Definizione di CULPA IN VIGILANDO

CULPA IN VIGILANDO per la responsabilità personale degli operatori scolastici nell’esercizio dell’attività svolta per conto dell’Istituto Scolastico.

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  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Conoscenze di tipo specifico e tecnico di base arricchito da corsi di formazione specialistici (qualificazioni o specializzazioni), ed il cui profilo pratico è costituito da un adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di addestramento professionale.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Malattia preesistente la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.

  • PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Importo 116.744,18 (Rib.% 33,32)

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Danno materiale Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

  • Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

  • Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Premessa Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione automezzi; - intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/2003; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato. Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'accordo nazionale 18 giugno 2001 ed Osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti. Tra i compiti dei suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del c.c.n.l.; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal c.c.n.l. 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 57 e 58). L'Osservatorio nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori: U. C. per la Uiltrasporti; A. N. per la Fit-Cisl, S. D. S. per la Filt-Cgil, G. B. e V. C. per la Fise, M. F. per l'Anav. I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate. Gli Osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

  • Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

  • Tipo pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di accordo regionale per la vaccinazione anticoronavirus in collaborazione con la Medicina Generale Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Modifica della D.G.R. n. 26/2021 - Approvazione del nuovo testo di un Accordo di Programma tra Il Ministero dello sviluppo economico, La Regione Toscana, La Società TLS Sviluppo S.r.l. ed INVITALIA, per sostenere un programma di sviluppo industriale, promosso dalla società TLS Sviluppo S.r.l, nell'ambito della lotta contro il COVID - 19 Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Attività di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in 2a categoria idraulica: Approvazione dell’Accordo con l’Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale per il cofinanziamento degli interventi; Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Toscana e i Consorzi di bonifica per l'avvalimento nella realizzazione dei lavori e assegnazione delle risorse per l’annualità 2021. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative Convezioni.

  • Malattia improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;