Definizione di SOMMARIO

SOMMARIO. 3.1 Il problema dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra arbitri ed istituzione: definizione del “contratto di cooperazione arbitrale” - 3.2 Il momento perfezionativo del contratto di cooperazione arbitrale - 3.3 Vicende patologiche del contratto di collaborazione arbitrale La questione del rapporto tra gli arbitri e l’istituzione che amministra il procedimento ha trovato in dottrina soluzioni assai diverse tra loro; nel panorama italiano, la maggioranza degli Autori esclude l’esistenza di un rapporto contrattuale71. Innegabilmente, la presenza di un ente avente funzioni di amministrazione non implica, di per sé, l’esistenza di un legame negoziale tra lo stesso ed i soggetti giudicanti. In senso contrario, si potrebbe obiettare che le parti versano all’istituzione le somme dovute a titolo di spese ed onorari del tribunale arbitrale72: ciò sembrerebbe presupporre l’esistenza di un contratto tra gli arbitri e l’ente, in forza del quale quest’ultimo riceve quanto dovuto e lo trasmette ai relativi creditori. Tuttavia, in dottrina si è 71 X. XXXXXXX, L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685; POLVANI, Arbitrato amministrato e camere arbitrali, in IRTI (a cura di), Dizionario dell’arbitrato, Torino, 1997, 23; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990,
SOMMARIO. 1.Posizione del problema. – 2. 0.Xx contratto applicabile: una breve sintesi storico giuridica - 2.1 In ricordo del valore dell’iscrizione.- 2.2. La rappresentatività presunta. - 2.3. Le forme organizzative eteronome della rappresentanza. - 2.4 La sciagurata riforma dell’art.19 st.- 2.5 La rappresentatività sindacale comparata. Dal contratto collettivo rappresentativo ai soggetti sindacali rappresentativi. - 2.6 Le norme di disciplina dell’efficacia generale. - 3. Il caos nella selezione dei soggetti sindacali rappresentativi si riflette negativamente sul contratto individuale di lavoro- - 0.Xx tutela della libertà contrattuale del lavoratore.- 5. Il legittimo interesse sindacale ignorato. – 6.Conclusioni. Una ipotesi di lavoro 1.Posizione del problema Le formule legali di selezione dei soggetti collettivi sembrano, oggi, non riuscire più a svolgere la loro funzione. 0.Xx contratto applicabile: una breve sintesi storico giuridica
SOMMARIO. 1.Dall’autonomia privata nel concordato agli accordi con i creditori al di fuori della proposta; 0.Xx validità dei patti paraconcordatari; 0.Xx contenuto dei patti paraconcordatari; 4.Segue: e la rilevanza del momento della loro stipulazione; 5.Condizione di ammissibilità o di omologabilità?; 0.Xx rapporto con la moratoria annuale di cui all’art. 186-bis; 7.Cenni al problema del voto e delle classi; 8.Casistica recente. A partire dalla riforma del 2005 si è ricorrentemente posta in evidenza, a proposito del concordato preventivo, la spiccata va- lorizzazione dell’autonomia privata rispetto alla concezione an- cora marcatamente “dirigista” dell’istituto quale emergeva dalla vecchia legge fallimentare. Ed anche chi scrive è stato fra quanti hanno immediatamente parlato dello spostamento del baricentro dall’eterotutela giudiziale dei creditori alla loro autotutela infor- mata come di una delle “cifre” maggiormente caratterizzanti il nuovo impianto normativo1.

Examples of SOMMARIO in a sentence

  • SOMMARIO: – 1.1. La convenienza economica nel contratto e la valutazione di con- gruità dello scambio.

  • Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. SOMMARIO: 1.

  • ITALIA-SPAGNA La Convenzione fra l’Italia e la Spagna contro le doppie imposizioni, di Xxxxxxxxx Xxxxxx SOMMARIO: – 1.

  • SOMMARIO: 1.1. Premessa: il fenomeno turistico e l’evoluzione dei viaggi organizzati.

