutore del contratto, è tenuto a mettere in atto gli adempimenti necessari per il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica di cui al D.Lgs 09.04.2008, n.81, nonché adottare i procedimenti e cautele per garantire l’incolumità dei propri lavoratori ed eventuali terzi interessati, in applicazione del DUVR aziendale. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da parte dell'esecutore del contratto, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno. -------------------------------------------------------------
Articolo 12
(Adempimenti in materia di antimafia e penale)
Il broker conferma di poter sottoscrivere il presente contratto poiché non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art.10, commi 3, 4, 5, 5-ter e art.10-quater, comma 2 della L. 31.05.1965, n.575, né le cause interdittive di cui all’art.4 del D.Lgs. 8.08.1994, n.490. Inoltre ha prodotto il certificato camerale recante la dicitura antimafia di cui all'art.9 del
D.P.R. 252/1998, rilasciato in data , con Prot. n. , dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di . -----------------------------
Ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 13.08.2010, n.136, il broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti il presente contratto e si impegna: -----------------
1) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva;
2) tutti i movimenti finanziari saranno registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo
quanto previsto al c. 3 dell’art. 3 della stessa legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riportato in testa al presente contratto; -------------------------------------------
3) prevederà nei contratti che saranno sottoscritti con imprese della filiera, quali subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; ---
4) se avrà notizia dell’inadempimento agli obblighi da parte dei predetti soggetti, procederà a risolvere il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; ---------------------------------------------------------------------------------
5) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè a comunicare ogni successiva modifica relativa agli estremi trasmessi. ---------------------------------------------------
Dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, AREA potrà richiedere copia dei contratti di cui al punto 3) e di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del presente contratto. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 13 (Obblighi dell’AREA)
AREA assume i seguenti obblighi: a) fornire al broker la collaborazione del proprio personale e la documentazione necessaria per la puntuale esecuzione delle sue attività;
b) non stipulare o sottoscrivere atti e polizze assicurative senza la preventiva consulenza del broker; c) precisare nei bandi di gara o nelle procedure negoziate per l’assunzione di polizze assicurative che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze sarà affidata al broker, deputato a rapportarsi, per conto dell’AREA, con le compagnie assicurative; d) indicare espressamente in ogni capitolato speciale d’appalto, contratti d’appalto e atti afferenti la percentuale della provvigione che la compagnia assicurativa aggiudicataria dovrà corrispondere al broker e relative modalità di pagamento; e) comunicare i sinistri al broker, tramite fax, ed entro 24 ore lavorative. ---------------------------
Articolo 14 (Direttore dell’esecuzione)
La stazione appaltante verifica il regolare andamento di esecuzione del presente contratto da parte del broker attraverso il direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, controlla che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, interloquisce in via esclusiva con il broker, ha competenza sull'accettazione delle polizze assicurative proposte, emana ordini di servizio sulla gestione dell’appalto. -----------------------------------------------------------------------------------
Articolo 15 (Subappalto)
Il broker ha l’obbligo di eseguire in proprio tutte le prestazioni del presente contratto non avendo espresso in sede di gara la volontà di voler subappaltare o affidare in cottimo parti del servizio. ------------------------------------------------------------------------------------------------
(oppure)
Il broker ha dichiarato in sede di gara che le prestazioni eventualmente da subappaltare o affidare in cottimo ad altro soggetto in possesso della specifica qualificazione sono le seguenti: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
, corrispondenti ad una quota del %, calcolata con riferimento al prezzo del presente contratto d’appalto.----------------------------------------------------------------------------------------------
La richiesta di subappalto si deve inoltrare al responsabile del procedimento dell’AREA almeno trenta giorni prima dalla data di effettivo inizio delle relative prestazioni, unitamente al deposito del contratto di subappalto in copia autentica, della documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alle prestazioni da eseguire e dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art.38 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., e che non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della L. 31.05.1965, n.575 s.m.i.. Il broker deve allegare altresì la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice civile. ------------------------------------------------
AREA provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla richiesta, previa verifica della documentazione prodotta in ordine alle condizioni di ammissibilità. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto termine, l’autorizzazione si intende concessa, fatte salve le predette condizioni. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, i termini sono ridotti della metà.---------------------
Il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.----------------------------------
Articolo 15 bis (Avvalimento)
Il broker al fine di poter soddisfare i requisiti di qualificazione prescritti nel bando di gara si
è avvalso in / tutto / in parte dei requisiti del seguente soggetto ausiliario:
<< >>, con sede legale in
. --------------------------------------------------------------
In relazione a tale rapporto, il presente contratto è eseguito esclusivamente dal broker, al quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, tuttavia il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. IL broker ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nel confronti di AREA in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. --------------------------------------------------------------
Articolo 16 (Consegna del servizio)
(consegna anticipata in via d’urgenza)
Ai sensi dell’art.302, comma 21 del Regolamento e dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., il servizio di brokeraggio è stato consegnato ed iniziato in via d’urgenza il giorno , dopo l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per i motivi descritti nel verbale di consegna. ---------------------------------------------
