CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DANNI ABITAZIONE
NOBIS CASA
MODELLO CASA.2019.001-2019.002 – EDIZIONE 30.10.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Casa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set informativo e nelle specifici Allegati.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni materiali e diretti da Incendio al fabbricato ed al contenuto dell’abitazione, al rimborso in caso di furto, scippo o rapina, alla copertura di responsabilità civile del capofamiglia. Il tutto completato da una gamma di prestazioni di assistenza messe a disposizione dall’Impresa tramite la propria Centrale Operativa.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i beni immobili posti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
🗴 Non sono assicurabili per la Sezione Incendio i fabbricati che non siano: a) costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% delle rispettive superfici; b) adibito a civili abitazioni, uffici e studi professionali per almeno il 70% della superficie dei piani.
🗴 Non sono assicurabili per la Sezione Furto i locali contenenti le cose assicurate che non abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano costruiti e coperti in laterizio, pietra, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato; sono ammessi legno e metallo in misura non superiore al 20%; b) abbiano ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate di metallo o in lega metallica infisse nel muro o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
🗴 Non sono assicurabili per la Sezione RC Capofamiglia i danni derivanti
dall’esercizio di attività professionali e comunque retribuite.
CHE COSA È ASSICURATO?
Si riporta una sintesi delle principali coperture previste dal prodotto, all’interno del quale il contraente potrà sottoscrivere eventuali garanzie aggiuntive e/o estensioni dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione: Incendio:
🗸 Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, onda sonica, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentali degli impianti tecnici esistenti, fenomeno elettrico;
🗸 urto di veicoli stradali di proprietà di terzi, con esclusione dei danni a cose mobili all’aperto;
🗸 guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l’incendio.
🗸 Sono ricompresi i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio- politici, danni da acqua all’interno del fabbricato prodottisi a seguito di rotture, brecce o lesioni.
🗸 Eventi consequenziali e indiretti;
🗸 Condizioni aggiuntive: contenuto presso dipendenze; dispersione di gas; perdita combustibile; rischi esterni all’abitazione; rottura lastre; supplemento d’indennità.
Assistenza
🗸 L’Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito alla casa o alla persona.
Furto
🗸 L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dall’abitazione principale o secondaria, causati da:
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Le coperture assicurative sono soggette ad esclusioni e a condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si intendono sempre esclusi i danni causati da:
! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
! eruzioni vulcaniche, terremoti (fatto salvo la sottoscrizione dell’apposita estensione “terremoto” alla copertura Incendio), trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali e Danni da spargimento d’acqua in fabbricati sprovvisti di riscaldamento o non funzionante da oltre 48 ore.
! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
! usura, carenza di manutenzione o da manomissione.
Nelle Condizioni di Assicurazione e negli Allegati sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. In particolare, per la Sezione Incendio, l’Allegato n. 1 riporta il dettaglio analitico e schematico delle franchigie, degli scoperti e delle somme assicurate operanti per ciascuna garanzia.
a) Furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: I. violandone le difese esterne mediante - rottura, scasso; - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; II. per via diversa da quella ordinaria, i mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; III: in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato; IV. con uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte all’assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, debitamente denunciati all’autorità competente.
b) Rapina o estorsione avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
c) Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del
furto, della rapina o dell’estorsione consumati o tentati.
RC Capo famiglia
🗸 L’Impresa – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza
– tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’attività extraprofessionale. L’assicurazione vale inoltre: a) per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo stato di famiglia; b) per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e collaboratori familiari);
c) per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l’assicurato e risultante dallo stato di famiglia.
L’Impresa indennizza l’Assicurato nei limiti delle indennità e dei massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 Per le sezioni Incendio, Furto e Assistenza l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Invece, per la sezione Rc Capofamiglia l’assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche (aggravamento o diminuzione) del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per
periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE DANNI ABITAZIONE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Nobis Casa
Versione n. 1 del Ottobre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alla Garanzia Furto e R.C. Capofamiglia non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Nobis Casa. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Nobis Casa. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO | |
Ricorso terzi/locatari | L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o di locatari da sinistro indennizzabile a termine di polizza. |
Rischio locativo | L’impresa in caso di responsabilità dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione. |
Pannelli solari e fotovoltaici | L’Impresa si impegna a tenere indenne l’assicurato dei danni subiti alle proprie installazioni causati da grandine, neve e vento. Sono inoltre garantiti i danni materiali e diretti causati all’impianto di cui al presente punto i) da fenomeni elettrici; in relazione a tali specifici eventi la polizza opererà fino alla concorrenza del massimale previsto per l’art. 20 punto g) (garanzia “Fenomeno Elettrico”) e con applicazione degli scoperti e delle franchigie proprie di quest’ultima garanzia. La presente garanzia opera a condizione che i pannelli solari e/o fotovoltaici siano regolarmente collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati. |
Estensione terremoto | Ai sensi della presente garanzia sono indennizzabili i danni materiali e diretti – compresi quelli causati da Incendio, Esplosione, Scoppio – subiti dal Fabbricato e dal suo Contenuto per effetto di terremoto. Per terremoto si intende un seguito di scosse, originatesi da un punto più o meno profondo della crosta terrestre per effetto di fenomeni di natura tettonica, che imprimono un movimento a carattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come “sussultorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione, oppure come “ondulatorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni in senso orizzontale. Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un singolo sinistro. La presente garanzia non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con un magnitudo pari o inferiore a 4 secondo la Scala Xxxxxxx o valori equivalenti. |
Fenomeno elettrico (fabbricato) | Fenomeno elettrico per effetto di scariche, correnti, elettricità atmosferica subiti se è assicurato il Fabbricato e risultano acquistate le garanzie Accessorie (fenomeno elettrico, rotture lastre e spargimento d’acqua). |
Rottura lastre (fabbricato) | L’Impresa indennizza la rottura accidentale di tutte le lastre, piane o curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche se lavorate o decorate, facenti parte del Fabbricato, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte finestre, tavoli, mensole e simili (HRS). La copertura opererà esclusivamente a condizione che risultano acquistate le Garanzie Accessorie. |
Spargimento acqua (fabbricato) | Spargimento di acqua conseguente a: I. rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato oppure di macchine lavatrici o lavastoviglie stabilmente collegate a condutture d’acqua al servizio del Fabbricato assicurato (HRS); II. occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici che la contengono nonché rigurgito di fognature (HRS); |
ASSISTENZA | |
Assistenza | La presente garanzia mette a disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti e per tramite della Centrale Operativa dell’Impresa, un aiuto in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia: a) invio di un elettricista a domicilio; b) invio di un idraulico a domicilio; c) invio di un fabbro a domicilio; d) invio di un artigiano per manuntenzione ordinaria; e) soggiorno in albergo; f) rientro immediato; g) la vigilanza del contenuto dell’abitazione; h) blocco e sostituzione delle carte di credito; i) cambio di indirizzo; j) spese di comunicazione; k) anticipo denaro contante all’estero; l) pagamento fattura hotel all’estero; m) rifacimento documenti; n) consulti medici; |
o) invio medico; p) trasporto in ambulanza; q) consegna farmaci a domicilio; r) rete sanitaria; s) gestione dell’appuntamento; t) assistenza infermieristica. | |
FURTO | |
Furto | Non ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DIP base. |
R.C. Capofamiglia | Non ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DIP base. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Incendio | Sono esclusi i danni: • causati con dolo dell’assicurato e/o del contraente o, se l’assicurato e/o il contraente non sono persone fisiche, dei legali rappresentanti e/o dei soci a responsabilità illimitata; • causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; • causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni, valanghe e slavine, frane e smottamenti; (salvo quanto previsto all’art. 22, lettera l) • causati da smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere, furto, rapina delle cose assicurate; • causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia. |
