Sospensioni Clausole campione
Sospensioni. 1. Fondimpresa può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposita comunicazione, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, Fondimpresa ordinerà la ripresa delle attività. In mancanza di formale disposizione di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata da Fondimpresa, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.
2. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
Sospensioni. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure...
Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori, previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari, intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.
Sospensioni c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione Comunale Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste nel programma indicativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione dei termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione Comunale e dal programma operativo dell'Impresa. Nell'eventualità che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore impedimenti, che non consentano di procedere parzialmente o totalmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, ed a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire ugualmente gli interventi eseguibili. Con la ripresa dell'attività differita parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, nei modi previsti dall'art. 159, comma 7, del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207. Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi e "Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi. L'interruzione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, nei modi previsti dall'art. 158 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207. Nei verbali relativi alla sospensione dei lavori per cause oggettive e non imputabili all'Impresa appaltatrice dovrà risultare che la sospensione stessa è disposta di comune accordo tra le parti. Qualora, per circostanze particolari "Affidatario, durante il periodo di dilazione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta formale al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso all'Appaltatore non spetta alcun compenso.
Sospensioni. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Responsabile del Procedimento o un suo delegato ne ordinano la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti e aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto. Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti della Committente. Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione della...
Sospensioni. Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente Capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Sospensioni. Le sospensioni devono rispondere alle seguenti caratteristiche: • essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (sensori di livello) • avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevoli anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato; • essere in grado di mantenere pressoché costante l’altezza da terra dell’autobus; • essere munite di un dispositivo di blocco della trazione o di limitazione della trazione nel caso di insufficiente pressione d’aria nei serbatoi delle sospensioni. • essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel/i serbatoio/i delle sospensioni; • essere realizzate in modo da consentire la sostituzione rapida delle molle ad aria in caso di necessità; • essere realizzate in modo che l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non causi interferenze con gli organi dello sterzo; • prevedere un dispositivo elettropneumatico di sollevamento ed abbassamento del veicolo.
Sospensioni. Asse anteriore tassativamente con schema a ruote indipendenti (produrre descrizione in sede di offerta). Le sospensioni devono essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (valvole livellatrici od altra soluzione); avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevole anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato; essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel serbatoio/i delle sospensioni; l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non deve causare interferenze con gli organi dello sterzo.
Sospensioni. 1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, si applica l’art 5 , commi da 1 a 6, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.
Sospensioni. Le sospensioni pronunciate dall'IHF o da una Federazione continentale sono valide per lo stesso lasso di tempo per gli incontri che si svolgono in seno alle Federazioni membro.
