Responsabilità personale. L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che ven- gono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonchè dei ge- nitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del Massimale previsto per sinistro che resta, comun- que, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Responsabilità personale. L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti dell’Istituto scolastico; l’Impresa rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
Responsabilità personale. L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola nonché dei genitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile. Tanto l’Assicurazione RCT quanto l’Assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/06/84, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL.
Responsabilità personale. La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell’ambito delle attività e iniziative riconducibili all’Ente stesso:
a) in capo ai Prestatori di Lavoro dell’Assicurato compresi i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato l’Ente si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant’altro ad essa riconducibile;
b) del personale dell’Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n 81/2008 e s.m.i. e Decreto Direttivo del 13 aprile 2011 e seguenti;
c) del personale dell’Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al Regolamento (UE) n 679/2016, per danni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali, cagiona- ti a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del Regolamento (UE) n 679/2016 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili, ed in generale delle norme in materia di privacy. Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza.
Responsabilità personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL
Responsabilità personale. L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Responsabilità personale. L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente. A titolo esemplificativo ma non limitativo: Rettore, Pro Rettore, membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, Segretario, prestatori d’opera in affitto, c.d. lavoratori interinali, prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati), che svolgono attività, anche volontaria, per conto della Contraente/Assicurata, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: - alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT; - agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Responsabilità personale. La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale o di cui debba rispondere a norma di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, e tutte le persone fisiche impiegate nelle attività dell’Ente.
Responsabilità personale. L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori e/o non dipendenti del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva. La garanzia comprende anche la Responsabilità personale derivante ai prestatori di lavoro nella loro qualifica di: “Datore di lavoro”, “Responsabili del Servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e xx.xx ed integrazioni, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e xx.xx. ed integrazioni.
Responsabilità personale. La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità: quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente. Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale dei componenti il Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’appartenenza al Nucleo. Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantific abili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.