Definizione di Beni mobili

Beni mobili si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina: − per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi. − per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc. Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno è determinato intendendo per tale: 1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale; 2. in caso di danno totale: − per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni; − negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Beni mobili tutto quanto di proprietà dell’amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche, merci, Denaro, titoli e valori in genere), ovvero la cui collocazione all’interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere. Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché’ quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi fermo quanto previsto al successivo art 11 – Cose escluse dall’assicurazione..
Beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di cui ai Rischi Indennizzabili e Spese Rimborsabili. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d’uso. La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato. Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC. Per i Xxxxx derivanti da “Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza. L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a): - per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato); - nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Examples of Beni mobili in a sentence

  • I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.

  • I Beni mobili e immobili necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto – già in uso alle Aziende alla data di sottoscrizione del presente contratto e ad esclusione di quelli già conferiti ai gestori di servizi accreditati e di quelli di proprietà delle Aziende – si confermano in capo alle Aziende medesime, che risultano consegnatarie di tali beni e responsabili della loro custodia e conservazione.

  • Beni mobili Beni immobili Risorse umane Altre risorse strumentali Codice fiscale Partita IVA Indirizzo sede legale N.

  • Si conviene di ritenere assicurati can la partita "Beni mobili / Contenuto" i sotto indicati beni: - Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art.

  • La Società risponde delle spese necessarie di bonifica e decontaminazione dei Beni mobili ed immobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile fino alla concorrenza di un importo pari a € 300.000,00 (trecentomila/00).


More Definitions of Beni mobili

Beni mobili oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, collezioni di leggi e decreti, ecc.
Beni mobili tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunto in co- modato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o desti- nazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche), posto all’interno di im- mobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Di- rettori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa defini- zione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .
Beni mobili si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina: − per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui del sinistro. − per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile. Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con l’Assicuratore, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.
Beni mobili tutto quanto di proprietà dell’Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Azienda, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Azienda o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Azienda se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili , nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno. Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Azienda o di terzi e di valore singolo superiore ad €15.000,00. Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 9: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto). Tutti i macchinari e le attrezzature sopra della Società per esigenze di servizio presso terzi in genere, sia presso i luoghi nei quali avviene la raccolta dei rifiuti, nonché trovarsi anche all'aperto. Si precisa inoltre che tali macchinari ed attrezzature possono essere anche installate su automezzi e conseguentemente ubicate, anche all'aperto, presso i luoghi nei quali avviene la raccolta dei rifiuti, sia presso terzi in genere. (Resta sottinteso che i cambi di ubicazione, frequenti e ...
Beni mobili si intendono gli arredi della cucina ed i relativi elettrodomestici e quelli della camera da letto irrimediabilmente danneggiati e non più utilizzabili o completamente distrutti a seguito dell’evento. Sono esclusi i beni mobili registrati, quali ad esempio i veicoli.
Beni mobili tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunto in co- modato, uso o altro titolo, che per sua natura o destinazione non possa definirsi Bene im- mobile o Opera autostradale (comprese quindi le Apparecchiature elettroniche), posto all’interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Isti- tuzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .
Beni mobili tutto quanto di proprietà dell’ Amministrazione Provinciale - nonché le cose di terzi che esso abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto - che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posti all’interno di immobili o impianti, o anche trasportati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’ Amministrazione Provinciale, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione Provinciale o di tali altri Enti o Società; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Amministrazione Provinciale. Unicamente qualora siano assicurati con polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, arazzi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziosi e semipreziosi e qualunque altro bene similare, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale o di terzi. Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o destinato a servizio o ornamento dei Beni Immobili assicurati;