Assistenza | Sono escluse le prestazioni per eventi causati da: a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali; c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività; d) dolo dell’assicurato. L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Se l’assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Per qualsiasi richiesta di informazione l’assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione. La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l’intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge. Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna prestazione. |
Furto | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato o se l’assicurato e/o il contraente non sono persone fisiche, dai legali rappresentanti e/o dai soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: a. da persone che abitano con il contraente e/o l’assicurato o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; b. da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che contengono; c. da persone legate al contraente e/o all’assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; d. da persone del fatto delle quali il contraente o l’assicurato deve rispondere; e) indiretti, quali i profitti sperati, il mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; f) per l’estensione di garanzia di cui al punto i) dell’art. 25, causati da uso del codice segreto P.I.N. da parte di soggetti diversi dall’assicurato; g) verificatisi nel momento in cui non risultino operanti i sistemi di sicurezza poiché, pur essendo installati, risultino guasti o non adeguatamente manutenuti o non attivati da chi ne aveva titolo. Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia. |
R.C. Capofamiglia | L’assicurazione non comprende i danni: a. derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di commercio; b. derivanti da furto; c. derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi aerei e di locomozione a motore, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31 lettera k); d. conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; e. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31 lettera p); f. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31 lettera a); g. da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; h. a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i. derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; k. derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; l. responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; m. conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite, salvo unicamente quanto previsto dal precedente art. 31 lettera r). |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato in merito al fatto che eventuali riparazioni effettuate al di fuori della Rete Convenzionata con l’Impresa verranno liquidate applicando scoperti/franchigie dedicate. |
CHE OBBLIGHI HO? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894148 (dall’estero occorre comporre il numero x00 000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documetazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Non sono previste ipotesi di rimborso del premio. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione del contratto. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e aggiornamenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un immobile sito nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la Sezione prescelta dall’Assicurato e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 8 (Incendio e elementi naturali) è pari al 22,11%, per il Ramo 9 (Altri danni ai beni) è pari al 15,89%, per il Ramo 13 (R.C. Generale) è pari al 23,15% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,42%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 5
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione 5
Art. 4 – Aggravamento del rischio 5
Art. 5 – Diminuzione del rischio 5
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro 5
Art. 7 – Durata del contratto – tacito rinnovo 5
Art. 8 – Oneri fiscali 5
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge 5
Art. 10 – Modifiche al contratto 5
Art. 11 – Esagerazione dolosa del danno 5
Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6
Art. 13 – Procedura per la stima del danno 6
Art. 14 – Competenze peritali 6
Art. 15 – Criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e del danno 6
Art. 16 – Assicurazione presso diversi assicuratori 6
Art. 17 – Pagamento dell’indennizzo 6
Art. 18 – Limite massimo di indennizzo 7
Art. 19 – Facoltà di documentazione degli oggetti e diritto di ispezione 7
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 8
CAPITOLO 1 – INCENDIO 8
Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione 8
Art. 21 – Eventi consequenziali e indiretti 10
Art. 22 – Condizioni aggiuntive 10
Art. 23 - Esclusioni 13
CAPITOLO 2 – FURTO 13
Art. 24 – Oggetto dell’assicurazione 13
Art. 25 – Condizioni aggiuntive 14
Art. 26 – Xxxxxx, rapina, estorsione all’esterno dell’abitazione 15
Art. 27 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 15
Art. 28 – Recupero delle cose rubate 15
Art. 29 – Esclusioni 15
CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE 15
Art. 30 – Oggetto dell’assicurazione e persone assicurate 15
Art. 31 – Rischi compresi 16
Art. 32 - Esclusioni 17
Art. 33 – Estensione territoriale 17
Art. 34 – Persone non considerate terzi 17
Art. 35 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 17
Art. 36 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali 17
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA 18
Art. 37 – Oggetto dell’assicurazione 18
Art. 38 – Esclusioni 19
Art. 39 – Modalità per la richiesta di assistenza 20
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 21
Art. 40 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 21
Art. 41 – Denuncia del sinistro 21
Art. 42 – Modalità per la richiesta di assistenza 21
APPENDICE NORMATIVA 22
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 25
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ABITAZIONE PRINCIPALE - L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, presso cui l’assicurato ha la propria residenza anagrafica.
ABITAZIONE SECONDARIA - L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, di proprietà oppure goduta in locazione, presso cui l’assicurato non dimora abitualmente.
ARBITRATO - Istituto giuridico in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l’interpretazione o l’esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale.
ARMADIO CORAZZATO - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti, battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
b) movimento di chiusura:
I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo: 300 Kg.
ASSICURATO - Il soggetto che stipula l’assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa.
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.
AUTOCOMBUSTIONE - Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
CASSAFORTE - Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti in acciaio;
b) battente in acciaio con spessore massiccio non inferiore a 10 mm.;
c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e
cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Oppure avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti a battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
b) movimento di chiusura:
I. manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
II. rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
c) peso minimo: 200 Kg.
CASSAFORTE A MURO - La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura con sportello di
apertura a filo della parete.
CENTRALE OPERATIVA - La struttura dell’Impresa in funzione tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza, previste in polizza, richieste dell’assicurato.
COLLABORATORI DOMESTICI - Le persone – in regola con gli obblighi di legge – addette, continuativamente o con periodicità
regolare, ai servizi domestici con mansioni svolte nell’abitazione assicurata.
CONTENUTO DELL’ABITAZIONE
a) addizioni e migliorie apportate dall’assicurato locatario anche se rientranti nella definizione di “Fabbricato”;
b) mobilio, arredamento ed effetti personali: mobili ed oggetti d’arredamento, impianti di prevenzione e d’allarme; armadi corazzati, casseforti; attrezzature e provviste domestiche; elettrodomestici apparecchi audiovisivi ad uso domestico quali radio, televisori, videoregistratori, DVD, impianti stereofonici; fotocamere, videocamere, cineprese, binocoli; apparecchiature elettroniche quali computer fissi o portatili, telefonini, fax; strumenti musicali, armi da fuoco, capi di vestiario ed oggetti personali in genere; devono intendersi compresi anche oggetti personali dei collaboratori domestici ovvero beni mobili di proprietà di Terzi che l’assicurato gode in locazione o in comodato d’uso; si intendono altresì compresi - purché di valore unitario inferiore a Euro 2.500,00 - tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni;
c) oggetti pregiati: oggetti in argento di valore unitario inferiore a Euro 10.000,00; tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a Euro 2.500,00 e comunque inferiore a Euro 10.000,00;
d) oggetti preziosi: tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti in argento, orologi in metallo non prezioso, mobili d’antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a Euro 10.000,00; gioielli, oro e platino grezzi o lavorati ed oggetti fabbricati o montati su tali metalli; pietre preziose, perle naturali o coltivate;
e) valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere.
CUSTODIA DEI LOCALI
a) Custodia 24 ore su 24: locali custoditi senza soluzione di continuità per tutto l’arco delle 24 ore e per 365 giorni all’anno
da personale addetto;
b) Custodia solo diurna: locali custoditi senza soluzione di continuità per almeno 6 ore al giorno, con esclusione dei giorni festivi;
c) Locali non custoditi: locali con custodia effettuata da parte di personale addetto inferiore a quanto previsto ai precedenti
punti a) e b) ovvero privi di custodia.
DANNO EXTRACONTRATTUALE - Danno conseguente a fatto illecito.
DIPENDENZE - Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (quali a titolo esemplificativo cantine, soffitte, box) aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura identici a quelli dell’abitazione di cui costituiscono pertinenza.
DIRITTO REALE - Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di proprietà, e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e conseguente dovere per i terzi di astensione dal turbamento dell’esercizio del diritto stesso.
DISABITAZIONE - Assenza continuativa dall’abitazione dell’assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia. La visita dei locali contenenti le cose assicurate per pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
ESPLOSIONE - Repentino sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità.
