Contract
D.CSG n. 2 del 30 gennaio 2023
OGGETTO: Approvazione Convenzione ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
PREMESSO che:
- con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” sono state disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità, per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2018, n. 12, è stato adottato il regolamento per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 giugno 2019 è stata istituita, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, una Zona Economica Speciale Interregionale in Puglia e Basilicata (di seguito denominata ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata), nei termini previsti dal Piano di sviluppo strategico approvato, tra l’altro, dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata con delibera n. 521 del 31 luglio 2019 e dalla Guina Regionale della Regione Puglia con delibera n. 612 del 29 marzo 2019;
- con il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 febbraio 2022 si è provveduto a nominare l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx a Commissario Straordinario del Governo con il compito di presiedere il Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale Ionica Interregionale Puglia-Basilicata;
- rientra tra i compiti del Commissario ai sensi dell’art. 7 – ter, comma 1, lettera d) del citato decreto-legge n. 91/2017 “promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell’implementazione del Piano di sviluppo strategico, volte a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES";
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), istituita con legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “legge di riordino dell’Agenzia Regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia Regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)” e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- alla luce delle finalità istituzionali, l’interesse pubblico di cui all’art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, effettivamente comune tra il Commissario straordinario della ZES Ionica e ASSET e che regge l’attuazione della cooperazione pubblica di cui all’art. 5, comma 6, lett. a), del D.LGS. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi allo sviluppo delle Aree della ZES Ionica.
- la ZES Ionica ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, nonché con le attività di gestione e implementazione della Zona Economica Speciale, e ASSET ha le competenze per supportare tecnicamente i predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di supporto tecnico, verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività che saranno di volta in volta individuate in relazione alla necessità della ZES Ionica potranno essere previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Commissario Straordinario della ZES Ionica, da fondi finalizzati nazionali ed europei ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della ZES Ionica;
- Vista la delibera ANAC n. 918 del 31 agosto 2016, con cui l’Autorità ha stabilito il seguente principio: “Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, legge n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”;
RITENUTO necessario procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini compiutamente la collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico comune;
XXXXXXXXX l’esigenza di concludere un Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, tra il Commissario Straordinario e ASSET, al fine di attuare una collaborazione nell’esecuzione di attività pubbliche di interesse comune;
VISTA la nota con cui ASSET ha formalmente trasmesso la bozza di Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo e ASSET, acquisita al prot. ZES con il n. 55 del 20 gennaio 2023;
VALUTATO l’indubbio vantaggio derivante dall’instaurazione di una collaborazione istituzionale finalizzata alla gestione ottimale della spesa pubblica;
CONSIDERATO che la Convenzione non comporta l’attribuzione di corrispettivi a beneficio delle parti, eccezione fatta per il rimborso da parte del Commissario Straordinario dei costi – diretti e indiretti – sostenuti da ASSET per l’esercizio delle attività di volta in volta individuate dal Commissario;
VISTO che la legge della Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 del 25 gennaio 2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”, ha inteso favorire e accelerare il processo di riqualificazione ambientale e sociale della città di Taranto attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta a i suoi cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di sostenibilità, accessibilità e rigenerazione urbana e sviluppo ecosostenibile.
DECRETA
1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Commissario Straordinario e ASSET, allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività, che saranno di volta in volta individuate in relazione alla necessità della ZES Ionica, potranno essere previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Commissario Straordinario della ZES Ionica, da fondi finalizzati nazionali ed europei ovvero dai fondi previsti per l’implementazione, il funzionamento e la gestione della ZES Ionica;
3. di pubblicare il presente decreto, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “attività” sottosezione “provvedimenti”.
Il Commissario Straordinario
ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata FirmFalotroiadnaigGitaalllmucceinte da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Data: 02/02/2023 22:07:20
S C H E M A di CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990
finalizzato all’attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle
opere pubbliche, tesi allo sviluppo delle Aree ZES nella Regione Puglia
TRA
Il Commissario straordinario della ZES Ionica, con sede legale in Roma alla Xxx Xxxxxxx 000/x e sede operativa in Taranto, presso Palazzo d’Acquino, Via Pendio la Riccia, (codice fiscale 96535070583), qui rappresentata dall’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Commissario straordinario pro tempore;
E
L’Agenzia regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata “ASSET”, con sede in Bari, via X. Xxxxxxx 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’Ente;
Nell’insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le “Parti”,
Premesso che:
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più Pubbliche Amministrazioni, qualora le finalità di collaborazione perseguano l'interesse pubblico, ovvero, il miglioramento dei servizi pubblici che esse siano tenute a svolgere a condizione che non svolgano tali servizi sul mercato (rectius, che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto e concorrenziale).;
- l’Agenzia regionale ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio” e s.m.i., è un ente strumentale tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- la Regione Puglia, con la legge xxxxxxxxx x. 0 xxx 00/00/0000, xxxxxxx “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”, ha inteso favorire e accelerare il processo di riqualificazione ambientale e sociale della città di Taranto attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai suoi cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di sostenibilità, accessibilità e rigenerazione urbana e sviluppo ecosostenibile;
infatti il Piano Strategico "Taranto Futuro prossimo" affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale, nonché promuove e sostiene il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale nell’ambito dei propri fini istituzionali;
- con decreto-legge n° 91 del 20 giugno 2017, convertito nella legge n° 123 del 3 agosto 2017, sono state istituite le Zone economiche Speciali (ZES), regioni geografiche caratterizzate da una legislazione economica differente da quella in atto nella nazione di appartenenza, create per attrarre maggiori investimenti stranieri;
- con DPCM n. 25981 del 13/06/2019 è stata istituita la Zona Economica Speciale Ionica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata, di durata pari a 7 anni, prorogabile di ulteriori sette anni, su richiesta delle Regioni Puglia e Basilicata;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Febbraio 2022 è stato nominato l’Avv.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx quale Commissario Straordinario della ZES Ionica;
- le Aree ZES godono di un regime fiscale di vantaggio che contempla l’abbattimento totale della tassazione su alcune tipologie di imprese, procedure amministrative semplificate, dazi ridotti sulle importazioni e collegamenti rapidi per il rilancio delle aree del Mezzogiorno;
- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- il Commissario Straordinario della Zes Ionica, espressione del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e operante sul territorio pugliese, rientra fra i possibili destinatari dell’attività di supporto di ASSET, ai sensi della succitata legge regionale n. 41/2017;
Tutto quanto premesso:
- i soggetti in premessa hanno ope legis il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all’ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto e a rete, nonché servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa Legge regionale n. 41/2017 ha assegnato all’ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.LGS. n.