  • Conclusions ITALIA-LUSSEMBURGO La Convenzione fra l’Italia e il Lussemburgo contro le doppie imposizioni, di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx SOMMARIO: – 1.


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SOMMARIO. DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP) Pag 1 di 2 DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI R.C. AUTO (DIP AGGIUNTIVO) Pag 1 di 7 CONDIZIONI CONTRATTUALI Pag 2 di 18
SOMMARIO. La Responsabilità 4 La Responsabilità civile 5 differenze 9 La Responsabilità extracontrattuale: funzione e presupposti 13 - Responsabilità aggravata .. .. 20 e custodia 29 Danno cagionato da cose in custodia .... 29 Danni cagionati dall uso di strade 31 Danno cagionato da animali 36 Danni derivanti da rovina di edifici 38 - Responsabilità per l esercizio di attività pericolose 39 - Responsabilità nel trattamento dei dati personali 41 - Responsabilità derivante dalla circolazione stradale 43 - Responsabilità del produttore 46 La Responsabilità del professionista 53 - Responsabilità medica 58 - Responsabilità civile dell avvocato 68 - Responsabilità civile del notaio 73 - Caratteri generali .77 - Prescrizione ..78 - Clausole loss occurrence e claims made ..79 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 82 - Riferimenti normativi 82 - Infortunio e malattia professionale indennizzabili 83 - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 84 Ambito applicativo 85 Rapporti tra azione penale e azione civile 86 Prescrizione e decadenza 88 - D. Lgs. 38 del 23 febbraio 2000 89 Ampliamento soggettivo della copertura assicurativa 89 Schemi di sintesi 92 La responsabilità è la conseguenza di un comportamento antigiuridico, che comporta il dovere, per il soggetto cui essa è attribuita, di sottostare alla sanzione prevista dall ordinamento. Al concetto di responsabilità è strettamente collegato quello di illecito, consistente, in termini generali, in qualunque azione od omissione che violi un comando o un divieto. Dalla diversa natura delle regole violate si distinguono: La responsabilità civile consegue alla violazione di un dovere giuridico nell ambito dei rapporti tra privati e comporta la nascita di un obbligazione r isarcitoria volta alla riparazione del pregiudizi subito dal soggetto danneggiato.
SOMMARIO. 1. L’andamento evolutivo della teoria dell’errore 2. Interferenze tra consenso al trattamento dei dati personali e contratto 3. Errore algoritmico ed errore-vizio: il caso ‘Quoine’ 4. Rischi di sistema: ‘aberrant value clause’ e ‘fail-safe deep price’ 5. Annullamento dell’operazione eseguita erroneamente dal sistema e rettifica 6. Conoscenza dell’errore algoritmico e riconoscibilità dell’errore come vizio del consenso La teoria dell’errore come vizio del consenso è messa alla prova dall’incidenza dell’errore algoritmico sulla formazione della volontà1. L’interprete deve individuare l’origine dell’errore, discernere la causa dall’effetto, valutare la prevedibilità dell’errore tecnico e la riconoscibilità del vizio del consenso in relazione alla specifica attività e dunque al mercato di riferimento, rilevando l’impatto dell’ambiente digitale sulle categorie giuridiche2. Oltre al principio di causalità, secondo il quale ogni evento trova la sua causa in un fatto precedente che lo ha prodotto, il giurista deve tenere conto anche del principio inverso, ovvero che l’azione umana produce un effetto sull’uomo agente con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’intervento umano si collochi in un momento precedente e successivo alla transazione automatica, il procedimento valutativo dovrà essere retrospettivo ossia ripercorso anche a ritroso3. L’insieme di atti necessari alla conclusione di un contratto possono (*) Il saggio riproduce, con integrazioni e l’aggiunta di note, il testo dell’intervento al Seminario internazionale a conclusione del Progetto di ricerca DANT “L’errore nella decisione nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, svoltosi il 24 settembre 2021 presso Villa Lauri-Macerata. I miei ringraziamenti vanno agli organizzatori e soprattutto all’Autore del Progetto Prof. X. Xxxxxxxxx per avermi coinvolto in uno stimolante confronto. * Professoressa di Diritto privato, Università di Macerata.
