Modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.
Modifiche ed integrazioni. 1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è cosi sostituito:
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati".
Modifiche ed integrazioni. 1) Il Responsabile si riserva, inoltre, ove ne ravvisasse la necessità, la facoltà di integrare ed adeguare, tempo per tempo, le istruzioni operative qui contenute, anche per conformarsi ad eventuali aggiornamenti normativi.
2) Di ogni modifica verrà data comunicazione al Sub-Responsabile a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Trascorso il termine di trenta giorni, le variazioni si riterranno accettate dal Sub- Responsabile.
3) Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.
Modifiche ed integrazioni. La presente Procedura viene approvata dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai e potrà essere successivamente modificata ed integrata sulla base dell’esperienza applicativa, in coerenza con la prassi di mercato e l’evoluzione normativa in materia. La Procedura potrà essere modificata o integrata dal Presidente e da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai, anche disgiuntamente tra loro, qualora tale modifica o integrazione si renda necessaria in virtù di nuove norme od orientamenti dalle autorità competenti. La Funzione Preposta provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Manager e ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della presente Procedura e ad acquisire l’accettazione dei nuovi contenuti della stessa con le modalità di cui al precedente art. 6.
Modifiche ed integrazioni. Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto.
Modifiche ed integrazioni. Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo Steering Committee. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
Modifiche ed integrazioni. 1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa delega conferita all’Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
Modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.
Modifiche ed integrazioni. 17.1. Shell può modificare unilateralmente le Condizioni generali rispettando almeno una delle seguenti condizioni: • curandone la pubblicazione sul sito web (xxx.Xxxxx.xx) almeno 15 giorni prima della data di entrata in vigore; • comunicandolo in forma scritta (tramite posta o email) almeno 15 giorni prima della data di entrata in vigore al Partner commerciale. Qualora il Partner commerciale in forma scritta e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento rifiuti le modifiche proposte prima della loro entrata in vigore, si considera esercitato il diritto di recesso dal Contratto da parte di Shell, con decorrenza del termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di modifica al Partner commerciale.
17.2. Se il Partner commerciale non rifiuta le modifiche prima della loro entrata in vigore, o comunque utilizza le Carte successivamente al ricevimento della relativa comunicazione, le stesse si considerano accettate.
17.3. Le presenti Condizioni generali sono valide a decorrere dal 16/3/2020, salvo successive modifiche.
Modifiche ed integrazioni. I contratti di vendita regolati dalle presenti condizioni generali possono essere modificati solo mediante un documento o comunicazione scritta, firmati dai legali rappresentanti delle parti.