Definizione di Incendio Totale

Incendio Totale la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.
Incendio Totale la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall’Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Examples of Incendio Totale in a sentence

  • L’Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale.

  • L’Assicuratore si impegna a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale, al netto di eventuale indennizzo di altro assicuratore, alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.

  • Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, nulla sarà dovuto all’Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.

  • Con la presente Assicurazione l’Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato del danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

  • In caso di Furto totale, Rapina, Incendio Totale, devi contattare la Struttura Organizzativa che ti metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

  • Nel solo caso di Furto Totale o Incendio Totale, l’Indennizzo sarà corrisposto senza Scoperti a condizione che, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario; oppure una società di leasing acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario e lo conceda in leasing all’Assicurato.

  • L’Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale.

  • COSA È ASSICURATO L’Assicuratore si impegna a corrispondere all’Assicurato un Indennizzo: - per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione; - a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall’Assicurato per l’impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.

  • Con la presente Assicurazione la Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato, decorso un periodo di Carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo assicurato, del danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

  • L’Assicurazione è destinata a coloro che acquistano un veicolo e desiderano ricevere un indennizzo in sede di riacquisto presso il medesimo concessionario conseguente ad un danno materiale e diretto in caso di sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale.

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  • Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

  • Danno totale Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Carta Verde documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

  • Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato alla prima posizione della graduatoria finale. La stipula avverrà in funzione delle esigenze determinate dall’avvio operativo dei progetti e dallo svolgimento delle attività previste nel POR FESR 2014-2020. Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale tecnica nella forma del rapporto di lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia. È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico stesso. Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto.

  • Servizio Clienti il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • stabilimento lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

  • Scoperto La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato.

  • Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea, a seguito di Infortunio o Malattia che comportino ricovero, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.