Firma elettronica Clausole campione
Firma elettronica. L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell’Amministrazione Digitale ss.mm.ii.). Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall’utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.
Firma elettronica. Le firme elettroniche con modalità ammesse dalla legge vigente sono considerate a tutti gli effetti quali firme originali.
Firma elettronica. La Contraente, dotatasi di tecnologie e di procedure operative idonee, potrà – a scelta del Cedente – concludere il Contratto di Assicurazione in forma di documento informatico sottoscritto dal Cedente mediante utilizzo di Tecnica di comunicazione a distanza e apposizione di Firma Elettronica. L’utilizzo da parte dei Cedenti della modalità di soluzione di Firma Elettronica, messa a disposizione dalla Contraente in conformità alla normativa applicabile, è disciplinato nell’art. 1 della Sezione III – Accordo Operativo.
Firma elettronica. Il presente accordo è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Firma elettronica. La cartella clinica informatica deve essere predisposta alla firma digitale dei documenti clinici.
Firma elettronica. Le firme elettroniche che rispettano la legge applicabile sono considerate firme originali.
Firma elettronica. Definita dal Codice dell’amministrazione digitale (che riprende esattamente il testo della direttiva 1999/93/CE), art. 1 lettera q, come “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”, questa definizione di firma elettronica è caratterizzata da un approccio aperto del legislatore. Ciò significa che la nozione proposta non individua tassativamente una particolare metodologia che consenta la verifica dell’identità dell’autore di un documento informatico, ma resta aperta alla rapida evoluzione tecnologica e al carattere globale di Internet. Ciò che delinea una firma elettronica è, in sostanza, la sua funzione di “imputazione della paternità di un documento informatico” (Navone G., 2012). > Firma elettronica avanzata e non avanzata Come anticipato in precedenza, si tratta delle due grandi classi di firme elettroniche. La “firma elettronica avanzata” è definita (art. 1, comma 1, lett. q-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, così come modificato ed integrato dal d. lgs. n. 235 del 2010) come quella firma elettronica che soddisfi le seguenti caratteristiche: (a) idoneità a consentire l’identificazione del firmatario del documento; (b) garanzia di connessione univoca tra documento e firmatario; (c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario ha controllo esclusivo; (d) collegamento ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da permettere di verificare se gli stessi sono stati successivamente modificati (integrità del documento). Con una certa approssimazione, date queste caratteristiche funzionali, si può affermare che il legislatore abbia concepito la firma elettronica avanzata come l’equivalente informatico della sottoscrizione autografa. Non trova invece nozione legale il concetto di “firma elettronica non avanzata”, che in via interpretativa si può comunque ricavare, riferendosi a ciò che rimane dalla definizione di firma elettronica dopo la sottrazione della categoria di firma elettronica avanzata. Dunque, quando è assente uno o più dei requisiti previsti dal Codice dell’amministrazione digitale, ma è sempre comunque possibile risalire all’identità del firmatario del documento elettronico, si parla della specie non avanzata di firme elettroniche.
Firma elettronica. Le firme inviate con mezzi elettronici (fax, scansionate e inviate per e-mail, o tramite servizio di firma digitale ove ammesso dalla legge) saranno considerate quali firme originali.
Firma elettronica. Ciascuna delle parti al presente potrà sottoscrivere l’Accordo o un documento ad esso relativo elettronicamente, inserendo una firma manoscritta scannerizzata autorizzata. Entrambe le parti danno atto che adeguate procedure interne di qualità sono state adottate a tal fine e ciascuna parte intende essere giuridicamente vincolata da tale metodo di firma. Resta altresi inteso che la persona la cui firma verrà scannerizzata deve essere legalemente autodizzata ed avere la relativa Procura a per poter rappresentare e firmare in nome e per conto della parte che rappresenta.
Firma elettronica. Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti.
