Scelta contranente 26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Data inizio: Data ultimazione: Importo Importo liquidato: Partecipanti: Cig: 6594410747 Oggetto: CATETERI ARTERIOSI E VENOSI ESCL BARD SCAD 03/02/2021 Struttura ASL VCO - C.F.00634880033
Durata contratto il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Carta Verde documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Vista l’accordo di collaborazione sottoscritto in data 1 ottobre 2019 dal Ministero della Salute e dall’Inail, per la realizzazione delle attività previste dal progetto CCM 2019 “Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di pratiche di prevenzione e di strumenti di controllo per il contenimento dei rischi infortunistici e dei rischi per la salute nel quadro del PNP Agricoltura e Silvicoltura”, di durata 24 mesi, con scadenza, a seguito di proroga di 6 mesi, al 6 maggio 2022; vista la nota prot. 60201.22.10.2021.0002830, con la quale il responsabile del progetto CCM e il Direttore del Dipartimento Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, hanno chiesto l’attivazione di una procedura per l’acquisizione di n. 5 risorse di cui n. 2 unità di personale con laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe di laurea: L/SNT4) con contratto a tempo pieno e determinato, con profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, per lo svolgimento delle attività progettuali del DiMEILA e n. 3 unità rispettivamente con laurea magistrale in Ingegneria elettrotecnica (classe di laurea LM28), laurea magistrale in Ingegneria informatica o laurea magistrale in Informatica (classi di laurea LM 32 – LM 18), laurea magistrale in Scienze statistiche (classe di laurea LM82), con contratto a tempo parziale al 50% e determinato, con profilo di Ricercatore III livello professionale, per lo svolgimento delle attività progettuali del DIT per il progetto CCM 2019 “Lavoro agricolo e forestale. Sperimentazione di pratiche di prevenzione e di strumenti di controllo per il contenimento dei rischi infortunistici e dei rischi per la salute nel quadro del PNP Agricoltura e Silvicoltura”, da svolgersi presso l’Inail - Dipartimento Medicina, epidemiologia, igiene del Lavoro ed ambientale e Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici – xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx; rilevato che gli oneri derivanti dalla stipula dei n. 5 contratti di lavoro a tempo determinato sono a carico del finanziamento da parte del Ministero della Salute, quantificati per la voce “Personale” per la UO Dimeila in €90.000,00 e per la UO DIT per € 80.000,00, e consentono l’acquisizione di n. 2 unità con profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello per 10 mesi e di n. 3 unità con profilo di Ricercatore III livello a tempo parziale 50% per 8 mesi, salvo eventuali ulteriori somme derivanti dalla rimodulazione dei fondi assegnati al progetto, che potrebbero consentire l’eventuale proroga dei contratti, in costanza di progetto; ritenuto di dover procedere alla indizione della selezione pubblica;
Carta dei Servizi indica i diritti e gli obblighi che disciplinano i rapporti tra il Cliente e l’operatore di Telecomunicazioni. La Carta dei Servizi è reperibile, tra l’altro, all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx. La Carta dei Servizi costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto. Allo stesso indirizzo internet è possibile reperire informazioni sugli obiettivi ed i risultati di qualità del servizio InterPLANET, nonché le caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso;
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Bando di Gara il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, nonché ai sensi dell’art. 70 commi 8° e 9°, del predetto Decreto con conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte di cui allo stesso articolo 70, comma 2°;
Cass 26 gennaio 2000, n. 854. Quanto al fondo patrimoniale costituito con apporti contestuali di uno dei coniugi e di un terzo, deve affermarsi la natura di contrat- to plurilaterale, attesa la presenza di tre centri di interessi, costituiti, precisamente, dal terzo, dal coniuge conferente e da entrambi i co- niugi, quale parte complessa accettante. Anche in questa ipotesi non sussiste comunione di scopo, attesa l’inesistenza di una struttura organizzativa per lo sviluppo di un’atti- vità esterna. Riguardo a questa ipotesi occorre distinguere tra mancata parte- cipazione e mancata prestazione-attribuzione. La mancata valida partecipazione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene con- ferito da uno di loro, trovando, quindi, applicazione estensiva la di- sciplina in esame. La mancata valida partecipazione di uno dei coniugi determina, invece, l’invalidità dell’intero contratto. Anche la mancata prestazione-attribuzione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene conferito da uno di loro, così come la mancata prestazione-attri- buzione del coniuge conferente, ove, invece, sia avvenuta la presta- zione-attribuzione del terzo, non impedisce al contratto di produrre i suoi effetti tipici con riguardo al bene conferito dal terzo, facendosi, anche in questi casi, applicazione estensiva della normativa più volte richiamata. Può, infine, accennarsi all’ipotesi prevista dalla legge delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di im- mobili da costruire, 2 agosto 2004, n. 189, che, all’art. 3, lett. c), di- spone che gli emanandi decreti legislativi debbano, tra l’altro, preve- dere «l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, pri- ma della stipula del contratto preliminare d’acquisto o dell’atto equipollente … di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispet- tivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipu- la … dell’atto definitivo …». La previsione che l’obbligo di prestare fideiussione debba essere adempiuto prima della stipula del contratto preliminare d’acquisto (o dell’atto equipollente ai sensi dell’art. 2 della legge citata), fa sì che, quanto meno alla stipula del contratto preliminare, debba venire ad esistenza il rapporto fideiussorio, che, pertanto, viene a configurarsi quale rapporto derivante da un contratto necessariamente, non solo funzionalmente, ma anche geneticamente, collegato ad un altro e, precisamente, al contratto preliminare di acquisto, secondo un nesso di interdipendenza reciproca, in quanto non è soltanto il rapporto di fideiussione che dipende dal rapporto derivante dal contratto preli- minare, ma è lo stesso contratto preliminare che, in questa particola- re fattispecie in attesa di disciplina, verrà a dipendere geneticamente dalla costituzione del rapporto fideiussorio, dandosi, così, vita, per effetto di più contratti collegati, ad un insieme di relazioni giuridiche coinvolgenti più di due soggetti, senza che possano, ovviamente, dir- si ricorrenti i caratteri della comunione di scopo.
Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.
Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.
Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;
Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: • dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; • la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; • la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue: - al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”; - al punto 5 del dispositivo è previsto “ che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”; Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l’Azienda e Terme di Montecatini s.p.a. Allegato 2) - alla presente deliberazione l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Ritenuto di individuare: - responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; - responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato; Ritenuto di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Azienda USL Toscana Centro e Terme di Montecatini s.p.a per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale in palestra e piscina per il periodo 2022-2023, ed avrà decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale apposta fino al 31/12/2023 ed alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati rispettivamente Allegato 1) ed Allegato 2) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato; Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimentoin servizio c/o la Struttura SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente atto al fine di formalizzare nel più breve tempo possibile la convenzione così da procedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Struttura ai pazienti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa; Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Operatore l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;
Premio puro importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Vettore persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi;
Richiamati La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara; Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Città di Palazzolo sull’Oglio, che prevede l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie; Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (…)”; Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città di Palazzolo sull’Oglio, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente; l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”; il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (…)”; l’articolo 317 “Concussione” del codice penale;
Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.