Ultimazione del servizio. 1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Appaltatore redigendo, nel caso constati che il servizio in oggetto sia effettivamente terminato, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di prestazioni di piccola entità, accertate da parte del DEC, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità del servizio. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle prestazioni sopraindicate.
3. Anche se il servizio non è ancora ultimato, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo stato del servizio.
Ultimazione del servizio. 1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Operatore Economico per iscritto al DEC , il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Operatore Economico redigendo, nel caso constati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al responsabile del procedimento.
Ultimazione del servizio. 1. Ai sensi dell’art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l’ultimazione del servizio, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al RUP/DEC, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal RUP/DEC. Il RUP/DEC, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal RUP/DEC. Qualora si ecceda tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione del servizio non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all’art. 26 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il RUP/DEC e l'organo di collaudo ove costituito.
6. L’appaltatore, nel caso ...
Ultimazione del servizio. 1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Operatore economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Operatore economico redigendo, nel caso constati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmessa dal DEC al RUP.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il ripristino di eventuali vizi e difformità di piccola entità, accertate da parte del DEC, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Ultimazione del servizio. Ai sensi dell’art.309 del Regolamento, alla data di scadenza del termine contrattuale, a seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione del servizio, con le modalità previste dall’art. 304, c. 2 del Regolamento. ------------------------------------------------------------
Ultimazione del servizio. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare ad AdER le strutture ed i beni concessi in uso, in numero, specie e qualità uguali a quelli risultanti dal Verbale di Consegna nonché garanzie, certificazioni di conformità, manuali d’uso dei beni acquisiti in corso di contratto. Tali beni devono essere consegnati ad AdER in perfetto stato di funzionamento, conservazione e pulizia. A tal fine verrà effettuata una visita ispettiva in contraddittorio tra le parti, alla conclusione della quale verrà redatto un Verbale di Riconsegna. Al Verbale di Riconsegna andrà allegato l’inventario dei beni da riconsegnare. Qualora al momento della riconsegna si rilevino dei beni mancanti, o non funzionanti, o non idonei, ogni eventuale sostituzione, reintegro o riparazione che si rendessero necessari è a totale carico del Concessionario, che deve provvedere direttamente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di riscontro, al reintegro o riparazione di quanto risulti mancante, non funzionante o non idoneo. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, AdeR, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 49/2018, addebiterà allo stesso il costo di una nuova apparecchiatura/bene di caratteristiche equivalenti, oltre all’addebito dell’importo dei costi diretti ed indiretti sostenuti oltre che l’applicazione della penale di cui al successivo paragrafo 16.
Ultimazione del servizio. Alla scadenza del tempo di durata contrattuale del servizio, fatta salva la previsione di cui all’art. 12, l’Amministrazione provvederà alla nomina del soggetto collaudatore ai sensi dell’art. 102 commi 6 e 7d el D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto collaudatore provvederà alla verifica di conformità di cui al co. 1 del predetto art. 102 che dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto di servizio. All’esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 102 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà ad emettere il certificato di pagamento della rata di saldo. Alla scadenza del contratto l’Appaltatore: • -consegnerà gratuitamente alla stazione appaltante tutti gli eventuali beni strumentali • -trasmetterà tutti i dati relativi al Servizio, acquisiti a qualunque titolo durante la gestione dello stesso e che sono di proprietà dell’Ente, su supporto informatico ed in formato aperto al fine di consentire l’utilizzo degli stessi da parte del soggetto chesubentrerà nella gestione del servizio stesso.
Ultimazione del servizio. L’ultimazione del servizio risulterà comunicata tempestivamente alla Committente e quindi verificata in contraddittorio. Il servizio oggetto del presente Capitolato si intenderà ultimato con esito positivo risultante da certificato di regolare esecuzione, in caso di esito negativo, l’Appaltatore verrà messo in mora.
Ultimazione del servizio. Alla scadenza del tempo di durata contrattuale del servizio, fatta salva la previsione di cui all’art. 12, l’Amministrazione provvederà alla nomina del soggetto collaudatore ai sensi dell’art. 102 commi 6 e 7d el D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto collaudatore provvederà alla verifica di conformità di cui al co. 1 del predetto art. 102 che dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto di servizio.
Ultimazione del servizio. 41 Art 55. Conto finale 42