ESTORSIONE - Costringere qualcuno con violenza o minaccia a fare o non fare qualcosa per ottenerne ingiusto profitto. (art.
629 del Codice Penale)
FABBRICATO - L’intera costruzione edile, ovvero porzione di questa (appartamento), adibita ad abitazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni, soffittature e contro-soffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione e cancelli anche se azionati elettronicamente, piscine e dipendenze del fabbricato purché ubicate nello stesso fabbricato o nelle immediate vicinanze;
sono comunque esclusi parchi, giardini, orti e similari, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Nel caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l’assicurazione deve intendersi riferita anche alla rispettiva quota di proprietà comune. Si intende escluso quanto rientra nella definizione di “Contenuto”.
FISSI E INFISSI - Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto
è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FURTO - L’impossessarsi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per
gli altri. (art. 624 del Codice Penale)
FRANCHIGIA - La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo e che resta a carico dell’assicurato. HOME REPAIR SERVICE - Intervento diretto dell’Impresa, che provvede, su richiesta dell’assicurato e in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla riparazione del danno tramite la propria organizzazione di mezzi e il personale specializzato convenzionato, tenendo indenne l’assicurato delle relative spese. [Le garanzie per cui si può richiedere Home Repair Service sono contrassegnate nelle Condizioni Generali dalla presenza della dicitura (HRS)].
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO - Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
IMPIANTO DI ALLARME
a) Installato: locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme munito di avvisatore acustico del tipo a sirena, lampeggiatore e munito di telecollegamento;
b) Non installato: locali contenenti le cose assicurate non protetti da impianto automatico di allarme ovvero protetti da impianto automatico di allarme sprovvisto dei requisiti minimi richiesti al precedente punto a).
IMPLOSIONE - Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati implosione.
IMPRESA - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI - Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO - La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza. INFORTUNIO - ogni evento improvviso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche permanenti obiettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA - l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15.03.2010 n. 38.
MALATTIA - Ogni obiettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
MALATTIA PREESISTENTE - Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o
preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
MASSIMALE - Somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione di responsabilità civile verso Terzi e nell’assicurazione Tutela giudiziaria.
NUMERO DI ABITANTI DEL COMUNE - Numero di abitanti del Comune ove è ubicata l’abitazione principale assicurata,
desumibile dai dati ISTAT del Censimento (xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx/XX/)
OGGETTO DOCUMENTATO - Si considera quale documentato l’oggetto che, rientrante nella definizione di “Contenuto”, sia
corredato da almeno uno dei seguenti documenti:
a) scontrino o ricevuta fiscale d’acquisto o fattura;
b) certificato di garanzia/autenticità redatto e rilasciato dal produttore/costruttore del bene;
Si considerano altresì quali oggetti documentati gli oggetti indicati dall’assicurato nell’allegato n°1 alla scheda di polizza e per i quali vi sia stata espressa accettazione da parte dell’Impresa.
ONDA SONICA - Onda d’urto provocata da aeromobili o comunque da oggetti in movimento per effetto del superamento della
velocità del suono.
PIANO
a) Terra: il livello del marciapiede o, in assenza, della sede stradale in prossimità dei quali è ubicato il fabbricato;
b) Rialzato: il livello del primo solaio fuori terra sopraelevato rispetto al marciapiede o, in assenza, rispetto alla sede stradale;
c) Intermedio: tutti i piani diversi da terra, rialzato o ultimo;
d) Ultimo: il livello del solaio immediatamente sottostante al tetto del fabbricato. É equiparato ad ultimo piano il livello del
solaio sottostante all’ultimo qualora l’ultimo sia esclusivamente destinato a sottotetto.
POLIZZA - Il documento che prova l’assicurazione.
PORTA
a) Porta blindata: la porta contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569;
b) Porta conforme: la porta non contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569, ma comunque conforme a quanto richiesto dalle condizioni contrattuali.
PREMIO - La somma dovuta dal contraente all’Impresa.
PRIMO FUOCO - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione in base alla quale l’Impresa, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
RACCOLTE E COLLEZIONI - Complesso di oggetti di una stessa specie e categoria, ordinato secondo criteri precisi di raccolta
in cui il valore dell’insieme supera la somma dei valori degli oggetti che la compongono singolarmente considerati.
RAPINA - Impossessarsi di una cosa mobile di proprietà altrui mediante violenza o minaccia per ottenerne ingiusto profitto.
(art. 628 del Codice Penale).
REATO - Ogni fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale. In relazione alla diversa specie della pena si deve distinguere tra:
a) delitto per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa;
b) contravvenzione per la quale è prevista la pena detentiva dell’arresto e/o la pena pecuniaria dell’ammenda.
RICOVERO - La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
RISCHIO - Probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA - Provvedimento dell’Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di
disposizioni generali.
a) PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;
b) ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.
XXXXXX - Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCHEDA DI POLIZZA – L’esemplare della polizza.
SCOPERTO - La parte dell’ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell’assicurato.
SCOPPIO - Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO - Il verificarsi dell’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione ovvero, per la garanzia Tutela giudiziaria, l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
SOLAIO - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse
pavimentazioni e soffittature.
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - Le spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 primo comma del Codice di Procedura Penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA - Le spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento
civile, così come liquidate dal Giudice in sentenza.
TETTO - Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
TERZO - di norma non rivestono qualifica di Terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo
stato di famiglia;
b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
TIPO DI ABITAZIONE
a) Plurifamiliare: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato;
b) Unifamiliare: casa unifamiliare, villa (anche a schiera) o appartamento avente accesso proprio dall’esterno del fabbricato di cui è parte.
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - Tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa e anteriore al giudizio, volta al
componimento del contenzioso.
VALORE A NUOVO - Per il Fabbricato (o per il Rischio Locativo): il costo di riparazione a nuovo con le medesime caratteristiche costruttive, ai costi correnti nel momento in cui si è verificato il sinistro, delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore del terreno su cui il fabbricato è edificato. VALORE COMMERCIALE - Il valore attribuito ad una cosa dal mercato nella libera trattativa commerciale.
VALORE INTERO - Forma di assicurazione che comporta l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile in caso di
sinistro, allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. VERTENZA AMMINISTRATIVA – Contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all’Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o il Consiglio di Stato.
VERTENZA CONTRATTUALE - Controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra
le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.
VETRO ANTISFONDAMENTO - Lastre costituite:
a) da più strati di vetro, accoppiati fra loro, con interposto, tra vetro e vetro e per l’intera superficie, uno strato di materiale
plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure:
b) da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) dello spessore minimo di 6 mm.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Nobis Casa Mod. CASA.2019.001-2019.002 – Ultimo aggiornamento 30/10/2019
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno
un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L’assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza o all’Impresa.
Art. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo o della prestazione, il contraente o l’Impresa possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR.
Il recesso ha effetto:
a) dalla data di invio della comunicazione da parte dell’assicurato;
b) trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa. L’Impresa, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO – XXXXXX XXXXXXX
Il contratto ha durata di un anno.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è
prorogato per un anno e così successivamente.
Art. 8 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato.
Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette
alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
Art. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni modifica al presente contratto deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 11 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 12 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’assicurato e dall’Impresa. Spetta in particolare all’assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi, restando esclusa ogni loro facoltà
di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 13 – PROCEDURA PER LA STIMA DEL DANNO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Successivamente all’accertamento del diritto all’indennizzo, l’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dall’assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso
di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, alle spese per il terzo perito concorrono in eguale misura l’Impresa e l’assicurato.
Art. 14 – COMPETENZE PERITALI
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’assicurato ha adempiuto gli obblighi indicati all’artt. 40 e 41;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 15;
d) procedere alla stima del danno in conformità alle condizioni contrattuali e darne comunicazione all’Impresa.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza degli stessi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DEL DANNO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, il valore delle
cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte è pari:
a) Fabbricato: al valore a nuovo con deduzione del valore ricavabile dai residui;
b) Contenuto [lettere a/b/c/d]:
I. per oggetti documentati (così come definiti nel glossario): al costo di rimpiazzo;
II. per oggetti non documentati: al valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione;
c) Contenuto [lettera e]: al valore nominale indicato sui valori stessi.
