Scheda di lettura del Capo V Apprendistato del decreto legislativo n. 81/15 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
Scheda di lettura del Capo V Apprendistato del decreto legislativo n. 81/15 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni”
Premessa
La parte relativa al rapporto che genericamente la Legge 183/14 definisce “scuola-lavoro”, è racchiusa nel capo V (articoli da 41 a 47) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che tratta dell’apprendistato. Si tratta di una riscrittura (con modifiche talvolta assai rilevanti) del “Testo unico dell'apprendistato” approvato con D.Lgs 167/11 del quale, non a caso, si prevede l’abrogazione (articolo 55 comma 1 lettera g).
Aspetti di carattere generale
Tipologie di apprendistato
Premesso che l'apprendistato continua ad essere definito un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, le tipologie rimangono formalmente tre. Tuttavia mettendo a confronto la normativa del D.lgs. 167/11 con il D. Lgs. 81/15, sono evidenti differenze piuttosto rilevanti fin dalle definizioni. Differenze che troveranno conferma dalla lettura degli articoli relativi alla regolazione di ciascuna delle suddette tipologie.
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167. Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 | Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. CAPO V APPRENDISTATO |
Art. 1 comma 2 | Art. 41 comma 2 |
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; | 2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; |
c) apprendistato di alta formazione e ricerca. | c) apprendistato di alta formazione e ricerca. |
Rapporto tra norme legali e norme contrattuali
Altra differenza rilevante è il fatto che sono preliminarmente indicate una serie di disposizioni che sono definite direttamente dalla legge e non possono essere modificate da accordi interconfederali, ovvero da contratti collettivi di lavoro.
In particolare:
a. Per gli aspetti contrattuali
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo alcune deroghe previste per le attività legate a cicli stagionali
3. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
4. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa..
5. Al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso
6. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
b. Per gli aspetti che riguardano la formazione
1. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca,, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Il X.Xxx. 81/15 individua una serie di materie che riguardano la disciplina generale e che sono demandate ad accordi interconfederali ovvero a contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto di alcuni principi:
a. Per gli aspetti contrattuali
1. divieto di retribuzione a cottimo;
2. inquadramento (due livelli inferiori oppure retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio)
3. prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni
4. forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato
b. Per gli aspetti che riguardano la formazione
1. presenza di un tutore o referente aziendale
2. possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali
3. possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti
4. registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
Previdenza e assistenza sociale obbligatoria
Il D.Lgs. 81/15 conferma le disposizioni vigenti relative all'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego
Disciplina delle conferme
Si prevede, salva la possibilità per i CCNL di intervenire diversamente in materia, che l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto professionalizzante sia subordinato per le imprese con oltre 50 dipendenti, alla prosecuzione “a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”. Si conferma così la previsione del Decreto Poletti convertito con legge 78/2014. La norma di fatto “liberalizza” la possibilità di attivare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Definizione
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore integra “organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni”. (art. 41 comma 3)
Soggetti
Aziende, istituzioni formative che operano nell'ambito dell’istruzione e formazione professionale regionale, scuole secondarie di secondo grado
Ambito di applicazione
a. Percorsi relativi alla qualifica professionale triennale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
b. Percorsi relativi al Diploma professionale quadriennale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
c. Percorsi finalizzati all’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
d. Percorsi relativi all’acquisizione del diploma di maturità professionale a seguito della frequenza del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005.
e. Percorsi relativi all’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Destinatari
Xxxxxxx che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
Durata della componente formativa del contratto di apprendistato
a. Percorsi relativi alla qualifica professionale triennale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): tre anni. Il contratto può essere prorogato fino ad un anno:
- nel caso di giovani che abbiano concluso positivamente il percorso, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- nel caso di giovani che, al termine del periodo di formazione, non abbiano conseguito il titolo di qualifica.
b. Percorsi relativi al Diploma professionale quadriennale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): quattro anni. Il contratto può essere prorogato fino ad un anno:
- nel caso di giovani che abbiano concluso positivamente il percorso, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- nel caso di giovani che, al termine del periodo di formazione, non abbiano conseguito il diploma professionale.
c. Percorsi finalizzati al consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico- professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005: fino ad un anno (proroga dei contratti per i giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui alle lettere a e b). Il contratto può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.
d. Percorsi finalizzati all’acquisizione del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, previsto dall’art. 6 comma 5 del DPR 87/10 (Regolamento di riordino degli Istituti Professionali): non superiore a due anni (valido per le province di Trento e Bolzano).
e. Percorsi rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore: durata non superiore a quattro anni. Contestualmente è abrogata la norma sui percorsi sperimentali in apprendistato che metteva in capo al MIUR la regolazione dei percorsi e la definizione dei diritti degli studenti (Decreto Legge 104/13 art. 8 bis comma 2). Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i percorsi sperimentali già attivati. Viene cassata la parte relativa alla definizione dei requisiti delle imprese nelle quali svolgere il percorso per l’acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore
Regolamentazione dei profili formativi
La regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è demandata alle regioni e province autonome. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina l’esercizio con propri atti.
Non è più prevista la consultazione delle parti sociali.
