Sospensioni. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure...
Sospensioni. 1. Fondimpresa può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposita comunicazione, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, Fondimpresa ordinerà la ripresa delle attività. In mancanza di formale disposizione di Xxxxxxxxxxx, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata da Fondimpresa, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.
2. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
Sospensioni. Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Sospensioni. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Responsabile del Procedimento o un suo delegato ne ordinano la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti e aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto. Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Xxxxxxxxxxx, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti della Committente. Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria. Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione della...
Sospensioni. Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente Capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Sospensioni. Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l’Università avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione. Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, il RUP può altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate, e la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna. La sospensione dei Servizi può essere disposta dall’Università in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC. Per la maggiore durata dei Servizi l’Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta. Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l’Università sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l’Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
Sospensioni. Le sospensioni devono rispondere alle seguenti caratteristiche: • essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (sensori di livello) • avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevoli anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato; • essere in grado di mantenere pressoché costante l’altezza da terra dell’autobus; • essere munite di un dispositivo di blocco della trazione o di limitazione della trazione nel caso di insufficiente pressione d’aria nei serbatoi delle sospensioni. • essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel/i serbatoio/i delle sospensioni; • essere realizzate in modo da consentire la sostituzione rapida delle molle ad aria in caso di necessità; • essere realizzate in modo che l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non causi interferenze con gli organi dello sterzo; • prevedere un dispositivo elettropneumatico di sollevamento ed abbassamento del veicolo.
Sospensioni. 1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, si applica l’art 5 , commi da 1 a 6, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.
Sospensioni. Asse anteriore tassativamente con schema a ruote indipendenti (produrre descrizione in sede di offerta). Le sospensioni devono essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (valvole livellatrici od altra soluzione); avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevole anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato; essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel serbatoio/i delle sospensioni; l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non deve causare interferenze con gli organi dello sterzo.
Sospensioni. 1. Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
4. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.