Art. 16 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il contraente e/o l’assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre
assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.
In caso di sinistro il contraente e/o l’assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome
degli altri, a norma dell’art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo
contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se il contraente e/o l’assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione l’Impresa non è tenuta a pagare l’indennizzo.
Art. 17 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, l’Impresa provvederà al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto di liquidazione debitamente sottoscritto dall’assicurato, senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato a condizione che dal procedimento stesso risulti che non ricorre uno dei casi previsti dalla lettera a) dell’art. 23 della Sezione INCENDIO o dalle lettere c) e d) dell’art. 29 della Sezione FURTO.
Art. 18 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Salvo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile e fatto salvo l’indennizzo previsto per le spese di demolizione e sgombero di cui al punto h) dell’art. 21, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata: le somme assicurate devono pertanto intendersi quale massima disponibilità per anno assicurativo.
Conseguentemente, ove tali somme fossero state pagate in
una medesima annualità assicurativa, l’assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per tutta la residua durata dello stesso periodo assicurativo.
Art. 19 – FACOLTÀ DI DOCUMENTAZIONE DEGLI OGGETTI E DIRITTO DI ISPEZIONE
(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
nell’allegato n. 1 di polizza e il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare o di far procedere alla visita delle cose assicurate, tra cui anche quelle specificate
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 4 capitoli principali (Incendio – Furto – Responsabilità Civile – Assistenza) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 – INCENDIO
Art. 20 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi imprevedibili:
a) Incendio, fulmine, esplosione, scoppio (HRS).
b) Atti vandalici e dolosi, compresi quelli di sabotaggio, compiuti individualmente o in associazione ovvero perpetrati da
persone che prendano parte a scioperi, sommosse o tumulti popolari (HRS).
Sono esclusi i danni:
I. da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative pertinenze;
II. da furto, rapina, estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
III. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto.
c) Autocombustione (HRS).
d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, veicoli spaziali, meteoriti, satelliti artificiali.
e) Caduta di antenne radio/televisive, ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dagli stessi (HRS).
f) Eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e i danni da bagnamento all’interno del fabbricato prodottisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, alle pareti ovvero a fissi ed infissi dalla veemenza degli eventi atmosferici stessi (HRS).
Sono esclusi i danni da bagnamento diverso da quello verificatosi con le modalità sopra precisate ed i danni subiti da:
I. fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
II. tende, tendoni esterni;
III. pannelli solari e fotovoltaici, salvo quanto previsto all’art. 22 lettera i);
IV. cose all’aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; V. alberi o coltivazioni floreali o agricole in genere.
g) Fenomeno elettrico per effetto di scariche, correnti, elettricità atmosferica subiti:
I. se è assicurato il Fabbricato e risultano acquistate le Garanzie Accessorie, da impianti elettrici o elettronici al servizio del Fabbricato assicurato (HRS);
II. se è assicurato il Contenuto: da apparecchi elettrici o elettronici, circuiti compresi, che formano parte del
Contenuto assicurato ovvero impianti elettrici o elettronici qualora gli stessi costituiscano addizioni.
L’Impresa non risponde dei danni:
III. causati da usura, da carenza di manutenzione o da manomissione;
IV. causati da imperizia e negligenza degli addetti durante le fasi di montaggio, manutenzione o revisione, nonché i danni comunque verificatisi durante le operazioni di collaudo;
V. dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché‚ quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione:
⮚ dell’importo di Euro 100,00 per sinistro per danni relativi al Contenuto;
⮚ dell’importo indicato in polizza per danni relativi al Fabbricato.
h) Xxxx fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini (HRS).
i) implosione (HRS)
j) Urto di veicoli stradali di proprietà di terzi, con esclusione dei danni a cose mobili all’aperto (HRS).
k) Onda sonica (HRS).
l) Sovraccarico neve che danneggi il Fabbricato o il Contenuto, se assicurati, per effetto di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti direttamente provocato dal peso della neve (HRS).
Sono esclusi i danni:
I. da valanghe e slavine;
II. da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente estensione di garanzia; III. a fabbricati che non siano costruiti totalmente in muratura;
m) Spargimento di acqua conseguente a:
I. rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato oppure di macchine lavatrici o lavastoviglie stabilmente collegate a condutture d’acqua al servizio del Fabbricato assicurato (HRS);
II. occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici che la contengono nonché rigurgito di fognature (HRS);
Sono esclusi i danni:
III. derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; IV. i danni causati da umidità o stillicidio;
V. i danni da rigurgito della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato; VI. i danni da gelo:
⮚ verificatisi in condutture installate all’esterno del fabbricato assicurato, anche se interrate;
⮚ avvenuti in fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
La copertura di cui al presente punto m) opererà esclusivamente in relazione al Fabbricato e a condizione che risultano acquistate le Garanzie Accessorie.
Agli effetti della presente Sezione Incendio e altri danni ai beni vale altresì il disposto delle seguenti clausole:
Operatività dell’Assicurazione
L’assicurazione di cui alla presente Sezione Incendio è efficace a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose
assicurate sia:
a) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il
70% delle rispettive superfici;
b) adibito a civili abitazioni, uffici e studi professionali per almeno il 70% della superficie dei piani.
Operatività di Home Repair Service
In caso di sinistro che colpisca il fabbricato e per le sole garanzie per cui il servizio è attivo [(contrassegnate dalla presenza della dicitura (HRS)], l’assicurato ha diritto, contattando la Centrale Operativa al numero verde:
800.894148 (x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero)
attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, il numero 039.9890.001, ad avvalersi gratuitamente di Home Repair Service, fruendo degli scoperti, franchigie e limiti di indennizzo specificamente previsti.
Per le zone in cui Home Repair Service non è attivo e semprechè l’assicurato abbia contattato preventivamente la Centrale Operativa, richiedendo di avvalersi di Home Repair Service, l’Impresa liquiderà il sinistro applicando scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti per Home Repair Service.
Limiti di indennizzo per il contenuto
In caso di sinistro indennizzabile, valgono i seguenti limiti di indennizzo relativi al Contenuto: a) 50% della somma assicurata per oggetti preziosi;
b) 5% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00 per valori;
Contenuto/Fabbricato a Primo Fuoco
L’assicurazione si intende prestata a primo fuoco e pertanto non si applica la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del
Codice Civile.
Parziale deroga alla regola proporzionale
A parziale deroga dell’art. 1907 del Codice Civile, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite, assicurate a valore intero, la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell’art. 1907 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
Buona fede:
A parziale deroga dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’omissione da parte del contraente o dell’assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza ovvero durante l’efficacia della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave:
In deroga al disposto dell’art. 1900 del Codice Civile devono intendersi compresi i danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia e determinati da colpa grave dell’assicurato.
Anticipi sugli indennizzi
L’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 20.000,00. L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasferimento dell’abitazione principale o secondaria e di trasloco del Contenuto assicurato, le garanzie si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il contraente o l’assicurato si impegnano a darne avviso scritto all’Impresa prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l’Impresa ha ricevuto l’avviso, fatto salvo il disposto dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.
