Definizione di Istituto di

Istituto di cura l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di Ricovero, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Na- zionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli sta- bilimenti termali, le case convalescenza o sog- giorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Istituto di. Cura l’ospedale pubblico o militare, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani. Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattie preesistenti malattie, stati patologici, conseguenze di infortuni, difetti fisici, anomalie contingenti (oppure handicap) e/o invalidità preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione o che avessero dato origine nei 12 mesi precedenti alla data stessa a ricovero ospedaliero per più di 7 giorni consecutivi ovvero ad assenza dal lavoro per 4 settimane consecutive. Massimale la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Istituto di. Cura l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di Ricovero, sia convenzio- nati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case convale- scenza o soggiorno, le cliniche che hanno prevalen- temente finalità dietologiche ed estetiche. IVASS organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizio- ni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute. Malattia ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia Improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato

Examples of Istituto di in a sentence

  • Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.

  • Il Collegio medico, a scelta dell’Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell’Assicurato stesso.

  • Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

  • La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti un conseguente ricovero in Istituto di Cura all’interno di un reparto di Terapia Intensiva.

  • Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, pi vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

  • Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

  • Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.


More Definitions of Istituto di

Istituto di. CURA l’ospedale pubblico, clinica o casa di cura privata, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche MASSIMALE la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
Istituto di. Cura l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni IVASS organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni pri- vate secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo so- pravvenute.
Istituto di. Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day CURA hospital (struttura sanitaria autorizzata, avente posti letto per degenza diurna, che eroga prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti), regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche e fisioterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
Istituto di. Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (d’ora innanzi denominata ISMEA), nella persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso ISMEA con sede legale in Xxxxx Xxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx ‐ CF 08037790584, P.IVA 01942351006;

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