Certificazione delle competenze Clausole campione

Certificazione delle competenze. 6.1. Le competenze di base e traversali eventualmente acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.
Certificazione delle competenze. Le parti si danno reciprocamente atto della opportunità di procedere in modo progressivo alla implementazione del sistema regionale della certificazione delle competenze nell'ambito dell'apprendistato, anche attraverso l'individuazione di specifiche fattispecie da cui avviare opportune sperimentazioni.
Certificazione delle competenze. Costituiscono elementi certificabili nell’ambito dei percorsi in apprendistato professionalizzante unicamente le competenze e non i loro singoli elementi costitutivi e/o contenuti formativi (conoscenze ed abilità), né la frequenza del percorso. In particolare, possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definito nella parte terza delle “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale” (DGR 13 febbraio 2008 n. 6563) le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP DDUO RL n. 11809 del 23/12/2015). Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell’Istituzione Formativa dell’Attestato con logo regionale, conforme al mod 4) allegato alle “Procedure” per l’avvio e lo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale (D.D.G. n. 9837 del 12/09/2008). A tal fine le Istituzioni formative dovranno verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal Piano Formativo Individuale (PFI) a quelle dello stesso QRSP. Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo individuale a quelle del Q.R.S.P., le Istituzioni Formative possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell’acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell’acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza del percorso.
Certificazione delle competenze. Per le competenze individuate relative a ogni qualifica di riferimento sarà possibile: - Ottenere una certificazione contrattuale delle stesse tramite apposita Piattaforma informatizzata gestita dall’Ente Bilaterale EPAR, valida ai fini del riconoscimento degli scatti di competenza (di cui all'Art. 41). Tale Piattaforma è gratuita per gli associati all'Ente Bilaterale EPAR; - Comunicare all’Ente Bilaterale EPAR - Eventuali integrazioni al presente contratto, per quanto concerne l’elencazione dei profili professionali, tramite apposita area dedicata in Piattaforma; - Avvalersi di qualsiasi altra forma di validazione e certificazione delle competenze diversa dalla certificazione contrattuale di cui all’art. 42 del CCNL
Certificazione delle competenze. Il processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e la successiva registrazione delle competenze acquisite nella sezione 2 del Libretto formativo potrà avvenire a partire dagli ultimi sei mesi del periodo formativo del contratto di apprendistato. In ogni caso, è facoltà dell’apprendista attivare il processo di cui sopra anche dopo il termine del periodo formativo del contratto. Su richiesta dell’apprendista il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione all’attuazione di tale servizio) avvia il servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino finalizzato anche alla messa in trasparenza delle competenze ed alla compilazione della Sezione 2 del Libretto formativo, come indicato nei sopra citati Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino e secondo le Linee Guida e il sistema informativo fornito dalla Regione. Dopo aver usufruito del servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino verrà garantito, nel limite delle risorse disponibili, l’accesso dell’apprendista, su specifica richiesta, al servizio di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, ai sensi di quanto stabilito nella Sezione B del Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i. Nell’ambito di tale processo, nelle more del costituendo Repertorio delle professioni di cui all’art. 6 del TU 167/2011, potranno essere prima validate e poi eventualmente certificate soltanto quelle competenze che trovino adeguato riscontro negli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti a singole Aree di Attività o intere Figure professionali. In fase di certificazione delle competenze possono essere certificate anche le competenze di base e trasversale acquisite sia attraverso la formazione formale (sia esterna che interna all’azienda) che attraverso processi di apprendimento in ambito non formale e informale avvenuti nell’ambito del percorso di apprendistato. Un ruolo chiave in tale processo potrà essere svolto dal tutor o referente aziendale. Qualora i servizi di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino e di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale vengano attuati al di fuori dei Servizi pubblici per l’impiego, attraverso una ret...
Certificazione delle competenze. Art. 10 (Tutor aziendale)
Certificazione delle competenze. 1. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno, nonché al momento dell’estinzione del rapporto di apprendista- to, analitica certificazione della formazione impartita all’interno dell’impresa. Tale cer- tificazione deve essere rilasciata al lavorato- re anche qualora il rapporto di apprendistato si estingua prima della sua naturale conclu- sione.
Certificazione delle competenze così che il lavoratore possa vantare una carriera trasversale alle diverse aziende e sia capa- ce di difendersi dalla precariet à. Conciliabilit à di lavoro e crescita personale : no al superla- voro e sì alla difesa dei tempi per la crescita personale. Gli stru- menti attuativi potrebbero essere il passaggio dall ’attuale part- time al tempo scelto o part-time a richiesta. Sos t en go a ll e f a m i g l i e: attrib uzion e di un a ssegno p ari a Pro m ozio ne d el Terzo S xxxxxx e s ervizi fle ssibili : valoriz- zare quella rete non istituzionale di welfare e la creazione di un fon do nazionale per lo sviluppo del terzo settore.
Certificazione delle competenze. L’attuale sistema educativo nazionale di istruzione e formazione prevede l’obbligo della certificazione delle competenze acquisite dallo studente nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (della durata di 10 anni), quindi alla fine del primo biennio. Il documento di “certificazione delle competenze di base” del biennio è conseguente agli esiti dello scrutinio finale e alla definizione, da parte dei consigli di classe, dei livelli raggiunti dallo studente in riferimento alle competenze di base specificate per i 4 assi nel modello del Decreto Ministeriale n.9 del 27 gennaio 2010 riportato in allegato. I livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse sono:
Certificazione delle competenze. 1. Le Parti si impegnano a sperimentare strumenti di certificazione delle competenze e dei crediti professionali, secondo criteri validati dal Nucleo e nel rispetto dei regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, al fine di migliorare e promuovere lo sviluppo della professionalità trentina.