Giurisdizione Clausole campione

Giurisdizione. Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato della Fonderia. Le parti dichiarano espressamente di non voler applicare la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione. Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti. Data li Timbro e firma del Committente Letto e confermato con approvazione di ogni clausola e più specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Proprietà intellettuale e riservatezza), 4 (Modelli e attrezzature), 6 (Termini di consegna), 7 (Consegna e trasferimento dei rischi), 10 (Quantità), 11 (Condizioni di pagamento), 12 (Getti - campione, controllo e accettazione dei getti), 14 (Responsabilità civile e garanzia), 15 (Forza maggiore), 17 (Clausola di salvaguardia), 18 (Giurisdizione), ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
Giurisdizione. 1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
Giurisdizione. Per ogni controversia tra Fornitore e Committente sarà adita la giurisdizione ordinaria con elezione del foro competente in via esclusiva di Roma. Data Timbro e firma del fornitore per accettazione Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione, compreso ed approvato specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti e di averli accettati: Art.1 Efficacia; Art.3 Modifiche alla fornitura; Art. 4 Accettazione tecnica e collaudo; Art. 5 Corrispettivo, fatturazione, termini di pagamento, interessi moratori; Art. 7 Consegna e Titolarità del rischio; Art. 9 Accesso ai siti; Art. 10 Divieto di cessione Contratto e Crediti; Art. 11 Divieto di sollecitazione del personale del Committente; Art. 12 Obbligo di Non Concorrenza; Art. 13 Proprietà intellettuale e industriale; Art. 14 Risoluzione ipso jure; Art. 15 Efficacia e recesso; Art. 16 Collegamento negoziale; Art.17 manleva; Art. 17 Clausola di prevalenza; Art. 18 Competenza eGiurisdizione; Art.19 Patto di manleva; Art. 21 Giurisdizione Data
Giurisdizione. In mancanza di composizione amichevole, il Tribunale di Bologna ha competenza esclusiva a statuire in merito a ogni controversia tra le parti contraenti in relazione al presente Accordo. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Accordo (inclusi gli allegati), in ordine ai rapporti tra i partecipanti si applicano le norme vigenti nello Stato italiano e in particolare le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti. Il presente Accordo, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in due originali, redatti in lingua italiana, in segno di piena accettazione. Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bologna, / / Per il beneficiario incaricato del coordinamento Xxxxxxxx Xxxxxxx , / / Per il beneficiario associato Progetto LIFE14 NAT/IT/000209. “Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Xxxxxx-Romagna”
Giurisdizione. Foro competente per il committente e per Siemens è Zurigo. Siemens è tuttavia legittimata a convenire il committente anche presso la sede di quest’ultimo.
Giurisdizione. La giurisdizione è sotto il Foro di Osaka. Tutte le eventuali controversie legate a questo contratto, saranno regolate attraverso la nomina di appositi legali a scelta delle parti. A testimonianza di quanto sopra, le parti appongono qui di seguito la loro firma a prova della loro intenzione di dare seguito al presente contratto il giorno / / DA VINCI PUBLISHING
Giurisdizione. Le Parti accettano espressamente che il Tribunale del Commercio di Milano avrà giurisdizione su qualsiasi controversia che non rientri automaticamente nella giurisdizione di un altro tribunale.
Giurisdizione. Foro competente per il cliente e per Siemens è Zurigo. Siemens è tuttavia legittimata a convenire il cliente anche presso la sede di quest’ultimo.
Giurisdizione. In caso di contestazione in cui Oleodinamica LC s.r.l. sia convenuta, è esclusivamente competente il foro di Reggio Xxxxxx. · II presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. · Oleodinamica LC s.r.l. si riserva il diritto di cessare la produzione o di variare le specifiche o i disegni di qualsiasi modello di valvola senza preavvi- so e senza incorrere in obblighi. · Tutti i diritti sono riservati. E' fatto espresso divieto di qualunque riproduzione parziale o totale del presente catalogo.