Percorso per l’attivazione del contratto di apprendistato per i percorsi relativi all’IeFP, al certificato di specializzazione tecnica superiore,
al diploma di istruzione secondaria superiore
a. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: definizione di uno schema di protocollo tra azienda e istituzione formativa che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro
b. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un
protocollo con l’istituzione formativa secondo lo schema di cui al punto a)
c. Il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Distribuzione del monte ore di formazione per i percorsi relativi all’IeFP e alla specializzazione professionale
Annualità del percorso | Formazione nell’istituzione formativa (formazione esterna) | Formazione in azienda (formazione interna) | ||
Secondo anno IeFP | Xxxxxxx 60% ordinamentale | dell’orario | Minimo 40% ordinamentale | dell’orario |
Terzo anno IeFP | Massimo 50% ordinamentale | dell’orario | Minimo 50% ordinamentale | dell’orario |
Quarto anno IeFP | Massimo 50% ordinamentale | dell’orario | Minimo 50% ordinamentale | dell’orario |
Anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. | Xxxxxxx 50% ordinamentale | dell’orario | Minimo 50% ordinamentale | dell’orario |
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato- Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti:
- gli standard formativi dell’apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
- i requisiti delle imprese nelle quali si svolge
Attivazione del contratto di apprendistato per i percorsi relativi all’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore
a. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: definizione dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi e, in particolare,
1. il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolta in apprendistato;
2. il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome;
3. i requisiti delle imprese nelle quali si svolge l’apprendistato.
b. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l’istituzione scolastica.
c. Il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Certificazione delle competenze
Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di provenienza dell’allievo.
Retribuzione degli apprendisti
Formazione interna (in azienda): | All’apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta* |
Formazione esterna (nella istituzione formativa) | Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo* |
Attività di lavoro | Intera retribuzione** |
* salvo diversa previsione dei contratti collettivi
** accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono l'inquadramento contrattuale: due livelli inferiori oppure retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio
Precedentemente la retribuzione era pari al 35%
Incentivi ai datori di lavoro
Sono stati definiti dall’art. 32 del D. Lgs 150/15
Premesso che il datore di lavoro per i periodi di formazione svolte nella istituzione formativa è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a proprio carico al “lavoratore” è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, questi i benefici previsti a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, dall’art. 32:
• non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012
• riduzione dal 10 al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per la determinazione della contribuzione dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti
• sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro.
Per la realizzazione dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le risorse del Fondo occupazione finalizzate a finanziare l’assolvimento del “diritto-dovere”, a titolo sperimentale e per ciascuna annualità 2015/2016 e 2016/2017 sono incrementate di 27 milioni di euro.
Eliminato l’obbligo di destinare il 50% delle risorse del Fondo occupazione all’apprendistato professionalizzante.
Apprendistato e attività stagionali
Per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola- lavoro, i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Trasformazione del contratto di apprendistato
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Definizione
L’apprendistato di alta formazione e ricerca integra “organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per l’occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni”. (art. 41 comma 3)
Soggetti
Aziende, Università, Istituti Tecnici Superiori, Enti di ricerca, istituzione formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
Ambito di applicazione
Tutti i settori di attività, pubblici o privati.
Percorsi
a. titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca,
b. diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori
c. praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
Destinatari
Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso
a. di un diploma di istruzione secondaria superiore
oppure
b. di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore oppure
c. del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Regolamentazione e durata della componente formativa del contratto di apprendistato
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, è rimessa alle regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza delle regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, La formazione esterna all'azienda, svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore, non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
Attivazione del contratto di apprendistato
• Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: definizione di uno schema di protocollo tra azienda e istituzione formativa.
• Sottoscrizione del protocollo tra azienda e istituzione formativa, sulla base dello schema di cui al punto a), che stabilisce l’entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, nonché il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro entro il massimo di sessanta.
• Il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Certificazione delle competenze
Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di provenienza dell’allievo.
Retribuzione degli apprendisti
Formazione interna (in azienda): | All’apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta* |
Formazione esterna (nella istituzione formativa) | Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo* |
Attività di lavoro | Intera retribuzione** |
* salvo diversa previsione dei contratti collettivi
** accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono l'inquadramento contrattuale: due livelli inferiori oppure retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio
Incentivi ai datori di lavoro
Sono stati definiti dall’art. 32 del D. Lgs 150/15
Premesso che il datore di lavoro per i periodi di formazione svolte nella istituzione formativa è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a proprio carico al “lavoratore” è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, questi i benefici previsti a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, dall’art. 32:
• non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012
• riduzione dal 10 al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per la determinazione della contribuzione dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti
• sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro.
Altre disposizioni
Registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione
Apprendistato per la qualifica professionale, del diploma o della specializzazione | Istituzione formativa di appartenenza dello studente |
Apprendistato professionalizzante | Datore di lavoro |
Apprendistato di alta formazione e ricerca | Istituzione formativa di appartenenza o dell’ente di ricerca |
Repertorio delle professioni
Confermato il repertorio delle professioni presso il Ministero del lavoro predisposto da un apposito organismo tecnico. Confermata altresì la composizione di tale organismo.