Definizione di Duplicato informatico

Duplicato informatico. Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.
Duplicato informatico. Vedasi Duplicato informatico di documento informatico.
Duplicato informatico. Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario Esibizione Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia Evidenza informatica Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica MAN Manuale della Conservazione DOC PUBBLICO Pag. 7 di 59 Fascicolo informatico Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall’art. 41 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni)

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Duplicato informatico. Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Copia informatica di documento informatico Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza dei valori binari
Duplicato informatico il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. eSeal Vedi sigillo elettronico. Esibizione operazione che consente di visualizzare un documento conservato eSignature Vedi firma elettronica.
Duplicato informatico è dunque un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Pertanto, a differenza delle copie di documenti informatici, che si limitano a mantenere il contenuto dei documenti originari (ma non il loro formato), i duplicati informatici non necessitano di attestazione di conformità all’originale da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale, stante la loro perfetta corrispondenza nel numero e nella sequenza dei valori binari e hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti qualora prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la predetta sequenza. Il duplicato di un documento analogico è la riproduzione di un documento analogico originale distrutto o smarrito che lo sostituisce a tutti gli effetti legali: esempio rilascio del certificato di laurea, della carta di identità etc.
Duplicato informatico documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; ● Esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia o duplicato;
Duplicato informatico. Il documento informatico ottenuto mediante la memo- rizzazione, sullo stesso supporto o su supporti diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
Duplicato informatico è dunque un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Pertanto, a differenza delle copie di documenti informatici, che si limitano a mantenere il contenuto dei documenti originari (ma non il loro formato), i duplicati informatici non necessitano di attestazione di conformità all’originale da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale, stante la loro perfetta corrispondenza nel numero e nella sequenza dei valori binari e hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti qualora prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la predetta sequenza. La copia di un documento informatico è un documento informatico che, mediante processi e strumenti adeguati, assicura la corrispondenza della copia alle informazioni del documento informatico di origine attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei ai sensi del- la normativa vigente. La copia di documento informatico è, dunque, un documento infor- matico che muta il formato del documento originario o che muta il supporto del documen- to originario informatico (ad es., il salvataggio di un file in un formato differente: da .doc a .pdf, oppure da .doc a .ods). Le copie del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta, fermo l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. La copia di un documento analogico è la trascrizione o riproduzione dell’originale. Si distingue in copia semplice, imitativa e conforme. La copia semplice è la pura trascrizione dell’originale senza riguardo agli elementi for- mali. La copia imitativa riproduce sia il contenuto che la forma (es. fotocopia). La copia conforme è la copia certificata come conforme all’originale da un pubblico uf- ficiale autorizzato ad eseguire tale attestazione nell’esercizio delle sue funzioni (copia “au- tentica”). È possibile produrre la copia su supporto informatico di documenti amministrativi in origine su supporto analogico. La copia informatica ha il medesimo valore dell’originale analogico da cui è tratta se attestata conforme dal funzionario a ciò delegato nei modi stabi- liti dalla legge. L’attestazione di conformità può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica o può esse...

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