Definizione di merito

merito. Il Comune di Santhià chiede conforto alla Corte, con riguardo all’asserita nullità della lettera, sulla legittimità di non procedere “ad accantonare somme per la liquidazione della società confinando, nel proprio consuntivo, il rischio perdita alla sola quota capitale detenuta. In alternativa sarebbe neces- sario valutare il rischio potenziale del processo di li- quidazione quale nuovo indebitamento dell’ente”. L’ente dichiara inoltre che la lettera sarebbe stata rilasciata a favore di una società in house, controllata al 100 per cento dal comune, e perciò soggetta a quel controllo analogo (ex art. 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016, ricognitivo della consolidata dottrina e giurisprudenza in materia di società partecipate da enti pubblici) che comporta influenza dominante, non solo sugli obiettivi strategici della partecipata, ma altresì sulle “decisioni significative”, tra le quali ben potrebbero essere fatte ricadere le operazioni di finanziamento e di successiva gestione che ex post minaccerebbero di lasciare insod- disfatti, in tutto o in parte, i creditori della partecipata stessa. Poiché però il solo fatto prospettato (esistenza di una missiva di patronage sottoscritta dall’allora legale rappresentante del Comune di Santhià) si configura come potenziale fonte di obbligazioni a carico del bi- lancio dell’ente, questo è tenuto ad operare i necessari appostamenti contabili in conformità alla legge e ai principi dettati dal d.lgs. n. 118/2011. In disparte la necessità di verificare il rispetto delle disposizioni sul punto dettate dall’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, e dalle normative tempo per tempo vigenti in materia (giacché la liquidazione della società risulta essere stata deliberata fin dal 2013), l’esistenza di una lettera di patronage, emessa a suo tempo a nome dell’amministrazione per i debiti contratti dalla società partecipata, è considerata dalla legislazione vigente con specifiche disposizioni. Sul punto è doveroso richiamare le argomentazioni spese dalla Sez. autonomie con delib. n. 30/2015, pe- raltro riferite a fattispecie di assunzione “consapevo- le” del debito da parte dell’ente locale, che richiamano
merito. Tabella delle regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)
merito la sintesi valutativa dei punteggi (su una scala da 0 a 3) ottenuti nei fattori di valutazione 2 (obiettivi individuali) e 3 (competenze e comportamenti), determina una classificazione dei valutati su 5 fasce di merito secondo la seguente tabella: Da ≥ 2,6 a 3 Da ≥ 2 a < 2,6 Da ≥ 1,5 a < 2 Da ≥ 1 a < 1,5 Da 0 a < 1 I FASCIA A ciascuna fascia di merito corrisponde una quota percentuale di produttività, così individuata: Le parti stabiliscono che il presente accordo, insieme a quanto definito con il sistema di valutazione di cui al decreto direttore ARS n. 35 del 19/07/2012, costituisce l’unico riferimento in materia. Le parti si danno reciprocamente atto che, poiché il numero dei dirigenti contrattualizzati è inferiore a cinque non si applicano i principi previsti dal d.lgs. 150/2009 art. 19 come esplicitato al comma 6 dell’articolo citato. Le parti prendono atto che il presente accordo non costituisce aumento di spesa per l’Amministrazione ma solo la necessaria definizione delle modalità operative di applicazione del sistema di valutazione dell’Agenzia, così come definito con Decreto Direttore n. 35/2012. Firenze, 10 settembre 2014 FP CGIL ribadisce l’opportunità di perseguire il riallineamento della retribuzione di posizione dei dirigenti ARS con quella analoga minima dei dirigenti regionali (prevista in € 34.611,00) senza con questo scendere sotto la soglia indicata nel CCNL per la quota di retribuzione di risultato, fermo restando il totale del fondo. Questa operazione, da un punto di vista economico non produrrebbe modifiche al fondo nel suo complesso, che rimarrebbe identico all’anno precedente, ma sarebbe un intervento auspicabile nell’ottica di una mobilità di personale entro il sistema Regione-Enti regionali. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ FP CGIL FIRMATO NOTA CONGIUNTA Le parti concordano di andare progressivamente verso il superamento del meccanismo a fasce di merito, previsto dal vigente sistema di valutazione, con una metodologia che parametri esattamente il grado della valutazione di obiettivi e comportamenti ad una precisa percentuale di produttività. Infatti il meccanismo a fasce porta ad attribuire lo stesso incentivo economico pur in presenza di diverse valutazioni all’interno della stessa fascia; cioè di fatto valutazioni diverse comprese nello stesso range di una certa fascia portano ad attribuire una stesso incentivo economico e non a differenziarlo in misura più o meno rilevante.

More Definitions of merito

merito si rinvengono la legitimatio ad causam e l’interesse al ricorso, la terza condizione12 muta a seconda del tipo di giudizio. L’impostazione processual-civilistica delle condizioni dell’azione è estendibile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto ▇▇▇▇’ art. 39, co.1, c.p.a.13 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ applicabili al processo dinanzi ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ amministrativo la disciplina del codice in quanto compatibile. Secondo un’autorevole dottrina14 le condizioni dell’azione nel processo amministrativo possono essere distinte in condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo. In base a questa prospettazione, le condizioni soggettive sarebbero la legittimazione ad agire e contraddire e l’interesse a ricorrere; quelle oggettive, invece, l’esistenza di un provvedimento impugnabile e la circostanza che il suddetto provvedimento rientri nella giurisdizione del giudice adito.
merito. La questione sulla quale la sezione è chiamata a pronunciarsi può essere articolata da un punto di vista generale e astratto, per quanto sopra esposto, su due punti:
merito la sintesi valutativa dei punteggi (su una scala da 0 a 3) ottenuti nei fattori di valutazione 2 (obiettivi individuali) e 3 (competenze e comportamenti), determina una classificazione dei valutati su 5 fasce di merito secondo la seguente tabella: Da ≥ 2,6 a 3 Da ≥ 2 a < 2,6 Da ≥ 1,5 a < 2 Da ≥ 1 a < 1,5 Da 0 a < 1 I FASCIA II FASCIA III FASCIA IV FASCIA V FASCIA A ciascuna fascia di merito corrisponde una quota percentuale di produttività, così individuata: I FASCIA II FASCIA III FASCIA IV FASCIA V FASCIA Quota di produttività da erogare

Related to merito

  • Perito è il libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Quesito 20 Si chiede di confermare, in caso di fusione per incorporazione tra due o più aziende avvenuta nel corso del 2017, che sia sufficiente produrre gli estratti di bilancio di una sola delle aziende coinvolte nella fusione, purché questa soddisfi da sola il criterio richiesto.

  • SOMMARIO 1. Il principio di diritto della Corte di giustizia. Nullità del contratto di finanziamento quale sanzione adeguata alle violazioni del divieto di erogazioni “irresponsabili”. – 2. Ambito soggettivo di applicazione della direttiva sul credito ai consumatori. Alla ricerca di un nesso di pregiudizialità (che non c’è) tra l’esperibilità del rimedio invalidante e la prova di un danno. – 3. Credito irresponsabile quale bene difettoso. Ratio dell’obbligatoria valutazione del merito creditizio e della correlata sanzione civile, alla luce delle «finalità di sistema» di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 127 t.u.b. – 4. Finanziatori come gate-keepers, mandatari di funzioni di vigilanza. Nullità delle delibere assunte in violazione degli standard legali minimi di sicurezza per la commercializzazione di crediti ai consumatori. – 5. Conclu- sioni. Inidoneità del rimedio risarcitorio a fungere da sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva. Prospettive di trasposizione nell’ordinamento italiano.