Art. 21 – EVENTI CONSEQUENZIALI E INDIRETTI
Purché conseguenti agli eventi garantiti nel precedente art. 20 e previsti dalla lettera a) alla lettera m), l’Impresa, fatto salvo il
disposto dell’art. 18, indennizza altresì:
a) i costi e gli oneri che dovessero gravare sull’assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Pubblica autorità per la ricostruzione del Fabbricato assicurato, in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 5.000,00. Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
b) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito il Fabbricato o il Contenuto se assicurati, ovvero cose poste nell’ambito di 20 metri da essi (HRS); (per Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti vedi Allegato n. 1)
c) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro (HRS); (per Limiti di indennizzo,
franchigie e scoperti vedi Allegato n. 1)
d) la perdita del canone di locazione del Fabbricato assicurato rimasto danneggiato e locato a Xxxxx con contratto registrato, per il periodo strettamente necessario al ripristino del Fabbricato stesso e comunque con il massimo di Euro 10.000,00 per periodo annuo di assicurazione;
e) le spese di ricerca e ripristino del guasto a seguito di sinistro indennizzabile per spargimento di acqua, purché sia assicurato il Fabbricato. Xxxxxx intendersi comprese le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino del Fabbricato per la ricerca del guasto nonché le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale (HRS); (per Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti vedi Allegato n. 1)
f) le spese di rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto del Fabbricato assicurato adibito a abitazione principale e reso inabitabile nonché le spese di alloggio provvisorio sostitutivo per il periodo strettamente necessario al ripristino del Fabbricato stesso con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro;
g) le spese e gli onorari del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato in conformità delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico in conseguenza della nomina del terzo perito, il tutto fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di Euro 5.000,00;
h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro (HRS), con
espressa esclusione delle spese di smaltimento; (per Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti vedi Allegato n. 1)
i) le spese per la produzione di duplicati di documenti fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro;
j) le spese per progettare la ricostruzione del Fabbricato assicurato reso inagibile, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00
per periodo annuo di assicurazione;
le spese per la sostituzione, purché sia assicurato il Contenuto, dei generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione all’interno del Fabbricato e deterioratisi a seguito di anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per periodo annuo di assicurazione. Resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro.
Art. 22 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE
L’Impresa, inoltre, secondo le Condizioni di Assicurazione, presta le seguenti garanzie:
a) Contenuto presso dipendenze
L’Impresa risponde, nel limite della somma assicurata alla Partita Contenuto, dei danni materiali e diretti previsti dall’art. 20 a mobilio, arredamento ed effetti personali riposti nelle dipendenze del Fabbricato assicurato e non comunicanti con lo stesso, con il massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto e di Euro 2.000,00 per periodo annuo di assicurazione.
b) Dispersione di gas
L’Impresa rifonderà l’assicurato delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione nonché per la sostituzione delle tubazioni e dei relativi raccordi da cui ha avuto origine la dispersione, comprese le spese necessarie per demolire e ripristinare parti di fabbricato, in caso di dispersione di gas accertata dall’azienda di distribuzione e tale da richiedere l’interruzione dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del Fabbricato assicurato e stabilmente posti al servizio dello stesso. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione.
c) Perdita combustibile
L’Impresa indennizza le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento ovvero in conseguenza del verificarsi di un evento garantito ai sensi dell’art. 20 dalla lettera a) alla lettera m). La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione.
d) Rischi esterni all’abitazione
L’Impresa risponde, se assicurato il Contenuto, dei danni materiali e diretti indennizzabili in base all’art. 20 occorsi:
I. agli effetti personali portati dall’assicurato o dai suoi familiari risultanti dallo Stato di Famiglia in locali di villeggiatura (purché questi non costituiscano abitazione secondaria) o in alberghi (purché ubicati nel territorio dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di X. Xxxxxx, Città del Vaticano) e per il tempo della loro permanenza in luogo;
II. al Contenuto temporaneamente depositato presso Terzi per operazioni di manutenzione o riparazione;
III. ad oggetti preziosi custoditi in cassette di sicurezza o caveau presso Istituti di credito nel territorio dello Stato Italiano e per la sola eccedenza rispetto alle somme assicurate delle coperture previste dagli Istituti di credito stessi.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con il massimo di Euro 3.000,00 per
sinistro.
e) Rottura lastre (Contenuto) - (per Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti vedi Allegato n. 1)
L’Impresa indennizza la rottura accidentale di tutte le lastre, piane o curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche se lavorate o decorate, facenti parte del Contenuto, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte finestre, tavoli, mensole e simili (HRS).
Xxxxxx intendersi esclusi i danni:
I. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
II. dovuti a installazione difettosa o a difetto di costruzione nonché a rigature e/o scheggiature.
e - bis) Rottura lastre (Fabbricato) - (per Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti vedi Allegato n. 1)
L’Impresa indennizza la rottura accidentale di tutte le lastre, piane o curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche se lavorate o decorate, facenti parte del Fabbricato, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte finestre, tavoli, mensole e simili (HRS).
Xxxxxx intendersi esclusi i danni:
I. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; II. dovuti a installazione difettosa o a difetto di costruzione nonché a rigature e/o scheggiature.
La copertura di cui al presente punto e - bis) opererà esclusivamente a condizione che risultano acquistate le Garanzie Accessorie.
f) Supplemento d’indennità
Qualora, in caso di danno indennizzabile in base al punto e) dell’art. 21 o al punto b) dell’art. 22, a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente presenti, l’Impresa corrisponderà a titolo di concorso un supplemento d’indennità pari al 15% del danno liquidato a termini di polizza.
g) Ricorso Terzi e/o locatari: (operante solo se è stato corrisposto il premio relativo)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
I. a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché‚ le cose sugli stessi mezzi trasportate;
II. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati Terzi:
⮚ il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché‚ ogni altro parente e/o affine se con lui convivente e risultante
dallo stato di famiglia;
⮚ quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
⮚ le Società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge del 7 giugno 1974 n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.
L’assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
h) Rischio locativo (operante solo se è stato corrisposto il premio relativo)
L’Impresa, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza e nei limiti della somma assicurata, ferma l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile se la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
i) Pannelli solari e fotovoltaici (operante solo se è stato corrisposto il premio relativo)
La presente garanzia opera a condizione che i pannelli solari e/o fotovoltaici siano regolarmente collaudati e pronti per l’uso
cui sono destinati.
L’Impresa si impegna a tenere indenne l’assicurato dei danni subiti alle proprie installazioni causati da grandine, neve e vento.
Sono inoltre garantiti i danni materiali e diretti causati all’impianto di cui al presente punto i) da fenomeni elettrici; in relazione a tali specifici eventi la polizza opererà fino alla concorrenza del massimale previsto per l’art. 20 punto g) (garanzia “Fenomeno Elettrico”) e con applicazione degli scoperti e delle franchigie proprie di quest’ultima garanzia.
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà l’indennizzo determinato ai sensi di polizza previa applicazione del degrado (calcolato dalla data di acquisto dell’impianto desunta da fattura) come segue:
⚫ nessun degrado per il primo anno;
⚫ 5 % dal secondo al terzo anno;
⚫ 10 % dal quarto al sesto anno;
⚫ 20 % oltre il sesto anno.
Resta in ogni caso a carico dell’assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per sinistro, fermo il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo pari al massimale assicurato risultante dalla scheda di polizza.
La garanzia di cui al presente punto i) non è operante nei seguenti casi: a) uragani e tempeste con velocità del vento superiore a km/h 130;
b) crolli o cedimenti per il carico della neve o del ghiaccio nel caso di fabbricati non conformi alle norme vigenti in tema di costruzioni;
c) in caso di guerra, dichiarata e non (anche civile), insurrezione, terrorismo, occupazione militare, invasione;
d) in caso di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni, valanghe e slavine, frane e smottamenti nonché tutto quanto non previsto dal secondo comma del presente punto;
e) smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere, furto, rapina;
f) danni causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) danni dovuti ad usura, manomissione, difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione.
La presente garanzia viene prestata a valore intero.
l) Estensione terremoto (operante solo se è stato corrisposto il premio relativo)
Ai sensi della presente garanzia sono indennizzabili i danni materiali e diretti – compresi quelli causati da Incendio, Esplosione,
Xxxxxxx – subiti dal Fabbricato e dal suo Contenuto per effetto di terremoto.
