Altre disposizioni. Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici, relativi alle stesse mensilità , da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi affitti di cui alla legge 431/1998. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio. Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, sui dati trasmessi, potranno essere effettuati controlli: - ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e, nel caso di erogazione del contributo, essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4 – comma 2 – X.Xxx. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e 6 – comma 3 – D.P.C.M. 221/99 e succ. modificazioni; - sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune, sempre ai sensi del suddetto art. 4 - D.Lgs. 109/98, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità. A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe). Ai sensi dell’art.5 della Legge n. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i richiedenti autorizzano il Comune di residenza a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale ...
Altre disposizioni. L’ultima versione di questo Accordo incorporata in un ordine governa tutti gli ordini precedenti del Cliente. Le disposizioni del presente Accordo e dei relativi ordini applicabili sostituiranno le disposizioni contenute in qualsiasi ordine d’acquisto del Cliente o altri documenti d’ordine che il Cliente generi e fornisca a MicroStrategy. Qualsiasi disposizione del Cliente indicata o citata negli ordini d’acquisto del Cliente (tranne che per nomi, quantità e indirizzi) non saranno vincolanti per MicroStrategy.. In caso di conflitto tra i termini del presente Accordo e un ordine, si applicherà il seguente ordine di precedenza: in primo luogo, l'ordine applicabile (ma solo per quanto attiene all'ordine); in secondo luogo, la sezione specifica del Prodotto o Servizio applicabile del presente Accordo; in terzo luogo, le Condizioni Generali; e quarto, qualsiasi altro documento incorporato nell'Accordo. Il presente Accordo prevarrà anche su tutte le disposizioni di licenze tramite click (“click- wrap”) che sono incluse nei Prodotti. Ciascuna delle parti ha il diritto di pubblicare un comunicato stampa che comprenda una quotazione formulata da un senior- executive dell’altra parte. Ciascuna parte garantisce all’altra il diritto d’uso del suo nome e del logo nelle comunicazioni pubbliche, nei siti web, nelle presentazioni e nell’attività e negli eventi di marketing. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per ritardi nell’adempimento delle proprie obbligazioni, che siano imputabili a cause al di fuori del loro controllo. MicroStrategy può raccogliere dati di utilizzo e di diagnostica dei Prodotti e al Servizio MCE per migliorare i propri Prodotti e Servizi, il servizio clienti e l'esperienza del cliente ("Informazioni Diagnostiche"); le Informazioni Diagnostiche non includono i Dati Riservati. I Prodotti di sicurezza MicroStrategy non sono progettati per gestire l'accesso fisico o logico a strutture o sistemi in cui ritardi o guasti di tale accesso potrebbero minacciare la salute o la sicurezza o causare danni a proprietà, ambiente o simili. Qualora una previsione del presente Accordo dovesse essere considerata nulla o inefficace, tale previsione deve intendersi, per quanto possibile, in modo da riflettere le intenzioni delle disposizioni non valide o non applicabili, e le altre disposizioni rimarranno in pieno vigore ed efficaci. Nessuna joint-venture, associazione, vincoli di società, o rapporti d’agenzia o di lavoro esiste tra le parti a seguito del pres...
Altre disposizioni. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III. Il Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un Responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità ed i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione.
Altre disposizioni. 16.1 Oracle è un contraente indipendente e le Parti riconoscono che non esistono tra le stesse relazioni di partnership, joint venture o di agenzia. Xxxxxxxx parte sarà responsabile dell’adempimento delle obbligazioni relative al trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti inclusi gli oneri relativi..
16.2 Qualora una condizione del presente Accordo Quadro dovesse essere ritenuta nulla o non applicabile, le restanti condizioni resteranno efficaci e la condizione affetta da nullità sarà sostituita da una nuova disposizione coerente con e conforme agli scopi ed agli intenti dell’Accordo Quadro.
16.3 Ad eccezione dei casi di inadempimento all’obbligazione di pagamento o nel caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui Oracle è titolare, le Parti rinunciano ad esperire qualsiasi azione derivante da o connessa con l’Accordo Quadro, in qualsiasi forma o modalità, decorso un periodo di 2 (due) anni dalla manifestazione dell’evento che ha determinato la relativa azione.