(in caso di consegna ordinaria)
Divenuto efficace il presente contratto, il responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione autorizza, per iscritto, il broker a dare avvio alla prestazione. Il broker è tenuto a seguire le direttive fornite dal responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione per l’avvio del servizio. Qualora il broker non attivi il servizio, AREA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. -----------------------------------------------------
Nel caso in cui la consegna del servizio, per fatto o colpa dell’AREA, superi il termine di quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il broker può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, il
broker ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore ai limiti indicati all’art.305 del Regolamento. Xxx l’istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione, il broker ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo le modalità di calcolo stabilite dall’art.305 del Regolamento. Tale facoltà di non accogliere l’istanza di recesso non può essere esercitata da AREA, con le predette conseguenze, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione superi la metà del termine utile contrattuale o comunque i sei mesi complessivi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 17
(Varianti in corso di esecuzione del servizio)
Nessuna variazione o modifica al presente contratto potrà essere introdotta dal broker, se non preventivamente disposta dal responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione ed approvata da AREA. Le eventuali modifiche non autorizzate non producono effetti e nè costituiscono titolo per pagamenti di provvigioni o per rimborsi di nessun genere. --------------------------------------------------------------------------------------------------
L’eventuale variazione del contratto sarà consentita da AREA solo nei casi previsti dall’art.311 del Regolamento. --------------------------------------------------------------------------------
Articolo 18 (Penali)
In caso di inosservanza degli obblighi prescritti nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, e comunque in tutti i casi in cui il servizio non risulti prestato in conformità alle modalità pattuite e in modo soddisfacente, il broker sarà invitato, per iscritto, dal responsabile del procedimento a chiarire e/o rimuovere l’inadempimento e/o le violazioni nei tempi stabiliti. Il broker può trasmettere, per iscritto, le proprie
controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accolte dal responsabile del procedimento, o non sia stata data risposta dal broker, o la risposta non sia sufficiente oppure non giunga nei termini, o non siano stati rimossi gli inadempimenti e/o le violazioni, il responsabile del procedimento ha facoltà di applicare una penalità, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. --------------------------------------------------------------------------------------------
In relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento. la penale giornaliera è determinata: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) mancata presentazione del programma assicurativo entro il termine prescritto, 0,3 per mille sull'importo presunto della complessiva provvigione contrattuale, come derivata dal ribasso d’asta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2) mancata esecuzione in tutto o in parte delle altre prestazioni prescritte, in misura del 0,5 per mille sull'importo della provvigione relativa alla singola polizza; -------------------------
L’applicazione della penale non esonera tuttavia il broker dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’applicazione
della penale. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
L’ammontare delle penali complessivamente non potrà essere, di norma, superiore al dieci per cento (10%) dell’ammontare presunto della provvigione contrattuale complessiva, come derivata dal ribasso d’asta. --------------------------------------------------------
Nel caso il cui le penali applicate raggiungano cumulativamente un importo superiore al dieci per cento (10%) dell’importo della provvigione, il responsabile del procedimento propone all’organo competente dell’AREA la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’escussione della cauzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 20
(Sospensioni)
In presenza di circostanze eccezionali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, su richiesta del broker il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione mediante apposito verbale, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Tra le circostanze eccezionali rientrano le cause di forza maggiore, le ragioni di pubblico interesse o necessità, i casi di variante al contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Non appena cessano le cause della sospensione, con le modalità indicate dall’art. 308 del Regolamento il direttore dell’esecuzione dispone la ripresa delle prestazioni. Nel verbale di ripresa è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto in considerazione del periodo di sospensione. ---------------------------------------------
Articolo 21 (Ultimazione del servizio)
Ai sensi dell’art.309 del Regolamento, alla data di scadenza del termine contrattuale, a seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione del servizio, con le modalità
previste dall’art. 304, c. 2 del Regolamento. ------------------------------------------------------------
Articolo 22 (Attestazione di regolare esecuzione)
A seguito di comunicazione dell’intervenuta ultimazione del servizio da parte del broker, il responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione esegue i necessari accertamenti ed in caso di esito positivo rilascia entro quarantacinque giorni l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, in conformità alle modalità dettate dall’art.325, comma 2 del Regolamento. Successivamente, il responsabile del procedimento/direttore
dell’esecuzione autorizza lo svincolo della cauzione definitiva. -------------------------------------
Articolo 23 (Divieti)
Il broker è soggetto ai seguenti divieti: a) divieto di assumere qualsiasi iniziativa senza preventivo consenso dell’AREA in forma scritta; b) divieto di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti con soggetti terzi che impegnino AREA senza preventiva autorizzazione in forma scritta; c) divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.118, c.1, secondo periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., fatto salvo quanto previsto nell’art.116 del medesimo D.Lgs. sulle cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Al riguardo, si richiama quanto indicato nel Codice Deontologico approvato dall’assemblea dell’AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni) del 2.12.1998 e successive modificazioni. -----------------------------------------