Per terremoto si intende un seguito di scosse, originatesi da un punto più o meno profondo della crosta terrestre per effetto di fenomeni di natura tettonica, che imprimono un movimento a carattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come “sussultorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione, oppure come “ondulatorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni in senso orizzontale.
Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un singolo sinistro.
La presente garanzia non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con un magnitudo pari o inferiore a
4 secondo la Scala Xxxxxxx o valori equivalenti.
L’Impresa non risponde dei danni:
⚫ causati da emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
⚫ causati da eruzione vulcanica, inondazione, mareggiate, maremoti, maree, alluvioni, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, anche se conseguenti a terremoti;
⚫ causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
⚫ causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria;
⚫ causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
⚫ causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;
⚫ causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
⚫ subiti da enti mobili all’aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
⚫ subiti da fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
⚫ subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di legge anti-sisma al momento della costruzione del fabbricato;
⚫ subiti da abitazioni possedute a qualsiasi titolo da associazioni, società, imprese, istituti ed enti pubblici;
⚫ subiti da abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia al momento della costruzione;
⚫ subiti da abitazioni dichiarate inagibili con ordinanza dell’Autorità (al momento dell’emissione della polizza);
⚫ subiti da apparecchi tecnologici, da bestiame, da oggetti di valore e da oggetti di pregio;
⚫ subiti dall’abitazione assicurata a causa di fenomeni di inquinamento, pur conseguenti al terremoto;
⚫ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
⚫ conseguenti a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
⚫ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Resta espressamente inteso come la copertura assicurativa prestata con il presente contratto non potrà in nessun caso operare in relazione alle parti comuni o condominiali dell’abitazione assicurata.
Sono altresì esclusi dalla presente copertura i danni derivanti da:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
3. ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2).
La presente copertura opererà entro i seguenti limiti per ciascun sinistro:
⚫ 70% della somma assicurata (così come risultante dalla Scheda di polizza) per quanto riguarda i danni patiti dal Fabbricato;
⚫ 100% della somma assicurata (così come risultante dalla Scheda di polizza) per quanto riguarda i danni patiti dal Contenuto;
⚫ la somma assicurata del Contenuto è limitata al 20% della somma assicurata del Fabbricato.
Resta inteso che in nessun caso la somma assicurata potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 (Somma assicurata Fabbricato + Somma assicurata Contenuto).
In ogni caso, l’Impresa, verificata l’indennizzabilità del sinistro, liquiderà lo stesso applicando una franchigia assoluta pari al 10% della Somma assicurata (sia sul Fabbricato che sul Contenuto), con un minimo di euro 5.000,00.
Art. 23 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo dell’assicurato e/o del contraente o, se l’assicurato e/o il contraente non sono persone fisiche, dei legali rappresentanti e/o dei soci a responsabilità illimitata;
b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni, valanghe e slavine, frane e smottamenti; (salvo quanto previsto all’art. 22, lettera l)
d) causati da smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere, furto, rapina delle cose assicurate;
e) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
CAPITOLO 2 – FURTO
Art. 24 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti, causati da:
a) furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l’autore del furto
si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
I. violandone le difese esterne mediante - rottura, scasso; - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
II. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
III. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura
del Fabbricato;
IV. con uso fraudolento di xxxxxx vere smarrite o sottratte all’assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, per il periodo compreso tra le ore 24 del giorno della denuncia fatta all’Autorità competente della sottrazione o dello smarrimento e le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia.
Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l’assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l’armadio corazzato nei modi previsti al precedente punto I).
b) Rapina o estorsione avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
c) Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell’estorsione consumati o tentati,
con il limite del 50% della somma assicurata.
Agli effetti della presente Sezione Furto vale altresì il disposto delle seguenti clausole:
Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione di cui alla presente sezione Furto è prestata a condizione, essenziale ai fini dell’efficacia della sezione medesima,
che i locali contenenti le cose assicurate:
a) siano costruiti e coperti in laterizio, pietra, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato; sono ammessi legno e metallo in misura non superiore al 20%;
b) abbiano ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate di metallo o in lega metallica infisse nel muro o nella struttura dei serramenti. nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. In deroga a quanto sopra, se l’introduzione nei locali avviene:
i. forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopraindicati;
ii. in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al fabbricato contenente le cose assicurate;
l’Impresa applicherà uno scoperto del 20% sull’ammontare del danno indennizzabile.
É tuttavia tollerato che durante il periodo di presenza dell’assicurato o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In tale evenienza l’Impresa, liquiderà il 90% dell’importo del danno indennizzabile restando il rimanente 10% con il minimo di euro 100,00 a carico dell’assicurato.
Contenuto a Primo Rischio assoluto
L’assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si applica la regola proporzionale prevista dall’art.
1907 del Codice Civile.
Limiti di indennizzo:
Per il Contenuto dell’abitazione principale sono operanti i seguenti limiti di indennizzo:
a. 50% della somma assicurata per oggetti preziosi con il massimo di:
I. Euro 15.000,00 per singolo oggetto prezioso ovunque riposto;
II. Euro 30.000,00 per singolo oggetto prezioso riposto in cassaforte e/o armadio corazzato.
b. 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 per mobilio, arredamento ed effetti personali, attrezzi da giardinaggio o sportivi, scooter e biciclette riposti nelle dipendenze del Fabbricato contenente le cose assicurate e non comunicanti con lo stesso.
c. 10% della somma assicurata con il massimo di: I. Euro 2.500,00 per valori ovunque riposti;
II. Euro 5.000,00 per valori riposti in cassaforte e/o armadio corazzato.
d. 20% della somma assicurata per i danni conseguenti a scippo, rapina ed estorsione con il massimo di Euro 1.000,00 per i valori (vedi art. 26).
Per il Contenuto dell’abitazione secondaria sono sempre operanti i seguenti limiti di indennizzo:
e. 40% della somma assicurata con il massimo di Euro 3.000,00 per oggetti preziosi ovunque riposti.
f. 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00 per mobilio, arredamento ed effetti personali, attrezzi da giardinaggio o sportivi, scooter e biciclette riposti nelle dipendenze del Fabbricato contenente le cose assicurate e non comunicanti con lo stesso.
g. 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 500,00 per valori ovunque riposti.
Disabitazione
Se i locali dell’abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi non abitati, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per oggetti preziosi e valori la sospensione decorre dalle ore 24 del ventunesimo giorno.
Abitazione secondaria
La garanzia furto è operante a prescindere da quale sia la durata della disabitazione per il contenuto riposto nell’abitazione secondaria, con l’esclusione di oggetti preziosi e valori per i quali la garanzia è limitata al periodo di abitazione da parte dell’assicurato o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia.
indennizzabile. Lo scoperto non sarà applicato per le garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui all’art. 25.
In caso di sinistro relativo all’abitazione secondaria l’impresa applicherà uno scoperto del 10% sull’ammontare del danno
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasferimento dell’abitazione principale o secondaria e di trasloco del contenuto assicurato, le garanzie s’intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza sia nella nuova per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il contraente o l’assicurato si impegnano a darne avviso scritto all’Impresa prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l’Impresa ha ricevuto l’avviso, fatto salvo il disposto dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.
