Definizione di Porta blindata

Porta blindata la porta contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569;
Porta blindata porta omologata a norme UNI (9569) almeno di classe I di resistenza all'effrazione oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza per la parte mobilio e la parte fissa o infissa nel muro:

Examples of Porta blindata in a sentence

  • La porta d’ingresso sarà del tipo Porta blindata Classe 3 con gruppo di chiusura di sicurezza con cilindro Europeo con chiave unificata, cerniera a scomparsa e pannello esterno pantografato laccato bianco.

  • Porta blindata Marca METALNOVA serie HUB, CL 3 dotata di serratura a leve completa di cilindro di sicurezza (MULTI 1A+5B duplicazione libera) e defender in appoggio che controlla 4 pistoni centrali da 18 mm.

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  • Portale si intende il sito internet denominato "▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇" (e sue estensioni);

  • Informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti ed ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente Protocollo, comunque rispondendone le relative Parti in caso di violazioni. Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente Protocollo. Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le “Informazioni Riservate” reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le “Informazioni Riservate” e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto alle altre Parti ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle “Informazioni Riservate” di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Protocollo si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con uno delle Parti. Le obbligazioni previste dal presente Protocollo non si applicano alle “Informazioni Riservate” che: • al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata; • al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall’inadempimento del presente Protocollo; • siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri Enti Pubblici; • siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti. In tali casi, il Partner che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa agli altri Partner e concordare con gli stessi, relativamente al contenuto di tali Informazioni Riservate, l’opportunità di eventuali opposizioni. Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni sia fornite alle altre Parti sia acquisite dalle altre Parti in assoluta riservatezza impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza di tali dati riservati. Da ultimo, le Parti si impegnano a favorire la valorizzazione dei Risultati della Ricerca e un’adeguata circolazione dei Risultati perseguiti, secondo i principi di “Open Science” e “FAIR DATA” (FINDABLE, ACCESSIBLE, INTEROPERABLE, REUSABLE DATA), nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla Proprietà Intellettuale e tutela di possibili scoperte brevettabili, nonché nel rispetto dei principi di Riservatezza.

  • sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

  • Servizio Clienti il servizio di assistenza della Società (i cui riferimenti sono ri- portati sul Foglio Informativo Esercenti Nexi), messo a disposizione dell’Esercen- te, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti all’Esercente .e tramite il quale l’Esercente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti il servizio di acquiring, anche in materia di sicurezza.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;