Sospensioni Clausole campione

Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,per ragioni di pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.
Sospensioni. 1. Fondimpresa può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposita comunicazione, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, Fondimpresa ordinerà la ripresa delle attività. In mancanza di formale disposizione di Xxxxxxxxxxx, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata da Fondimpresa, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.
Sospensioni. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Sospensioni. In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dell’appalto, il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dell’appalto e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione. Il RUP può altresì disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per il contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dell’appalto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: • formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano; • precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 107 del D.lgs. n. 50/20016 e al DM n. 49/2018.
Sospensioni c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall'A.C. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori, predisposto dall’Amministrazione Capitolina, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto, all’Impresa, di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali, oltre quelli stabiliti nel citato programma.
Sospensioni. Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente Capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Sospensioni. 5.5.1 In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.
Sospensioni. Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l’Università avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione. Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP può altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate: la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna. La sospensione dei Servizi può essere disposta dall’Università in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC. Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l’Università sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l’Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sospensioni. 1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che è formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
Sospensioni. Le sospensioni devono rispondere alle seguenti caratteristiche: • essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (sensori di livello) • avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevoli anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato; • essere in grado di mantenere pressoché costante l’altezza da terra dell’autobus; • essere munite di un dispositivo di blocco della trazione o di limitazione della trazione nel caso di insufficiente pressione d’aria nei serbatoi delle sospensioni. • essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel/i serbatoio/i delle sospensioni; • essere realizzate in modo da consentire la sostituzione rapida delle molle ad aria in caso di necessità; • essere realizzate in modo che l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non causi interferenze con gli organi dello sterzo; • prevedere un dispositivo elettropneumatico di sollevamento ed abbassamento del veicolo.