Art. 25 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE
L’Impresa indennizza inoltre, fermo il disposto dell’art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione:
a) il furto di fissi e infissi del Fabbricato contenente le cose assicurate, fino alla concorrenza del 10% del totale delle
somme assicurate relative al Contenuto e con il massimo di Euro 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione;
b) il furto di oggetti preziosi depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito del territorio italiano, fino alla concorrenza di quanto previsto dalla clausola limiti di indennizzo di cui all’art. 24.
c il furto di valori depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito del territorio italiano, fino alla concorrenza di quanto previsto dalla clausola limiti di indennizzo di cui all’art. 24.
d) il furto e la rapina di effetti personali, oggetti preziosi e valori portati temporaneamente fuori dall’abitazione principale dall’Assicurato e/o dai Familiari risultanti dallo Stato di famiglia e per il solo periodo di loro permanenza all’esterno della predetta abitazione. Sono altresì compresi furto e rapina di effetti personali, oggetti preziosi e valori avvenuti in alberghi, pensioni e locali di villeggiatura che non costituiscano abitazione secondaria. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del totale delle somme assicurate relative al Contenuto, con il massimo di Euro 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione;
e) i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a protezione degli accessi e delle
aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione;
f) le spese accertate e documentate per le cure necessarie conseguenti alle lesioni fisiche obiettivamente constatabili subite dall’assicurato e/o dai familiari risultanti dallo Stato di Famiglia a seguito di xxxxxx, rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza, con il massimo di Euro 500,00 per persona infortunata e di Euro 2.000,00 per periodo annuo di assicurazione;
g) le spese per il rifacimento di documenti sottratti o distrutti in occasione di furto o rapina (tentati o consumati) fino
alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro;
h) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte d’ingresso dell’abitazione principale o secondaria con altre di tipo equivalente, in caso di sottrazione o smarrimento da parte dell’assicurato e/o dei familiari risultanti dallo stato di famiglia, fino alla concorrenza di euro 250,00 per periodo annuo di assicurazione.
Art. 26 – XXXXXX, RAPINA, ESTORSIONE ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE
L’Impresa risponde secondo le condizioni generali di assicurazione e fino al 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.000,00 per i valori, per i danni conseguenti a scippo, rapina ed estorsione degli effetti personali, oggetti preziosi e valori portati con sé all’esterno dei locali che costituiscono abitazione dell’assicurato da parte dell’assicurato stesso e/o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età al momento del sinistro. Xxxx intendersi compreso il furto subito in seguito a malore della persona derubata, nonché i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione dello scippo, rapina o estorsione tentati o consumati.
La presente garanzia è prestata entro il territorio dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein,
Repubblica di X. Xxxxxx e Città del Vaticano.
Art. 27 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e, in proporzione, anche i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. É facoltà dell’Impresa reintegrare le somme assicurate su esplicita richiesta del contraente: in tale evenienza il contraente è obbligato a corrispondere il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data in cui ha effetto il reintegro ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
Art. 28 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’assicurato rimborsi all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l’assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse ovvero di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene calcolato nuovamente l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto dell’Impresa di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 29 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato o se l’assicurato e/o il contraente non sono persone fisiche, dai legali rappresentanti e/o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
i. da persone che abitano con il contraente e/o l’assicurato o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
ii. da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che contengono;
iii. da persone legate al contraente e/o all’assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
iv. da persone del fatto delle quali il contraente o l’assicurato deve rispondere;
e) indiretti, quali i profitti sperati, il mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
f) per l’estensione di garanzia di cui al punto i) dell’art. 25, causati da uso del codice segreto P.I.N. da parte di soggetti diversi dall’assicurato;
g) verificatisi nel momento in cui non risultino operanti i sistemi di sicurezza poiché, pur essendo installati, risultino guasti e/o non adeguatamente manutenuti e/o non attivati da chi ne aveva titolo.
CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 30 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE
L’Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l’assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’attività extraprofessionale. L’assicurazione vale inoltre:
a) per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo stato di famiglia;
b) per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e collaboratori familiari);
c) per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l’assicurato e risultante dallo
stato di famiglia.
Art. 31 – RISCHI COMPRESI
L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
a) dalla proprietà e/o conduzione del Fabbricato adibito ad abitazione principale o secondaria dell’assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.
In conformità a quanto previsto dalla definizione di Fabbricato, se il Fabbricato fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.
Deve intendersi compresa la responsabilità dell’assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione nonché la responsabilità dell’assicurato quale committente per i lavori di straordinaria manutenzione, anche se rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 e successive ed eventuali modifiche. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a Euro 100,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua,
i danni derivanti da rigurgiti di fogna di impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato;
b) dalla proprietà e/o conduzione del Contenuto dell’abitazione principale o secondaria (ivi compresi eventuali danni
derivanti da scoppio di apparecchi elettrodomestici e/o di gas ad uso domestico);
c) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’assicurato
d) dalla caduta di antenne radiotelevisive purché installate in modo fisso;
e) dalla proprietà o uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione;
f) dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore;
g) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone;
h) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
i) dalla proprietà di cani, gatti, altri animali domestici da compagnia e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00. Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie;
j) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL.
La garanzia comprende anche le somme che l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL.
L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124;
k) dalla guida o messa in moto di veicoli e natanti a motore –da parte dei figli dell’assicurato minori di anni 16– in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa di genitori, con esclusione comunque dei danni subiti dai veicoli guidati e per il solo caso di rivalsa dell’assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla Legge n. 990/69 e successive modifiche;
l) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore;
m) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria;
n) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a Xxxxx non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;
o) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di Terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di Euro 100,00;
p) per danni da inquinamento dell’ambiente causato dalla rottura improvvisa e accidentale degli impianti e/o condutture dell’abitazione principale o secondaria. Sono comunque esclusi i danni originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l’inquinamento. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 e fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione;
q) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di Euro 30.000,00 per sinistro. Qualora l’assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II° rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
r) dalla conduzione del Bed & Breakfast (garanzia operante solo se è stato corrisposto il premio relativo). La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente e al suo nucleo familiare (vedi art. 30, lett. c) dall’attività di gestione di un Bed & Breakfast.
L’operatività della copertura è espressamente subordinata al congiunto ricorrere delle seguenti condizioni:
1. l’attività deve essere in regola con tutte le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie, nessuna eccettuata;
2. l’attività deve essere svolta nell’abitazione ove il Contraente ha la sua residenza anagrafica; 3. l’attività comporta l’utilizzo di un numero massimo di camere pari a tre;
4. l’attività prevede la possibilità di ospitare contemporaneamente all’interno dell’abitazione un numero massimo di clienti pari a sei.
La garanzia comprende esclusivamente i danni derivanti dalla somministrazione ai clienti, limitatamente alla prima colazione, di generi alimentari e opera purché:
⚫ i prodotti siano confezionati e non abbiano subito alcuna manipolazione da parte del Contraente;
⚫ la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione. Sono esclusi anche i danni:
🗸 dovuti a difetto originario dei generi alimentari somministrati;
🗸 subiti dalle cose di proprietà e/o comunque detenute dai clienti, indipendentemente dai motivi che li hanno originati.
Per i danni patiti da cose di proprietà dei Clienti – unicamente nel caso in cui detti danni siano derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà del Contraente – la garanzia opera con un limite di risarcimento pari a Euro 30.000,00 per sinistro.
I clienti sono considerati terzi, sempreché non rientrino tra i soggetti indicati all’art.34.
Art. 32 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di commercio; b) derivanti da furto;
c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi aerei e di locomozione a motore, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31 lettera k);
d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31 lettera p);
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31 lettera a);
g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; j) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
l) responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
m) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite, salvo unicamente quanto previsto dal precedente art. 31 lettera r).
Art. 33 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
Art. 34 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altra
persona con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia.
Art. 35 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Art. 36 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell’assicurato fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano espressamente da essa designati e
non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito Art. 37 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:
a) l’invio di un elettricista a domicilio: in caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto-circuito dell’impianto elettrico del domicilio dell’assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) i guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione;
2) l’interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
b) l’invio di un idraulico a domicilio: in caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell’assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d’acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
2) il semplice guasto di xxxxxxxxx;
c) l’invio di un fabbro a domicilio, in caso di:
1) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d’ingresso;
2) furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d’ingresso e non garantiscano la
sicurezza della stessa;
la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un fabbro presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
d) l’invio di un artigiano per manutenzione ordinaria: su richiesta dell’assicurato la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un artigiano (elettricista, fabbro, idraulico) a tariffe convenzionate. In questo caso tutti i costi relativi alla prestazione (manodopera, materiale ecc.) restano a carico dell’assicurato;
e) il soggiorno in albergo: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano inagibile la casa, la Centrale Operativa organizzerà il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell’assicurato e dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 3 notti.
