FIRMA ELETTRONICA Clausole campione

FIRMA ELETTRONICA. L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell’Amministrazione Digitale ss.mm.ii.). Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall’utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.
FIRMA ELETTRONICA. Le firme elettroniche con modalità ammesse dalla legge vigente sono considerate a tutti gli effetti quali firme originali.
FIRMA ELETTRONICA l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; ♦ firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; ♦ firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; ♦ firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La sottoscrizione per parte del Comune di Loreto avviene con firma digitale, di cui sono titolari tutti i soggetti preposti alla sottoscrizione o rogazione dei contratti o altri atti negoziali (di norma tutti i Titolari di P.O., il Segretario generale ed il Sindaco). Si applica quanto previsto per l'atto pubblico informatico dalla legge notarile, e quindi: • nel caso di controparte in possesso di firma digitale, l'atto è sottoscritto da tutte le parti con firma digitale; • nel caso di controparte priva di firma digitale, è ammessa la sottoscrizione autografa su supporto cartaceo: con acquisizione digitale della sottoscrizione autografa la firma acquisisce il valore di firma elettronica15. Il Titolare di P.O. e il Segretario generale sottoscrivono con firma digitale16; • il Segretario ufficiale rogante, prima di apporre la sua firma, accerta la validità del certificato di firma utilizzato dalle parti. In esito alla verifica, appone personalmente la propria firma digitale, sempre in presenza delle parti. Si sottolinea che l'apposizione di firma digitale con un certificato revocato, sospeso o scaduto equivale a mancata sottoscrizione: la verifica di firma deve quindi essere effettuata con software uffici...
FIRMA ELETTRONICA. Le firme elettroniche che rispettano la legge applicabile sono considerate firme originali.
FIRMA ELETTRONICA. Il presente accordo è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
FIRMA ELETTRONICA. Le firme elettroniche sono considerate a tutti gli effetti quali firme originali.
FIRMA ELETTRONICA. Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti. -- Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx GARZONIO --
FIRMA ELETTRONICA. Le firme inviate con mezzi elettronici (fax, scansionate e inviate per e-mail, o tramite servizio di firma digitale ove ammesso dalla legge) saranno considerate quali firme originali.
FIRMA ELETTRONICA. La cartella clinica informatica deve essere predisposta alla firma digitale dei documenti clinici. La cartella clinica informatica deve essere in grado di garantire l’integrazione con le macchine sotto cappa che si occupano dell’allestimento del farmaco, in dotazione presso l’UFA/UMACA. In automatico vengono trasferiti i dati della prescrizione e il dettaglio di ogni informazione necessaria alla preparazione del chemioterapico. Questo interscambio permette di raggiungere elevati livello di sicurezza, riducendo il rischio clinico del caricamento manuale dei dati in macchina, garantendo la tracciabilità dell’intero processo.
FIRMA ELETTRONICA. La Contraente, dotatasi di tecnologie e di procedure operative idonee, potrà – a scelta del Cedente – concludere il Contratto di Assicurazione in forma di documento informatico sottoscritto dal Cedente mediante utilizzo di Tecnica di comunicazione a distanza e apposizione di Firma Elettronica. L’utilizzo da parte dei Cedenti della modalità di soluzione di Firma Elettronica, messa a disposizione dalla Contraente in conformità alla normativa applicabile, è disciplinato nell’art. 1 della Sezione III – Accordo Operativo.