Sospensioni Clausole campione

Sospensioni. 1. Fondimpresa può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposita comunicazione, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, Fondimpresa ordinerà la ripresa delle attività. In mancanza di formale disposizione di Xxxxxxxxxxx, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata da Fondimpresa, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto. 2. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
Sospensioni. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori. 3. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure...
Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori, previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari, intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.
Sospensioni. In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dell’appalto,il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dell’appalto e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione. Il RUP può altresì disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per il contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dell’appalto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: • formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano; • precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 107 del D.lgs. n. 50/20016 e al DM n. 49/2018.
Sospensioni. Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente Capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Sospensioni. Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l’Università avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione. Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP può altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità. Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate: la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna. La sospensione dei Servizi può essere disposta dall’Università in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC. Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l’Università sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l’Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sospensioni. Le sospensioni devono rispondere alle seguenti caratteristiche: • essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (sensori di livello) • avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevoli anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato; • essere in grado di mantenere pressoché costante l’altezza da terra dell’autobus; • essere munite di un dispositivo di blocco della trazione o di limitazione della trazione nel caso di insufficiente pressione d’aria nei serbatoi delle sospensioni. • essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel/i serbatoio/i delle sospensioni; • essere realizzate in modo da consentire la sostituzione rapida delle molle ad aria in caso di necessità; • essere realizzate in modo che l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non causi interferenze con gli organi dello sterzo; • prevedere un dispositivo elettropneumatico di sollevamento ed abbassamento del veicolo.
Sospensioni. Asse anteriore tassativamente con schema a ruote indipendenti (da descrivere in sede di offerta). Le sospensioni devono essere realizzate con molle pneumatiche (sospensione pneumatica integrale) con correttore di assetto (valvole livellatrici od altra soluzione); avere flessibilità e frequenze naturali di oscillazione atte a consentire condizioni di marcia confortevole anche su fondo stradale accidentato e/o dissestato; essere munite sul cruscotto di guida di un dispositivo per la segnalazione di insufficiente pressione nel serbatoio/i delle sospensioni; l’eventuale rottura degli ammortizzatori anteriori non deve causare interferenze con gli organi dello sterzo.
Sospensioni. 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, si applica l’art 5 , commi da 1 a 6, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.
Sospensioni. 1. Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate. 2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo 10, comma 2, in quanto compatibili. 3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. 4. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.