Non danno luogo alla prestazione le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
f) il rientro immediato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all’abitazione principale dell’assicurato in viaggio o di un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell’assicurato o del familiare risultante dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di Euro 500,00 per evento. La prestazione non viene erogata se l’assicurato nel contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non procrastinabile il rientro. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
g) la vigilanza del Contenuto dell’abitazione: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia del Contenuto dell’abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la vigilanza dell’abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell’abitazione riposto nel luogo indicato dall’assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza dell’abitazione. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 24 ore. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.
h) blocco e sostituzione delle carte di credito: la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall’assicurato, si impegna ad avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l’assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile;
i) cambio di indirizzo: la Centrale Operativa si impegna a comunicare alle Società emittenti le carte di credito (laddove ciò sia possibile) il cambio di indirizzo dell’assicurato, intervenuto successivamente all’adesione al contratto e ciò al fine di evitare che le carte di credito dell’assicurato siano inviate ad un indirizzo errato o che siano inviate a Terzi;
j) registrazione documenti: l’assicurato potrà, compilando l’apposita modulistica, far memorizzare dalla Centrale Operativa i dati dei propri documenti personali (patente, passaporto e simili) ed in caso di furto, rapina o smarrimento di detti documenti unitamente alle carte di credito, potrà richiedere alla Centrale Operativa una lista completa delle registrazioni precedentemente effettuate;
k) spese di comunicazione: la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito, prenderà
in carico le eventuali spese di comunicazione documentate (telefono, fax o telex) che si rendessero necessarie al fine di contattare la stessa Centrale Operativa oppure le competenti Autorità al fine di esporre regolare denuncia dei fatti, e ciò fino a concorrenza di Euro 62,00 per sinistro e per anno assicurativo;
l) anticipo denaro contante all’estero: qualora l’assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, debba sostenere all’estero delle spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al pagamento “in loco” di fatture o ad un anticipo di denaro all’assicurato stesso e ciò complessivamente fino ad un importo massimo di Euro 930,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso le Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L’assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l’addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato erogato l’anticipo. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti dell’Impresa e purché l’eventuale trasferimento di valuta all’estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato;
m) pagamento fattura hotel all’estero: qualora l’assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, avvenuti all’estero, non abbia altri mezzi per provvedere al pagamento della fattura dell’hotel, la Centrale Operativa provvederà al pagamento “in loco” di tale fattura fino ad un importo massimo di Euro 1.650,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L’assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l’addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato effettuato il pagamento. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti dell’Impresa e purché l’eventuale trasferimento di valuta all’estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato;
n) rifacimento documenti: qualora l’assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente a passaporto, carta d’identità e/o patente, avvenuti all’estero, debba provvedere ad avviare le pratiche di emergenza necessarie per l’emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione del viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l’assicurato con l’ambasciata italiana più vicina per agevolare per quanto possibile le suddette pratiche.
Le prestazioni seguenti hanno valore solo sul territorio nazionale Italiano
o) consulti medici: la Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
p) invio medico: La Centrale Operativa mette a disposizione, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive e 24 ore su 24 al sabato e festivi, il Servizio di Guardia Medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima valutazione telefonica con il medico di guardia interno, la Centrale Operativa invierà il medico richiesto; il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso; il costo ditale intervento è a carico dell’Impresa. La prestazione è fornita 3 volte l’anno.
q) trasporto in autoambulanza: la Centrale Operativa, qualora l’assicurato necessiti di un trasporto sanitario non in emergenza, organizza il trasferimento inviando un’ambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ ritorno). La prestazione è fornita 1 volta l’anno.
r) consegna farmaci a domicilio: la Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell’assicurato e quindi in farmacia. Resta a carico dell’assicurato il solo costo del farmaco. La prestazione è fornita 3 volte l’anno.
s) rete sanitaria: la banca dati della rete delle strutture sanitarie in rapporto di convenzione con la Centrale Operativa in
tutta Italia, è a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria;
- singole Strutture convenzionate e loro ubicazione;
- prestazioni specialistiche;
- nominativo dei singoli medici;
- esami diagnostici;
- ricoveri;
- onorari e tariffe convenzionate.
t) gestione dell’appuntamento: qualora l’assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e, 24 ore su 24, richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell’assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell’assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l’assicurato usufruirà sempre di un canale d’accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.
u) assistenza infermieristica: qualora a seguito di ricovero per infortunio o malattia, l’assicurato necessiti di assistenza infermieristica domiciliare, la Centrale Operativa metterà a disposizione personale infermieristico tenendo a carico il costo per un massimo di Euro 60,00 al giorno e fino a 3 giorni consecutivi.
Art. 38 – ESCLUSIONI
Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali; c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
d) dolo dell’assicurato.
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Se l’assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi
o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Per qualsiasi richiesta di informazione l’assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l’intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.
Art. 39 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l’assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno al
numero verde 800.894148
(x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero)
ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001.
L’assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
L’Assicurato dovrà attenersi espressamente alle indicazioni di seguito trascritte per la corretta denuncia del sinistro e la corretta trasmissione all’Impresa della documentazione necessaria all’istruzione del sinistro.
Art. 40 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa,
entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Il mancato e/o tardivo e/o parziale adempimento di detti obblighi potrebbe pregiudicare – in tutto o in parte – il diritto all’indennizzo ovvero all’esecuzione della prestazione da parte dell’Impresa ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 41 – DENUNCIA DEL SINISTRO
(operante esclusivamente per i capitoli INCENDIO e FURTO)
In caso di sinistro è facoltà dell’assicurato avvisare telefonicamente l’Impresa, contattando il numero verde
800.894148 (x00.000.0000000 per chi chiama dall’estero)
attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, il numero 039.9890.001. L’assicurato è comunque tenuto a:
a) inviare per iscritto denuncia all’Intermediario cui è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose assicurate; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
c) farne nei cinque giorni successivi denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, per i casi previsti dalla legge, e trasmetterne copia all’Intermediario o all’Impresa; sempre nei cinque giorni successivi denunciare l’eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’assicurato deve inoltre:
e) qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere in conseguenza di ciò diritto ad indennità di sorta;
g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti.
Art. 42 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l’assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno al numero verde:
800.894148 (x00.000.0000000 per chi chiama dall’estero)
ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001.
L’assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
Operatività di Home Repair Service
In caso di sinistro che colpisca il fabbricato e per le sole garanzie per cui il servizio è attivo [(contrassegnate dalla presenza della dicitura (HRS)], l’assicurato ha diritto, contattando la Centrale Operativa al numero verde:
800.894148 (x00.000.0000000 per chi chiama dall’estero)
attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, il numero 039.9890.001, ad avvalersi gratuitamente di HRS, fruendo degli scoperti, franchigie e limiti di indennizzo specificamente previsti.
Per le zone in cui HRS non è attivo e sempreché l’assicurato abbia contattato preventivamente la Centrale Operativa, richiedendo di avvalersi di HRS, l’Impresa liquiderà il sinistro applicando scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti per HRS.
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx.xx voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero
039-9890714.
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.”
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:
“Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.”
Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi:
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.”
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore (1), l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio:
“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”
Art. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:
“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro:
“L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.”
Art. 1914 – Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2359 – Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa . Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
“Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.”
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Notes
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Sede Legale:
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Direzione Generale:
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Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 30 ottobre 2019
Set Informativo Nobis Casa - modello CASA.2019.001-2019.002 - aggiornamento 30.10.2019