SOMMARIO. Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP) 1 Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (Dip Aggiuntivo) 1 Condizioni Contrattuali 1 GLOSSARIO 1 Norme Comuni a tutte le garanzie 3 1.1 Come posso stipulate la mia polizza? 3
SOMMARIO. 1. La determinatezza del rapporto quale presupposto di validità della convenzione di arbitrato per liti future. -2. Gli elementi che rendono “determinato” il rapporto giuridico non contrattuale: la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati. -2.1. Segue: I diritti autodeterminati (diritti reali e diritti di credito a prestazioni di specie). -2.2. Segue: I diritti eterodeterminati (casi in cui l’obbligazione è l’effetto di un più ampio rapporto giuridico complesso; casi in cui l’obbligazione deriva da un rapporto giuridico semplice). -3. Critica della tesi secondo cui, in presenza della clausola compromissoria, la cognizione degli arbitri è circoscritta alle pretese aventi titolo nel contratto. -4. Il patto compromissorio omnibus. -5. L’inammissibilità del patto compromissorio omnibus per contrasto con l’art. 1346 c.c.
SOMMARIO. 1. L’ “urgenza” nel Codice dei Contratti Pubblici: l’art. 63 – 2. L’art. 163 e le procedure di “somma urgenza” – 3. Le disposizioni in materia di contratti pubblici al tempo della pandemia – 4. Le procedure d’urgenza al cospetto della Commissione UE – 5. Considerazioni finali. Nel complesso quadro giuridico e fattuale generato dal Covid-19 – patologia che, trasversalmente, sta colpendo i più disparati settori, sia pubblici che privati – è opportuno soffermarsi su alcuni istituti, previsti da nostro ordinamento, atti – ed in principio idonei – ad affrontare momenti di stallo e di incertezza come quelli odierni. Con riferimento al complesso e travagliato settore dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, “Codice”) contempla due ipotesi di affidamenti urgenti: (i) le procedure di “estrema urgenza”, regolate all’art. 63; (ii) le ipotesi di “somma urgenza”, regolate all’art. 1631. In generale, l’art. 63 del Codice disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, procedura che, nella sua delicatezza, presta il fianco a diverse criticità soprattutto con riferimento alla possibile compromissione dei principi di concorrenza e non discriminazione potenzialmente derivanti da un suo utilizzo non xxxxxxxx0. Nello specifico, l’art. 63 del Codice dispone che – nei casi e nelle circostanze specificatamente individuate dalla norma – le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante la procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto «con adeguata motivazione» (rigorosa ed immune da vizi logici), nel primo atto della procedura, della «sussistenza dei relativi presupposti». In particolare, poi, 1 *Dottorando di ricerca in Business&Law - Istituzioni e Impresa e cultore della materia in Diritto Amministrativo II e Diritto dell’Ambiente (IUS/10) presso l’Università degli Studi di Brescia (UNIBS), E-mail: xxxxxxxxx.xxxxx.xxxx@xxxxx.xxx Il Codice, dunque, come evidenziato dal Consiglio di Stato, «disciplina negli artt. 63 e 163, rispettivamente quale ipotesi nominata di quella “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili” (che secondo le direttive comunitarie giustifica il ricorso alla procedura negoziata senza bando, purché “nella misura strettamente necessaria”), e tra i casi di utilizzo dell’affidamento diretto di somma urgenza» (Cons. St., parere n. 855/2016 del 01 aprile 2016 sullo schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei con...
SOMMARIO. Chi fa cosa? I protagonisti • Locazione di un appartamento: dalla ricerca fino alla restituzione dell’appartamento • Vivere porta a porta: tra vicini • Buono a sapersi: alcuni consigli pratici per la vita di tutti i giorni • Uffici d’informazione e di consulenza: dove ottenere informazioni e consigli Donne e uomini hanno gli stessi diritti. Per semplificare la lettura, nel testo viene usata la forma maschile.