Articolo 24
(Recesso e altri casi di risoluzione del contratto)
Il presente contratto obbliga le parti non solo a quanto vi è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi e l’equità. - Ai sensi dell’art.1453 del Codice civile, qualora il broker non adempie le sue obbligazioni contrattuali, AREA può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. In tale circostanza la risoluzione avviene di diritto con la dichiarazione al broker che AREA intende avvalersi della clausola risolutiva, da notificarsi in forma scritta mediante raccomandata A-R dei servizi postali. -------------------------
Inoltre il contratto cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nel caso di cancellazione del Broker dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all’art.109 del D.Lgs. 7.09.2005, n.209, s.m.i.. ---------------------------------------------------------------
Il recesso o la risoluzione del presente contratto non avrà effetto sulle polizze assicurative intermediate con l’assistenza del broker, fatto salvo quanto appresso previsto. --------------
Qualora il presente contratto sia risolto in costanza di polizze assicurative intermediate con l’assistenza del broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicurative per l’interruzione dei pagamenti delle provvigioni al broker. ------------------------
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei maggiori danni, i quali possono consistere: 1) costi della nuova gara d’appalto; 2) maggiori spese tecniche di direzione del servizio; 3) ogni altro eventuale maggiore danno documentato; fatti salvi i casi di transazioni finanziarie irregolari che sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art.6 della L. 13.08.2010, n.136, per i cui accertamenti e contestazioni si applicano le disposizioni della L. 24.11.1981, n. 689, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68, e X.Xxx. 21.11.2007, n. 231.-----------
Articolo 25 (Contenzioso)
In caso di contenzioso fra AREA ed il broker, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dal presente contratto possono risolversi mediante transazione in forma scritta, a pena di nullità, nel rispetto del codice civile e secondo le procedure dettate dall’art.239 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i..----------------------------------------------------------------------------
Articolo 26 (Giurisdizione)
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, ivi incluse quelle risarcitorie e quelle non risolte mediante transazione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s..m.i.. In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello di Cagliari.-------------
Articolo 27
(Norme legislative e regolamentari)
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, e per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle seguenti norme vigenti in materia: a) Direttiva Comunitaria 31.03.2004, n.2004/18/CE (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi); b) D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture); c) D.P.R. 5.10.2010, n.207, s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i.); d) L. R. Sardegna 7.08.2007, n.5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva Comunitaria n.2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto); e) ; Codice Civile, art. 1754 - 1765, nonché gli articoli per la materia contrattuale; f) L. 28.11.1984, n. 792, s.m.i. (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione); g) D.Lgs. 7.09.2005,
n.209 (Codice delle assicurazioni private). --------------------------------------------------------------
Articolo 28 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, AREA informa il broker che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano la materia. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: a) personale dipendente della stazione appaltante impegnato nel procedimento amministrativo o, comunque, nello stesso coinvolto per ragioni di servizio; b) tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.; c) Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; Prefettura; Organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta. ---------------------------------------------
Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Per l’attività svolta per conto di AREA anche il broker verrà individuato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati. ---------------------------------------------------------------------
Articolo 29 (Spese contrattuali)
Sono a carico del broker, ai sensi dell’art.139 del Regolamento, e dell’art.8 del D.M. 19.04.2000, n.145, le spese di stipula del presente contratto, imposta di bollo, ecc.. Il broker dichiara di aver accettato dette spese, previa comunicazione, e di aver provveduto in anticipo al loro deposito mediante bonifico / assegno circolare non trasferibile emesso da Banca , in data
, n. .---------------------------------------------------------------------------------
Sono altresì a carico del broker tutte le spese di bollo occorrenti per gli atti di gestione del servizio, dal giorno della consegna e fino alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 30 (Approvazione del contratto)
Ai sensi dell’art.12, comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., il presente contratto è soggetto all'eventuale approvazione dell'Organo competente dell’AREA, entro trenta giorni dal ricevimento. Decorsi detto termine ed eventuali differimenti per richiesta di chiarimenti, il contratto si intende approvato. -----------------------------------------------------------
Ai sensi dell’art.12, comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i., l’approvazione del presente contratto è sottoposta agli eventuali controlli previsti dall’Ordinamento dell’AREA entro trenta giorni dal ricevimento. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all'Organo richiedente. L'Organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini, il contratto diventa efficace. ----------------------------------------------------------------------------------
Il presente contratto è composto da n. facciate di carta resa legale compresi i x. xxxxx della presente, dattiloscritto con strumenti informatici.------------------------------------------
AREA Il Broker
Le parti dichiarano altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell’art.1341 del Codice civile, l’art.8 (Obblighi del broker); l’art.9 (Obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza); l’art.10 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie); l’art. 12 (Adempimenti in materia di antimafia e penale); l’art.18 (Penali); l’art.23 (Divieti); l’art.25
(Contenzioso) e l’art.26 (Giurisdizione). -----------------------------------------------------------------
AREA Il Broker