16.4 Resta sin d’ora inteso che i Prodotti e quanto derivante e/o sviluppato a seguito dell’esecuzione dei Servizi (deliverable) non sono progettati con lo scopo di essere utilizzati per impianti nucleari o per altri utilizzi rischiosi e/o pericolosi per la salute e la sicurezza. Xxxx Xxxxxx cura provvedere affinché l’utilizzo dei Prodotti e di quanto risultante dall’esecuzione dei Servizi (deliverable) sia conforme alle normative vigenti in tema di salute e sicurezza.
16.5 Qualora richiesto da un distributore o un rivenditore autorizzato per Vostro conto, autorizzate sin d’ora Oracle a fornire una copia dell’Accordo Quadro a tale distributore o rivenditore onde consentire il perfezionamento della transazione commerciale tra Voi e detto distributore o rivenditore.
Altre disposizioni. 14.1 Oracle è un contraente indipendente e le Parti riconoscono che non esistono tra le stesse relazioni di partnership, joint venture o di agenzia.
14.2 I Nostri partner commerciali e altri terzi, compresi eventuali terzi integrati con i Servizi o da Voi incaricati di fornire servizi di consulenza o implementazione oppure applicativi che interagiscono con i Servizi, sono soggetti indipendenti da Oracle e non potranno in nessun caso essere considerati agenti di Oracle. Oracle non è pertanto responsabile o vincolata per qualsiasi problema correlato ai Servizi o ai Vostri Contenuti imputabile a qualsiasi partner commerciale o terzo, a meno che detti soggetti forniscano i servizi in qualità di subappaltatore di Oracle a fronte di un espresso incarico ai sensi del presente Accordo Quadro e, in tal caso, solo in misura identica alla responsabilità di Oracle per le proprie risorse ai sensi dello stesso.
14.3 Prima di emettere un ordine nell’ambito del presente Accordo Quadro, sarà Vostra esclusiva responsabilità verificare se i Servizi rispondono ai Vostri requisiti tecnici, aziendali o normativi. Oracle collaborerà con Voi per stabilire se l’uso dei Servizi standard è in linea con tali requisiti. Potrebbero essere richiesti corrispettivi aggiuntivi per qualsiasi ulteriore attività o modifica dei Servizi effettuata da Oracle. Sarete gli unici responsabili per il rispetto della normativa per l’utilizzo dei Servizi.
14.4 Con preavviso scritto di xxxxxxxxxxxxxx (45) giorni e non più di una volta ogni dodici (12) mesi, Oracle può verificare che l’utilizzo dei Servizi da parte Vostra sia conforme alle condizioni del presente Accordo Quadro e dell’ordine. Accettate di collaborare alle verifiche di Oracle, offrire assistenza e consentire l’accesso alle informazioni. Nessuna verifica dovrà interferire irragionevolmente con le Vostre normali attività di business.
14.5 Le condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei documenti d’ordine emessi da Oracle prevalgono in ogni caso su eventuali condizioni contenute in qualsiasi ordine d’acquisto, portale per l’acquisto in modalità elettronica o qualunque altro documento non Oracle che, pertanto, non potranno in nessun caso trovare applicazione. In caso di discrepanze tra le condizioni di un ordine e l’Accordo Quadro, l’ordine prevarrà; in ogni caso, e a meno che non sia diversamente previsto nell’ordine, le condizioni del Contratto per il Trattamento dei Dati prevarranno su qualsiasi diversa condizione dell’ordine. Il ...
Altre disposizioni. Art.5.1 Attività e finanziamenti
Altre disposizioni. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.
Altre disposizioni. 1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione dei vantaggi) è composto dagli stessi arbitri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per l’arbitro originario.
2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una di esse, dal tribunale arbitrale.
3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per scritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo di tempo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.
Altre disposizioni. 1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, la Bulgaria o la Romania possono chiedere di essere autorizzate ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno. Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione. In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
ARTICOLO 37 Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell’ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate. Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all’applicazione dei meccanis...
Altre disposizioni. ARTICOLO 18 Le misure elencate nell'allegato V del presente protocollo sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
ARTICOLO 19 Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.