50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l’ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI XXX XX XXX/XXX 00000 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l’interesse pubblico di cui all’art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, effettivamente comune tra il Commissario straordinario della ZES Ionica e ASSET e che regge l’attuazione della cooperazione pubblica di cui all’art. 5, comma 6, lett. a), del D.LGS. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi allo sviluppo delle Aree ZES nella Regione Puglia;
- le due Parti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare,
sia il Commissario Straordinario della ZES Ionica che l’ASSET non offrono beni e servizi sul mercato;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire al Commissario straordinario della ZES Ionica la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni; i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno concordati con il Commissario straordinario della ZES Ionica e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione. Il Commissario straordinario della ZES Ionica provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un’anticipazione, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all’avanzamento delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.
Art. 2 Compiti e responsabilità
Con la presente Convenzione si statuisce che il Commissario straordinario della ZES Ionica ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa, nonché con le attività di gestione e implementazione della Zona Economica
Speciale, e l’ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione e della sua approvazione, ai sensi dell’art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per ulteriori attività di supporto tecnico, ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.
Art. 3 Responsabili delle attività
I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il Commissario straordinario della ZES Ionica sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione, il responsabile delle attività per il Commissario straordinario della ZES Ionica sarà il Commissario straordinario del Governo, mentre per l’ASSET sarà il Direttore Generale dell’Agenzia stessa.
Art. 4 Movimenti finanziari
I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.
Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad essa allegate.
Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell’Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall’apposito Regolamento vigente per l’ASSET.
Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.
Le Parti convengono che l’ASSET dovrà informare il Commissario straordinario della ZES Ionica di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.
Art. 5 Impegni tra le parti
L’ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del Commissario straordinario della ZES Ionica nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere al Commissario straordinario della ZES Ionica una “nota informativa” con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori.
Il Commissario straordinario della ZES Ionica provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un’anticipazione, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all’avanzamento delle attività. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un “disciplinare attuativo” contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.
ASSET potrà avviare le attività esclusivamente dopo la formale accettazione della “nota informativa” o del
“disciplinare attuativo” di cui al punto precedente da parte del Commissario straordinario della ZES Ionica.
5.1. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa il Commissario straordinario della ZES Ionica si impegna a:
a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente Convenzione, che restano di proprietà materiale ed intellettuale del Commissario straordinario della ZES Ionica;
b) Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.
5.2. L’ASSET si impegna a:
a) Mettere a disposizione dei RUP nominati dal Commissario straordinario della ZES Ionica figure professionali che siano loro di supporto. Riguardo il personale messo a disposizione per l’attività di supporto, resta a carico di ASSET ogni responsabilità, incombenza ed onere datoriale, corrispettivo, retributivo, previdenziale, nonché afferente l’ osservanza delle norme e disposizioni in materia di sicurezza del posto di lavoro e contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;
b) Sviluppare le progettualità richieste dal Commissario straordinario della ZES Ionica attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l’esame dei luoghi ed il supporto a tutte le fasi della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
c) Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto organismo
accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l’alta sorveglianza nei cantieri;
d) Collaborare ed assistere il Commissario straordinario della ZES Ionica per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto;
e) Provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all’art. 2 della presente Convenzione anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica;
f) Collaborare ed assistere il Commissario straordinario della ZES Ionica nelle attività di gestione e implementazione della Zona Economica Speciale.
3. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l’esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate, su esplicita richiesta del Commissario straordinario della ZES Ionica, direttamente da ASSET che, ai fini del presente Accordo e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute che saranno liquidate ad ASSET dal Commissario straordinario della ZES Ionica.
4. L’Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d’istituto, secondo la normativa vigente in materia.
5. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.
Art. 6 - Risorse finanziarie
Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Commissario straordinario della ZES Ionica ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionica.
Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione
della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES Ionica, oltre le
eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione.
Per le attività previste all’art. 5 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione.
Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica
Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Commissario straordinario della ZES Ionica, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
E’ esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.
Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 8 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall’insorgere della controversia.
In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti.
Art. 9 - Trattamento dei dati
Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.
Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.
Art. 10 - Norme finali
La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- per Commissario straordinario della ZES Ionica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per l'ASSET: xxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx.
La presente Convenzione viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dal Commissario straordinario della ZES Ionica, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 la presente convenzione è sottoscritto con firma digitale.
Il Commissario straordinario della ZES Ionica (Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) | Il Direttore Generale dell’ASSET (xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) |